CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 7 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 3-6, ove la Corte sottolinea che le prove testimoniali acquisite e gli esiti della verifica eseguita dai tecnici e dagli agenti di polizia municipale sono state convergenti nell'individuare nell'imputato il beneficiario della fornitura d'acqua abusiva; sotto altro profilo, tenuto conto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. sin dal giudizio di primo grado, non sarebbe nemmeno decisivo accertare se l'allaccio abusivo sia stato realizzato dal prevenuto piuttosto che dai proprietari in epoca antecedente, rilevando invece che a fruire della fornitura non pagata fosse proprio il Cuofano, utilizzatore dell'immobile a lui dato in comodato dalla proprietà); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C