CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2026
Cassazione n. 22702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oprio difensore,difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina 174/2024 pubblicata il21 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 1994 [OSCURATO:PERSONA] venne volontariamente investito e feritoda un veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA].Il responsabile fu tratto a giudizio penale e condannato alla pena di anninove di reclusione con sentenza del Tribunale di Messina n. 324 del 1999,Numero registro generale 10271/2024N.R.G.: 10271/24Camera di consiglio del 12 maggio 2026 Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 22702/2026Data pubblicazione 05/07/2026divenuta definitiva nel 2004 a seguito della dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso per cassazione proposto dall’imputato.Il giudice penale condannò il reo al risarcimento del danno, da liquidarsi insede civile.2. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA], allegando i fatti appena riassunti,convenne dinanzi al Tribunale di Taormina (soppresso lite pendente, contransito del giudizio dinanzi al Tribunale di Messina) [OSCURATO:PERSONA] e lamuterà ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA].; d’ora innanzi “la [OSCURATO:SOCIETA]”),quale impresa designata per la Regione Sicilia ai sensi dell’art. 283 cod.ass., allegando che il veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] al momento delfatto era privo di assicurazione contro i rischi della r.c.a. e chiedendo lacondanna dei convenuti al risarcimento del danno.3. All’esito d’una istruttoria protrattasi per undici anni, con sentenza30.1.2019 il Tribunale di Messina condannò al risarcimento il solo GiuseppeScavo.La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 174 la Corte d’appello di Messina accolse ilgravame; incrementò la liquidazione del danno non patrimoniale econdannò anche la [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento, in solido col responsabile.La Corte d’appello, senza compiere accertamenti di fatto, ha ritenuto che lasentenza penale di condanna pronunciata nei confronti del responsabilefosse opponibile e “facesse stato” anche nei confronti dell’impresa designata(definita “assicuratore”), richiamando il principio dell’efficacia riflessa delgiudicato.Nulla statuì sulla domanda di regresso formulata dall’impresa designata neiconfronti del responsabile.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla UnipolSaicon ricorso fondato su un motivo.Numero registro generale 10271/2024N.R.G.: 10271/24Camera di consiglio del 12 maggio 2026 Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 22702/2026Data pubblicazione 05/07/2026Salvatore Santalucia ha resistito con controricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione degli articoli 651c.p.p. e 2909 c.c..La società ricorrente contesta che nel caso di specie potesse trovareapplicazione il principio di efficacia riflessa del giudicato, e che diconseguenza potesse essere condannata al risarcimento del danno senza ilprevio accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso è improcedibile.Il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno causato da unsinistro stradale ed è stato promosso nei confronti dell’impresa designatadal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell’art. 283,primo comma, lettera (b), cod. ass..In tali giudizi è litisconsorte necessario, rispetto alla domanda formulata daldanneggiato nei confronti dell’impresa designata, il responsabile civile,ovvero nel nostro caso [OSCURATO:PERSONA].2.1. La notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] non è andata a buon fine, inquanto l’atto è stato restituito al mittente per “irreperibilità” deldestinatario.Sebbene sull’avviso di ricevimento restituito al mittente compaial’annotazione “avvenuto deposito in data 2 maggio 2024”, manca suquell’avviso l’annotazione delle ulteriori formalità richieste dall’art. 8 della l.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 890 (annotazione dell’avvenuto deposito del piego pressol’ufficio postale).In ogni caso l’annotazione di “avvenuto deposito” del piego è inconciliabilecon l’annotazione di “irreperibilità” del destinatario, in quanto in tale ipotesil’art. 9 della l. 890/82 prescrive la restituzione al mittente del piego, non il“deposito”.N.R.G.: 10271/24Camera di consiglio del 12 maggio 2026 Numero registro generale 10271/2024Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 22702/2026Data pubblicazione 05/07/20262.2. La notifica a [OSCURATO:PERSONA], in conclusione, non si è perfezionataquale che sia il modo in cui si voglia intendere il confuso operatodell’ufficiale postale.Se si ritenesse corretta l’annotazione di “irreperibilità”, fu scorrettal’annotazione di “avvenuto deposito” (e comunque il piego risulta restituitoal mittente, non depositato, sicché non possono prodursi gli effetti di cuiall’art. 8, comma 6, l. 890/82, ovvero la fictio iuris di avvenutaconoscenza).Se invece si ritenesse corretta l’annotazione di “avvenuto deposito”, e sivolesse supporre che l’ufficiale postale abbia per mero errore definito“irreperibilità” quella che era una momentanea assenza, la notifica sarebbecomunque nulla, per la mancata esecuzione degli adempimenti conseguenti,di cui all’art. 8, comma 4, l. 890/82 (ex multis, Cass. Sez. 5, 17/01/2022,n. 1210, Rv. 663653 - 01; Cass. Sez. 3, 19/05/2011, n. 10998, Rv. 617863- 01; Cass. Sez. 3, 10/10/2008, n. 25031, Rv. 605051 - 01).2.3. Nonostante il suddetto evidente vizio, la parte ricorrente non si èscusabilità della mancata rinnovazione.2.4. In tali ipotesi questa Corte, con orientamento ormai decennale ecostante, ha stabilito che la parte la quale ha richiesto una notifica,nell’ipotesi in cui questa non sia andata a buon fine per ragioni nonimputabili al notificante, per conservare gli effetti collegati alla richiestaoriginaria deve attivarsi entro un “termine ragionevole” per riprendere ilprocedimento notificatorio: termine fissato nella metà di quello previstodall’art. 325 c.p.c., e dunque nel nostro caso trenta giorni, salvo casieccezionali in cui sia data prova rigorosa dell’incolpevole impossibilità dirispettare quel termine (Cass. S.U. n. 14594/2016; in seguito, tra le tante,Sez. 1, Ordinanza n. 7020 del 16/03/2025; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32642del 12/12/2019).N.R.G.: 10271/24Camera di consiglio del 12 maggio 2026 Numero registro generale 10271/2024Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 22702/2026Data pubblicazione 05/07/20262.5. La suddetta regola non viene meno nei processi necessariamentelitisconsortili come il presente: se, pertanto, la notifica dell’impugnazionevada a buon fine nei confronti di alcune soltanto delle controparti, lamancata tempestiva rinnovazione nei confronti delle altre rendeimprocedibile l’intera impugnazione (Cass. Sez. U., 24/05/2019, n. 14266,in motivazione).2.6. Nel caso di specie pertanto la mancata ripresa del procedimentonotificatorio da parte della [OSCURATO:SOCIETA] rende improcedibile il ricorso.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate nel dispositivo in base al valore effettivo della causa.P.q.m.(-) dichiara improcedibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore diSalvatore Santalucia delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 7.655, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A.,cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 12 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])