Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:524
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]19/03
Verbraucher-[OSCURATO:PERSONA] eV
contro
O2 (Germany) GmbH & Co. OHG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] I)
«Politica economica e monetaria — Regolamento (CE) n. 1103/97 — Introduzione dell’euro — Conversione tra le unità monetarie nazionali e l’unità euro — Arrotondamento degli importi da pagare o contabilizzare una volta effettuata la conversione — Contratto stipulato nel settore delle telecomunicazioni — Nozione di “importi da pagare o contabilizzare” — Tariffazione per minuto delle comunicazioni telefoniche»
Massime della sentenza
Politica economica e monetaria — Introduzione dell’euro — Regolamento n. 1103/97 — Regola che prevede l’arrotondamento, dopo
la conversione, degli importi da pagare o contabilizzare — Applicazione a una tariffa telefonica — Esclusione — Arrotondamento
di tale tariffa applicato da un operatore nazionale — Ammissibilità — Presupposti
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 1103/97, art. 5]
Il regolamento n. 1103/97, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, da un lato mira a garantire il principio
della continuità dei contratti, di modo che il passaggio alla moneta unica si effettui senza conseguenze per gli impegni già
sottoscritti dai cittadini e dalle imprese, e, dall’altro, è partecipe dell’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro.
Esso si limita a fissare regole minime relative all’arrotondamento di taluni importi e lascia alle autorità nazionali il compito
di mantenere in vigore o adottare regole che permettano di contribuire in modo più efficace a detto obiettivo.
Ne consegue che l’art. 5, prima frase, di detto regolamento, che prescrive l’arrotondamento al cent più vicino degli importi
monetari da pagare o da contabilizzare, non deve ricevere un’interpretazione estensiva. Esso non riguarda quindi una tariffa
fissata da un operatore nazionale, come il prezzo al minuto della comunicazione telefonica, che consiste in un importo che
non è effettivamente fatturato al consumatore e pagato da quest’ultimo e non è iscritto in un documento contabile o in un
estratto conto. È irrilevante ai fini di questa valutazione il fatto che tale tariffa riposi su un multiplo determinato dell’unità
utilizzata come base di calcolo dell’importo finale fatturato o che essa rappresenti per il consumatore l’elemento determinante
del prezzo dei beni o dei servizi.
Tuttavia, il predetto regolamento non osta a che taluni importi, come la tariffa suddetta, siano arrotondati al cent più vicino,
a condizione che tale prassi d’arrotondamento rispetti il principio di continuità dei contratti e l’obiettivo di neutralità
del passaggio all’euro, vale a dire che essa non influisca sugli impegni contrattuali sottoscritti dagli operatori economici,
ivi compresi i consumatori, e non abbia una reale incidenza sul prezzo effettivamente da pagare.
(v. punti 31-32, 34, 36, 40-43, 57, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
14 settembre 2004
(1)
«Politica economica e monetaria – Regolamento (CE) n. 1103/97 – Introduzione dell'euro – Conversione tra le unità monetarie nazionali e l'unità euro – Arrotondamento degli importi da pagare o contabilizzare una volta effettuata la conversione – Contratto stipulato nel settore delle telecomunicazioni – Nozione di “importi da pagare o contabilizzare” – Tariffazione per minuto delle comunicazioni telefoniche»
Nel procedimento C-19/03,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,dal [OSCURATO:PERSONA] I (Germania) con ordinanza 17 dicembre 2002, registrata in cancelleria il 20 gennaio 2003, nella causa:
Verbraucher-[OSCURATO:PERSONA] eV
contro
O2 (Germany) GmbH & Co. [OSCURATO:PERSONA] (Grande Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore),
J.N. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von
Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra M. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 13 gennaio 2004,viste le osservazioni presentate:
–
per la O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, dal sig. P. Neuwald, Rechtsanwalt;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. U. Wölker e P. Aalto, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di decisione pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno
1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162, pag. 1).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Verbraucher-[OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo:
la «Verbraucher-[OSCURATO:PERSONA]») alla O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (in prosieguo: la «O2») riguardo alle condizioni in cui quest’ultima
ha convertito in euro e quindi arrotondato il prezzo al minuto delle chiamate telefoniche presente nei suoi contratti, prezzo
fino ad allora espresso in marchi tedeschi.
Contesto normativo comunitario
3
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1103/97,
«[l]’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare
o dispensare dall’adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine
unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti».
4
L’art. 4 dello stesso regolamento così dispone:
«1.
I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri
partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.
2.
I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all’atto delle conversioni.
3.
I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa.
Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.
4.
Gli importi monetari da convertire da un’unità monetaria nazionale in un’altra vengono prima convertiti in un importo monetario
espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell’altra
unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati».
5
L’art. 5 dello stesso regolamento prevede quanto segue:
«Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata
conformemente all’articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare
o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all’unità divisionale
più vicina o, in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali,
ad un multiplo o ad una frazione dell’unità divisionale o dell’unità della moneta nazionale. Se l’applicazione del tasso di
conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso».
6
Il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139, pag. 1), all’art. 14
così dispone:
«I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio
vengono intesi come riferimenti all’unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le
regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97».
7
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 974/98, il citato art. 14 si applica, in particolare, «dopo lo scadere del periodo
transitorio» e quest’ultimo è definito all’art. 1 del detto regolamento come «il periodo di tempo che inizia il 1° gennaio
1999 e termina il 31 dicembre 2001».
8
Ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 31 dicembre 1998, n. 2866, sui tassi di conversione tra l’euro e le
monete degli Stati membri che adottano l’euro (GU L 359, pag. 1), il tasso di conversione tra l’euro e il marco tedesco è
fissato irrevocabilmente in DEM 1,95583 per 1 euro.
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
9
La O2, denominata fino all’aprile 2002 VIAG Interkom GmbH & Co., ha sede in Monaco di Baviera (Germania). Essa gestisce una
rete di telefonia mobile. Nei suoi contratti di telefonia mobile è stipulato che le sue tariffe sono basate su un prezzo al
minuto, che varia a seconda della tariffa scelta dal cliente, e che la durata della comunicazione che dà luogo a fatturazione
è calcolata in unità di dieci secondi.
10
Prima del passaggio all’euro, il prezzo al minuto delle diverse offerte tariffarie della O2 era indicato in marchi tedeschi
(DEM), con due cifre dopo la virgola, ad esempio DEM 0,05 per una delle sue tariffe (cosiddetta tariffa «[OSCURATO:PERSONA]», applicata
alle chiamate effettuate dopo le ore 21 verso la rete di telefonia fissa). Il prezzo per unità era, secondo tale tariffa,
pari a DEM 0,00833 e il prezzo di una chiamata di dieci minuti era di DEM 0,5.
11
Nel corso dell’estate 2001 la O2 ha convertito in euro gli importi indicati in DEM nei suoi contratti. Applicando il tasso
di conversione di DEM 1,95583 per EUR 1, fissato all’art. 1 del regolamento n. 2866/98, il prezzo al minuto secondo la tariffa
sopra menzionata, che si attestava a EUR 0,02556 – tenendo conto solo delle prime cinque cifre dopo la virgola – è stato arrotondato
al cent più vicino, ovvero al cent d’euro superiore, e fissato di conseguenza in EUR 0,03.
12
Constatando che l’applicazione del tasso di conversione e l’arrotondamento comportavano una maggiorazione del prezzo delle
chiamate cui era applicata la detta tariffa, giacché il prezzo di una chiamata di dieci minuti ammontava a EUR 0,3, ovvero
DEM 0,59 invece dei precedenti DEM 0,5 la Verbraucher-[OSCURATO:PERSONA] (organismo competente a perseguire le violazioni delle leggi
per la tutela dei consumatori) ha ritenuto che la O2 avesse violato i principi di continuità dei contratti e di massima precisione
della conversione che sarebbero enunciati dai regolamenti nn. 1103/97 e 2866/98.
13
Con ricorso 20 febbraio 2002 essa ha adito il [OSCURATO:PERSONA], sostenendo dinanzi a tale giudice che il prezzo al minuto presente
nei contratti della O2 non costituiva un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi dell’art. 5 del regolamento
n. 1103/97. A suo parere, tale prezzo avrebbe costituito unicamente un importo intermedio, che non dovrebbe essere sottoposto
ad alcuna operazione d’arrotondamento. La conversione e l’arrotondamento di tali prezzi avrebbero conseguenze negative per
i consumatori, mentre il regolamento n. 1103/97 avrebbe appunto lo scopo di proteggere questi ultimi.
14
La O2 ha invece sostenuto che il prezzo al minuto costituiva nel contempo l’elemento determinante di comparazione dei prezzi
tra gli operatori di telefonia mobile e, al pari di qualsiasi prezzo, un importo da pagare per il consumatore, ai sensi dell’art. 5
del regolamento n. 1103/97, nonché una somma da contabilizzare ai sensi dello stesso articolo. L’esposizione di un prezzo
al minuto composto di più cifre dopo la virgola sarebbe contraria ai principi di chiarezza e veridicità dei prezzi, contenuti
nella normativa nazionale sull’esposizione dei prezzi. La O2 ha inoltre indicato che i prezzi al minuto delle chiamate riferibili
a tariffe diverse da quella citata a titolo di esempio dalla Verbraucher‑[OSCURATO:PERSONA] erano diminuiti in conseguenza delle operazioni
di conversione e arrotondamento, cosicché i clienti della O2, nel complesso, non avevano sofferto per le condizioni in cui
era stato effettuato da tale società il passaggio all’euro.
15
[OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la tutela dei consumatori fosse un obiettivo perseguito dal regolamento n. 1103/97. Esso
ha rilevato che la O2 non era affatto tenuta dalla normativa nazionale sull’esposizione dei prezzi a convertire in euro e
arrotondare i suoi prezzi al minuto e che l’indicazione dei prezzi in marchi poteva soddisfare i requisiti prescritti da tale
normativa nazionale. Esso ha sottolineato che una violazione dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97 poteva essere riconosciuta
solo se i prezzi al minuto presenti nei contratti non costituivano importi da pagare o contabilizzare ai sensi della detta
disposizione e se risultava da tale regolamento che le somme diverse da quelle che dovevano essere pagate o contabilizzate
non potevano essere oggetto di arrotondamento.
16
[OSCURATO:PERSONA], rifacendosi anzitutto alla formulazione dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97, ha considerato che il prezzo
al minuto costituisse solo una base di calcolo e non fosse quindi né la somma pagata dal cliente né quella contabilizzata
dalla O2. Esso ha ritenuto che con tale operazione di conversione e arrotondamento la O2 si fosse discostata dal suo impegno
contrattuale di fornire servizi telefonici ad un determinato prezzo al minuto, benché l’art. 3 del regolamento n. 1103/97
preveda che l’introduzione dell’euro e le necessarie conversioni ad essa connesse non possano giustificare l’inosservanza
di obblighi giuridici. Tuttavia esso ha rilevato che il prezzo al minuto rappresentava effettivamente il criterio di raffronto
determinante per i consumatori e che non era opportuno, nella prospettiva del passaggio all’euro, continuare a indicare tale
prezzo in valuta nazionale o con un numero illimitato di cifre dopo la virgola.
17
Considerando che sussistesse quindi un’opposizione tra l’interpretazione letterale e l’interpretazione teleologica del regolamento
n. 1103/97, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte e le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1)
Se l’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di rapporti contrattuali
di diritto privato, può o deve essere arrotondato solo l’importo finale fatturato oppure una singola voce riportata nella
fattura, ovvero se, ai sensi della detta disposizione, un importo monetario da pagare o da contabilizzare sia costituito da
un prezzo per unità/tariffa (nella fattispecie, un prezzo al minuto) anch’esso fissato contrattualmente. Se sia rilevante,
ai fini della soluzione della questione se una tariffa rappresenti un importo da pagare o da contabilizzare ai sensi dell’art. 5
del regolamento n. 1103/97, la circostanza che la detta tariffa faccia riferimento ad un determinato multiplo (nel caso di
specie il sestuplo) dell’unità alla base della determinazione dell’importo finale fatturato (nel caso di specie lo scatto
ogni dieci secondi) oppure che essa rappresenti, dal punto di vista del consumatore, l’entità di calcolo decisiva.
2)
Se il regolamento n. 1103/97 (in particolare il suo art. 5) debba essere interpretato nel senso che contiene una disciplina
esaustiva in forza della quale importi diversi da quelli da pagare o da contabilizzare (ove essi esistano) non possono essere
arrotondati secondo le modalità prescritte all’art. 5 e quindi devono essere ancora indicati nella vecchia valuta nazionale
oppure si deve procedere ad indicare esattamente il risultato della conversione».
La prima questione
18
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una tariffa quale il prezzo al minuto in base al
quale la O2 fattura le comunicazioni telefoniche dei propri clienti costituisca un importo monetario da pagare o contabilizzare
ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 ovvero se soltanto la cifra finale effettivamente fatturata
al consumatore possa costituire un importo di questo tipo.
Osservazioni presentate alla Corte
19
La O2 sostiene di avere applicato correttamente la regola sull’arrotondamento enunciata all’art. 5, prima frase, del regolamento
n. 1103/97 e che nel complesso i suoi clienti non sono stati penalizzati da tale scelta, in quanto il passaggio all’euro si
è tradotto, a seconda dei diversi prezzi al minuto da essa applicati, tanto in aumenti quanto in diminuzioni delle tariffe.
20
La O2 considera che la controversia principale riguardi unicamente la possibilità di convertire in euro e di arrotondare i
prezzi al minuto e non le modalità di arrotondamento di tali prezzi dopo la conversione. Sarebbe quindi rilevante unicamente
l’interpretazione dell’art. 4 del regolamento n. 1103/97, riguardante le possibilità di conversione e di arrotondamento, giacché
l’art. 5, prima frase, di tale regolamento stabilisce unicamente le modalità d’arrotondamento degli importi monetari.
21
La O2 sostiene di essersi conformata alle disposizioni dell’art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1103/97. Essa non avrebbe
né arrotondato né troncato il tasso di conversione nel corso delle sue operazioni di conversione e avrebbe applicato il tasso
fissato per la conversione in euro dei marchi tedeschi. Quanto all’art. 4, n. 4, dello stesso regolamento, esso non sarebbe
applicabile nella fattispecie in quanto nessun importo monetario è stato convertito da una moneta nazionale verso un’altra.
22
L’applicazione della regola d’arrotondamento, di cui all’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97, all’importo complessivo
effettivamente fatturato al consumatore non sarebbe limitata né da tali articoli né da alcuna altra disposizione del diritto
comunitario. In particolare, l’art. 4 del detto regolamento non conterrebbe alcuna regola che vieti la conversione e l’arrotondamento
di un importo quale il prezzo al minuto, che costituirebbe l’importo determinante convenuto con il consumatore quale unità
di fatturazione delle chiamate. [OSCURATO:PERSONA] inoltre avrebbe ammesso che i due metodi di conversione – il primo consistente
nel convertire ciascuno degli importi intermedi e il secondo consistente nel convertire solo l’importo finale – sarebbero
entrambi compatibili con le norme d’arrotondamento definite dai regolamenti sull’euro.
23
La O2 afferma infine che il prezzo al minuto costituisce un importo monetario da pagare convenuto con il consumatore e corrisponde
quindi effettivamente ad un «importo monetario da pagare» ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97, cui
si applica la regola sull’arrotondamento. In ogni caso, tale prezzo, che è alla base della fatturazione delle chiamate, andrebbe
analizzato quale «importo monetario da contabilizzare» ai sensi della stessa disposizione. Sarebbe quindi irrilevante, ai
fini dell’esame della questione pregiudiziale, sapere se una tariffa quale il prezzo al minuto si fondi su un determinato
multiplo dell’unità utilizzata quale base per il calcolo dell’importo finale fatturato oppure se tale tariffa costituisca,
dal punto di vista del consumatore, il riferimento decisivo.
24
[OSCURATO:PERSONA] considera che il regolamento n. 1103/97 non fornisca una definizione degli importi monetari «da pagare o contabilizzare».
Dall’undicesimo ‘considerando’ di tale testo, secondo cui l’introduzione dell’euro «richiede» l’arrotondamento di importi
monetari, risulterebbe che le regole sull’arrotondamento dovrebbero disciplinare unicamente gli elementi indispensabili al
passaggio all’euro.
25
Poiché la più piccola unità divisionale dell’euro è il cent, tutti gli importi per i quali ragioni pratiche impediscono di
andare al di sotto di questa unità divisionale dovrebbero essere considerati come importi da pagare o da contabilizzare e
arrotondati pertanto al cent più vicino. Lo stesso varrebbe, ad esempio, per i debiti monetari o gli importi menzionati negli
estratti conto o nei bilanci.
26
Al contrario, un importo destinato unicamente al calcolo di tali somme, quale il prezzo al minuto di cui trattasi nella causa
principale, riguardo al quale un grado più elevato di precisione non comporterebbe alcun problema pratico, dovrebbe essere
considerato come un importo intermedio, per il quale non è necessario l’arrotondamento alle condizioni fissate dall’art. 5
del regolamento n. 1103/97. La circostanza che il prezzo al minuto costituisca per il consumatore un criterio determinante
di raffronto sarebbe irrilevante ai fini della detta analisi. Peraltro taluni operatori concorrenti della O2 avrebbero arrotondato
alla quarta cifra decimale e non al cent più vicino i loro prezzi al minuto convertiti in euro.
27
L’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 dovrebbe quindi essere interpretato nel senso che non disciplina importi
quali il prezzo al minuto che compare nei contratti della O2.
Giudizio della Corte
28
Il regolamento n. 1103/97 non fornisce alcuna definizione della nozione di «importi monetari da pagare o contabilizzare» di
cui al suo art. 5, prima frase.
29
Benché la formulazione di tale disposizione implichi chiaramente che sono inclusi in tale nozione, da un lato, qualsiasi importo
che dà luogo a pagamenti da parte del consumatore, vale a dire tutti i debiti monetari, e, dall’altro, qualsiasi importo iscritto
nei documenti contabili o negli estratti conto, essa non consente immediatamente di stabilire se in tale nozione rientrino
anche importi monetari, quali i prezzi al minuto applicati dalla O2, che fungono da base di calcolo del prezzo che il consumatore
deve pagare.
30
In mancanza di altre indicazioni risultanti dalla formulazione del regolamento n. 1103/97 è opportuno rifarsi alle finalità
di quest’ultimo.
31
Risulta dal complesso dei suoi ‘considerando’ e delle sue disposizioni che tale regolamento è volto ad assicurare che il passaggio
alla moneta unica si effettui senza conseguenze per gli impegni già sottoscritti dai cittadini e dalle imprese. In tale prospettiva,
il suo quarto ‘considerando’ enuncia che «(…) detta certezza giuridica anticipata consentirà che i preparativi dei cittadini
e delle imprese procedano in condizioni soddisfacenti». A tenore del suo settimo ‘considerando’, «(…) è un principio di diritto
generalmente accettato che la continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici non è influenzata dall’introduzione
di una nuova moneta». Lo stesso ‘considerando’ precisa che le disposizioni del regolamento n. 1103/97 relative alla continuità
dei contratti «possono conseguire il loro obiettivo di certezza giuridica e di trasparenza per gli operatori economici, specialmente
per i consumatori (...)». L’art. 3, prima frase, del regolamento n. 1103/97 dispone che «[l]’introduzione dell’euro non avrà
l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall’adempimento di qualunque
strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico».
32
La fissazione di regole relative alle operazioni di conversione è parte di tale obiettivo di neutralità del passaggio all’euro.
In effetti, la ricerca del maggior grado possibile di neutralità di tali operazioni, tanto per i cittadini quanto per le imprese,
presuppone, come enuncia il dodicesimo ‘considerando’ del detto regolamento, che sia garantito «un grado elevato di precisione
nelle operazioni di conversione». L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1103/97 prevede che i tassi di conversione «si compongono
di sei cifre significative». Lo stesso articolo precisa, al n. 2, che «[i] tassi di conversione non vengono arrotondati o
troncati all’atto delle conversioni» e, al n. 3, che «[n]on si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione»,
disposizione quest’ultima che, ai sensi del decimo ‘considerando’ del regolamento, è diretta ad evitare «notevoli imprecisioni,
specie nel caso di importi elevati».
33
In nome del medesimo obiettivo di neutralità del passaggio all’euro, il regolamento n. 1103/97 prevede al suo undicesimo ‘considerando’
che le regole sull’arrotondamento di importi monetari «non pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali
di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi».
34
Risulta dal presente esame delle finalità del regolamento n. 1103/97, in particolare dal rinvio effettuato dal suo undicesimo
‘considerando’ alle norme nazionali in materia di arrotondamento di importi monetari, che tale regolamento si limita a fissare
regole minime relative all’arrotondamento di taluni importi e lascia alle autorità nazionali il compito di mantenere in vigore
o adottare regole che permettano di contribuire in modo più efficace all’obiettivo di neutralità del passaggio alla moneta
unica. La formulazione stessa di tale undicesimo ‘considerando’ mostra che le modalità di arrotondamento degli importi monetari
che compaiono nel regolamento n. 1103/97 non hanno lo scopo di disciplinare esaurientemente i calcoli intermedi relativi a
tali importi.
35
Ebbene, qualora fosse interpretato nel senso che esso riguarda tutti gli importi monetari, ivi compresi quelli che non comportano
né un pagamento né un’iscrizione contabile, l’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 imporrebbe l’osservanza di una
regola d’arrotondamento che non corrisponderebbe in tutti i casi al grado di precisione presupposto dall’obiettivo di neutralità
dell’introduzione all’euro e che, di conseguenza, potrebbe pregiudicare le regole più precise esistenti a livello nazionale.
36
L’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 non deve pertanto ricevere un’interpretazione estensiva. Come indica giustamente
la [OSCURATO:PERSONA], esso può riguardare unicamente gli importi monetari citati al punto 29 della presente sentenza, per i quali
ragioni pratiche, siano esse di ordine commerciale, contabile o finanziario, non solo giustificano, ma addirittura impongono
un arrotondamento al cent più vicino.
37
Essendo infatti il cent la più piccola unica divisionale dell’euro, il prezzo effettivamente pagato dal consumatore, allorché
quest’ultimo paga in contanti tale prezzo, può essere indicato unicamente al cent più vicino. Allo stesso modo, essendo le
fatture arrotondate al cent più vicino, le scritture contabili e gli estratti conto corrispondenti a tali fatture possono
essere presentati unicamente con un identico grado di precisione.
38
Certamente, lo sviluppo dei mezzi elettronici di pagamento, quali le carte o i bonifici bancari, avrebbe potuto lasciare spazio
ad un grado di precisione che andasse oltre tale unità divisionale. Tuttavia evidenti ragioni pratiche impedivano che tali
esigenze, che in ogni caso non potevano essere rispettate per i pagamenti in moneta fiduciaria, fossero imposte ai cittadini
ed alle imprese.
39
Cosciente delle inevitabili imprecisioni connesse all’arrotondamento degli importi monetari al cent più vicino, il legislatore
comunitario si è quindi limitato a prevedere che tale prassi sia applicata agli importi monetari che danno luogo a pagamenti
o ad iscrizioni contabili e a precisare, nell’ultima frase dell’art. 5, del regolamento n. 1103/97, che «[s]e l’applicazione
del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso».
40
Per quanto riguarda una tariffa, quale il prezzo al minuto di cui trattasi nella causa principale, nessuna ragione pratica
impone di arrotondarne, in tutti i casi, l’importo a due cifre dopo la virgola. La tariffa unitaria per beni e servizi può
infatti essere presentata con un grado di precisione più elevato, come dimostrano le prassi di numerosi operatori economici.
E soprattutto, un importo di questo tipo non è effettivamente fatturato al consumatore e pagato da quest’ultimo e non è iscritto
in quanto tale in nessun documento contabile o estratto conto. Esso non costituisce pertanto un importo monetario da pagare
o contabilizzare, ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97, e non deve quindi essere arrotondato in tutti
i casi al cent più vicino.
41
La circostanza che tale tariffa rappresenti l’elemento determinante del prezzo dei beni o dei servizi proposti al consumatore
è irrilevante ai fini della detta conclusione. In effetti, l’indicazione di una tariffa con un grado di precisione limitato
a due decimali non è necessariamente il modo migliore per assicurare l’informazione completa del consumatore.
42
Neppure il fatto che tale tariffa riposi su un determinato multiplo (il sestuplo) dell’unità utilizzata come base (uno scatto
di dieci secondi) per il calcolo dell’importo finale fatturato è rilevante ai fini della soluzione della questione pregiudiziale.
Dal momento che tale tariffa non costituisce l’importo effettivamente pagato dal consumatore, essa non è un importo monetario
da pagare o contabilizzare ai sensi del regolamento n. 1103/97, indipendentemente da quali ne siano la struttura o le modalità
di calcolo.
43
La prima questione pregiudiziale va dunque risolta dichiarando che una tariffa quale il prezzo al minuto di cui trattasi nella
causa principale non costituisce un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento
n. 1103/97 e non deve pertanto essere arrotondata in tutti i casi al cent più vicino. La circostanza che tale tariffa riposi
su un multiplo determinato dell’unità utilizzata come base di calcolo dell’importo finale fatturato o che essa rappresenti
per il consumatore l’elemento determinante del prezzo dei beni o dei servizi è irrilevante ai fini di tale valutazione.
La seconda questione
44
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il regolamento n. 1103/97, in particolare il suo
art. 5, prima frase, debba essere interpretato nel senso che osta a che le somme diverse da quelle che devono essere pagate
o contabilizzate siano arrotondate al cent più vicino.
Osservazioni presentate alla Corte
45
La O2 sostiene che tutti gli importi monetari costituiscono importi da pagare o contabilizzare e che possono essere tutti
oggetto di operazioni di conversione e, di conseguenza, di arrotondamento secondo le modalità definite dall’art. 5, prima
frase, del regolamento n. 1103/97. Se tali importi monetari non fossero né da pagare né da contabilizzare, essi sarebbero
sottratti alle regole sull’arrotondamento contenute nel regolamento e dovrebbero rimanere espressi nella vecchia valuta nazionale
o con un’indicazione precisa del risultato della conversione, il che sarebbe incompatibile con l’obiettivo di un rapido passaggio
all’euro.
46
La O2 deduce in subordine, nell’ipotesi in cui il prezzo al minuto non fosse considerato un importo da pagare o contabilizzare
ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97, che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che
essa non osta a che altri importi, quali il prezzo al minuto di cui trattasi nella causa principale, possano essere arrotondati
al cent più vicino.
47
[OSCURATO:PERSONA] considera che dal fatto che nella detta disposizione non siano menzionati altri importi monetari non si possa
dedurre un divieto formale di arrotondare altri importi, divieto che avrebbe richiesto una menzione esplicita, anche se il
regolamento è fondato sul principio secondo cui la conversione deve essere effettuata con il massimo grado possibile di precisione.
L’art. 5 dunque disciplinerebbe unicamente l’arrotondamento degli importi in esso menzionati, stabilendo un grado minimo di
precisione e non impedendo che il diritto nazionale miri ad ottenere, per altri importi, un grado di precisione più elevato,
in particolare a partire dai calcoli intermedi.
Giudizio della Corte
48
Come risulta dalla soluzione alla prima questione, l’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 stabilisce una regola
d’arrotondamento che si applica unicamente agli importi monetari da esso menzionati. Quanto alle altre disposizioni di tale
regolamento, esse non prevedono alcuna regola d’arrotondamento relativa agli altri importi monetari, quali le tariffe unitarie
per beni e servizi o gli importi intermedi che consentono di calcolare gli importi monetari da pagare o contabilizzare. Infatti,
il regolamento n. 1103/97, tenuto conto soprattutto delle differenze di valore esistenti tra le vecchie unità monetarie degli
Stati membri, non poteva determinare in modo omogeneo per tutti gli Stati membri che hanno adottato l’euro il grado di precisione
necessario per le operazioni d’arrotondamento relative alle dette tariffe o agli importi intermedi.
49
Tuttavia, la circostanza che il regolamento n. 1103/97 stesso non stabilisca il grado di precisione delle operazioni di arrotondamento
relative agli altri importi monetari non implica che tali operazioni siano sottratte al principio generale della continuità
dei contratti, di cui costituisce espressione l’art. 3 del detto regolamento, né che esse possano non tener conto dell’obiettivo
di neutralità del passaggio all’euro perseguito da tale regolamento.
50
Da un lato, la regola dell’arrotondamento al cent più vicino enunciata all’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97
e quella che la completa, prevista all’ultima frase dello stesso articolo, di arrotondare per eccesso taluni importi monetari
sono dettate agli operatori economici solo per necessità pratiche.
51
L’effetto combinato delle due regole di cui trattasi comporta una relativa imprecisione nel risultato della conversione in
euro del valore dei beni e dei servizi, imprecisione che può arrivare sino al punto di modificare in modo non trascurabile
prezzi convenuti contrattualmente e quindi essere all’origine di una violazione degli imperativi di continuità dei contratti
e di neutralità del passaggio all’euro. Ne consegue che un arrotondamento limitato a due decimali degli importi monetari diversi
da quelli menzionati all’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 non può in tutti i casi corrispondere all’esigenza
di precisione imposta da tali imperativi, anche ammesso che una prassi d’arrotondamento di questo tipo non sia vietata a norma
delle disposizioni nazionali.
52
D’altro lato, risulta dall’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97, nel quale si enuncia che le regole d’arrotondamento
di cui al detto regolamento «non pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano
un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi», che gli autori del regolamento non hanno concesso alle autorità nazionali
la facoltà di derogare agli imperativi di continuità e neutralità nel fissare le modalità d’arrotondamento applicabili alle
tariffe o agli importi intermedi.
53
Da tali considerazioni consegue che, benché il regolamento n. 1103/97 in generale non osti a che importi monetari diversi
da quelli menzionati al suo art. 5, prima frase, siano arrotondati al cent più vicino, occorre tuttavia che tale metodo d’arrotondamento
non influisca sugli impegni contrattuali sottoscritti dagli operatori economici, ivi compresi i consumatori, e che esso non
abbia una concreta incidenza sul prezzo effettivamente da pagare.
54
Così, laddove il prezzo da pagare risulti dal prendere in considerazione un elevato numero di calcoli intermedi, l’arrotondamento
al cent più vicino della tariffa unitaria per tali beni e servizi o di ciascuno degli importi intermedi che entrano nella
fatturazione è atto ad avere una concreta incidenza sul prezzo effettivamente sopportato dai consumatori. Orbene, ove non
sia stata previamente convenuta tra le parti del contratto di cui trattasi, una siffatta variazione del prezzo è contraria
al principio di continuità dei contratti e all’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro, la cui osservanza il regolamento
n. 1103/97 mira a garantire.
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È compito del giudice nazionale verificare, nella causa di cui è investito, se l’applicazione della regola d’arrotondamento
al cent più vicino abbia avuto una concreta incidenza sull’importo che i consumatori devono pagare e se l’applicazione di
tale regola abbia influito sugli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti.
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È rimesso quindi al giudice del rinvio verificare se la decisione della O2 di arrotondare al cent più vicino tutte le sue
tariffe al minuto abbia avuto una concreta incidenza sul prezzo e se essa comporti una violazione degli obblighi contrattuali
che tale società ha sottoscritto nei confronti dei propri clienti.
57
Occorre pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 1103/97 deve essere interpretato nel senso
che non osta a che importi diversi da quelli da pagare o contabilizzare siano arrotondati al cent più vicino, a condizione
che tale prassi d’arrotondamento rispetti il principio di continuità dei contratti sancito dall’art. 3 del detto regolamento
e l’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro perseguito dallo stesso regolamento, vale a dire che la detta prassi d’arrotondamento
non influisca sugli impegni contrattuali sottoscritti dagli operatori economici, ivi compresi i consumatori, e che essa non
abbia una concreta incidenza sul prezzo effettivamente da pagare.
Sulle spese
58
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non danno luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
Una tariffa, quale il prezzo al minuto di cui trattasi nella causa principale, non costituisce un importo monetario da pagare
o contabilizzare ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a
talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, e non deve pertanto essere arrotondato in tutti i casi al cent più vicino.
La circostanza che tale tariffa riposi su un multiplo determinato dell’unità utilizzata come base di calcolo dell’importo
finale fatturato o che essa rappresenti per il consumatore l’elemento determinante del prezzo dei beni o dei servizi è irrilevante
ai fini di tale valutazione.
Il regolamento n. 1103/97 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che importi diversi da quelli da pagare o
contabilizzare siano arrotondati al cent più vicino, a condizione che tale prassi d’arrotondamento rispetti il principio di
continuità dei contratti sancito dall’art. 3 del detto regolamento e l’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro perseguito
dallo stesso regolamento, vale a dire che siffatta prassi d’arrotondamento non influisca sugli impegni contrattuali sottoscritti
dagli operatori economici, ivi compresi i consumatori, e che essa non abbia una reale incidenza sul prezzo effettivamente
da pagare.
Firme
1
–
Lingua processuale: il tedesco.