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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15762/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 2) dell'imputazione, denunciando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo congruamente rilevato come il ruolo svolto dall'imputato nella commissione della rapina, caratterizzato da una partecipazione piena, strutturata e programmata, renda del tutto inverosimile che lo stesso non fosse a conoscenza della provenienza illecita del ciclomotore utilizzato per la commissione del delitto (si veda pagina 10 della sentenza impugnata); ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine all'art. 99 cod. pen. ed il vizio della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n. 4 cod. pen.; che, in particolare, la doglianza relativa alla recidiva, che risulta meramente indicata nel titolo del motivo ma non ulteriormente sviluppata nella esposizione delle relative ragioni di diritto, deve evidentemente ritenersi quale refuso graficodell'atto di ricorso, stante la mancata contestazione all'imputato dell'aggravante in parola; che le residue censure, aventi ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n. 4 cod. pen., non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti richieste sulla base della modalità della condotta posta in essere dall'imputato, significativa di un rilevante apporto da parte di questi nella realizzazione della complessiva azione criminosa, nonchè in considerazione degli effetti dannosi subiti dal personale della filiale postale in conseguenza della condotta predatoria (si veda pagina 11 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 2) dell'imputazione, denunciando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo congruamente rilevato come il ruolo svolto dall'imputato nella commissione della rapina, caratterizzato da una partecipazione piena, strutturata e programmata, renda del tutto inverosimile che lo stesso non fosse a conoscenza della provenienza illecita del ciclomotore utilizzato per la commissione del delitto (si veda pagina 10 della sentenza impugnata); ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine all'art. 99 cod. pen. ed il vizio della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n. 4 cod. pen.; che, in particolare, la doglianza relativa alla recidiva, che risulta meramente indicata nel titolo del motivo ma non ulteriormente sviluppata nella esposizione delle relative ragioni di diritto, deve evidentemente ritenersi quale refuso graficodell'atto di ricorso, stante la mancata contestazione all'imputato dell'aggravante in parola; che le residue censure, aventi ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n. 4 cod. pen., non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti richieste sulla base della modalità della condotta posta in essere dall'imputato, significativa di un rilevante apporto da parte di questi nella realizzazione della complessiva azione criminosa, nonchè in considerazione degli effetti dannosi subiti dal personale della filiale postale in conseguenza della condotta predatoria (si veda pagina 11 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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