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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 22625/2026

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legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026SABATO PAPPACENA;2952- controricorrente –avverso la sentenza n. 2556/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 21/06/2024 R.G.N. 3460/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27008/2024Numero sezionale 2952/2026Numero di raccolta generale 22625/2026Data pubblicazione 02/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] SIS [OSCURATO:PERSONA] per azioni, quale successore a titoloparticolare per atto tra vivi alla [OSCURATO:PERSONA], impugna sulla base di ununico motivo la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza di primo grado che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al computo neltrattamento di fine rapporto della retribuzione per il lavoro straordinario, prestato inmisura fissa e continuativa, e condannato la società datrice di lavoro a corrispondere allavoratore le conseguenti differenze retributive oltre accessori.2.

In particolare, la Corte di merito ha osservato che non era contestata la continuitànella erogazione dello straordinario e del lavoro notturno e che pertanto tali emolumentierano destinati ad incidere sulla determinazione del trattamento di fine rapporto ai sensidell’art 2120 c.c., risultando piuttosto contestata la erroneità dei conteggi (sentenza, pag.2).

Per questa ragione era stata disposta ctu in seconde cure dalla quale era emersoaddirittura come dovuto un importo maggiore di quello reclamato dal lavoratore3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.4.

Parte ricorrente ha depositato memoria.5.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanzanel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2120, comma 2 c.c., dell’art. 11, punti 10 e22 del contratto collettivo per i dipendenti delle società concessionarie “ Autostrade eTrafori” e dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata in quanto ai fini delladeterminazione del trattamento di fine rapporto si era limitata ad applicare la normacodicistica, senza considerare la specifica e puntuale disciplina derogatoria dettata dallacontrattazione collettiva di riferimento; richiama a supporto plurime norme del contrattoNumero registro generale 27008/2024collettivo applicabile in tema di retribuzione parametro, di elementi Naumgegroi usenziotnivalei 29e5 2/2d0i2 6Numero di raccolta generale 22625/2026indennità corrisposte ai lavoratori, in ragione delle particolari modalità di adempimentoData pubblicazione 02/07/2026della prestazione di lavoro dalle quali asserisce evincersi la volontà delle parti collettive idi escludere il compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo per il computo deltrattamento di fine rapporto.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

Dallo storico di lite della sentenza impugnata non emerge che in sede di gravamela società aveva impugnato la decisione di primo grado per avere determinato iltrattamento di fine rapporto sulla base della previsione dell’art. 2120 c.c. anziché sulladisciplina, in tesi derogatoria, dettata dal contratto collettivo applicabile.

La Corte di meritoha infatti chiarito che con l’appello proposto la società non aveva contestato la continuitànella erogazione dello straordinario e del lavoro notturno con la conseguente incidenzadegli emolumenti a tale titolo prestati nella determinazione del TFR ai sensi dell’art. 2120CC bensì la erroneità dei conteggi alla base del quantum liquidato in prime cure per nonavere il giudice di quel giudizio considerato importi già inclusi nel computo del trattamentodi fine rapporto.

In ragione di tale censura era stato rinnovata la consulenza tecnico-contabile la quale aveva riconosciuto l’importo da accantonare in misura financhesuperiore a quello richiesto dal lavoratore (sentenza pagg. 2 e 3) .2.2.

Parte ricorrente non si confronta con le effettive ragioni alla base del decisumdella sentenza impugnata e, con la diretta denunzia di violazione e falsa applicazionedell’art. 2120 c.c. e del contratto collettivo applicabile, introduce un tema di indagine deltutto estraneo all’ambito devoluto alla Corte di merito secondo quanto ricostruito dallostorico di lite, non validamente contrastato sul punto dalla odierna ricorrente.2.3.

La questione della deroga ad opera del contratto collettivo ai criteri di computodel trattamento di fine rapporto, consentita ai sensi dell’art. 2120, comma 2 c.c. , non èstata infatti trattata dalla Corte di merito, ma, a fronte di ciò, onde impedire unavalutazione di novità della questione, era onere della parte ricorrente quello di allegarel'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principiodi specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694Nu/m2e0ro1 re8gi,s tr1o 5ge4ne3ra0le/ 22700018/820,2 4Numero sezionale 2952/202623675/2013), come viceversa non è avvenuto.Numero di raccolta generale 22625/2026Data pubblicazione 02/07/20262.4.

Va ricordato, infatti, che nel giudizio di cassazione, "che ha per oggetto solo larevisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questionidi diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazionediversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili diufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattitoe fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti." ( Cass. 26.3.2012 n. 4787).2.5.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione assorbe il rilievo diinfondatezza nel merito della censura articolata, secondo quanto ritenuto da condivisibileprecedente di questa Corte che, pronunziando in relazione al contratto collettivo “Autostrade e Trafori”, ha escluso che esso contenesse una previsione di deroga al canoneex art. 2120 comma 1 c.c. in tema di trattamento di fine rapporto (Cass. 24810/2024).3.

All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza dellespese di lite.4.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoa norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2026La PresidenteNumero registro generale 27008/2024ANudmreirao nseazi oDnaole r2o95n2/z20o2 6Numero di raccolta generale 22625/2026Data pubblicazione 02/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026SABATO PAPPACENA;2952- controricorrente –avverso la sentenza n. 2556/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 21/06/2024 R.G.N. 3460/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27008/2024Numero sezionale 2952/2026Numero di raccolta generale 22625/2026Data pubblicazione 02/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] SIS [OSCURATO:PERSONA] per azioni, quale successore a titoloparticolare per atto tra vivi alla [OSCURATO:PERSONA], impugna sulla base di ununico motivo la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza di primo grado che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al computo neltrattamento di fine rapporto della retribuzione per il lavoro straordinario, prestato inmisura fissa e continuativa, e condannato la società datrice di lavoro a corrispondere allavoratore le conseguenti differenze retributive oltre accessori.2. In particolare, la Corte di merito ha osservato che non era contestata la continuitànella erogazione dello straordinario e del lavoro notturno e che pertanto tali emolumentierano destinati ad incidere sulla determinazione del trattamento di fine rapporto ai sensidell’art 2120 c.c., risultando piuttosto contestata la erroneità dei conteggi (sentenza, pag.2). Per questa ragione era stata disposta ctu in seconde cure dalla quale era emersoaddirittura come dovuto un importo maggiore di quello reclamato dal lavoratore3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.5. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanzanel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2120, comma 2 c.c., dell’art. 11, punti 10 e22 del contratto collettivo per i dipendenti delle società concessionarie “ Autostrade eTrafori” e dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata in quanto ai fini delladeterminazione del trattamento di fine rapporto si era limitata ad applicare la normacodicistica, senza considerare la specifica e puntuale disciplina derogatoria dettata dallacontrattazione collettiva di riferimento; richiama a supporto plurime norme del contrattoNumero registro generale 27008/2024collettivo applicabile in tema di retribuzione parametro, di elementi Naumgegroi usenziotnivalei 29e5 2/2d0i2 6Numero di raccolta generale 22625/2026indennità corrisposte ai lavoratori, in ragione delle particolari modalità di adempimentoData pubblicazione 02/07/2026della prestazione di lavoro dalle quali asserisce evincersi la volontà delle parti collettive idi escludere il compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo per il computo deltrattamento di fine rapporto.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Dallo storico di lite della sentenza impugnata non emerge che in sede di gravamela società aveva impugnato la decisione di primo grado per avere determinato iltrattamento di fine rapporto sulla base della previsione dell’art. 2120 c.c. anziché sulladisciplina, in tesi derogatoria, dettata dal contratto collettivo applicabile. La Corte di meritoha infatti chiarito che con l’appello proposto la società non aveva contestato la continuitànella erogazione dello straordinario e del lavoro notturno con la conseguente incidenzadegli emolumenti a tale titolo prestati nella determinazione del TFR ai sensi dell’art. 2120CC bensì la erroneità dei conteggi alla base del quantum liquidato in prime cure per nonavere il giudice di quel giudizio considerato importi già inclusi nel computo del trattamentodi fine rapporto. In ragione di tale censura era stato rinnovata la consulenza tecnico-contabile la quale aveva riconosciuto l’importo da accantonare in misura financhesuperiore a quello richiesto dal lavoratore (sentenza pagg. 2 e 3) .2.2. Parte ricorrente non si confronta con le effettive ragioni alla base del decisumdella sentenza impugnata e, con la diretta denunzia di violazione e falsa applicazionedell’art. 2120 c.c. e del contratto collettivo applicabile, introduce un tema di indagine deltutto estraneo all’ambito devoluto alla Corte di merito secondo quanto ricostruito dallostorico di lite, non validamente contrastato sul punto dalla odierna ricorrente.2.3. La questione della deroga ad opera del contratto collettivo ai criteri di computodel trattamento di fine rapporto, consentita ai sensi dell’art. 2120, comma 2 c.c. , non èstata infatti trattata dalla Corte di merito, ma, a fronte di ciò, onde impedire unavalutazione di novità della questione, era onere della parte ricorrente quello di allegarel'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principiodi specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694Nu/m2e0ro1 re8gi,s tr1o 5ge4ne3ra0le/ 22700018/820,2 4Numero sezionale 2952/202623675/2013), come viceversa non è avvenuto.Numero di raccolta generale 22625/2026Data pubblicazione 02/07/20262.4. Va ricordato, infatti, che nel giudizio di cassazione, "che ha per oggetto solo larevisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questionidi diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazionediversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili diufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattitoe fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti." ( Cass. 26.3.2012 n. 4787).2.5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione assorbe il rilievo diinfondatezza nel merito della censura articolata, secondo quanto ritenuto da condivisibileprecedente di questa Corte che, pronunziando in relazione al contratto collettivo “Autostrade e Trafori”, ha escluso che esso contenesse una previsione di deroga al canoneex art. 2120 comma 1 c.c. in tema di trattamento di fine rapporto (Cass. 24810/2024).3. All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza dellespese di lite.4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoa norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2026La PresidenteNumero registro generale 27008/2024ANudmreirao nseazi oDnaole r2o95n2/z20o2 6Numero di raccolta generale 22625/2026Data pubblicazione 02/07/2026
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