Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 650/2026
ECLI:EU:C:2026:54
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 29 gennaio 2026 (
1
)
Causa C
‑
98/24 [Koda]
(
i
)
con l’intervento di:
A.K.,
R.K.,
R.F. von K.-K.,
L.P.
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un notaio in qualità di commissario giudiziale dell’Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunale del distretto di Praga 1, Repubblica ceca)]
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Nozione di disposizione a causa di morte – Patto successorio – Effetti vincolanti del patto successorio – Dichiarazione di diseredazione – Capacità della persona che fa la disposizione – Legge applicabile – Modifica della legge applicabile – Disposizioni transitorie »
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 (
2
). Si tratta di stabilire chi siano gli eredi di una persona che ha disposto
mortis causa
dei suoi beni in diverse occasioni, prima e dopo la data di piena applicabilità di detto regolamento.
2.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata da un notaio della Repubblica ceca che, per citare le sue stesse parole (
3
), l’ha proposta in qualità di commissario giudiziale incaricato da un organo giurisdizionale competente in materia di successioni.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione. Regolamento n. 650/2012
3.
Ai sensi dell’articolo 3 («Definizioni»), paragrafo 1:
«(…) si intende per:
b) “patto successorio”, l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo;
c) “testamento congiuntivo”, il testamento redatto in un unico documento da due o più persone;
d) “disposizione a causa di morte”, un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio.
(…)».
4.
L’articolo 3 («Definizioni»), paragrafo 2, enuncia quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento il termine “organo giurisdizionale” indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:
a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e
b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.
(…)».
5.
Ai sensi dell’articolo 21 («Criterio generale»), paragrafo 1:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».
6.
L’articolo 22 («Scelta di legge»), paragrafo 1, così dispone:
«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
(…)».
7.
A norma dell’articolo 25 («Patti successori»):
«(…)
2. Un patto successorio avente a oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto.
Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del presente paragrafo è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22, alle condizioni ivi indicate».
8.
L’articolo 26 («Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte») così prevede:
«1. Ai fini degli articoli 24 e 25 i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale:
a) la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione;
b) le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione;
(…)
2. Se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare un[a] tale disposizione».
9.
Ai sensi dell’articolo 83 («Disposizioni transitorie»):
«1. Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015.
(…)
3. Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell’effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell’autorità che si occupa della successione.
4. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione».
10.
L’articolo 84 («Entrata in vigore») stabilisce quanto segue:
«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere da[l] 17 agosto 2015, tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere dal 16 novembre 2014, e gli articoli 79, 80 e 81, che si applicano a decorrere da[l] 5 luglio 2012».
B.
Diritto ceco
11.
La competenza dei notai a compiere atti in qualità di commissari giudiziali nell’ambito dei procedimenti successori è disciplinata dallo Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (
4
), di cui sono pertinenti, in particolare, gli articoli da 100 a 105, 113, 123, 138, da 168 a 170 e 185.
12.
A norma dello Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (
5
), costituiscono disposizioni a causa di morte in senso stretto i patti successori, i testamenti o i codicilli (articolo 1491). È espressamente escluso il testamento congiuntivo (articolo 1496).
II.
Fatti, procedimento successorio e questioni pregiudiziali
13.
L.K., autore della successione di cui trattasi nella controversia principale, è deceduto il 24 agosto 2022 nella Repubblica ceca, dove risiedeva abitualmente.
14.
Al momento del decesso, L.K. possedeva la doppia cittadinanza tedesca e ceca, ed era vedovo (
6
). Aveva due figlie (E.D. e N.K.) e tre nipoti (A.K., R.K. e R.F. von K.-K.), figli di N.K.
15.
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, L.K. aveva effettuato le seguenti disposizioni a causa di morte:
– il 2 novembre 1999, presso un notaio tedesco, ha redatto assieme alla moglie un «gemeinschaftliches Testament» (
7
) a norma del codice civile tedesco (in prosieguo: il «BGB») (
8
). Tale modalità di testamento è nota con la denominazione «testamento di Berlino». Il testamento del 2 novembre 1999 è stato parzialmente modificato da una dichiarazione congiunta dei coniugi effettuata l’8 febbraio 2001 dinanzi al medesimo notaio;
– il 23 giugno 2015 ha stipulato presso un notaio della Repubblica ceca una dichiarazione di diseredazione (atto notarile) (
9
);
– il 20 dicembre 2017 ha redatto in forma di atto pubblico presso un altro notaio della Repubblica ceca un testamento in cui designava L.P. come erede. In tale (nuovo) testamento era stata effettuata una scelta della legge applicabile alla successione, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, a favore del diritto ceco.
16.
Aperta la successione, l’avvocato di N.K. (una delle figlie di L.K.) e di A.K, R.K e R.F. von K.-K. (nipoti di L.K.) ha sostenuto che il testamento redatto il 2 novembre 1999 dal defunto e da sua moglie costituiva una valida manifestazione di ultima volontà congiunta, redatta conformemente al diritto tedesco (
10
).
17.
L’Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunale del distretto di Praga 1, Repubblica ceca), con decisione n. 37 D 227/2022-118, ha ritenuto che:
– sussistesse la competenza degli organi giurisdizionali cechi a decidere sulla successione, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012;
– la legge che regolava l’intera successione fosse, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, la legge ceca;
– il procedimento successorio proseguisse solo con L.P., in qualità di unica erede del defunto risultante dal testamento redatto il 20 dicembre 2017.
18.
N.K. (figlia del defunto) e A.K., R.K. e R.F. von K.-K. (nipoti del defunto) hanno impugnato la decisione n. 37 D 227/2022-118.
19.
Il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca) ha confermato, in appello, la decisione impugnata per quanto riguarda l’esclusione di N.K. (figlia del defunto) dal procedimento successorio, annullandola tuttavia per il resto e rimettendo la causa al giudice di primo grado nei seguenti termini:
– a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25 del medesimo regolamento, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare una tale disposizione;
– da tale premessa si deduce che la capacità (possibilità giuridica) di L.K. di modificare o revocare tale parte del «testamento di Berlino» con cui ha designato come eredi i nipoti, in caso di premorienza di sua moglie, è pertanto necessariamente regolata dal diritto tedesco, in quanto legge applicabile all’intera successione, «scelta» ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012;
– se il testatore aveva la capacità di disporre mediante il patto successorio ai sensi della legge tedesca, egli avrebbe avuto altresì la capacità di modificarlo o revocarlo in qualsiasi momento successivo secondo la medesima legge. Tale diritto si può esercitare nonostante le disposizioni della legge applicabile all’intera successione al momento della modifica o della revoca, vale a dire senza tener conto di quanto previsto dalla legge ceca successivamente scelta dal testatore;
– il fatto che la legge ceca non solo non impedisse al testatore di revocare la designazione dei suoi eredi nel «testamento di Berlino», ma gli consentisse tale revoca senza alcun limite non ha alcuna incidenza sull’applicabilità della legge tedesca (riguardo alla modifica o alla revoca di tale testamento);
– di conseguenza, il giudice di primo grado, dopo aver accertato il contenuto del diritto tedesco, avrebbe dovuto stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, secondo la legge tedesca, fosse possibile escludere gli effetti della parte del patto successorio tra i coniugi relativa alla designazione come eredi dei nipoti A.K., R.K. e R.F. von K.-K.;
– solo una volta risolta tale questione sarà possibile stabilire se le ulteriori disposizioni del testatore (dichiarazione di diseredazione del 23 giugno 2015 e testamento del 20 dicembre 2017) permettano di decidere in merito alla controversia tra l’erede risultante dal testamento del 20 dicembre 2017 e i nipoti di L.K.
20.
In tale contesto, il notaio che agisce in qualità di commissario giudiziale dell’Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunale del distretto di Praga 1) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni di cui all’articolo 83, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012, debbano essere interpretate nel senso che la nozione di disposizione a causa di morte comprende anche la dichiarazione di diseredazione.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che, qualora il testatore abbia effettuato anteriormente al 17 agosto 2015 più disposizioni a causa di morte conformi alla legge dello Stato che il testatore avrebbe potuto scegliere in conformità con quanto disposto dal regolamento n. 650/2012, la legge che si considera la legge scelta applicabile alla successione è la legge in conformità alla quale il testatore ha effettuato l’ultima disposizione a causa di morte anteriormente al 17 agosto 2015.
3) Se l’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che, qualora la capacità di disporre
mortis causa
del testatore risultasse limitata in virtù di una disposizione a causa di morte effettuata anteriormente al 17 agosto 2015 in conformità alla legge che regolava la sua successione nel suo insieme, e, a seguito di una successiva modifica di tale legge, siano mutate le condizioni per l’esercizio della sua capacità di disporre, la capacità di disporre del testatore continui ad essere limitata in conformità alla legge che sarebbe stata applicabile alla sua successione nel caso di sua morte alla data di stipulazione del patto successorio, indipendentemente dal fatto che, in base alla legge che regola la sua successione nel suo insieme al momento della sua morte, il testatore avesse il diritto di annullare (revocare o modificare) il patto successorio».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte
21.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 6 febbraio 2024.
22.
Hanno presentato osservazioni scritte L.P. e, congiuntamente, A.K., R.K. e R.F. von K.-K., nonché i governi ceco e polacco e la Commissione.
23.
La Corte ha chiesto al governo ceco chiarimenti su determinati aspetti del regime giuridico applicabile ai notai che agiscono in qualità di commissari giudiziali nei procedimenti successori. La risposta del governo ceco è pervenuta il 10 ottobre 2025.
24.
All’udienza, tenutasi il 20 novembre 2025, hanno partecipato L.P. e, congiuntamente, A.K., R.K. e R.F. von K.-K., nonché i governi ceco e tedesco e la Commissione.
IV.
Analisi
A.
Ricevibilità del rinvio pregiudiziale
25.
Nel procedimento avviato nella Repubblica ceca relativamente alla successione di L.K., compete al notaio incaricato come commissario giudiziale stabilire chi siano gli eredi del defunto.
26.
In linea di principio, nulla osta a che un notaio, quando agisce su delega di un’autorità giudiziaria, o sotto il suo controllo, si possa considerare un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012.
27.
Tuttavia, l’osservanza delle condizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 non è sufficiente, di per sé, affinché il notaio possa proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE (
11
).
28.
La nozione di «giurisdizione» di cui all’articolo 267 TFUE richiede l’esame
autonomo
di un insieme di elementi, quali il suo fondamento legale, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, l’applicazione di norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (
12
).
29.
Nella fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, non sono state sollevate obiezioni formali alla ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale (
13
). Il notaio che lo ha effettuato aveva dichiarato in precedenza di essere, a suo avviso, legittimato a farlo (
14
).
30.
Nella fase orale del procedimento, al contrario, è stato discusso tale aspetto alla luce della giurisprudenza della Corte, da un lato, e di quella dell’Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte costituzionale»), dall’altro.
1.
Giurisprudenza della Corte
31.
Nella sentenza Commissione/Repubblica ceca, pronunciata nell’ambito di un procedimento di infrazione in merito alla violazione dell’articolo 49 TFUE (
15
), la Corte ha esaminato le funzioni esercitate dai notai nella Repubblica ceca.
32.
In particolare, ha analizzato nel dettaglio le competenze dei notai nei procedimenti successori e i motivi per cui vengono esercitate su base consensuale (
16
).
33.
In seguito a detto esame, la Corte ha dichiarato che tali competenze non si potevano considerare una manifestazione diretta e specifica dell’esercizio dell’autorità pubblica (
17
).
34.
Premetto che tale dichiarazione sarebbe già di per sé sufficiente per risolvere il dibattito sulla ricevibilità del rinvio: se il notaio che interviene nel presente procedimento successorio non esercita funzioni di autorità pubblica, difficilmente gli si potrà riconoscere il ruolo di organo giurisdizionale che, per definizione, rientra nell’ambito dell’esercizio dei pubblici poteri.
2.
Posizione della Corte costituzionale
35.
Per quanto riguarda la Corte costituzionale, ha negato la legittimazione degli «organi quasi giurisdizionali» (notai che agiscono in qualità di commissari giudiziali nei procedimenti successori) a sottoporre una questione di legittimità costituzionale a norma dell’articolo 95, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica ceca (
18
).
36.
Nella sua decisione del 17 settembre 2025 (punto 9), la Corte costituzionale ceca ha sottolineato le differenze fondamentali tra la tutela giuridica conferita dai «tribunali» e quella che compete ad «altre persone» quali i commissari giudiziali.
37.
Secondo la Corte costituzionale, «(…) i notai sono privi delle qualità essenziali attribuite agli organi giurisdizionali. In particolare, i notai non godono di un livello di indipendenza elevato quanto quello dei tribunali, potrebbero essere revocati dal Ministro della Giustizia e non sono soggetti a un’incompatibilità tanto ampia con altre funzioni come nel caso dei giudici, specialmente rispetto agli altri poteri dello Stato» (
19
).
38.
Nel dibattito sulla ricevibilità svoltosi in udienza, tutti i partecipanti, eccettuata la Commissione, hanno sostenuto che la decisione della Corte costituzionale non è pertinente per valutare la sussistenza dei requisiti che caratterizzano una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
39.
Tuttavia, concordo con la Commissione che, sebbene sia stata pronunciata in un contesto diverso, la decisione della Corte costituzionale spiega il regime giuridico applicabile ai notai che agiscono in qualità di commissari giudiziali nei procedimenti successori.
3.
Valutazione
40.
Per i motivi che esporrò di seguito, ritengo che non solo
le garanzie
,
ma anche
i poteri decisionali
conferiti dall’ordinamento giuridico ceco ai notai che agiscono in qualità di commissari giudiziali siano
sostanzialmente diversi
da quelli che caratterizzano la «funzione giurisdizionale» propria dei giudici.
a)
Garanzie
41.
Per quanto concerne le garanzie di indipendenza e inamovibilità offerte dai notai, il governo ceco ha affermato che la nomina del commissario giudiziale incaricato di ogni controversia successoria avviene conformemente a un calendario prestabilito e in base a criteri predeterminati, che garantiscono una distribuzione equa e prevedibile delle pratiche (
20
).
42.
In relazione alla decisione della Corte costituzionale, il governo ceco ha sostenuto in udienza che, da un lato, le garanzie di indipendenza e inamovibilità di un organo giurisdizionale sono interpretate, ai fini del diritto costituzionale nazionale, in senso più restrittivo rispetto all’articolo 267 TFUE. Dall’altro lato, ha ribadito che i notai beneficiano di garanzie di inamovibilità
sostanzialmente equiparabili
a quelle dei giudici. La discussione si è concentrata in particolare sui poteri di revoca dei giudici e dei notai conferiti al Ministro della Giustizia, che sarebbero strettamente limitati a casi eccezionali e predeterminati dalla legge (
21
).
43.
Tuttavia, la decisione della Corte costituzionale, sottolineando che il Ministro può revocare il notaio e che quest’ultimo non gode del livello di indipendenza dei tribunali, lo evidenzia appunto per contrapporre il regime dei notai a quello applicabile agli organi giurisdizionali (
22
).
44.
In aggiunta a quanto sopra, occorre operare una distinzione tra i poteri di revoca (ad opera del Ministro) dei notai
in generale
e i casi di revoca (ad opera del giudice competente) del notaio
incaricato come commissario giudiziale
in uno specifico procedimento successorio.
45.
A quest’ultimo riguardo, il governo ceco ha affermato, rispondendo a un quesito della Corte, che il giudice competente in materia di successioni conserva la facoltà di revocare il mandato del notaio così incaricato «per un illecito» (
23
) commesso nell’esercizio delle sue funzioni. Tale illecito «può verificarsi, nello specifico, qualora sussista il
rischio
che la questione non si risolva entro un termine ragionevole» (
24
).
46.
Tale motivo di revoca, che trova riscontro nella legge ceca n. 292/2013 (
25
), conferma che il notaio, in qualità di commissario giudiziale, non gode dello status di inamovibilità proprio di un organo giurisdizionale.
47.
In tali condizioni, i notai che agiscono in qualità di commissari giudiziali nei procedimenti successori nella Repubblica ceca non godono di garanzie di indipendenza e inamovibilità equiparabili a quelle che normalmente sono riconosciute a un giudice. L’articolo 104, paragrafo 1, della legge n. 292/2013 conferma che i commissari giudiziali sono soggetti alla direzione e al controllo del giudice competente, che rimane comunque il «responsabile principale» del procedimento.
b)
Poteri decisionali relativi a controversie
48.
Per quanto concerne i poteri decisionali attribuiti ai notai in materia di successioni, occorre distinguere due situazioni:
– qualora la controversia verta
esclusivamente sulla valutazione giuridica
(e non siano in discussione gli aspetti fattuali), compete al notaio risolvere tale «questione di diritto»;
– qualora la controversia si estenda a
fatti
discussi dalle parti, il notaio non è competente a decidere e deve chiedere a queste ultime di adire il giudice competente.
49.
La distinzione delle competenze decisionali a seconda che si tratti di questioni di fatto o di diritto costituisce, a mio parere, un ulteriore indizio del fatto che il notaio, in qualità di commissario giudiziale, dispone di una facoltà di valutazione e decisione più limitata di quella che compete, generalmente, a un giudice vero e proprio.
50.
Ne consegue che, malgrado il parere contrario espresso dal governo ceco, mi riesce difficile escludere la pertinenza delle constatazioni della Corte nella sentenza Commissione/Repubblica ceca: le competenze dei notai vengono esercitate
esclusivamente su base consensuale
.
51.
Se è pur vero che, in quell’occasione, l’esame è stato effettuato al fine di valutare un’eventuale violazione dell’articolo 49 TFUE, la pronuncia della Corte è rilevante ai fini dell’esclusione dell’«esercizio di una funzione giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
52.
Secondo la Corte, «qualora non sia chiamato a decidere
una controversia
, un organo remittente, anche ove soddisfi le altre condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte, non può essere considerato come un organo che esercita una funzione giurisdizionale» (
26
).
c)
Conclusione intermedia
53.
In sintesi, il notaio che agisce in qualità di commissario giudiziale in un procedimento successorio non possiede, a mio avviso, la qualità di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
54.
La soluzione che propongo non pregiudica l’efficacia del meccanismo pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE e l’unità dell’interpretazione del diritto dell’Unione che tale articolo mira a garantire.
55.
La realizzazione di tali obiettivi è garantita, in ogni caso, dalla possibilità di proporre ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni di un notaio che, pur potendo avere la qualità di «organo giurisdizionale» in virtù del regolamento n. 650/2012, non soddisfa le condizioni per essere considerato, contestualmente, una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE (
27
). Nell’ambito di tali ricorsi, le istanze giurisdizionali successive potranno interrogare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione.
56.
Alla luce di quanto precede, ritengo che il rinvio pregiudiziale debba essere dichiarato irricevibile. Tuttavia, qualora la Corte non condividesse tale parere, proporrò una risposta alle questioni sollevate.
B.
Valutazione nel merito
57.
Occorre determinare, prima di tutto, se il testatore che nel 1999 aveva disposto mediante il patto successorio ai sensi della legge tedesca potesse, in seguito, dissociarsi dal suo contenuto, a danno delle persone (i suoi nipoti) che vi erano indicate come eredi.
58.
La condotta successiva del testatore, a svantaggio di coloro che aveva designato nel 1999 come suoi eredi, si è tradotta in una dichiarazione di diseredazione nei loro confronti (2015). In seguito, il testatore avrebbe redatto un nuovo testamento (2017), nominando come unica erede una persona estranea alla cerchia familiare.
59.
La prima questione pregiudiziale intende chiarire se il regolamento n. 650/2012 si applichi a dichiarazioni che esprimono la volontà di L.K. di escludere determinati eredi dalla sua successione.
60.
In caso di risposta affermativa a tale prima questione, il giudice del rinvio vorrebbe ancora sapere:
– quale legge si applichi all’intera successione di L.K. Il giudice del rinvio non sa con certezza come individuare tale legge, quando le disposizioni a causa di morte successive sono anteriori alla data di piena applicabilità del regolamento n. 650/2012 e sono disciplinate da ordinamenti diversi;
– quale peso abbia nella soluzione della controversia la norma in virtù della quale, se una persona ha la
capacità
di effettuare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile all’epoca in cui l’ha effettuata, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di revocare o modificare tale disposizione.
1.
Regime giuridico
61.
Prima di affrontare tali questioni, mi sembra opportuno ricordare alcuni aspetti del regime giuridico istituito dal regolamento n. 650/2012 per le successioni con implicazioni transfrontaliere.
a)
Determinazione della legge applicabile alle disposizioni a causa di morte
62.
Ai sensi del regolamento n. 650/2012, possono essere diverse le leggi che si applicano: a) alla successione di una persona; e b) a una disposizione a causa di morte (
rectius
: ad aspetti specifici di tale disposizione) effettuata da quella stessa persona.
63.
Il regolamento n. 650/2012 stabilisce, come regola, che all’intera successione è applicabile un’unica legge, identificandola con la legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte (
28
). In alternativa, consente alla persona di scegliere la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (
29
).
64.
Al fine di garantire la certezza del diritto per le persone che desiderano pianificare in anticipo la loro successione (
30
), la legge che disciplina l’ammissibilità e la validità sostanziale (
31
) delle varie disposizioni è:
– nel caso di una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio, la legge che sarebbe applicabile alla successione se la persona che ha fatto la disposizione fosse deceduta il giorno in cui l’ha effettuata («legge ipotetica») (
32
) o, se la sceglie, la legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza al momento in cui ha effettuato la disposizione (
33
);
– nel caso di patti successori, la normativa differisce a seconda che essi riguardino la successione di una sola persona (
34
) o quella di varie persone (
35
).
b)
Applicabilità
ratione temporis
del regolamento
n.
650/2012
65.
A norma dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, la data determinante ai fini della sua applicazione è quella del decesso del defunto.
66.
Dal combinato disposto di tale disposizione e dell’articolo 84 consegue che il regolamento n. 650/2012 si applica integralmente alle successioni di persone decedute alla data del 17 agosto 2015 o posteriormente.
67.
L’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 stabilisce, tuttavia, un regime transitorio per le successioni in cui sia stata effettuata una disposizione a causa di morte anteriore al 17 agosto 2015.
68.
A norma dell’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012, se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente al 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma di tale regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile all’intera successione.
2.
Sulla prima questione pregiudiziale
69.
Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 83, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), possa essere interpretato nel senso che «la nozione di disposizione a causa di morte comprende anche la dichiarazione di diseredazione».
70.
La questione ha senso, nella presente causa, per chiarire se la dichiarazione del 23 giugno 2015, con cui L.K. ha diseredato i suoi nipoti, fosse una disposizione a causa di morte.
71.
La risposta affermativa implicherebbe che tale dichiarazione rientri nell’ambito di applicazione
ratione materiae
del regolamento n. 650/2012. Se così fosse, in virtù dell’articolo 83, paragrafo 3, la suddetta disposizione a causa di morte dovrebbe considerarsi ammissibile e valida nella misura in cui soddisfa le condizioni (formali e sostanziali) previste dalle norme di conflitto:
– del capo III del regolamento n. 650/2012; oppure
– vigenti nello Stato dove risiedeva il defunto quando ha effettuato la dichiarazione di diseredazione; oppure
– vigenti in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza la persona che ha fatto la disposizione al momento in cui è stata effettuata la dichiarazione.
72.
La risposta affermativa, inoltre, aprirebbe la strada alla finzione (
36
) della scelta della legge applicabile all’intera successione (e non soltanto alla diseredazione), prevista in qualità di disposizione transitoria dall’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012. Tale seconda dimensione è quella che sembra interessare al giudice del rinvio: a seconda di quale fosse la legge applicabile, L.K. avrebbe potuto revocare o meno il contenuto del patto successorio del 2 novembre 1999 (e, pertanto, diseredare i suoi nipoti).
73.
Per i motivi che spiegherò a proposito della seconda questione pregiudiziale, ritengo che, nelle circostanze del caso di specie, non sia necessario ricorrere al regime transitorio di cui all’articolo 83 del regolamento n. 650/2012 per stabilire quale legge disciplini la successione nella sua interezza, nella misura in cui il defunto ha espressamente optato per tale legge nel testamento del 20 dicembre 2017. In tali circostanze, non sarebbe imprescindibile neppure indagare sulla portata della nozione di «disposizione a causa di morte» (né stabilire se comprenda o meno una dichiarazione di diseredazione) nella suddetta disposizione transitoria.
74.
Tuttavia, procederò in tale analisi, qualora la Corte fosse di diverso avviso.
75.
Per coerenza, la nozione di disposizione a causa di morte deve essere interpretata allo stesso modo in tutti i contesti in cui il regolamento n. 650/2012 la utilizza. Al fine di garantire tale coerenza, e per motivi di uniformità nella comprensione del testo, l’articolo 3 del regolamento n. 650/2012 contiene una serie di definizioni.
76.
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012, definisce, segnatamente, la «disposizione a causa di morte» come «un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio», senza menzionare espressamente la dichiarazione di diseredazione.
77.
Occorre determinare se, nonostante tale silenzio, la dichiarazione di diseredazione rientri nella nozione di «disposizione a causa di morte», il che richiede di interpretare quest’ultima nozione. In assenza di un espresso richiamo agli ordinamenti degli Stati membri, tale interpretazione sarà autonoma (
37
).
78.
In linea di principio, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 effettua un’elencazione esaustiva. Un’analisi del suo contenuto, tuttavia, permette di sostenere che la nozione di cui alla sua lettera d) si basa sul carattere formale, e non sostanziale, della disposizione a causa di morte corrispondente (a prescindere che si tratti di un testamento, di un testamento congiuntivo o di un patto successorio).
79.
Se è pur vero che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 non include la dichiarazione di diseredazione, esso non comprende nemmeno (per citare una delle disposizioni a causa di morte tipiche per il loro contenuto) l’istituzione di erede né quella di legatario.
80.
Ritengo che, da questo punto di vista sostanziale, l’interpretazione della nozione di «disposizione a causa di morte» debba essere ampia, al fine di rispecchiare la tendenza all’applicazione estensiva del regolamento n. 650/2012 che è indicata dal suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dal suo considerando 9 (
38
), e che si conforma ai suoi stessi obiettivi (
39
).
81.
In tale ottica, concordo con la Commissione che la nozione di «testamento» (in quanto categoria diversa dal «testamento congiuntivo» e dal «patto successorio», pur non essendo definita in quanto tale dal regolamento n. 650/2012 (
40
), comprenda tutte le dichiarazioni unilaterali con cui una persona stabilisce la sorte del suo patrimonio per un momento posteriore al decesso, affinché la sua successione non sia quella legittima (o non lo sia totalmente).
82.
La diseredazione rientra in tale definizione. Il fatto di non costituire un atto con l’obiettivo di trasferire beni ereditari, bensì con quello di privare determinate persone dell’eredità, non impedisce di qualificarlo come disposizione a causa di morte. L’espressione negativa o positiva della volontà del defunto nello scegliere la destinazione del suo patrimonio non mi sembra determinante; lo è invece che l’espressione della sua volontà incida sulla successione
mortis causa
.
83.
Lo stesso avviene con la diseredazione: l’esclusione di determinate persone che, inizialmente, erano chiamate a succedere al defunto comporta come conseguenza (ove risulti valida) che tali persone rimangano ai margini dell’eredità e si apra un nuovo ordine di successione.
84.
Ciò premesso, una dichiarazione di diseredazione effettuata il 17 agosto 2015 o successivamente a tale data è soggetta alle norme di conflitto prescritte dal capo III del regolamento n. 650/2012. Vi si applica l’articolo 83, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento se è stata effettuata prima del 17 agosto 2015 e il suo autore decede in tale data o successivamente.
3.
Sulla seconda questione pregiudiziale
85.
Nell’ipotesi in cui (come propongo) la risposta alla prima questione pregiudiziale fosse affermativa, il giudice del rinvio si interroga sulla legge applicabile alla successione, chiedendo a tal fine l’interpretazione dell’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012.
86.
Il giudice del rinvio prende in considerazione la situazione di un testatore che, anteriormente al 17 agosto 2015, ha effettuato più disposizioni a causa di morte «conformi alla legge dello Stato che il testatore avrebbe potuto scegliere in conformità con quanto disposto dal regolamento n. 650/2012». Desidera sapere se, in tale situazione, «la legge che si considera la legge scelta applicabile alla successione [sia] la legge in conformità alla quale il testatore ha effettuato l’ultima disposizione a causa di morte anteriormente al 17 agosto 2015».
87.
Alla base di tale questione vi sono due premesse che non mi paiono corrette:
– da una parte, e per i motivi che esporrò più avanti, non credo che si debba prendere in considerazione la legge applicabile all’intera successione per decidere se L.K. potesse diseredare i suoi nipoti (o redigere un testamento a favore di una persona estranea alla cerchia familiare), revocando o modificando unilateralmente il patto successorio precedentemente concluso con sua moglie;
– dall’altra, quand’anche si dovesse considerare la legge applicabile all’intera successione, ritengo che, nelle circostanze del caso di specie, non si debba neppure determinare tale legge nei termini proposti dal giudice del rinvio. A mio avviso, la determinazione di tale legge applicabile non è disciplinata, nel caso di specie, dall’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012, come afferma il giudice del rinvio.
88.
Difatti, la decisione di rinvio riporta che il 20 dicembre 2017 il defunto ha fatto redigere a un notaio un testamento e che ha incluso in quest’ultimo una scelta di legge conformemente all’articolo 22 del regolamento n. 650/2012 (
41
), ossia una legge per disciplinare l’intera successione (
42
).
89.
Basandomi su quest’ultimo elemento, ritengo che, se il testatore si avvale della possibilità di scegliere il diritto applicabile (possibilità offerta dal regolamento n. 650/2012) una volta che,
ratione temporis
, tale regolamento sia già pienamente applicabile, non è necessario ricorrere alla finzione di cui al suo articolo 83, paragrafo 4. La legge applicabile alla successione è, semplicemente, quella designata dal testatore nel suo testamento posteriormente alla data di applicazione del regolamento n. 650/2012.
90.
Tale conclusione intermedia è corroborata dalle altre disposizioni del regolamento n. 650/2012.
91.
Ai sensi del suo articolo 83, paragrafo 1, detto regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data del 17 agosto 2015 o posteriormente. Per determinare la legge che disciplina le disposizioni a causa di morte effettuate da tali persone in qualsiasi momento anteriore al 17 agosto 2015 (
43
), occorre servirsi del capo III del regolamento n. 650/2012.
92.
Tale applicazione del regolamento n. 650/2012 è tuttavia accompagnata da alcuni adeguamenti indicati all’articolo 83. Quest’ultimo prevede un regime transitorio per valutare la validità di un’eventuale scelta di legge (paragrafo 2) anteriore al 17 agosto 2015 o l’ammissibilità e la validità di disposizioni a causa di morte (paragrafo 3) effettuate prima del 17 agosto 2015.
93.
Come ho segnalato altrove (
44
), l’obiettivo di detto regime transitorio consiste nel mettere tali atti al sicuro da modifiche legislative successive al momento in cui il defunto ha organizzato la destinazione del suo patrimonio per dopo la morte, avvenuta posteriormente alla data di piena applicabilità del regolamento n. 650/2012. Si cerca in tal modo di preservare la volontà della persona che fa la disposizione e rispettare le aspettative legittime create dalla sua pianificazione successoria.
94.
Ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/ 2012, se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente al 17 agosto 2015 «in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del [medesimo] regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione».
95.
Tale finzione produce lo stesso effetto di una scelta di legge in virtù del regolamento n. 650/2012, ossia, in definitiva, quello di indicare il diritto applicabile all’intera successione (
45
). La finzione presuppone che il defunto, deceduto alla data del 17 agosto 2015 o posteriormente, avesse effettuato in precedenza una disposizione a causa di morte conforme alla legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza (
46
) e implica che sia la suddetta legge a regolare l’
intera
successione.
96.
Esistono, a mio avviso, due argomenti che giustificano l’introduzione della finzione:
– da una parte, grazie a tale finzione si esclude che si applichi la legge dell’ultima residenza abituale del defunto (
47
) agli aspetti su cui quest’ultimo non ha lasciato disposizioni. In pratica, in tal modo si contribuisce a evitare che una pluralità di leggi concorra a disciplinare una successione (
48
), agevolando il processo successorio;
– dall’altra, un’interpretazione sistematica dell’articolo 83, paragrafo 4, in sintonia con i paragrafi 2 e 3 della stessa disposizione del regolamento n. 650/2012, induce a ritenere che sia stata formulata tenendo conto del panorama legislativo in materia di successione transfrontaliera negli Stati membri prima dell’adozione del regolamento.
97.
Prima dell’adozione del regolamento n. 650/2012, la maggior parte degli ordinamenti degli Stati membri adottava lo Stato di cittadinanza del defunto come criterio di collegamento per la norma di conflitto in materia successoria (
49
). Era pertanto assai probabile che una persona attenutasi alla legge del suo Stato di cittadinanza nel disporre
mortis causa
dei suoi beni ritenesse che fosse tale legge a disciplinare qualsiasi aspetto della sua successione.
98.
Per contro, nel regolamento n. 650/2012 il criterio di collegamento generale è l’ultima residenza abituale del defunto (
50
). Senza il regime di cui all’articolo 83, paragrafo 4, un numero considerevole di successioni correrebbe il rischio di essere assoggettato a una legge diversa da quella che, presumibilmente, il defunto (e gli interessati alla sua successione) si aspettavano.
99.
Alla luce di quanto precede, ritengo che la finzione stabilita dall’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012 non sia necessaria quando, come nel caso di specie, sussiste una scelta di legge posteriore al 17 agosto 2015, espressamente integrata nel testamento redatto nel 2017 (
51
) per disciplinare l’intera successione.
100.
Si presume che il defunto conoscesse (
52
) o dovesse conoscere il regime conflittuale istituito dal regolamento n. 650/2012 a decorrere dal 17 agosto 2015. Quando, dopo tale data, il testatore ha scelto come legge applicabile all’intera successione quella corrispondente al suo Stato di cittadinanza (la legge ceca), si è avvalso scientemente della possibilità offertagli dall’articolo 22 del regolamento n. 650/2012.
4.
Sulla terza questione pregiudiziale
101.
Nella terza questione pregiudiziale si chiede l’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 (
53
).
102.
Tale disposizione disciplina il caso in cui: a) una persona ha la
capacità
di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25 del regolamento n. 650/2012; e b) si apporta una successiva modifica alla legge applicabile.
103.
Qualora si verifichino entrambe le circostanze, l’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 indica che la successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la
capacità
della suddetta persona di modificare o revocare la disposizione a causa di morte che aveva già effettuato.
104.
Il giudice del rinvio presenta la situazione nei seguenti termini:
– «la capacità di disporre
mortis causa
del testatore risulta[va] limitata in virtù di una disposizione a causa di morte effettuata anteriormente al 17 agosto 2015 in conformità alla legge che regolava la sua successione nel suo insieme»; e
– «a seguito di una successiva modifica di tale legge, [sono] mutate le condizioni per l’esercizio della sua capacità di disporre».
105.
A fronte di tale situazione, il giudice del rinvio desidera sapere se «la capacità di disporre del testatore continui ad essere limitata in conformità alla legge che sarebbe stata applicabile alla sua successione nel caso di sua morte alla data di stipulazione del patto successorio, indipendentemente dal fatto che, in base alla legge che regola la sua successione nel suo insieme al momento della sua morte, il testatore avesse il diritto di annullare (revocare o modificare) il patto successorio».
106.
Il giudice del rinvio tratta il problema della revocabilità o meno del patto successorio in termini di «capacità». Ritengo che questo approccio sia errato.
107.
La nozione di «capacità» utilizzata dall’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 non si riferisce alle limitazioni a disporre che, come avvenuto nel caso di specie, derivano da un patto successorio. Tali limitazioni corrispondono agli «effetti vincolanti [del patto] tra le parti, comprese le condizioni per [lo] scioglimento [del patto]» disciplinati dall’articolo 25 dello stesso strumento (
54
).
108.
Difatti, la nozione di capacità ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 non comprende qualunque aspetto associato alla possibilità di disporre dei propri beni per dopo la morte. Ciò è dimostrato, innanzitutto, dal fatto che il medesimo articolo 26, paragrafo 1, fa riferimento separatamente alla
capacità
di fare una disposizione a causa di morte [lettera a)] e alle cause specifiche che impediscono di disporre a favore di determinate persone [lettera b)]:
– nell’ambito dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), sono presenti le condizioni specifiche per fare una disposizione a causa di morte, imposte al fine di garantire che la persona possieda le facoltà per capire ciò che sta facendo. Si tratta tipicamente di norme che impongono requisiti di età (
55
) o richiedono che il testatore si trovasse nel pieno possesso delle sue facoltà all’epoca in cui ha redatto la disposizione di cui trattasi;
– al contrario, l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012 fa riferimento ad altre restrizioni che non riguardano più la
capacità
della persona che ha fatto la disposizione, bensì cause specifiche che le impediscono di disporre a favore di determinate persone (
56
). Si tratta di cause che, per via del rapporto funzionale tra tali persone e il defunto, non incidono sulla sua «capacità» vera e propria, ma implicano che la libertà di disporre della persona che fa la disposizione sia limitata.
109.
La capacità di disporre, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, si mantiene inalterata quando la stessa persona che ha fatto la disposizione ha limitato, attraverso un accordo valido, il proprio margine di libertà per quanto riguarda la revoca o la modifica in futuro di una disposizione a causa di morte (effettuata anteriormente al 17 agosto 2015).
110.
Il riferimento, ad opera dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, alla capacità della persona che fa la disposizione rientra, come indica il titolo di tale articolo, nell’ambito della «validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte».
111.
Nell’elencazione degli aspetti disciplinati dall’articolo 25 del regolamento n. 650/2012, la validità sostanziale dei patti successori è
giustapposta
agli effetti vincolanti prodotti tra le parti da tali patti (comprese le condizioni per lo scioglimento), anziché confondersi con loro.
112.
In altri termini, la restrizione o, se del caso, la perdita totale della facoltà di revocare o modificare unilateralmente quanto convenuto in un patto successorio (
57
) non si identificano con la capacità di disporre. Chi era
capace
di redigere un patto successorio sarà ugualmente
capace
(a meno che non cambino le sue qualità personali) (
58
) di modificarlo o revocarlo.
113.
Orbene, può verificarsi il caso in cui la legge nazionale che disciplina i patti successori non consenta alla persona che fa la disposizione di modificarli quando esercita la propria
capacità
di effettuare la disposizione a causa di morte che modifica il patto successorio precedente. In tal caso, la restrizione alla libertà (non alla capacità) di disporre non deriva, ribadisco, da carenze nella capacità della persona, bensì da determinate cause specifiche che impediscono a chi fa la disposizione di apportare le modifiche al patto successorio.
114.
Ritengo, quindi, che le restrizioni alla libertà di disporre inerenti a un patto successorio non debbano qualificarsi come una questione di «capacità» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 e, pertanto, ai fini del paragrafo 2 di tale articolo (
59
).
115.
Nel regolamento n. 650/2012, la disciplina degli effetti del patto successorio si colloca altrove e dipende da una legge applicabile determinata da altre disposizioni. In particolare:
– per i patti successori redatti il 17 agosto 2015 o posteriormente, l’articolo 25 del regolamento n. 650/2012 indica quale legge applicabile agli effetti vincolanti del patto quella in vigore all’epoca in cui è stato redatto;
– per i patti successori anteriori al 17 agosto 2015 (come nel caso di specie), stipulati da persone la cui successione si apre successivamente, la normativa applicabile dipende dall’interpretazione dell’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 (
60
).
V.
Conclusione
116.
Alla luce di quanto precede, propongo di dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.
117.
In subordine, se la domanda di pronuncia pregiudiziale fosse dichiarata ricevibile, suggerisco di rispondere nei seguenti termini al notaio incaricato in qualità di commissario giudiziale dall’Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunale del distretto di Praga 1):
«L’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 22, paragrafo 1, l’articolo 25, l’articolo 26, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 83, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,
devono essere interpretati nel senso che:
– la nozione di “disposizione a causa di morte” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012 include la dichiarazione di diseredazione, cui pertanto si applica l’articolo 83, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento;
– la finzione della scelta di legge prevista dall’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012 non entra in gioco quando il defunto ha effettuato una scelta della legge applicabile alla sua successione posteriormente alla data di piena applicabilità del medesimo regolamento, ai sensi del suo articolo 22, paragrafo 1;
– l’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, sulla capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione, non mira a disciplinare la possibilità, per l’autore di un patto successorio avente ad oggetto la successione di più persone, di modificarlo o revocarlo in seguito e, se del caso, a quali condizioni. Gli effetti vincolanti del patto successorio sono disciplinati dall’articolo 25 del regolamento n. 650/2012».
1
Lingua originale: lo spagnolo.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifica in GU 2012, L 344, pag. 3).
3
Memoria del 26 febbraio 2025, depositata in risposta al quesito della Corte del 28 gennaio 2025.
4
Legge [n. 292/2013] sui procedimenti giudiziari speciali; in prosieguo: la «legge n. 292/2013».
5
Legge n. 89/2012 Sb., Codice civile.
6
Sua moglie, E.K., sarebbe morta il 9 gennaio 2007.
7
La decisione di rinvio utilizza indistintamente le espressioni «testamento congiuntivo» e «patto successorio» per riferirsi al testamento redatto il 2 novembre 1999 (e modificato nel 2001). In essa si spiega che un testamento congiuntivo può essere considerato un «patto successorio» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012. Tuttavia, il «testamento congiuntivo» è contemplato espressamente in tale disposizione: v. articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Inoltre lo stesso articolo, spiegando l’espressione «disposizione a causa di morte» alla lettera d), presenta entrambe le nozioni separatamente. A mio avviso, ciò che caratterizza il «testamento congiuntivo» ai sensi del regolamento n. 650/2012 è l’unicità (ossia un elemento formale). Il patto successorio, invece, è contraddistinto dall’interdipendenza delle disposizioni sostanziali in esso contenute. In udienza, vari partecipanti (tra cui la Commissione europea e il governo tedesco) hanno adottato questo stesso approccio e osservato che le nozioni di «testamento congiuntivo» e di «patto successorio» non si escludono a vicenda: se, per mezzo di un «testamento di Berlino», si stipulano disposizioni sostanziali interdipendenti e reciproche in un medesimo atto, non è errato qualificarlo sia come «patto successorio» sia come «testamento congiuntivo» (benché sia preferibile non farlo, al fine di evitare confusioni). Fatta salva la valutazione che compete all’organo chiamato a risolvere la controversia, tutto sembra indicare che sia stato stipulato un vero e proprio «patto successorio»; perciò farò riferimento al primo testamento di L.K. come al «testamento del 2 novembre 1999», al «testamento di Berlino» o al «patto successorio».
8
La decisione di rinvio non indica con chiarezza quali persone siano state designate come eredi nel testamento del 2 novembre 1999. In udienza, gli avvocati di entrambe le parti hanno convenuto che si trattasse dei nipoti dei testatori (vi sono stati pareri discordanti sull’eventualità che fosse stato designato come erede anche il coniuge superstite).
9
La decisione di rinvio non indica neppure chi fossero le persone diseredate. In udienza, è stato evidenziato che L.K. ha diseredato le sue figlie e i suoi nipoti.
10
In una memoria del 30 novembre 2022, tale avvocato ha ulteriormente illustrato in modo dettagliato le disposizioni del BGB e il contenuto del testamento suddetto. Egli ha sostenuto che il defunto e la moglie avevano espressamente limitato la loro libertà di disporre (in tedesco: «Testierfreiheit») nel caso di morte di uno dei due. Il coniuge superstite poteva modificare la cerchia dei propri eredi solo designando come tali alcune delle persone indicate nel testamento dei coniugi.
11
V. ordinanza del 1º settembre 2021, OKR (Rinvio pregiudiziale di un notaio coadiutore) (C‑387/20, EU:C:2021:751; in prosieguo: l’«ordinanza OKR»), punto 31.
12
Ordinanza OKR, punto 22 e giurisprudenza citata.
13
Le osservazioni scritte del governo ceco e della Commissione includevano commenti favorevoli alla ricevibilità. In udienza, la Commissione ha attenuato la sua posizione, affermando che la ricevibilità era dubbia.
14
Nella sezione «Sulla legittimazione, del commissario giudiziale incaricato, a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale in nome dell’Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunale del distretto di Praga 1)», il notaio afferma che, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 4, della legge n. 292/2013, per il compimento degli atti in qualità di commissario giudiziale nell’ambito del procedimento successorio, egli dispone di «tutti i poteri
propri del giudice quale pubblica autorità preposta all’amministrazione della giustizia
» (il corsivo è mio). Tale affermazione non si concilia, tuttavia, con quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del 15 marzo 2018, Commissione/Repubblica ceca (C‑575/16, EU:C:2018:186; in prosieguo: la «sentenza Commissione/Repubblica ceca»).
15
La violazione dell’articolo 49 TFUE ha tratto origine dall’imposizione di un requisito di cittadinanza per esercitare la professione notarile. Tale requisito è stato successivamente rimosso a seguito della sentenza Commissione/Repubblica ceca.
16
Punti da 117 a 127 della sentenza Commissione/Repubblica ceca. Contrariamente a quanto ha sostenuto il governo ceco in udienza, tale sentenza non si è limitata a esaminare le competenze generali dei notai, ma ha tenuto conto, e in modo particolare, della loro funzione specifica nei procedimenti successori come nel caso di specie.
17
Punto 126 della sentenza Commissione/Repubblica ceca.
18
[OSCURATO:PERSONA]. ÚS 29/25, del 17 settembre 2025.
19
Ibidem
, punto 10.
20
Punti da 3 a 5 della risposta scritta del governo ceco, del 10 ottobre 2025, al quesito della Corte.
21
La normativa che disciplina la revoca e la rimozione dei notai cechi potrebbe presentare alcune similitudini con le disposizioni applicabili ai membri dell’organismo di rinvio nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a. (C‑115/22, EU:C:2024:384). Tale causa verteva sull’[OSCURATO:PERSONA] (Commissione arbitrale indipendente di Vienna, Austria), i cui membri erano «revocabil[i] anticipatamente “per seri motivi”», mediante una decisione che spettava «soltanto al Ministro federale (…), ossia un membro esecutivo, senza che siano stati previamente stabiliti criteri e garanzie precisi» (punti 49 e 52). In udienza, il governo ceco ha sostenuto che il Ministro non dispone di alcun margine di discrezionalità al riguardo e potrebbe revocare il notaio soltanto qualora sussista uno dei motivi predeterminati dalla legge.
22
In udienza, il governo ceco ha riconosciuto che la Corte costituzionale ha descritto adeguatamente, nella propria decisione, il regime giuridico dei notai cechi.
23
Punto 6 della risposta scritta del governo ceco, del 10 ottobre 2025, al quesito della Corte.
24
Punto 7 della risposta scritta del governo ceco, del 10 ottobre 2025, al quesito della Corte. Il corsivo è mio.
25
Articolo 104, paragrafo 1, della legge n. 292/2013: «[i]l giudice revoca il mandato del notaio, anche in assenza di presentazione di una richiesta, se sussiste il rischio che la questione non si risolva entro un termine ragionevole e se è stata notificata per iscritto al notaio la possibilità che il giudice revochi il mandato».
26
Ordinanza OKR, punti 23 e 24. Il corsivo è mio. Nel caso di specie, non è del tutto chiaro se la controversia riguardi soltanto una questione di diritto o se si estenda anche ai fatti. Interpellati su tale aspetto in udienza, gli avvocati delle parti hanno confermato l’esistenza di una controversia fattuale sui motivi che hanno comportato la diseredazione dei nipoti.
27
Ordinanza OKR, punto 33.
28
Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.
29
Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.
30
Considerando 48 del regolamento n. 650/2012.
31
Sulla nozione di «validità sostanziale» ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento n. 650/2012, v. articolo 26, paragrafo 1.
32
Articolo 24, paragrafo 1. Tale ordinamento si determina in conformità del disposto dell’articolo 21 del regolamento n. 650/2012.
33
Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. La scelta deve soddisfare le condizioni stabilite dall’articolo 22. Conformemente al considerando 51, può trattarsi solo della legge dello Stato di cui la persona che ha fatto la disposizione possedeva la cittadinanza nel giorno in cui l’ha effettuata.
34
Per quanto concerne i patti successori, e fatta salva la scelta di legge, l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti dei patti relativi alla successione di una sola persona sono disciplinati dalla legge che, in virtù del regolamento n. 650/2012, sarebbe stata applicabile alla successione se detta persona fosse deceduta il giorno in cui è stato concluso il patto. V. articolo 25, paragrafo 3, con rinvio alle condizioni di cui all’articolo 22 e al considerando 51 del regolamento n. 650/2012.
35
L’ammissibilità di tali patti successori dipende dall’applicazione cumulativa delle leggi che regolano la successione di ogni persona che fa la disposizione che sia deceduta nel giorno in cui è stato concluso il patto. Di tali leggi, quella che presenta la relazione più stretta con il patto ne disciplinerà la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti. V. articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 650/2012. Alla luce dell’articolo 22, in combinato disposto con il considerando 51, è possibile scegliere la legge di cui una delle parti o entrambe hanno la cittadinanza soltanto al momento del patto.
36
Uso tale termine nelle mie conclusioni nella causa E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) (C‑80/19, EU:C:2020:230), paragrafi 104, 107 e 112. La Corte qualifica il meccanismo come «presunzione»: sentenza del 9 settembre 2021, RK (Dichiarazione di incompetenza) (C‑422/20, EU:C:2021:718), punto 53.
37
V., per analogia, sentenza del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà
mortis causa
) (C‑277/20, EU:C:2021:708), punto 29.
38
Il considerando 9 equipara la successione a causa di morte a «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».
39
V., a proposito dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012, sentenza del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà
mortis causa
) (C‑277/20, EU:C:2021:708), punto 33: «Una siffatta interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito da tale regolamento, consistente nell’evitare la frammentazione della successione, conformemente al principio dell’unità della successione, e nell’istituire un regime uniforme applicabile a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte con implicazioni transfrontaliere e, in particolare, a “qualsiasi modalità di trasferimento di beni a causa di morte”, come risulta dal considerando 9 di detto regolamento (…)». A tali obiettivi si aggiungono quelli espressi dal considerando 7: in particolare, quello che consiste nel permettere ai cittadini di organizzare in anticipo la propria successione.
40
Che invece fornisce una definizione per le altre due nozioni: v. articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c).
41
Riporta inoltre che il giudice che ha adottato la decisione n. 37 D 227/2022-118 (successivamente impugnata) aveva ritenuto la legge ceca applicabile all’intera successione, appunto in base a tale scelta di L.K.
42
Sentenza del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà
mortis causa
) (C‑277/20, EU:C:2021:708), punto 39. La disparità tra le versioni linguistiche del regolamento n. 650/2012 su tale punto, nel senso che solo alcune precisano che si tratta dell’intera successione, era stata rilevata dall’avvocato generale Richard de la Tour nelle sue conclusioni in detta causa (C‑277/20, EU:C:2021:531), paragrafo 53 e nota 42, e permane.
43
È irrilevante che la disposizione a causa di morte fosse effettuata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 650/2012 (il 16 agosto 2012) o tra tale data e il 17 agosto 2015.
44
Conclusioni nella causa E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) (C‑80/19, EU:C:2020:230), paragrafi 101 e 102.
45
Sentenza del 9 settembre 2021, RK (Dichiarazione di incompetenza) (C‑422/20, EU:C:2021:718), punto 53.
46
Questa è l’unica opzione offerta al defunto dal regolamento n. 650/2012: v. articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
47
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, di norma è questa la legge applicabile in mancanza di scelta.
48
A norma dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, leggi diverse da quella dello Stato di cittadinanza del defunto possono entrare in gioco per determinare l’ammissibilità, la validità formale e sostanziale della disposizione a causa di morte anteriore al 17 agosto 2015. Il paragrafo 4 presuppone che, in ogni caso, tale disposizione sia stata effettuata in conformità della legge dello Stato di cittadinanza del defunto.
49
Dei diciannove Stati membri che regolamentavano in modo unitario le successioni con implicazioni transfrontaliere, sedici avevano preferito tale criterio di collegamento.
50
La scelta di legge si configura come deroga: sentenza del 12 ottobre 2023, OP (Scelta di uno Stato terzo per la successione) (C‑21/22, EU:C:2023:766), punto 31.
51
Come non sarebbe necessaria neppure nel caso di una scelta di legge anteriore a quel momento e valida in virtù dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. V. sentenza del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) (C‑80/19, EU:C:2020:569), punto 92.
52
È presumibile che così sia avvenuto nel caso di L.K., se non altro perché è intervenuto un notaio nel testamento redatto nel 2017.
53
L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 è stato introdotto nel dibattito dal giudice d’appello. Revocando la decisione impugnata, tale giudice ha chiesto a quello di primo grado di determinare alla luce del diritto tedesco (e non di quello ceco) se il defunto potesse revocare o modificare il «testamento di Berlino» dopo il decesso di sua moglie. La decisione di rinvio non esamina se la circostanza di aver redatto il «testamento di Berlino» prima del 17 agosto 2015 incida sull’applicabilità dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012.
54
Per quanto riguarda accordi posteriori al 17 agosto 2015. V.
infra
, paragrafo 115, in relazione agli accordi stipulati anteriormente a tale data.
55
È ciò che intende la Commissione al punto 62 delle sue osservazioni scritte, citando la maggiore età come esempio di condizione riguardante la capacità di disporre.
56
Oppure cause specifiche che impediscono a una persona di ricevere beni dalla successione della persona che fa la disposizione.
57
Oppure: l’eventualità e la modalità del recupero della libertà di disporre di nuovo
mortis causa
dei beni su cui verteva il patto successorio.
58
Oppure a meno che non cambi la legge che regola tali qualità personali, a seguito di un’alterazione del modo in cui si concretizza il criterio di collegamento: per esempio, se la residenza abituale che il testatore possedeva quando ha effettuato la disposizione a causa di morte non è quella che ha nel momento in cui intende modificarla o revocarla. Una funzione dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 sarebbe appunto quella di annullare gli effetti di tale cambiamento, qualora operino in modo da impedire al testatore la modifica o la revoca desiderate.
59
A mio avviso, l’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 è, innanzitutto, un’eccezione all’articolo 24, paragrafo 3, relativo alla modifica o alla revoca di disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori. In virtù di tale disposizione, la legge che regola tali atti non è quella applicabile nel giorno in cui è stata redatta la disposizione interessata, bensì quella in vigore al momento della revoca o della modifica. Per evitare che, alla luce della suddetta legge, la persona che fa la disposizione si veda inaspettatamente «vincolata» da ciò che ha disposto, l’articolo 26, paragrafo 2, sottrae la capacità al suo ambito di applicazione. Sostanzialmente, la norma attua il principio, generalmente accettato, in base al quale gli atti (unilaterali) di disposizione a causa di morte sono essenzialmente revocabili.
60
Letteralmente, tale paragrafo contempla esclusivamente la legge che regola l’ammissibilità e la validità formale e sostanziale delle disposizioni a causa di morte, non però quella applicabile ai loro effetti.