CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 45882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 10 marzo 2023, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - la pena concordata con il pubblico ministero, disponendo, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca della somma di denaro di euro 132.400,00 (corrispondente a quella oggetto di distrazione). 2. Avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione di norme processuali, in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 125, 444, 445, 447 e 448 cod. proc. pen. Contesta la disposta confisca, sostenendo che: il provvedimento sarebbe privo di motivazione; il giudice non avrebbe tenuto conto che l'accordo escludeva implicitamente la confisca del denaro e sarebbe caduto in contraddizione, avendo riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, in considerazione del versamento in favore della curatela della somma di euro 93.000,00. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio, limitatamente alla disposta confisca. 4. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato l'unico motivo di ricorso. Va premesso che, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348). Il giudice di merito - se la misura è rimasta estranea all'accordo sulla pena - deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento", la verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti giustificativi, dando, a sostegno dell'adottata statuizione, la pertinente e adeguata motivazione. Nel caso di specie, l'applicazione della misura di sicurezza non rientrava nell'accordo tra le parti e non risulta supportata dalla benché minima motivazione. La sentenza, pertanto, limitatamente alla disposta confisca, deve essere annullata con rinvio al medesimo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, per un nuovo esame avente a oggetto la verifica dei presupposti giustificativi della misura. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per un nuovo esame sul punto al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia. Così de