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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 05771/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato ilprimo lb‘f _LÀ motivo 40 generica censura in fatto alla valutazione probatoria che ha correttamente coinvolto il ricorrente nella detenzione dello stupefacente in relazione ai due sequestriiricollegandol4 senza incorrere in vizi logici e giuridici, alle intercettazioni precedenti e successive ai due arresti; Ritenuto che la censura in punto di pena è generica ce:~ al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato gli indici di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, desunta anche da precedente specifico, considerando la pena inflitta poco sopra la media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18.11.2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato ilprimo lb‘f _LÀ motivo 40 generica censura in fatto alla valutazione probatoria che ha correttamente coinvolto il ricorrente nella detenzione dello stupefacente in relazione ai due sequestriiricollegandol4 senza incorrere in vizi logici e giuridici, alle intercettazioni precedenti e successive ai due arresti; Ritenuto che la censura in punto di pena è generica ce:~ al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato gli indici di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, desunta anche da precedente specifico, considerando la pena inflitta poco sopra la media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024
Sentenza Cassazione n. 05771/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris