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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 settembre 2026

Cassazione n. 25131/2026

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del Ministro pro tempore,[OSCURATO:PERSONA]Ambito territoriale di Roma, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n.137/2025 depositatail 17/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 4875/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 25131/2026Data pubblicazione 08/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisiantistatari; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],antistatari.Così deciso in Roma, il 07/09/2026Ileana Fedele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Ministro pro tempore,[OSCURATO:PERSONA]Ambito territoriale di Roma, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n.137/2025 depositatail 17/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 4875/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 25131/2026Data pubblicazione 08/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisiantistatari; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],antistatari.Così deciso in Roma, il 07/09/2026Ileana Fedele
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