CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „,,„, e.e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto, con cui si chiede di riqualificarsi il fatto di violenza privata - ravvisato per avere [OSCURATO:PERSONA] impedito alla persona offesa di proseguire la marcia a bordo del suo veicolo, con minaccia e violenza, assumendo che altrimenti i gas di scarico sarebbero entrati nella sua abitazione - nel diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è oltre che generico, manifestamente infondato presupponendo esso un'interpretazione del fatto in palese contrasto con la chiara ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata e con lo stesso dato normativo invocato che non consente la sussunzione proposta (si veda, in particolare, pagg. 3 e 5 della pronuncia della Corte di appello di Napoli emessa in data 25.11.2020 nei confronti del ricorrente). Peraltro, è anche il caso di precisare, che in appello il ricorrente adduceva piuttosto che il fatto potesse al più qualificarsi come mera minaccia e non come esercizio arbitrio delle proprie ragioni e che la prospettazione che qui si è proposta, peraltro in termini del tutto generici, è quindi nuova e inammissibile anche sotto tale profilo, non risultando neppure evidenziati in ricorso gli elementi che sarebbero idonei a suffragare la diversa qualificazione giuridica indicata. Questa Corte di Cassazione, invero, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (Sez. 5, Sentenza n. 23391 del 17/03/2017, Rv. 270144). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle vi, 12e ,,v,roc.‘it-e . a m mendeUci-Ai% P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11