CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23646/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatein Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dallaquale sono rappresentat e e difes e –controricorrente – DIVISIONE r.g. n. 23646/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viaCicerone n. 66, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimate – Avverso la sentenza n. 89 /2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 23 gennaio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del primo motivo diricorso, assorbiti gli altri; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a cinque motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato inammissibile la opposizione agli atti esecutivi dallo stesso Spinola proposta intesa alla declaratoria della nullità delle operazioni di vendita all’incanto, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e di tutti gli atti, incluso il decreto di trasferimento di immobile, del subprocedimento di vendita delegato a notaio nell’àmbito di un giudizio ordinario di scioglimento di una comunione su beni immobili; r.g. n. 23646/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resistono, con rituale e tempestivo controricorso, i condividenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Carissimo e l’aggiudicataria del cespite [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolgono attività in grado di legittimità Camilla e [OSCURATO:PERSONA]; fissato per la pubblica udienza del 23 giugno 2022, il ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale, è trattato in camera di consiglio, per la quale il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate, mentretutte le parti costituite depositano memoria; il presente ricorso concerne giudizio di scioglimento di comunione ordinaria, non svolto nell’àmbito di procedura esecutiva, materia tabellarmente devoluta ad altra sezione (la seconda) di questa Corte ai sensi del § 43 delle vigenti tabelle triennali; la controversia in esame presenta elementi di connessione con altro ricorso, avente ad oggetto opposizione avverso gli atti del medesimo subprocedimento di vendita delegata in giudizio di divisione ordinaria, pendente innanzi questa Corte (iscritto al R.G. 19521 dell’anno 2019) ed assegnato per la trattazione , come da segnalazione delle parti riscontrata dalla Cancelleria, alla Seconda Sezione civile; p.q. m. dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione del procedimento alla SecondaSezione civile. Così deciso in Roma, nella