CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 18827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Considerato che il motivo unico di ricorso, con cui viene contestata, da un lato, la violazione di legge in ordine alla erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché degli artt. 132 e 133 c.p. in relazione al potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena e, dall'altro, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove la medesima assume la pena base in misura superiore al minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, benché lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione da parte della Corte territoriale e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Rilevato, in particolare, che la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Torino è sufficiente e non illogica poiché il giudice di seconde cure (richiamando sul punto la sentenza di primo grado) ha ritenuto corretta la decisione di prendere le mosse da una pena base superiore al minimo edittale di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in considerazione di alcune concrete modalità dell'azione (in particolare, il peso complessivo della sostanza detenuta e lo stato in cui si trovava, pronta ad essere spezzata per maggiore facilità di cessione). Considerato che le disposizioni di legge richiamate dal difensore dell'imputato (artt. 132 e 133 c.p.), pongono quali limiti all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella applicazione della pena la legalità della stessa (quindi la fissazione del trattamento punitivo entro i limiti fissati dalla legge per la fattispecie contestata all'imputato) e la indicazione dei motivi, limiti tutti rispettati dalla Corte d'appello di Torino nel caso di specie (la quale motiva adeguatamente e in modo non manifestamente illogico circa la ritenuta non modesta gravità del fatto di reato, nonostante lo stesso sia da considerare di lieve entità). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]