CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 10565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21764-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliati ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1740/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1740 dell’11 marzo 2022 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota della P.C.M. n. 30859 del 15 settembre 2009 di rigetto dell’istanza volta ad ottenere la definitiva acquisizione al fascicolo personale dei titoli di studio universitari conseguiti ed il conseguente riconoscimento degli stessi ad ogni effetto di legge. L’impugnazione aveva riguardato ogni atto presupposto e connesso, ivi comprese le note del MIUR nn. 1014 e 1793, rispettivamente del 14 maggio e del 1° settembre 2009, con le quali il Ministero aveva escluso l’invocata equipollenza delmaster di I livello conseguito dal Toscano ai titoli rilasciati dalle università italiane ed aveva anche rappresentato che competenti al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero sono le autorità accademiche delle Università degli studi. 2. Il Consiglio di Stato, nel riassumere i fatti di causa, ha rilevato che l’appellato, dopo aver svolto attività lavorativa presso il SISDE ed il CESIS, era stato trasferito d’ufficio nell’anno 2008 alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed era stato inquadrato in area C, posizione economica C3. Successivamente al trasferimento, il Toscano aveva inoltrato al datore di lavoro i titoli di studio universitari conseguiti presso l’[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S. Bonaventura, sul presupposto della loro equipollenza al diploma di laurea quadriennale del vecchio ordinamento ed al diploma post-universitario. L’istanza era stata sottoposta dalla Presidenza al MIUR e, all’esito del parere da quest’ultimo reso, era stata rigettata. 3. Il Consiglio di Stato non ha condiviso,quanto alla giurisdizione, le diverse conclusioni alle quali era pervenuto il TAR e, richiamata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, ha evidenziato che, ai fini dell’individuazione del giudice al quale è riservata la cognizione della controversia, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, con la conseguenza che se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento di un atto amministrativo generale o di carattere normativo la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, mentre la stessa va attribuita al giudice ordinario nei casi in cui l’azione è sostanzialmente finalizzata all’accertamento di un diritto, perché in tal caso il giudice ordinario potrà disapplicare l’atto amministrativo preclusivo. Ha poi aggiunto che in tema di impiego pubblico contrattualizzato sono devolute al giudice ordinario le controversie relative a tutte le fasi del rapporto, ivi comprese quelle inerenti all’inquadramento, che non ha natura autoritativa e si iscrive nella categoria degli atti negoziali assunti dal datore di lavoro pubblico con le capacità ed i poteri di quello privato. 3.1. Sulla base dei richiamati principi il giudice d’appello ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo, perché il ricorso era volto a contestare la mancata valutazione dei titoli di studio al fine di recuperare, nell’ambito del rapporto di impiego, una «posizione giuridica e funzionale» pregiudicata dal mancato riconoscimento. Non a caso l’istanza rigettata riguardaval’aggiornamento del fascicolo personale del dipendente, tanto che la stessa era stata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il coinvolgimento del MIUR era avvenuto solo a seguito dell’iniziativa assunta dalla Presidenza che aveva domandato un parere sull’asserita equipollenza. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, ex artt. 111, comma 8, Cost. e 110 cod. proc. amm., [OSCURATO:PERSONA] base di un unico motivo, illustratoda memoria, a l qual e ha nno opposto difese con controricorsoil Ministero dell’Istruzione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso denuncia con un unico motivo «erroneità della pronuncia impugnata con riguardo al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001» ed il ricorrente ripropone la tesi, disattesa dal Consiglio di Stato, secondo cui l’azione proposta aveva ad oggetto l’annullamento di atti di natura amministrativa «di autonoma consistenza», con i quali l’amministrazione aveva ritenuto di non riconoscere i titoli di studio posseduti. Rileva che non a caso il ricorso era stato proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione ed aggiunge che la giurisdizione del giudice amministrativo doveva essere affermata anche in considerazione del fatto che l’acquisizione al fascicolo personale dei titoli accademici era stata richiesta già nell’anno 2006, allorquando il rapporto era pacificamente disciplinato dalle norme di diritto pubblico e sottratto alla contrattualizzazione. Il ricorrente ripropone, poi,le «deduzioni sul merito della controversia svolte nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello» e sostiene che ilConsiglio di Stato avrebbe dovuto respingere l’impugnazione,perché corretti erano gli argomenti tutti sulla base dei quali il TAR era pervenuto all’accoglimento dell’originario ricorso. 2. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il Consiglio di Stato ha correttamente richiamato nella motivazione della sentenza impugnata principi ormai consolidati nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui:a) la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (cfr. fra le tante Cass. S.U. 15 gennaio 2021 n. 616, Cass. S.U. 20 novembre 2020 n. 26500, Cass . S.U. 28 febbraio 2019 n. 6040 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); b) in tema di lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario costituisce ormai la regola e quella del giudice amministrativo l'eccezione (tra le altre, Cass. S.U.21 dicembre 2018 n. 33212, Cass. S.U. 13 novembre 2018, n. 29081) , perché l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, ivi comprese quelle relativealla costituzione ed alla cessazione del rapporto, e ha contestualmente disposto che il giudice ordinario possa, qualora vengano in questione "atti amministrativi presupposti", procedere alla disapplicazione degli stessi, se illegittimi; c) qualora, in base al criterio del petitum sostanziale, venga accertato che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (Cass. S.U. 28 giugno 2006 n. 14846, Cass. S.U.23 settembre 2013 n. 21677). 2.1. Sulla base dei richiamati principi, che vanno qui ribaditi, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario perché il ricorso, proposto per contestare il rifiuto opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’inserimento,nel fascicolo personale,dei titoli di studio conseguiti “ ad ogni effetto di legge”, era chiaramente volto ad ottenere che di quei titoli il datore di lavoro tenesse conto nella gestione del rapporto e, quindi, a contestare la legittimità di un atto adottato in relazione alla gestione medesima, con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato.Èutile sottolineare che il ricorrente non aveva attivato il procedimento previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento dell’equipollenza e che l’intervento del MIUR era stato sollecitato non dal Toscano, bensì dalla Presidenza del Consiglio che al Ministero si era rivolta in ragione della competenza dello stesso. D’altro canto è lo stesso ricorrente che questo petitum sostanziale pone in evidenza lì dove sottolinea, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed anche in questa sede, che l’istanza aveva «lo scopo di recuperare una posizione giuridica e funzionale»ritenuta pregiudicata dal mancato riconoscimento, con ciò ammettendo che la stessa era finalizzata a far valere quei titoli nell’ambito del rapporto di lavoro, pacificamente privatizzato, anche ai fini dell’inquadramento e della ricostruzione della carriera. 3. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 4.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in €3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo