CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 35016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6891/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. F.O.M., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che IQ, rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 743/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con decreto del 13 marzo 1998 il Tribunale di Gorizia ingiungeva a [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito S.r.l.) di pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (nelle more del giudizio poi fallita) la somma di 198 milioni di lire quale corrispettivo in relazione ad una traversa per sollevamento di lamiere che la società ingiunta avrebbe inserito in una gru che [OSCURATO:SOCIETA]. le aveva commissionato per il suo arsenale nel porto di Palermo. F.O.M. si opponeva, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di controparte a risarcirle danni per vari titoli nella misura di lire 361.906.693, con eventuale compensazione; l'opposta si costituiva, insistendo nella sua pretesa e resistendo alla domanda riconvenzionale, sostenendo che comunque l'opera era stata tacitamente accettata ai sensi dell'articolo 1665, terzo comma, c.c. avendo controparte omesso la verifica, pur essendo stata l'opera realizzata e messa a disposizione fin dall'aprile 1997. Il Tribunale, con sentenza del 1 settembre 2004, rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale. Avendo F.O.M. proposto gravame, la Corte d'appello di Trieste, espletato un accertamento tecnico, con sentenza del 5 ottobre 2010 lo respingeva. F.O.M. presentava ricorso per cassazione, per cui Cass. sez. 2, 1 marzo 2016 n. 4051 cassava la sentenza impugnata con rinvio affinché si accertasse "se la verifica dell'opera potesse aver luogo anche senza la preventiva acquisizione, da parte della subappaltante, della documentazione pro gettuale - ciò ai fini dell'apprezzamento dei giusti motivi di cui al 3 0 comma dell'art. 1667 c.c. - o se, comunque, l'invio di detta documentazione assumesse, in base alle risultanze probatorie di causa, un qualche rilievo in relazione ai preceden inviti; lo stesso giudice dovrà inoltre verificare se un'accettazione tacita, o presunta, possa desumersi dal complessivo quadro istruttorio, tenendo conto che né la mancata contestazione circa l'esecuzione dell'opera, né l'effettuazione dei pagamenti in acconto sul prezzo possono dar vita a una tale accettazione". Riassunta la causa dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Trieste, quale giudice di rinvio, con sentenza del 17 dicembre 2018, accertata la sussistenza di accettazione tacita o presunta ai sensi dell'articolo 1665, terzo comma, c.c., rigettava l'opposizione al decreto i ngi untivo. F.O.M. ha proposto ricorso, basato su un unico motivo, da cui il [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: L 'A:unico motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1375 in combinato disposto con gli articoli 1665, terzo comma, 1667 e 1668 c.c. "ed in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.", "errata ed ingiustificata statuizione di riconoscimento nella fattispecie di un'ipotesi di accettazione tacita e/o presunta" ai sensi dell'articolo 1665, terzo comma, c.c. per "erroneo accertamento di mancanza di buona fede (della stessa F.O.M.) nell'esecuzione del contratto di (sub)appalto"de quo, e altresì manifesta nullità della sentenza in relazione all'articolo 360 n.4 c.p.c. per motivazione apparente e/o perplessa e conseguente violazione e falsa applicazione dei principi di diritto stabiliti nella sentenza rescindente n. 4051/2016 di questa Suprema Corte, sempre in riferimento all'articolo 360 n.4 c.p.c. Il motivo è illustrato assai ampiamente (si vedano le pagine 13-28 del ricorso) per affermare che il giudice di rinvio avrebbe enucleato per la prima volta una "inaspettata fattispecie giuridica" ex articolo 1375 c.c. "e nei (falsati) termini di «accertata» mancanza di buona fede" della ricorrente nell'esecuzione del contratto di cui si tratta. Premesso che la Corte d'appello avrebbe "avuto esclusivamente di mira" tale fattispecie, si illustra quindi come il giudice di rinvio l'avrebbe sostenuta: avrebbe anzitutto constatato che l'intera documentazione riguardante il manufatto risultava pervenuta alla committente F.O.M. il 28 maggio 1997 "in concomitanza con l'ultimo degli invii progettuali documentati in atti, ossia il disegno ... relativo all'ammortizzatore per fune con la dimensione della boccola di attacco al perno del tenditore a forcella", e poi elencato "tre (sporadici) elementi di conferma" che tale fosse la data in cui a F.O.M. erano aggiunti "gli invii progettuali" complessivamente esaustivi, focalizzando peraltro la sua attenzione solo sul terzo, per trarne "l'illogico convincimento" che F.O.M. avesse violato l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 1375 c.c. Il che sarebbe "del tutto fallace ed incompatibile con il complessivo quadro istruttorio". Infatti F.O.M. fin dall'inizio della causa non si sarebbe lamentata solo dell'aver ricevuto con ritardo la documentazione progettuale, ma piuttosto - fatto "più rilevante e decisivo" - dell'averla ricevuta infine soltanto il 28 maggio 1997, peraltro non completa e corretta. Si argomenta quindi sull'essere stato il manufatto già realizzato da Vianova senza approvazione di F.O.M. e sulla conseguente "inutilità logica", prima ancora che giuridica, "della virtuale possibilità della F.O.M." di ritirarla comunque, "attesa a quel punto la prioritaria ed ineluttabile necessità" di "dirottare" il manufatto allo stabilimento di [OSCURATO:SOCIETA] a Palermo. Seguono ulteriori rilievi relativi alla vicenda, con particolare riguardo al carteggio intercorso tra le parti, asserendo che l'attuale ricorrente avrebbe voluto venire incontro alle esigenze di [OSCURATO:SOCIETA], per giungere a dedurne che "non può minimamente pensarsi, come appunto erroneamente fatto anche dal Giudice del Rinvio" come i "precedenti Giudici di merito", che F.O.M. abbia "tacitamente rinunziato alla facoltà di verifica della traversa magnetica e alla connessa garanzia di cui agli artt. 1167 e 1168 c.c." (sic). Tuttavia, anche se si volesse "per assurdo" ritenere che vi sia stata l'accettazione presunta ai sensi dell'articolo 1665, terzo comma, c.c., sostiene la ricorrente che rimarrebbe comunque la garanzia ex articolo 1667, primo comma, c.c., trattandosi di vizi non conosciuti/conoscibili al tempo della verifica della committente F.O.M. Questa non avrebbe avuto né modo né tempo di previamente verificare la traversa presso il cantiere di Vianova, bensì avrebbe potuto constatare i vizi soltanto a Palermo; vizi, poi, "abbondantemente documentati dal copioso carteggio processuale", "in specie e risolutivamente" dalle risultanze della CTU. Il giudice di rinvio avrebbe trascurato in toto "non solo tutte le dettagliate e incisive deduzioni" avanzate da F.O.M. nei vari gradi, "ma anche e soprattutto tutte le decisive e contrarie prove documentali" che F.O.M. avrebbe offerto in primo grado. Invero la tesi di F.O.M. sarebbe confermata da "tutte le univoche e schiaccianti risultanze probatorie dell'apposita e percipiente CTU" (sulla quale l'argomentazione si dispiega abbondantemente nelle pagine 22-24), da cui infine dovrebbe dedursi una "vera e propria malafede" di Vianova - in questo asserto sfocia la ricorrente a pagina 25 -, mentre tali risultanze sarebbero state "capovolti" dal giudice di rinvio. Si critica ancora, successivamente, la ricostruzione operata dal giudice di rinvio, che non avrebbe tenuto conto della "evidente e lunga situazione di stallo" per "i vistosi ed inescusabile ritardi nella consegna" cui era incorsa Vianova, giungendo a farne derivare "anche l'apparente (cioè nei fatti inesistente) motivazione". 2. L'ampia descrizione offerta del contenuto dell'unica censura presente nel ricorso evidenzia che questa è diretta a rendere il giudizio dinanzi al giudice di legittimità un vero e proprio terzo grado di merito, e ciò a prescindere anche da profili di non autosufficienza e dalla miscela di denunce eterogenee presente nella rubrica del motivo. Quest'ultimo, infatti, fornisce e argomenta soltanto in ordine a una ricostruzione totalmente fattuale, alternativa appunto rispetto a quella adottata dal giudice di rinvio, il che rende superfluo anche considerare se si tratti o meno di un novum nel quadro del thema decidendum il riferimento all'articolo 1375 c.c. che, si è visto, compare nel primo tratto del percorso illustrativo. Si aggiunge quindi meramente ad abundantiam che la motivazione della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio non è certo qualificabile come motivazione apparente, rientrando invece senza difficoltà nel paradigma del MiniMUM costituzionalmente necessario. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 5000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica