CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 11261/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] AndreaMaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;letta le memorie, difensiva e di replica, depositate dall'[OSCURATO:PERSONA], il qualeconclude per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Triesteconfermava la condanna per il delitto di peculato, commesso mediante l’appropriazione disomme di denaro di cui aveva la disponibilità in qualità di dirigente dei servizi generalidell’Istituto comprensivo di Aviano.2. Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo si censura la quantificazione del trattamento sanzionatorio,effettuata valorizzando il fatto che la condotta era stata commessa in un contesto scolastico,nell’ambito del quale l’imputato avrebbe dovuto avere una funzione esemplare per glistudenti. Sottolinea la difesa come il dirigente amministrativo di un istituto scolastico non haalcuna funzione educativa e non è in contatto con gli studenti, sicchè la motivazione posta afondamento della quantificazione della pena risulterebbe del tutto illogica.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del diniego della sostituzione dellapena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, basata su una motivazione del tutto carente eche non si è in alcun modo confrontata con quanto dedotto dalla difesa.3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare, stante la tardività della richiesta ditrattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il motivo relativo alla determinazione della pena è infondato.Occorre premettere che per la determinazione della pena i giudici di merito sono partitidal minimo edittale, apportando un aumento a titolo di continuazione del tutto marginale, ovesi consideri la pluralità ed entità delle condotte appropriative poste in essere e tali da averdeterminato l’impossessamento della somma complessiva di oltre €100.000.L’imputato, peraltro, ha ottenuto anche il riconoscimento delle attenuanti generiche,così che – al netto della riduzione per il rito abbreviato – la condanna era contenuta nellamisura di anni due e mesi due di reclusione.Ne consegue che il trattamento sanzionatorio è stato dichiaratamente parametrato nellamisura minima e ciò sia con riguardo alla pena base che agli aumenti per la continuazione,sicchè mal si comprende quale ulteriore riduzione della pena si sarebbe dovuto riconoscere.Rispetto alla determinazione della pena, il passaggio in motivazione relativo allacommissione della condotta in un contesto scolastico, è un mero argomento ulteriore,sostanzialmente privo di valenza decisiva, sia perché la pena è stata già fissata nel minimo,sia perché per la determinazione si era tenuto conto di altri parametri oggettivi, quale l’entitàdell’appropriazione, la sostanziale irrilevanza dell’ammissione di responsabilità e lareiterazione (per ben 6 anni) delle condotte appropriative.3. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso, concernente il diniego dellasostituzione della pena detentiva.Sul punto, la Corte di appello ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenutoinidoneo lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presso un ente comunale, in luogo dellasanzione detentiva, peraltro segnalando come l’attività che l’imputato avrebbe svolto, qualeimpiegato comunale, non garantiva la collettività dal rischio di recidiva. Si tratta di unavalutazione del tutto coerente, posto che la commissione delle condotte di peculato, per unarco temporale di ben sei anni, denota una personalità incline alla strumentalizzazione dellafunzione pubblicistica e, quindi, correttamente la Corte di appello ha ritenuto l’inidoneità dellavoro sostitutivo svolto con le modalità sopra indicate.Ciò detto, deve ribadirsi che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ilgiudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, èvincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge alsindacato di legittimità (Sez.3, n.9708 del 16/2/2024, Tornese, Rv. 286031).4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11261/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daERCOLE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 419/2026EMILIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIA [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43146/2025PAOLO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] GIOVINEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] AndreaMaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;letta le memorie, difensiva e di replica, depositate dall'[OSCURATO:PERSONA], il qualeconclude per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Triesteconfermava la condanna per il delitto di peculato, commesso mediante l’appropriazione disomme di denaro di cui aveva la disponibilità in qualità di dirigente dei servizi generalidell’Istituto comprensivo di Aviano.2. Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo si censura la quantificazione del trattamento sanzionatorio,effettuata valorizzando il fatto che la condotta era stata commessa in un contesto scolastico,nell’ambito del quale l’imputato avrebbe dovuto avere una funzione esemplare per glistudenti. Sottolinea la difesa come il dirigente amministrativo di un istituto scolastico non haalcuna funzione educativa e non è in contatto con gli studenti, sicchè la motivazione posta afondamento della quantificazione della pena risulterebbe del tutto illogica.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del diniego della sostituzione dellapena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, basata su una motivazione del tutto carente eche non si è in alcun modo confrontata con quanto dedotto dalla difesa.3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare, stante la tardività della richiesta ditrattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il motivo relativo alla determinazione della pena è infondato.Occorre premettere che per la determinazione della pena i giudici di merito sono partitidal minimo edittale, apportando un aumento a titolo di continuazione del tutto marginale, ovesi consideri la pluralità ed entità delle condotte appropriative poste in essere e tali da averdeterminato l’impossessamento della somma complessiva di oltre €100.000.L’imputato, peraltro, ha ottenuto anche il riconoscimento delle attenuanti generiche,così che – al netto della riduzione per il rito abbreviato – la condanna era contenuta nellamisura di anni due e mesi due di reclusione.Ne consegue che il trattamento sanzionatorio è stato dichiaratamente parametrato nellamisura minima e ciò sia con riguardo alla pena base che agli aumenti per la continuazione,sicchè mal si comprende quale ulteriore riduzione della pena si sarebbe dovuto riconoscere.Rispetto alla determinazione della pena, il passaggio in motivazione relativo allacommissione della condotta in un contesto scolastico, è un mero argomento ulteriore,sostanzialmente privo di valenza decisiva, sia perché la pena è stata già fissata nel minimo,sia perché per la determinazione si era tenuto conto di altri parametri oggettivi, quale l’entitàdell’appropriazione, la sostanziale irrilevanza dell’ammissione di responsabilità e lareiterazione (per ben 6 anni) delle condotte appropriative.3. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso, concernente il diniego dellasostituzione della pena detentiva.Sul punto, la Corte di appello ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenutoinidoneo lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presso un ente comunale, in luogo dellasanzione detentiva, peraltro segnalando come l’attività che l’imputato avrebbe svolto, qualeimpiegato comunale, non garantiva la collettività dal rischio di recidiva. Si tratta di unavalutazione del tutto coerente, posto che la commissione delle condotte di peculato, per unarco temporale di ben sei anni, denota una personalità incline alla strumentalizzazione dellafunzione pubblicistica e, quindi, correttamente la Corte di appello ha ritenuto l’inidoneità dellavoro sostitutivo svolto con le modalità sopra indicate.Ciò detto, deve ribadirsi che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ilgiudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, èvincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge alsindacato di legittimità (Sez.3, n.9708 del 16/2/2024, Tornese, Rv. 286031).4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, lacomunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenzadel ricorrente.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, lacomunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenzadel ricorrente.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]