CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 20 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Trani il 7 giugno 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e reiterata, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Andria il 18 agosto 2014. Osservato che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa, in termini sostanzialmente sovrapponibili, contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto contestato, hanno valorizzato gli esiti della perquisizione svolta dalla P.G. sul veicolo Minicar condotto dall'imputato, che ha consentito il rinvenimento della cocaina occultata nella cavità del cerchione, superando, con argomenti non illogici, la tesi difensiva secondo cui il nascondimento dello stupefacente sarebbe avvenuto per opera di soggetti rimasti ignoti (cfr. pagine 1-3 della sentenza impugnata). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata esclusione della recidiva, avendo al riguardo la Corte di appello osservato (pagina 3 della sentenza impugnata), in maniera non irragionevole, che la condotta per cui si è proceduto è sintomatica dell'accentuata pericolosità dell'imputato, il quale ha agito essendo gravato da numerosi precedenti penali, due dei quali peraltro anche specifici. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. o P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre