CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34227/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ERICE il 12/08/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 1112/09/1984 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];' letto il ricorso (RG 6647/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di oltraggio e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il primo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità: si tratta di motivo manifestamente infondato, che, peraltro, propone censure generiche che replicano quelle proposte in appello ed efficacemente superate dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica: (i) la Corte territoriale ha spiegato la ragione per cui le frasi pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano intrinseca connotazione offensiva e risultino offensive dell'onore dei pubblici ufficiali e del prestigio della PA e hanno altresì motivato sulle ragioni per cui dette offese sono state formulate in presenza di più persone (oltre ai pubblici ufficiali coinvolti, vi erano altre persone che hanno assistito alla scena; v. sentenza impugnata, pag. 2-3); (li) quanto al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. la Corte territoriale ha spiegato la ragione per cui i ripetuti spintoni inferti a un pubblico ufficiale debbano essere qualificati come esercizio di violenza, e come detta condotta fosse funzionalmente e teleologicamente diretta ad ottenere il risultato di entrare nell'alloggio ove era in corso un'attività di polizia; parimenti, la sentenza ha spiegato la ragione per cui la rottura di un tergicristallo e di un lunotto di auto della polizia debba essere qualificata come danneggiamento (v. sentenza impugnata, pag. 3); è pertanto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso; rilevato che il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: si tratta di motivo oltremodo generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha negato il riconoscimento di dette attenuanti valorizzando elementi pertinenti, richiamando la gravità dei fatti, la pervicacia e l'intensità del dolo e ha rimarcato che ciascuno dei tre ricorrenti ha precedenti penali; si tratta di motivazione congrua sottratta al sindacato di legittimità (v. sentenza impugnata, pag. 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M, Dichiara in P.Q.M