CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 1979
Cassazione n. 27855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1979 avverso la sentenza del 25/09/2020 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha congruamente valutato le circostanze della condotta di fuga tenuta al momento del controllo e la sussistenza di precedenti specifici; Considerato, altresì, che, in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi è irrilevante la decorrenza del termine di prescrizione dopo l'emissione della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis