Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:277
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑328/05 P
SGL [OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principio del ne bis in idem»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Ammende — Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte in uno Stato terzo per violazione del diritto nazionale della
concorrenza
[Art. 3, n. 1, lett. g), CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15]
2.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo
da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225, n. 1, CE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
3.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della
difesa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1)
4.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 17; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04)
6.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Situazione finanziaria dell’impresa interessata
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
8.
Concorrenza — Ammende — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
1. Nel caso di un’intesa che si collochi in un contesto internazionale caratterizzato, segnatamente, dall’intervento, nei rispettivi
territori, di ordinamenti giuridici di [OSCURATO:PERSONA] terzi, l’esercizio dei poteri da parte delle autorità dei detti [OSCURATO:PERSONA] incaricate
della tutela della libera concorrenza, nell’ambito della loro competenza territoriale, risponde ad esigenze proprie di quegli
stessi [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, gli elementi fondanti degli ordinamenti giuridici di altri [OSCURATO:PERSONA] nel settore della concorrenza non
solo comportano finalità ed obiettivi specifici, ma si traducono anche nell’adozione di norme sostanziali particolari nonché
in conseguenze giuridiche estremamente differenziate in ambito amministrativo, penale o civile, una volta che le autorità
dei detti [OSCURATO:PERSONA] abbiano accertato l’esistenza di violazioni delle regole applicabili in materia di concorrenza.
Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] sanziona il comportamento illecito di un’impresa, ancorché questo tragga origine da
un’intesa a carattere internazionale, essa intende salvaguardare la libera concorrenza all’interno del mercato comune, la
quale costituisce, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), CE, un obiettivo fondamentale della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a causa della
specificità del bene giuridico tutelato a livello comunitario, le valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza delle sue
competenze in materia, possono divergere considerevolmente da quelle effettuate dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
Pertanto, il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
non si applica a situazioni in cui gli ordinamenti giuridici e le autorità della concorrenza di [OSCURATO:PERSONA] terzi siano intervenuti
nell’ambito delle competenze loro proprie.
(v. punti 24‑30)
2. Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi
accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Ne consegue che
la valutazione degli elementi sottoposti al Tribunale non costituisce, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una
questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte.
È pertanto irricevibile il motivo, dedotto in sede d’impugnazione, diretto a sottoporre al sindacato della Corte la fondatezza
dell’accertamento operato dal Tribunale, a seguito di un esame dettagliato delle circostanze di fatto, secondo il quale un’impresa
ha avuto il ruolo di capofila in un’intesa, ruolo che costituisce una circostanza aggravante.
(v. punti 41‑42, 48)
3. L’obbligo incombente alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite risulta soddisfatto qualora
la detta istituzione indichi, nella comunicazione degli addebiti, i principali elementi di fatto e di diritto che possono
determinare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto che questa sia
stata commessa intenzionalmente o per negligenza.
I diritti della difesa sono rispettati in virtù della possibilità offerta all’impresa di cui trattasi di formulare osservazioni
in merito alla durata, alla gravità e alla natura dell’infrazione commessa. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a chiarire, nella
comunicazione degli addebiti, il modo in cui essa potrebbe utilizzare ciascun elemento ai fini della determinazione dell’importo
dell’ammenda.
Qualora la comunicazione degli addebiti contenga l’indicazione secondo cui l’impresa di cui trattasi ha avuto un ruolo di
promotrice ed animatrice dell’infrazione, quest’ultima è avvertita che tale circostanza è idonea ad essere presa in considerazione
in sede di determinazione dell’ammenda. Il fatto che la decisione sanzionatoria consideri l’impresa di cui trattasi quale
unica capofila dell’intesa non modifica, in rapporto a quest’ultima, la posizione dell’impresa suddetta in misura tale da
pregiudicare i diritti della difesa, dato che la comunicazione degli addebiti è per sua natura provvisoria e soggetta alle
modifiche che la [OSCURATO:PERSONA] può apportare nell’ambito della propria successiva valutazione alla luce delle osservazioni presentatele
dalle parti e di altre constatazioni di fatto.
(v. punti 56‑58, 60, 62)
4. Il rispetto dei diritti della difesa esige, in particolare, che l’impresa sottoposta ad indagine venga messa in condizione,
nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in merito all’esistenza ed
alla rilevanza dei fatti asseriti nonché in ordine ai documenti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Le conoscenze linguistiche di
un membro del gruppo di lavoro incaricato dell’indagine relativa ad un’intesa non possono di per sé essere determinanti per
stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato i diritti della difesa.
(v. punti 71, 73)
5. [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e può, a questo
proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine
condotta dai servizi della detta istituzione. La cooperazione fornita da un’impresa alla [OSCURATO:PERSONA] può giustificare una
riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa
tra imprese soltanto ove essa consenta effettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] di adempiere la propria missione consistente nel constatare
l’esistenza di un’infrazione e nel mettervi fine. [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale per valutare la
qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese.
(v. punti 81, 83, 88)
6. Non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire,
per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale
anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione da parte loro del diritto
comunitario. Il motivo diretto a rimettere in discussione il carattere proporzionato dell’ammenda inflitta dev’essere dichiarato
irricevibile, in quanto è inteso ad ottenere un riesame di valutazioni di fatto per il quale la Corte non ha alcuna competenza
nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
(v. punti 98‑99)
7. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione
economica dell’impresa interessata, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare
un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato.
(v. punto 100)
8. I poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 comprendono quelli di stabilire la data
di esigibilità delle ammende, quella a partire dalla quale gli interessi iniziano a decorrere, nonché i tassi di tali interessi
e le modalità di attuazione della sua decisione. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente adottare un valore di riferimento
più elevato rispetto al tasso di mercato offerto all’operatore medio, nella misura necessaria per scoraggiare comportamenti
dilatori riguardo al pagamento dell’ammenda.
(v. punti 109‑111)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
10 maggio 2007 (
*
)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Intesa – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Comunicazione sulla cooperazione – Principio del ne bis in idem»
Nel procedimento C-328/05 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto
della Corte di giustizia, il 30 agosto 2005,
SGL [OSCURATO:PERSONA] AG,
con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dai sigg. M. Klusmann e F. Wiemer, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre, M. Schneider e W. Mölls, nonché dalla sig.ra H. Gading, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), nonché
dai sigg. G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 ottobre 2006,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso di impugnazione la SGL [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «SGL [OSCURATO:PERSONA]») chiede, in via principale, l’annullamento
parziale della sentenza del Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03,
T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con
la quale tale giudice ha respinto il ricorso proposto dalla detta ricorrente contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 dicembre
2002, C(2002) 5083 def., riguardante un procedimento a norma dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE
(Caso COMP/E‑2/37.667 – Grafiti speciali; in prosieguo: la «decisione controversa»); in subordine, la ricorrente chiede la
riduzione dell’ammenda inflittale con la detta decisione.
Contesto normativo
Il regolamento n. 17
2
L’art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e
[82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d’imprese ammende varianti da cento a
cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza:
(…)
b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 [o] 5
(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento
del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione,
quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1, o dell’articolo [82] del Trattato,
(...).
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.
(...)».
Gli orientamenti
3
La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15,
paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA» (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo:
gli «orientamenti») enuncia nel suo preambolo quanto segue:
«I principi indicati negli orientamenti (...) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo
delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo,
sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla [OSCURATO:PERSONA] nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10%
del volume d’affari globale delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente
e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della
concorrenza.
La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente,
che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti
e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».
4
Ai sensi del punto 1 degli orientamenti, «[tale] importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione,
che sono i soli criteri indicati all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17». In forza del successivo punto 2, l’importo di
base può essere aumentato in caso di circostanze aggravanti come, ad esempio, la recidiva della medesima impresa o delle medesime
imprese per un’infrazione dello stesso tipo. Secondo il punto 3 degli orientamenti, il detto importo può essere ridotto in
caso di circostanze attenuanti particolari.
La comunicazione sulla cooperazione
5
La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996,
C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») definisce le condizioni alle quali le imprese che abbiano
cooperato con la detta istituzione nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa possono essere esentate dall’ammenda
o beneficiare di una riduzione dell’ammenda che avrebbero dovuto pagare in assenza di tale cooperazione.
6
Il punto A, n. 5, della comunicazione sulla cooperazione così recita:
«La cooperazione di un’impresa è soltanto uno dei vari elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto nel determinare l’ammontare
di un’ammenda. (...)».
7
Il punto C della detta comunicazione, intitolato «Importante riduzione dell’ammontare dell’ammenda», dispone quanto segue:
«L’impresa che, soddisfatte le condizioni di cui al punto B, lettere da b) ad e), denuncia l’intesa segreta dopo che la [OSCURATO:PERSONA]
abbia proceduto ad accertamenti, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa stessa, senza che tali accertamenti
abbiano potuto fornire una base sufficiente per giustificare l’avvio del procedimento in vista dell’adozione di una decisione,
beneficia di una riduzione dal 50 al 75% dell’ammontare dell’ammenda».
8
Le condizioni stabilite al punto B della comunicazione sulla cooperazione, alle quali si riferisce il punto C della medesima,
prevedono che l’impresa in questione:
«a) denunci l’intesa segreta alla [OSCURATO:PERSONA] prima che quest’ultima abbia proceduto ad un accertamento, previa decisione, presso
imprese partecipanti all’intesa e senza che essa già disponga di informazioni sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’intesa
denunciata;
b) sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa;
c) abbia cessato di partecipare all’attività illecita al più tardi al momento in cui denuncia l’intesa;
d) fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone riguardante
l’intesa e assicuri una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell’indagine;
e) non abbia costretto un’altra impresa a partecipare all’intesa né abbia svolto un ruolo di iniziazione o determinante nell’attività
illecita».
9
Il punto D della comunicazione sulla cooperazione, intitolato «Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda», è così
formulato:
«1. Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B e C beneficia di una riduzione dal
10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.
2. Ciò può verificarsi in particolare:
– se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni, documenti o altri
elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,
– se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta i fatti materiali
sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse».
[OSCURATO:PERSONA] n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
10
L’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, così recita:
«Diritto a non essere giudicato o punito due volte
1 Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dai giudici dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2 Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura
penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente
sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
(…)».
Fatti all’origine della causa e decisione controversa
11
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha riassunto come segue i fatti all’origine del ricorso dinanzi ad esso proposto:
«1 Con la decisione [controversa] la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato la partecipazione di varie imprese ad una serie di accordi e di
pratiche concordate, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE),
nel settore delle grafiti speciali, e precisamente nel periodo dal luglio 1993 al febbraio 1998.
2 Il termine “grafiti speciali” designa, ai sensi della decisione [controversa], un gruppo di grafiti, diverse dagli elettrodi
di grafite per la siderurgia, destinate a varie applicazioni, vale a dire la grafite isostatica, la grafite estrusa e la grafite
pressata.
3 La grafite isostatica possiede caratteristiche meccaniche superiori a quelle della grafite estrusa e della grafite pressata,
e i prezzi di ciascuna categoria variano a seconda di tali caratteristiche meccaniche. La grafite isostatica si ritrova, segnatamente,
negli elettrodi per le macchine di elettroerosione utilizzate per la fabbricazione di stampi metallici per le industrie automobilistiche
ed elettroniche. Essa viene anche usata per realizzare le matrici per la colata continua dei metalli non ferrosi come il rame
e le leghe di rame.
4 La differenza fra il costo di produzione della grafite isostatica e quello della grafite estrusa e della grafite pressata
è del 20% almeno. Generalmente la grafite estrusa ha un costo inferiore, motivo per cui essa viene scelta se corrisponde alle
esigenze dell’utilizzatore. I prodotti estrusi sono usati per una vasta gamma di applicazioni industriali, principalmente
nell’industria siderurgica, in quella dell’alluminio, in quella chimica e nella metallurgia.
5 La grafite pressata è generalmente impiegata soltanto in applicazioni che richiedono dimensioni maggiori, in quanto le sue
proprietà sono generalmente inferiori a quelle della grafite estrusa.
6 In generale, i prodotti in grafite speciale vengono forniti ai clienti direttamente, a partire dai siti di produzione, sotto
forma di prodotti lavorati finiti, oppure per il tramite di stabilimenti di lavorazione. Tali stabilimenti acquistano grafite
non lavorata in blocchi o in barre, la lavorano, adattandola cioè ai bisogni del cliente, e rivendono i prodotti lavorati
al cliente finale.
7 La decisione [controversa] riguarda due distinte intese, una relativa al mercato della grafite speciale isostatica e l’altra
relativa a quello della grafite speciale estrusa. Non sono emerse prove di infrazioni nel settore della grafite pressata.
Le intese in questione riguardavano prodotti molto specifici, cioè grafiti in blocchi interi e tagliati, ma non prodotti lavorati,
ossia realizzati “su misura” per il cliente.
8 I principali produttori di grafiti speciali nel mondo occidentale sono società multinazionali. Le vendite di grafiti speciali
a livello mondiale sono ammontate nel 2000 ad EUR 900 milioni circa, dei quali circa 500 milioni per la grafite isostatica
e 300 milioni per la grafite estrusa. [OSCURATO:PERSONA]/SEE il valore delle vendite nel 2000 è stato di EUR 100‑120 milioni
per i prodotti isostatici e di EUR 60‑70 milioni per i prodotti estrusi. I prodotti non lavorati rappresentavano all’incirca
EUR 35‑50 milioni sul mercato della grafite isostatica ed EUR 30 milioni circa sul mercato della grafite estrusa.
9 Alla data di adozione della decisione [controversa], i più importanti produttori di grafite isostatica nell’insieme [OSCURATO:PERSONA]/SEE
erano [in particolare] la società tedesca SGL [OSCURATO:PERSONA] (…).
(…)
12 A partire dal giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha indagato sul mercato degli elettrodi di grafite; tale indagine è sfociata nella
decisione 18 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo
SEE – Caso COMP/E-1/36.490 – Elettrodi di grafite (GU 2002, L 100, pag. 1). (…)
(…)
14 [OSCURATO:PERSONA] sono state avviate nel marzo 2000 e nel febbraio 2001 azioni penali nei confronti di una controllata della
[[OSCURATO:PERSONA]Lorraine SA] e di una controllata della [società giapponese [OSCURATO:PERSONA]. Ltd] per aver partecipato ad un’intesa
illecita sul mercato delle grafiti speciali. Le società si sono dichiarate colpevoli ed hanno accettato di pagare delle ammende.
(…)
15 Il 17 maggio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti alle destinatarie della decisione [controversa].
(…) Nessuna delle società ha negato l’esistenza dei fatti.
(…)
17 Il procedimento amministrativo si è concluso con l’adozione, in data 17 dicembre 2002, della decisione [controversa]. (…)
(…)
19 La decisione [controversa] [chiarisce] che gli accordi collusivi sul mercato della grafite isostatica sono stati attuati mediante
periodiche riunioni multilaterali a quattro livelli:
– le riunioni “ad alto livello”, alle quali partecipavano i quadri dirigenti delle società e nel corso delle quali sono stati
definiti i principi fondamentali della cooperazione;
– le riunioni “di lavoro internazionali”, che riguardavano la classificazione dei blocchi di grafite in differenti categorie
e la fissazione dei prezzi base per ciascuna categoria;
– le riunioni “regionali” (per l’Europa);
– le riunioni “locali” (nazionali) riguardanti i mercati italiano, tedesco, francese, britannico e spagnolo.
(…)
22 Sulla base delle constatazioni di fatto e delle valutazioni giuridiche effettuate nella decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA]
ha inflitto alle imprese incriminate varie ammende il cui importo è stato calcolato applicando il metodo illustrato negli
orientamenti (...) e nella comunicazione sulla cooperazione.
23 Ai sensi dell’art. 1, primo comma, del dispositivo della decisione [controversa], le imprese sotto elencate hanno violato
l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE, partecipando, nei periodi indicati qui di seguito, a un complesso
di accordi e di pratiche concordate che hanno inciso sui mercati delle grafiti speciali isostatiche nella [OSCURATO:PERSONA] e nel SEE:
(…)
b) SGL [[OSCURATO:PERSONA]], dal luglio 1993 al febbraio 1998;
(…)
24 Ai sensi del secondo comma del detto art. 1 della decisione, le imprese sotto elencate hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e
l’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE, partecipando, nei periodi indicati qui di seguito, a un complesso di accordi e di pratiche
concordate che hanno inciso sui mercati delle grafiti speciali estruse nella [OSCURATO:PERSONA] e nel SEE:
– SGL [[OSCURATO:PERSONA]], dal febbraio 1993 al novembre 1996;
(…)
25 L’art. 3 del dispositivo [della decisione controversa] infligge le seguenti ammende:
(…)
b) SGL [[OSCURATO:PERSONA]]:
– grafite isostatica: EUR 18 940 000,
– grafite estrusa: EUR 8 810 000;
(…)
26 [Il detto] art. 3 ordina inoltre il pagamento delle ammende entro un termine di tre mesi dalla notifica della decisione [controversa],
a pena di maggiorazione per interessi moratori in misura pari al 6,75%.
27 Con lettera in data 20 dicembre 2002, la decisione [controversa] è stata trasmessa a ciascuna delle ricorrenti. Tale lettera
precisava che, alla scadenza del termine di pagamento indicato nella [detta] decisione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto alla
riscossione dell’importo in questione; tuttavia, qualora fosse stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale, non sarebbe stata
intrapresa alcuna azione esecutiva, a condizione che venissero pagati interessi al tasso del 4,75% e che venisse costituita
una garanzia bancaria».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
12
Con distinti atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale nel corso del mese di marzo 2003, la SGL [OSCURATO:PERSONA]
e le altre imprese destinatarie della decisione controversa hanno proposto ricorsi di annullamento avverso quest’ultima.
13
Nel dispositivo della sentenza impugnata il Tribunale ha in particolare dichiarato e statuito quanto segue:
«(…)
4) Nella causa T‑91/03, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]:
– l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione [controversa] è fissato ad EUR 9 641 970 per l’infrazione
commessa nel settore della grafite isostatica;
– il ricorso è respinto per il resto;
– la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultima
sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente».
Conclusioni delle parti nel procedimento di impugnazione
14
Nel suo ricorso di impugnazione la SGL [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– in via principale, di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il suo ricorso;
– in subordine, di ridurre ulteriormente l’ammenda inflittale nonché gli interessi moratori e gli interessi per litispendenza;
– di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15
Nella sua comparsa di risposta la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle
spese.
Sull’impugnazione
16
A sostegno del suo ricorso di impugnazione la SGL [OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi.
17
Con il suo primo motivo di impugnazione la SGL [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato il principio del ne bis in idem,
omettendo di tener conto delle ammende ad essa precedentemente inflitte negli [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo è diretto contro
la maggiorazione del 35% dell’importo dell’ammenda che è stata inflitta alla SGL [OSCURATO:PERSONA] a motivo del ruolo di capofila unica
da essa svolto. Con il suo terzo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale non ha esaminato il motivo
di ricorso secondo cui i diritti della difesa, laddove comportano un diritto ad essere sentiti, hanno subito un pregiudizio
per il fatto che i membri del gruppo di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] incaricati dell’indagine avevano una conoscenza insufficiente
della lingua tedesca. Il quarto motivo riguarda la valutazione, effettuata dal Tribunale, della cooperazione offerta dalla
SGL [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo la ricorrente asserisce che il Tribunale ha omesso di tener conto delle
sue prestazioni economiche al fine di valutare la sua capacità finanziaria di pagare l’ammenda, e che l’importo di quest’ultima
è sproporzionato. Infine, con il suo sesto motivo, essa fa valere che il Tribunale ha calcolato il tasso di interesse in maniera
erronea.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di prendere in considerazione le sanzioni inflitte in uno Stato terzo
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
18
Con il suo primo motivo la SGL [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha erroneamente rimesso in discussione l’applicabilità del
principio del ne bis in idem nella presente causa, posto che le sanzioni ad essa inflitte negli [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto
essere prese in considerazione per la determinazione dell’importo dell’ammenda, quantomeno al fine di diminuire tale importo.
19
All’udienza la SGL [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, sebbene la Corte, nelle sue sentenze 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5859, punti 50‑63), e causa C‑308/04 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5977, punti 26‑39), abbia respinto la tesi secondo cui sanzioni inflitte in uno Stato terzo nel settore del diritto
alla concorrenza devono essere prese in considerazione in sede di fissazione dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata
ad ignorare totalmente simili circostanze.
20
Infatti, secondo la SGL [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della necessità di fare in modo che le sanzioni inflitte siano proporzionate,
la [OSCURATO:PERSONA] può vedersi obbligata, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, a tener conto di sanzioni inflitte
dalle autorità di uno Stato terzo.
21
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che erroneamente la ricorrente invochi il principio del ne bis in idem nella presente causa. Infatti,
le procedure amministrative e giurisdizionali nel settore del diritto della concorrenza negli [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA]
avrebbero finalità differenti.
22
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che dalle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] risulta che l’obbligo di
prendere in considerazione sanzioni inflitte ad una società in uno Stato terzo non ha alcun fondamento giuridico nel diritto
comunitario.
23
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’inesistenza di qualsiasi obbligo di presa in considerazione di tali sanzioni è conforme ai principi
generali del diritto. Infatti, se un’intesa operante in tutto il mondo fissa dei prezzi su scala mondiale, le imprese partecipanti
non commetterebbero un’infrazione unica, bensì un numero di infrazioni corrispondente a quello degli ordinamenti giuridici
sovrani che vietano la fissazione di prezzi con effetti attuali o potenziali nei loro rispettivi territori.
Giudizio della Corte
24
Occorre ricordare preliminarmente che, nelle sue citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e SLG [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la Corte
ha già esaminato la questione se il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] n. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, possa essere applicato in situazioni nelle
quali le autorità di uno Stato terzo siano intervenute in virtù dei loro poteri sanzionatori nel settore del diritto della
concorrenza applicabile nel territorio di tale Stato.
25
Quanto a tale questione, la Corte, rispettivamente ai punti 28 e 52 delle citate sentenze SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
ha ricordato che un’intesa che si collochi in un contesto internazionale è caratterizzata, segnatamente, dall’intervento,
nei rispettivi territori, di ordinamenti giuridici di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
26
A tal riguardo, la Corte ha constatato, rispettivamente ai punti 29 e 53 delle citate sentenze SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che l’esercizio dei poteri da parte delle autorità dei detti [OSCURATO:PERSONA] terzi incaricate della tutela della
libera concorrenza, nell’ambito della loro competenza territoriale, risponde ad esigenze proprie di quegli stessi [OSCURATO:PERSONA]. Infatti,
gli elementi fondanti degli ordinamenti giuridici di altri [OSCURATO:PERSONA] nel settore della concorrenza non solo comportano finalità
ed obiettivi specifici, ma si traducono anche nell’adozione di norme sostanziali particolari nonché in conseguenze giuridiche
estremamente differenziate in ambito amministrativo, penale o civile, una volta che le autorità dei detti [OSCURATO:PERSONA] abbiano accertato
l’esistenza di violazioni delle regole applicabili in materia di concorrenza.
27
Secondo la Corte ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] sanziona il comportamento illecito di un’impresa, ancorché questo
tragga origine da un’intesa a carattere internazionale, essa intende salvaguardare la libera concorrenza all’interno del mercato
comune, la quale costituisce, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), CE, un obiettivo fondamentale della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti,
a causa della specificità del bene giuridico tutelato a livello comunitario, le valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA], in
forza delle sue competenze in materia, possono divergere considerevolmente da quelle effettuate dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi
(v. sentenze SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55).
28
Sulla base di tali premesse la Corte ha dunque concluso che il principio del ne bis in idem non si applica a situazioni in
cui gli ordinamenti giuridici e le autorità della concorrenza di [OSCURATO:PERSONA] terzi siano intervenuti nell’ambito delle competenze
loro proprie (v. sentenze SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 56).
29
Quanto al presente ricorso di impugnazione, occorre osservare come il Tribunale, seguendo in sostanza le medesime linee di
ragionamento, abbia statuito, ai punti 112‑116 della sentenza impugnata, che il principio del ne bis in idem non può applicarsi
qualora la [OSCURATO:PERSONA] sia chiamata ad esercitare le proprie competenze in virtù del diritto comunitario, quand’anche delle
sanzioni siano già state inflitte all’impresa in questione dalle autorità di uno Stato terzo, per violazione delle regole
di concorrenza applicabili in quest’ultimo.
30
Stanti tali premesse, gli argomenti dedotti dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ricorso riguardanti la violazione del principio del
ne bis in idem non possono essere accolti.
31
La ricorrente ha sostenuto poi, all’udienza, che le citate sentenze SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] dovrebbero
essere intese nel senso che il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], quanto alla questione se essa sia o no tenuta a prendere
in considerazione le sanzioni inflitte all’impresa di cui trattasi dalle autorità di uno Stato terzo per violazione di regole
di concorrenza applicabili in quest’ultimo, potrebbe, se del caso, essere «ridotto», nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe
comunque essere tenuta a prendere in considerazione tali sanzioni. A questo proposito, è sufficiente constatare come una siffatta
interpretazione delle due dette sentenze si basi su un’erronea lettura delle medesime, in particolare dei loro punti 36 e
60, rispettivamente.
32
Infatti, ai detti punti 36 e 60 la Corte non si è affatto pronunciata sull’applicabilità del principio del ne bis in idem,
bensì ha risposto ad un argomento dedotto in via subordinata dalle ricorrenti, con il quale esse intendevano dimostrare una
violazione dei principi di proporzionalità e di equità.
33
A questo proposito, la Corte si è limitata a ricordare che la determinazione delle ammende inflitte per la violazione del
diritto comunitario della concorrenza rientra nel potere discrezionale di cui gode la [OSCURATO:PERSONA] in materia.
34
Ne consegue che, statuendo al punto 128 della sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a prendere in considerazione
le sanzioni che erano state inflitte alla SGL [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha commesso alcun
errore di diritto.
35
Pertanto, il primo motivo dedotto dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo all’illegittimo aumento dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in ragione del suo
ruolo di capofila dell’intesa
36
Tale motivo è articolato in due parti. In primo luogo, la SGL [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda
è illegittima in quanto le constatazioni di fatto del Tribunale non recano alcun fondamento per una tale maggiorazione. In
secondo luogo, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa in ordine a tale punto, posto che,
prima dell’adozione della decisione controversa, essa era impossibilitata a conoscere una circostanza essenziale per la propria
difesa, vale a dire il fatto che essa sarebbe stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come l’unica capofila dell’intesa.
Sulla prima parte del secondo motivo
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
37
La SGL [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la posizione di capofila dell’intesa attribuitale dal Tribunale non corrisponde alla situazione
di fatto della vicenda come ricostruita nella sentenza impugnata.
38
La ricorrente ritiene altresì che le circostanze di fatto e, in particolare, le constatazioni, peraltro contraddittorie, del
Tribunale non possano costituire elementi idonei a giustificare una maggiorazione dell’ammenda inflittale.
39
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nella misura in cui la ricorrente contesta le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale in
merito al suo ruolo come capofila dell’intesa, tale parte del motivo è irricevibile.
40
Essa aggiunge che anche l’allegazione della ricorrente, secondo cui la qualificazione come capofila si sarebbe ripercossa
sull’importo dell’ammenda, è irricevibile, posto che si tratta di una ripetizione di argomenti che sono già stati dedotti
dinanzi al Tribunale.
– Giudizio della Corte
41
Occorre ricordare, in via preliminare, come dagli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia
risulti che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale
dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta
che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare un controllo
sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. La Corte non è
pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato
il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi
generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di assunzione della prova siano stati rispettati,
spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione
non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo
della Corte (v. sentenza 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3173, punti 51 e 52, e
la giurisprudenza ivi citata).
42
Quanto alla prima parte del secondo motivo, occorre osservare come il Tribunale, ai punti 316‑331 della sentenza impugnata,
abbia esaminato in modo dettagliato le circostanze di fatto che hanno portato la [OSCURATO:PERSONA] a considerare la SGL [OSCURATO:PERSONA] quale
capofila dell’intesa e a ritenere che tale ruolo costituisse una circostanza aggravante.
43
Riguardo a tale circostanza, è importante osservare che, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza
28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P, e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punti 240‑242), la gravità di un’infrazione viene determinata tenendo conto di numerosi elementi, in relazione
ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine discrezionale. Prendendo in considerazione in sede di determinazione dell’importo
dell’ammenda, in conformità degli orientamenti, il fatto che sussistevano circostanze aggravanti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto
altro che eseguire la missione che le spetta, che è di vigilare sul rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza.
44
Per determinare la gravità dell’infrazione commessa, occorre prendere in considerazione, in particolare, il comportamento
di ciascuna delle imprese, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere l’intesa ed il vantaggio che esse possono
aver tratto da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA]
française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 129).
45
Stanti tali premesse, gli argomenti addotti dalla SGL [OSCURATO:PERSONA], relativi alla circostanza aggravante correlata al suo ruolo
di capofila dell’intesa, mirano ad indurre la Corte ad esaminare nuovamente l’insieme degli elementi di fatto sui quali il
Tribunale si è pronunciato.
46
A questo proposito, la SGL [OSCURATO:PERSONA] non fa valere alcun documento né alcun altro elemento idoneo a dimostrare che il Tribunale
abbia commesso un errore di diritto nelle sue valutazioni in merito al ruolo della detta impresa per quanto riguarda tanto
l’origine quanto lo sviluppo dell’intesa.
47
Inoltre, le dette valutazioni non sono neppure viziate da contraddizioni quanto alla valutazione dei rispettivi comportamenti
della SGL [OSCURATO:PERSONA] e delle altre imprese che hanno partecipato all’intesa.
48
Ne consegue che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta perché irricevibile.
Sulla seconda parte del secondo motivo
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
49
La SGL [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere stata regolarmente ascoltata, per quanto riguarda la valutazione dell’infrazione da essa
commessa, da parte della [OSCURATO:PERSONA], e che il Tribunale ha trascurato le implicazioni giuridiche di tale circostanza. Infatti,
nella comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe attribuito, in comune con un’altra impresa, un ruolo di capofila
dell’intesa. Per contro, ai punti 485‑488 della motivazione della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato
solo la ricorrente come «la promotrice ed animatrice dell’infrazione sul mercato della grafite isostatica», attribuendole
la maggiorazione più elevata dell’importo di base dell’ammenda, vale a dire il 50%.
50
La SLG [OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque che il Tribunale abbia violato i diritti della difesa. Infatti, a suo avviso, la comunicazione
degli addebiti non può limitarsi a indicare che l’ammenda verrà irrogata tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione,
bensì deve, al fine di consentire una difesa utile, elencare le circostanze idonee ad essere prese in considerazione al momento
dell’adozione della decisione da parte della [OSCURATO:PERSONA].
51
La SGL [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la sua presunta qualità di capofila è un elemento essenziale per la fissazione dell’importo dell’ammenda.
Infatti, se la comunicazione degli addebiti avesse indicato che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva effettuare una simile valutazione
della gravità dell’infrazione, la ricorrente vi si sarebbe opposta.
52
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che giustamente il Tribunale ha statuito che i diritti della difesa, e in particolare il diritto
ad essere sentiti, erano stati rispettati nella misura in cui, nella comunicazione degli addebiti, i principali elementi di
fatto e di diritto relativi alle infrazioni commesse, quali la gravità e la durata di queste ultime, erano stati indicati.
Infatti, il diritto ad essere sentiti non riguarderebbe il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende servirsi dei criteri della gravità
e della durata dell’infrazione ai fini della determinazione dell’importo delle ammende.
53
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’importanza dell’attività della ricorrente quale capofila dell’intesa o la maniera in cui il
Tribunale ha valutato le circostanze relative a quest’ultima sono questioni di fatto che non possono essere oggetto di controllo
in sede di impugnazione se non in caso di snaturamento delle prove.
54
Essa osserva a questo proposito come la ricorrente non abbia messo in discussione la conformità a diritto delle constatazioni
di fatto operate dal Tribunale, e neppure abbia addotto argomenti atti a dimostrare un eventuale snaturamento delle prove
da parte del Tribunale.
– Giudizio della Corte
55
Occorre ricordare che sono la comunicazione degli addebiti, da un lato, e l’accesso al fascicolo, dall’altro, i mezzi che
consentono alle imprese oggetto di un’indagine di prendere conoscenza degli elementi di prova di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA]
e di conferire ai diritti della difesa la loro piena effettività (v. sentenze 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C‑244/99 P,
C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375,
punti 315 e 316, e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punti 66 e 67).
56
Emerge altresì da una costante giurisprudenza che l’obbligo incombente alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare il diritto delle imprese
di essere sentite risulta soddisfatto qualora la detta istituzione indichi nella comunicazione degli addebiti i principali
elementi di fatto e di diritto che possono determinare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta
infrazione ed il fatto che questa sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza (v., in tal senso, sentenze 9 novembre
1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punti 19 e 20, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 428).
57
Quanto al presente ricorso di impugnazione, occorre constatare che, ai punti 138‑142 della sentenza impugnata, il Tribunale
ha correttamente stabilito il contesto normativo che disciplina la comunicazione degli addebiti e il diritto delle imprese
ad essere sentite.
58
Il Tribunale ha poi giustamente considerato, ai punti 144 e 145 della sentenza impugnata, che i diritti della difesa erano
stati rispettati in virtù della possibilità offerta alla SGL [OSCURATO:PERSONA] di formulare osservazioni in merito alla durata, alla
gravità e alla natura dell’infrazione commessa. Il Tribunale ha altresì giustamente precisato, al successivo punto 146 della
sua pronuncia, che la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a chiarire, nella comunicazione degli addebiti, il modo in cui essa avrebbe
potuto utilizzare ciascuno dei detti elementi ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 434, 435 e 439).
59
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto statuendo che la comunicazione degli addebiti conteneva
indicazioni sufficientemente precise circa il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] intendeva stabilire l’importo dell’ammenda, segnatamente
riguardo alla gravità dell’infrazione commessa.
60
È importante rilevare, in particolare, come il Tribunale abbia constatato, al punto 148 della sentenza impugnata, che la comunicazione
degli addebiti conteneva l’indicazione secondo cui la SGL [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo di promotrice ed animatrice dell’infrazione.
La ricorrente sapeva dunque che tale circostanza era idonea ad essere presa in considerazione in sede di determinazione dell’ammenda.
61
Il Tribunale ha altresì correttamente statuito, al punto 149 della sentenza impugnata, che nessun elemento consentiva di ritenere
che la responsabilità della SGL [OSCURATO:PERSONA], quale capofila dell’intesa, fosse stata aggravata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella
decisione controversa, aveva rinunciato ad attribuire il medesimo ruolo ad un’altra impresa che aveva partecipato all’intesa
in questione.
62
Stanti tali premesse, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, il fatto che, nella decisione
controversa, la SGL [OSCURATO:PERSONA] sia stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale unica capofila dell’intesa non ha modificato, in
rapporto a quest’ultima, la posizione dell’impresa suddetta in misura tale da pregiudicare i diritti della difesa, dato che
la comunicazione degli addebiti è per sua natura provvisoria e soggetta alle modifiche che la [OSCURATO:PERSONA] può apportare nell’ambito
della propria successiva valutazione alla luce delle osservazioni presentatele dalle parti e di altre constatazioni di fatto.
63
La seconda parte del secondo motivo è dunque infondata.
64
Risulta da quanto precede che il secondo motivo dedotto dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del proprio ricorso deve essere respinto
nella sua integralità.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa in quanto implicanti il diritto ad essere sentiti
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
65
La SGL [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente statuito, al punto 154 della sentenza impugnata, che mancava qualsiasi
serio elemento di prova che supportasse l’affermazione della detta società secondo cui gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] incaricati
dell’indagine avevano un’insufficiente conoscenza della lingua tedesca. La ricorrente avrebbe infatti dimostrato in quale
misura e sulla base di quali circostanze essa non poteva far altro che supporre che nessuno dei detti agenti padroneggiasse
sufficientemente tale lingua.
66
Secondo la SGL [OSCURATO:PERSONA], gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] devono essere in grado di comprendere tutte le indicazioni che vengono
fornite dalle imprese interessate, e ciò tanto in virtù di conoscenza diretta della lingua quanto per mezzo di traduzioni.
67
[OSCURATO:PERSONA] rileva come il Tribunale abbia considerato che la ricorrente non aveva fornito alcun serio elemento di prova
atto a suffragare la detta supposizione.
68
Essa sottolinea che le conoscenze linguistiche individuali dell’uno o dell’altro agente non possono giocare il benché minimo
ruolo ai fini del rispetto dei diritti della difesa. Infatti, il procedimento amministrativo verrebbe condotto dalla Direzione
generale della concorrenza e si concluderebbe con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] operante nella veste di istituzione.
69
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che in tutta la corrispondenza scambiata nel corso del procedimento è stata utilizzata la lingua tedesca,
ad eccezione di un caso. Soltanto la terza richiesta di informazioni trasmessa alla ricorrente era redatta in inglese, ma
quest’ultima non ne ha chiesto una traduzione, accontentandosi di rispondere in tedesco.
Giudizio della Corte
70
Occorre ricordare in via preliminare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi
con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o multe coercitive dell’adempimento, costituisce un principio fondamentale
del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (v., in particolare,
sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 30).
71
Il rispetto dei diritti della difesa esige, in particolare, che l’impresa sottoposta ad indagine venga messa in condizione,
nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in merito all’esistenza ed
alla rilevanza dei fatti asseriti nonché in ordine ai documenti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza 6 aprile 1995, causa
C‑310/93 P, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. p. I‑865, punto 21).
72
Quanto al terzo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione, occorre osservare che, nella misura in cui la SGL [OSCURATO:PERSONA] contesta
il rigetto, operato dal Tribunale al punto 154 della sentenza impugnata, dei suoi argomenti relativi al fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva affidato la gestione della pratica ad agenti che non padroneggiavano sufficientemente il tedesco, tale conclusione è
fondata su una valutazione di fatto ed un apprezzamento degli elementi di prova sottoposti al Tribunale che, come ricordato
al punto 41 della presente sentenza, non possono essere contestati in sede di impugnazione.
73
Comunque, anche a supporre dimostrato che taluni agenti della [OSCURATO:PERSONA] incaricati della pratica non possedessero le conoscenze
linguistiche necessarie, è sufficiente rilevare, a fronte dell’affermazione della SGL [OSCURATO:PERSONA] di una violazione dei suoi diritti
della difesa da parte della [OSCURATO:PERSONA], che le conoscenze linguistiche di un membro del gruppo di lavoro incaricato dell’indagine
relativa ad un’intesa non possono di per sé essere determinanti per stabilire se la detta istituzione abbia eventualmente
commesso una violazione dei detti diritti della difesa.
74
Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto affermando che i diritti della difesa non sono stati
violati dalla [OSCURATO:PERSONA].
75
Pertanto, il terzo motivo dedotto dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione non può essere accolto.
Sul quarto motivo, relativo alla mancata presa in considerazione della cooperazione fornita dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] delle parti
76
La SGL [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha preso in considerazione gli argomenti secondo cui la cooperazione da essa
offerta alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata sottovalutata in rapporto a quella fornita dalle altre imprese coinvolte. Infatti,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe diminuito l’ammenda inflitta alla ricorrente soltanto del 35%, quando invece sarebbe stata appropriata
una riduzione compresa tra il 50 e il 75%.
77
La ricorrente ritiene di aver cooperato quantomeno nella stessa misura delle altre imprese e di essere stata la sola a fornire
informazioni riguardanti la partecipazione di altre imprese all’intesa.
78
La SGL [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che non si può attribuire rilievo determinante alla sola questione se la [OSCURATO:PERSONA] riconosca
o no, nella propria decisione, l’esistenza delle infrazioni rivelate dalle imprese che hanno cooperato. Infatti, in caso contrario,
le imprese intenzionate a cooperare dovrebbero temere in qualsiasi momento che la loro cooperazione, al pari di quella fornita
dalla ricorrente, non venga presa in considerazione ovvero venga considerata solo in parte.
79
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto per quanto riguarda le sue valutazioni relative
alla cooperazione fornita dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagine. Il giudice di primo grado avrebbe correttamente valutato i
contributi della ricorrente e quelli delle altre imprese coinvolte. Posto che la cooperazione della ricorrente non avrebbe
contribuito all’accertamento dell’infrazione, non sussistevano i presupposti per prenderla in considerazione ai fini di una
riduzione dell’ammenda.
80
[OSCURATO:PERSONA] reputa che il Tribunale abbia correttamente esaminato gli elementi di prova relativi ai contributi rispettivamente
forniti in sede di indagine dalle imprese coinvolte. La ricorrente non avrebbe chiarito in che modo tale esame potrebbe aver
comportato uno snaturamento delle prove, quest’ultimo costituendo l’unico profilo assoggettabile a controllo in sede di impugnazione.
Giudizio della Corte
81
Come ricordato al punto 43 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda
il metodo di calcolo delle ammende e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione
delle imprese interessate in occasione dell’indagine condotta dai servizi della detta istituzione. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA]
è chiamata ad effettuare complesse valutazioni di fatto, quali quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle
imprese suddette.
82
Riguardo alla presente causa, occorre osservare che, ai punti 358‑362 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato le
proprie valutazioni in materia, riferendosi alla comunicazione sulla cooperazione, sulla considerazione secondo cui una sola
impresa – vale a dire la prima che fornisce elementi di prova in merito all’esistenza di un’intesa – può beneficiare di una
riduzione sostanziale dell’ammenda, ad esclusione di altre imprese che producano, in una fase successiva del procedimento
amministrativo, elementi di prova particolari riguardanti questa stessa intesa.
83
Per quanto riguarda la cooperazione fornita da un’impresa alla [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza afferma che un contributo siffatto
può giustificare una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione soltanto nel caso in cui esso
consenta effettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] di adempiere la propria missione consistente nel constatare l’esistenza di un’infrazione
e nel mettervi fine (v., in tal senso, sentenze 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10101,
punto 36, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 399).
84
Più in particolare, se già la comunicazione sulla cooperazione prevede, ai punti C e B, una riduzione dell’ammenda per la
prima impresa che fornisca elementi di prova riguardanti l’esistenza di un’intesa, l’obiettivo di promuovere la cooperazione
delle imprese ai fini della scoperta di intese segrete riguardanti la [OSCURATO:PERSONA], e in particolare la cooperazione di quelle
che per prime forniscano elementi di prova, è stato confermato e rafforzato dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa
all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).
85
Nella presente causa, il Tribunale ha rilevato, al punto 360 della sentenza impugnata, che una sola impresa – che non è la
SGL [OSCURATO:PERSONA] – era stata la prima a fornire i detti elementi di prova.
86
Di conseguenza, il Tribunale ha statuito, al punto 367 della sentenza impugnata, che la SGL [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del
suo ruolo di capofila dell’intesa, non soddisfaceva le condizioni stabilite dalla comunicazione sulla cooperazione per poter
aspirare ad una riduzione importante dell’ammenda inflittale. Tale valutazione, fondata su elementi di fatto, non può essere
rimessa in discussione nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
87
Per quanto riguarda gli argomenti della SGL [OSCURATO:PERSONA] relativi alla presa in considerazione della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA],
indipendentemente dal fatto che tale impresa sia stata qualificata come capofila dell’intesa, è importante rilevare come correttamente
il Tribunale abbia affermato, al punto 368 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a ricompensare con
una riduzione importante dell’ammenda tale cooperazione, in quanto questa non aveva effettivamente facilitato l’accertamento
dell’esistenza dell’intesa suddetta e consentito di mettervi fine.
88
Per quanto riguarda l’argomento della SGL [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la cooperazione da essa fornita sarebbe stata sottovalutata rispetto
a quella di altre imprese partecipanti all’intesa, occorre rilevare che, come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 371
della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della
cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese.
89
Orbene, la SGL [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare in che modo il Tribunale avrebbe commesso un errore
di diritto allorché ha analizzato l’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo potere discrezionale nel valutare la cooperazione
fornitale dalle imprese nell’ambito dell’indagine.
90
Risulta da quanto precede che la SGL [OSCURATO:PERSONA] non ha titolo per sostenere che le valutazioni del Tribunale relative alla cooperazione
di essa ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine siano viziate da un errore di diritto.
91
Pertanto, il quarto motivo dedotto dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione deve essere respinto.
Sul quinto motivo, relativo al carattere sproporzionato dell’ammenda
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
92
La SGL [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha erroneamente affermato che la [OSCURATO:PERSONA], allorché fissa l’importo dell’ammenda,
non è tenuta a valutare la situazione economica dell’impresa interessata.
93
Essa sottolinea che il Tribunale non può accettare di contribuire al fallimento di un’impresa come conseguenza dell’inflizione
di un’ammenda, omettendo di considerare le ricadute finanziarie collegate a tale sanzione. Infatti, a suo avviso, il principio
di proporzionalità implica la presa in conto della sensibilità alla sanzione dell’impresa colpita, alla luce della situazione
economica di quest’ultima.
94
[OSCURATO:PERSONA] reputa che il quinto motivo sia irricevibile. Infatti, la SGL [OSCURATO:PERSONA] mirerebbe ad ottenere un riesame del carattere
adeguato della determinazione dell’importo dell’ammenda, presentando una serie di allegazioni che esulano dalle constatazioni
effettuate dal Tribunale nella sentenza impugnata. Orbene, tali valutazioni di fatto non potrebbero essere assoggettate al
controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
95
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quinto motivo è comunque infondato. Infatti, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale
anche di merito, il Tribunale avrebbe confermato la costante giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a prendere
in considerazione la situazione economica di un’impresa al fine di stabilire l’importo dell’ammenda.
96
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il Tribunale ha considerevolmente ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, andando
oltre la riduzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio della Corte
97
Occorre preliminarmente ricordare che, come già rilevato al punto 41 della presente sentenza, il controllo della Corte in
sede di impugnazione non si estende alle constatazioni di fatto compiute dal Tribunale, tranne nel caso in cui l’inesattezza
materiale di tali constatazioni risulti dagli atti del fascicolo, qualora il Tribunale abbia commesso uno snaturamento degli
elementi di prova, qualora la qualificazione giuridica dei fatti da parte del detto giudice sia erronea e qualora si tratti
di stabilire se siano state rispettate le regole in materia di onere e di assunzione della prova.
98
Alla Corte neppure spetta, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione
a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, sull’ammontare
delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione da parte loro del diritto comunitario (v. sentenze 17 luglio
1997, causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4411, punto 31, e 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑0000, punto 152).
99
Nella misura in cui la SGL [OSCURATO:PERSONA] mira a rimettere in discussione il carattere proporzionato dell’ammenda inflittale, il motivo
deve essere dichiarato irricevibile, in quanto è inteso ad ottenere un riesame di valutazioni di fatto per il quale la Corte
non ha alcuna competenza nell’ambito di un giudizio di impugnazione (v. altresì sentenze 29 aprile 2004, causa C‑359/01 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4933, punti 47 e 48, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 245 e 246).
100
Quanto all’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di tener conto della capacità finanziaria della SGL [OSCURATO:PERSONA], occorre
rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata, cui giustamente si ispira il punto 333 della sentenza impugnata, la
[OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione
economica dell’impresa interessata, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare
un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (v. sentenze 8 novembre
1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369,
punti 54 e 55, e SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 105 e 106).
101
Stanti tali premesse, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto laddove ha respinto, al punto 333 della sentenza
impugnata, il motivo relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato di tener conto della capacità finanziaria della
ricorrente.
102
Pertanto, il quinto motivo dedotto dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del proprio ricorso non può essere accolto.
Sul sesto motivo, relativo all’illegittimità dei tassi di interesse fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] delle parti
103
La SGL [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non abbia esaminato gli argomenti da essa proposti in merito alla fissazione dei tassi
di interesse e che, di conseguenza, la sentenza impugnata sia viziata sul punto da un errore di diritto.
104
Essa sostiene che gli interessi imposti a suo carico sono troppo elevati. In assenza di una base normativa, la [OSCURATO:PERSONA]
non potrebbe fissare interessi ad un tasso nettamente superiore al livello del mercato. Fissando interessi elevati, la [OSCURATO:PERSONA]
le avrebbe in realtà inflitto una sanzione supplementare.
105
Secondo la SGL [OSCURATO:PERSONA], in nessun caso il Tribunale sarebbe legittimato a respingere il riferimento al tasso di interesse dovuto
sulle somme provvisoriamente pagate dalle imprese per far fronte alle ammende loro inflitte, affermando che tale tasso ha
unicamente lo scopo di impedire un arricchimento senza causa delle [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, anche il tasso d’interesse applicabile
alle ammende non ancora pagate dovrebbe avere come unico scopo di evitare che l’impresa in questione tragga un vantaggio dalla
costituzione di una garanzia.
106
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il sesto motivo è irricevibile nella misura in cui tenta di ottenere che la Corte sottoponga
la determinazione degli interessi ad un riesame nell’ambito del giudizio di impugnazione.
107
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, comunque, il motivo è infondato. Infatti, se le imprese potessero ottenere vantaggi economici
procrastinando il pagamento delle ammende loro inflitte, la sanzione risulterebbe indebolita e le imprese morose beneficerebbero
di vantaggi finanziari rispetto a quelle che provvedono al pagamento alla scadenza prevista.
108
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il Tribunale ha sufficientemente dimostrato la ragione per cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva abusato
del proprio potere discrezionale nella fissazione degli interessi, e che la ricorrente non ha addotto alcun argomento atto
a dimostrare che gli interessi moratori siano stati fissati in misura sproporzionata.
Giudizio della Corte
109
Occorre ricordare che il Tribunale, rispondendo al motivo dinanzi ad esso dedotto, ha fatto riferimento, al punto 411 della
sentenza impugnata, alla costante giurisprudenza secondo cui i poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 comprendono la facoltà di stabilire la data di esigibilità delle ammende, quella a partire dalla quale
gli interessi iniziano a decorrere, nonché i tassi di tali interessi e le modalità di attuazione della sua decisione.
110
Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di tali poteri, le imprese potrebbero trovarsi in condizione di trarre vantaggio
dal ritardo nel pagamento, indebolendo così l’effetto delle sanzioni (sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 114).
111
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente statuito che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente adottare un valore di riferimento
più elevato rispetto al tasso di mercato offerto all’operatore medio, nella misura necessaria per scoraggiare comportamenti
dilatori con riguardo al pagamento dell’ammenda (sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 115).
112
Occorre aggiungere che la SGL [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in che modo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto statuendo,
al punto 412 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva oltrepassato i limiti imposti al suo potere discrezionale
quanto alla fissazione del tasso degli interessi moratori. Infatti, la ricorrente si è limitata a sollecitare un riesame delle
valutazioni di fatto compiute dal Tribunale al riguardo.
113
Orbene, tali argomenti esulano dal controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione (v. sentenza 21 settembre
2006, causa C‑113/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8831, punti 81‑83). Pertanto, in ordine a tale punto, il motivo deve essere dichiarato irricevibile.
114
Quanto all’allegazione della SGL [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il suo argomento relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] concede tassi di
interesse del 2% in caso di pagamento provvisorio in contanti è stato ingiustamente respinto perché tardivo, è importante
osservare come il Tribunale abbia correttamente considerato tale argomento, non dedotto col ricorso introduttivo di primo
grado, come un motivo nuovo, ai sensi dell’art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura. Il detto giudice era dunque legittimato
a respingerlo perché irricevibile, così come ha fatto al punto 413 della sentenza impugnata.
115
Il sesto motivo dedotto dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è dunque in parte infondato ed in parte irricevibile.
116
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che nessuno dei motivi dedotti dalla SGL [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua
impugnazione può trovare accoglimento, sicché occorre respingere quest’ultima nella sua integralità.
Sulle spese
117
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La SGL [OSCURATO:PERSONA], essendo
rimasta soccombente nei motivi proposti, va dunque condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]
in tal senso.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La SGL [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.