CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 19436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24556/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -resistente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di SALERNO n. 673/2017, depositata i l 04/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G.24556/2017 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Salerno, domandando la riforma della pronunciadi primo grado, che aveva rigettato l’opposizione della stessa all’ avviso di addebito emessodall’INPS a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali maturati nel corso dell’attività artigianale svolta nel periodo maggio-agosto 2012, con condanna al rimborso delle spese in favore della parte contumace; la Corte territoriale ha dichiarato ce ssata la materia del contendere, avendo accertato chel’istituto previdenziale, nelle more del giudizio, aveva trasmesso in via telematica l’estratto ESCOCAR che attestava l’avvenuto sgravio in via amministrativa delle somme oggetto dell’avviso di addebito controverso; in riforma della sentenza di primo grado - per essere stato il capo sulle spese oggetto di espresso gravame in ragione della contumacia della controparte - ha condannato, infine, l’INPS alle spese di lite del doppio grado di merito alla stregua del principio di soccombenza virtuale; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; l’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92, 115-116 cpc, L.13.6.1942 n. 794 e art. 2-5 D.M. 10.3.2014 n.55 con relativa tabella approvata dal C.N.F.”; denuncia la violazione dei minimi inderogabili ai fini della liquidazione delle spese processuali in relazione al valore della causa (euro 13.247,57); sostiene che, oltre alla violazione delle tariffe minime inderogabili, la condanna al rimborso della cifra globale di 1.888,00 Euro, senza ulteriori specificazioni, non sia idonea né ad esplicitareil sistema di liquidazione adottato né a rappresentare le circostanze di f atto processuali; chiede che venga liquidata al difensore la somma di Euro 5.135,00 (885+740+1585+1925) o, in caso di dimidiazione (non utilizzata) di Euro 2.567,00, oltre accessori legali; infine rileva la contrarietà della decisione ai principi enunciatida questa Corte in materia di omessa motivazione qualora la condanna alle spese di lite sia pronunciata in riduzione alla nota spese presentata dalla parte; il motivo è inammissibile; secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 19989 del 2019), in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo; nel caso che ci occupa, la nota spese, così come riprodotta in atti dalla parte ricorrente, non quantifica i minimi tariffari, sì da consentire di verificare lo sforamento rispetto ad essi, con la conseguenza che la censura non risulta sufficientemente specifica in termini di violazione dei minimi, non indicati, e pecca di genericità rispetto alla pretesa dedotta dinanzi a questa Corte; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’INPS; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso , a norma del com