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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1968

Cassazione n. 02451/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1968 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Ravetti a e e ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, previa riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla improcedibilità dell'azione penale per assenza di valida querela - già vagliato e disatteso dal giudice di merito in sede di gravame (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) - è fondato, posto che il collegio ritiene di condividere l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento" (sez. 3, n.10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258834); che, nel caso di specie, l'intestazione dell'atto reca la mera dizione "verbale di ricezione di querela orale" e che il contenuto dello scritto, riletto e firmato in calce, è orientato a rappresentare una richiesta di immediato intervento della polizia giudiziaria finalizzata a denunciare le minacce arrecate dal prevenuto ma non contiene alcuna istanza volta ad ottenere la punizione del colpevole; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1968 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Ravetti a e e ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, previa riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla improcedibilità dell'azione penale per assenza di valida querela - già vagliato e disatteso dal giudice di merito in sede di gravame (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) - è fondato, posto che il collegio ritiene di condividere l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento" (sez. 3, n.10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258834); che, nel caso di specie, l'intestazione dell'atto reca la mera dizione "verbale di ricezione di querela orale" e che il contenuto dello scritto, riletto e firmato in calce, è orientato a rappresentare una richiesta di immediato intervento della polizia giudiziaria finalizzata a denunciare le minacce arrecate dal prevenuto ma non contiene alcuna istanza volta ad ottenere la punizione del colpevole; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela. Così de
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