Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 30858/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 5691/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30 15 5 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 2067/2020 pubblicata in data 16.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella

I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 5691/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30 15 5 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 2067/2020 pubblicata in data 16.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30858/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris