CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22358/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ( ), in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n . 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] ), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL] ) ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5308 / 2019 , depositata il 20 dicembre 2019 , della Commissione tributaria regionale della Lombardia; CATASTO udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 5308/2019, depositata il 20 dicembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appelloproposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso a rettifica della dichiarazione di variazione docfa presentata dalla contribuente per ampliamento di un impianto di depurazione. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento emesso in esito ad una dichiarazione docfa doveva ritenersi osservato «anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio edella classe conseguentemente attribuita all'immobile»; - l'impianto di depurazione in contestazione, « connotato da autonomia funzionale e reddituale», legittimamente era stato ascritto alla categoria D/7 piuttosto che nella residuale categoria E «concernente gli immobili a particolare destinazione pubblica», atteso che « ivi si svolge attività industriale secondo parametri economico - imprenditoriali (coerenti anche con la natura della società che lo gestisce, in mano a soci privati per il 99%),senza che, ai fini che qui interessano, possa assumere rilevanza l'eventuale destinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse»; -posto, poi, che, in punto di determinazione della rendita catastale, l'avviso di accertamento aveva «ripristinato i valori attribuiti e validati ad esito della precedente procedura DOCFA del 2009 (sulla base di quanto proposto dalla stessa società contribuente) », non poteva trovare accoglimento «la doglianza relativa all'asserito indebito conteggio dei c.d. impianti imbullonati» in quanto: a. –la dichiarazione di variazione docfa era stata presentata per ampliamento «senza alcuna menzione della L. n. 208/2015, norma che, consentendo lo scorporo del valore dei c.d. imbullonati, richiedeuna specifica tipologia di dichiarazione DOCFA»; b. –non era stata offerta prova (con onere a carico della contribuente) «che nella stima dell'originario accatastamento fosse presentel'esplicita individuazione della natura e del valore di eventuali componentiimpiantistiche funzionali al processo produttivo del bene (ovvero gli elementi di cuiall'art. 21, ult. co., L. n. 208/2015), elementi tutti non desumibili dalla originariadichiarazione DOCFA del 2009 a suo tempo presentata dalla odierna appellante (e a suotempo validata dall'Ufficio).». 2. –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di nove motivi, ed ha depositato memoria. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 36, comma 2, n. 4, deducendo, in sintesi, che il decisum che involgeva la ricognizione della categoria catastale oggetto di rettifica (in D/7 a fronte di quella proposta in E/3) non dava conto delle ragioni (in fatto ed in diritto) postevi a fondamento, in particolare non precisando cosa dovesse intendersi per «autonomia funzionale e reddituale»ed a quali presupposti dovesse rispondere la distinzione tra «pubblico interesse» e « particolare destinazione pubblica», così omettendo di esplicitare i passaggi logici che giustificavano la raggiunta conclusione. 2. –Il motivo è destituito di ogni fondamento. 2.1 - C ome le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere di ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o a confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., 2 febbraio 2022, n. 3108; Cass., 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., 17 maggio 2013, n. 12123). 2.2 – Nella fattispecie, come reso evidente dai contenuti decisori sopra ripercorsi, il giudice del gravame ha chiaramente delineato la ratio decidendi afferente alla legittima attribuzione della categoria catastale dando conto, sia pur sintetim, degli elementi di riscontro della pertinente fattispecie catastale. 3. – Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoalla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, alla l. 7 agosto 1990, n. 241,art. 3, ed al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto congruamente motivato l’avviso di accertamento, con ciò senza considerare che la dichiarazione di variazione docfa era stata presentata in relazione alla rendita catastale di unità immobiliare già censita in catasto nella categoria E, e non recava, pertanto, alcuna proposta di variazione di detta categoria catastale laddove la rettifica della categoria catastale non esponeva le ragioni che vi erano state poste a fondamento. 4. –Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. 4.1 – Com’è incontroverso tra le parti, e come del resto emerge dalla stessa gravata sentenza, l’avviso di accertamento in contestazione rinviene da una dichiarazione di variazione presentat a secondo la procedura (cd. Docfa) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701; così come risultadallo stesso motivo di ricorso che la rettifica catastalerecava, in allegato, una stima tecnica ove erano esposti i beni oggetto di valutazione, con indicazione del loro valore complessivo (capitale fondiario) e del saggio di redditività (2%). 4.2 –Con riferimento all’atto di classamento adottato in esito alla procedura in questione - connotata, come si è rilevato, da una «struttura fortemente partecipativa», - la Corte ha statuito che l’obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio … e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie»; e si è, in particolare, rimarcato che, - laddove viene in rilievo quale presupposto, e fondamento (motivazionale), dell'avviso di classamento, -la stima diretta dell’unità immobiliare (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10; d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza,o meno, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma della attendibilità concreta del giudizio cennato e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 21 dicembre 2024, n. 33799; Cass., 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319). La Corte ha, quindi, precisato che gli indicati termini di riscontro dell’obbligo di motivazione dell’atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, - ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, -qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la difforme valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie) consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v. Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; v. altresì, ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237). 4.3 – La circostanza, pertanto, che, nella fattispecie, la rettifica abbia riguardato, oltre alla rendita catastale, la categoria di classamento dell’unità immobiliare non è di per se significativa di una immutazione dei dati di fatto esposti nella dichiarazione di variazione presentata dalla contribuente – ché, per vero, di tanto nemmeno si duole la stessa ricorrente – e, in definitiva, si risolve in un diverso apprezzamento – operato sulla base dell’ordinamento catastale – dei dati di fatto esposti in dichiarazione siccome ritenuti utili –a riguardo, in specie, della connotazione tipologica e funzionale delle componenti immobiliari –a fondare la categoria catastale in concreto attribuita. In difetto, peraltro, di una connotazione fattuale della dichiarazione di parte volta a identificare la rilevanza qualificatoria delle componenti immobiliari oggetto di dichiarazione,la stessa difforme qualificazione, operata con la rettifica catastale, finisce per operare a dati di fatto immutati e, per l’appunto, sostanzia un (legittimo) potere di riqualificazione in diretta applicazione dei dati normativi di fattispecie. 5. – Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 , artt. 6 e 62, ed al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 8 e 9, sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva ritenuto legittimo il classamento dell’unità immobiliare nella categoria D/7 attribuendo rilievo a elementi di fattispecie (del tutto) irrilevanti ai fini del classamento, elementi costituti dalla autonomia funzionale e reddituale dell’unità immobiliare – che costituisce connotazione ricorrente per ogni bene suscettibile di accatastamento –dallo svolgimento di attività industriale e dalla qualificazione soggettiva (società «in mano a soci privati per il 99%») del titolare di diritti reali sull’unità immobiliare. 5.1 –Col quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6 e 62, ed al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 8 e 9,sull’assunto che lo svolgimento di «attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali», così come rilevato nella gravata sentenza, non costituisce elemento di fattispecie dirimente in punto diclassamento nelle categorie catastali che vengono in considerazione (E e D), con ciò rimanendo indifferente ai fini del classamento nella categoria E cui deve ascriversi l’unità immobiliare destinata al soddisfacimento di «speciali esigenze pubbliche». 5.2 –Il quinto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6 e 62, al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 8 e 9,ed al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 141, 144 e 154, deducendo la ricorrente che –venendo in considerazione unità immobiliare destinata allo svolgimento dell’attività di depurazione delle acque reflue di scarichi domestici e industriali, quale componente del servizio idrico integrato – illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la rilevanza qualificatoria della destinazione del bene ad un pubblico servizio e, pertanto, la sua connotazione catastale quale fabbricato costruito per speciali esigenze pubbliche. 5.3 – Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.,reca denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sull’assunto che il giudice del gravame non aveva esaminato le caratteristiche tipologiche e funzionali dell’impianto di depurazione in contestazione così come partitamente riprodotte negli atti depositati in giudizio (planimetria e schema a blocchi dell’impianto depositati già nel primo grado, legenda riportata nella stima acclusa alla dichiarazione Docfa), così omettendo di considerare che veniva in rilievo un impianto con caratteristiche speciali in quanto deputato allo svolgimento di speciali esigenze pubbliche. Soggiunge la ricorrente che, nella fattispecie, nemmeno poteva prospettarsi un conforme accertamento in fatto nei due gradi di merito, atteso che la sentenza di primo grado risultava fondata su fatti inveritieri (svolgimento di attività industriale strumentale nel settore serico) mentre quella di appello aveva correttamente ascritto l’unità immobiliare allo svolgimento dell’attività di depurazioneda parte di una società privata, così pronunciando su elementi di fatto veritieri seppur irrilevanti. 6. – Anche questi motivi di ricorso – che vanno congiuntamente esaminati in quanto prospettano distinti profili di una medesima quaestio iurisdi fondo – sono destituiti di fondamento. 6.1– La pertinente disciplina catastale evidenzia i seguenti dati di regolazione: - «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche.» (r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10,conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249); - « La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.» (d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8); -«Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.» (d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286). 6.2 -In termini generali va, quindi, rilevato che la Corte ha avuto modo di statuire che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, cit.,sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674, cit.; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741, cit.). Si è, quindi, rimarcato che le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmente incommerciabili ed estranee ad ogni logica commerciale e produttiva; e che rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427, con riferimento all’ICI; con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674). Può soggiungersi che lo stesso fine di pubblico interesse - che, come detto, non esclude l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale, secondo lo specifico ordinamento catastale, -nemmeno rileva nell’ordinamento eurounitario, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, laddove dal classamento catastale dipenda la stessa applicazione di tributi e, inversamente, la determinazione dell’àmbito di applicazione di agevolazioni ed esenzioni, posto che l’identificazione di un’impresa si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA], punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75). E le stesse soluzioni fatte proprie dal legislatore, con riferimento alla disciplina catastale delle unità immobiliari (banchine, aree scoperte,infrastrutture stradali e ferroviarie, depositi ) funzionali allo svolgimento di operazioni e servizi portuali (purchè oggetto di autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale, quanto ai depositi; l. n. 205 del 2017, art. 1, commi 578 e ss.), avvalorano le considerazioni sin qui svolte in quanto danno conto della specificità della soluzione perseguita (con riferimento ai porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale) e, dunque, confermano il rilievo secondo il quale le unità immobiliari del gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica. 6.3 – I rilievi sin qui svolti hanno, poi, trovat o, come anticipato, un’efficace sintesi ricostruttiva nella giurisprudenza della Corte che, con soluzione qui condivisa, ha posto il principio di diritto secondo il quale, in tema di classamento di immobili, «poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica.» ( così le citate Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427). 7. – Col settimo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21 e 22, deducendo che illegittimamente il giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione svolta da essa esponente con riferimento all’indebito conteggio, nella determinazione della rendita catastale, della componente impiantistica che, a decorrere dal 2016, ne doveva rimanere esclusa, ai sensi dell’art. 1, comma 21, cit., sul rilievo che, a detti fini, era necessaria la presentazione di «una specifica tipologia di dichiarazione DOCFA», atteso che, rispettivamente,un siffatto obbligo non aveva fondamento normativo, la dichiarazione Docfa era stata, nella fattispecie, presentata ( per un ampliamento dell’impianto ) scorporando dalla rendita catastale già in atti detta componente impiantistica e, ad ogni modo, l’erroneo impiego del modello di dichiarazione avrebbe integrato (al più) un errore formale suscettibile di emenda in sede contenziosa. 7.1 –L’ottavo motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21 e 22, e dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento al rilievo svolto dal giudice del gravame secondo il quale la contribuente non aveva provato «che nella stima dell'originario accatastamento fosse presente l'esplicita individuazione della natura e del valore di eventuali componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo del bene (ovvero gli elementi di cui all'art. 21, ult. co., L. n. 208/2015), elementi tutti non desumibili dalla originaria dichiarazione DOCFA del 2009 a suo tempo presentata dalla odierna appellante (e a suo tempo validata dall'Ufficio).». Si assume, sul punto, che (anche) un siffatto onere probatorio non aveva fondamento normativo né, del resto, avrebbe potuto utilmente predicarsi a fronte di dichiarazione docfa che, presentata nel 2009, era stata validata dall’Agenzia quanto alla rendita catastale proposta (con rettifica operata solo in relazione al saggio di fruttuosità applicato); rendita, questa, che –siccome antecedente all’en trata in vigore delle nuove disposizioni di cui alla l. n. 208 del 2015 – necessariamente includeva la stima (anche) della componente impiantistica e che non aveva formato oggetto di rettifica in punto di determinazione del valore proposto in dichiarazione docfa. 7.2 –Col nono motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla valutazione estimativa della componente impiantistica inclusa nella (precedente) dichiarazione Docfa presentata nell’anno 2009. Come poteva desumersi dalla stima allegata alla dichiarazione Docfa del 18 giugno 2009, già prodotta sin dal primo grado di giudizio, – stima che esponeva un valore venale dell’impianto (per € 15.827.200,00) che la stessa Agenzia aveva confermato, rettificando la rendita proposta (solo) in ragione dell’applicazione di un maggior saggio di fruttuosità (3% piuttosto che il 2% proposto) – ai fini della determinazione della rendita catastale (allora) messa in atti si era tenuto conto della componente impiantistica che afferiva a varie vasche di trattamento delle acque (vasche di chiarifloccuazione, di sedimentazione, di denitrificazione e di ossigenazione) nonché ad una cabina Enel. A fronte, pertanto, di una rendita catastale in atti che conseguiva da una dichiarazione docfa rettificata (solo) in ragione del maggior tasso di fruttuosità applicato dall’Agenzia – e che distintamente esponeva il valore delle opere civili e quello della componente impiantistica – la nuova dichiarazione docfa aveva scorporato dalla determinazione della rendita catastale detta componente impiantistica così che ne conseguiva un valore complessivo dell’impianto pari ad € 8.864.700,00 (a fronte del valore cui si correlava la precedente dichiarazione docfa, indicato e confermato dall’Agenzia in € 15.827.200,00). 8. –I tre motivi di ricorso – che vanno anch’essi congiuntamente esaminati involgendo profili di censura accomunati dai dati normativi di fattispecie – sono fondati, e vanno accolti, secondo quanto in appresso esposto. 8.1 –La l. n. 208 del 2015, art. 1, ha espressamente disposto nei seguenti termini: -«A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»(comma 21); - «A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21» (comma 22). 8.2 –La Corte ha già avuto modo di rilevare al riguardo che: -l’art. 1, comma 21, cit., - nel prevedere l’esclusione dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo» -non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto piuttosto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che –per quanto infissi al suolo e non privi di connotati “immobiliari” – rientrino nell e prevista tipologia quali componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo(Cass., 18 luglio 2022, n. 22551); -le disposizioni di cui all’art. 1, comma 22, delineano, per converso, una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastaleche non consegue d alla realizzazione di interventi edilizi sulla unità immobiliare già censit a in catasto, ed è finalizzata (solo) a rideterminare la rendita con l’esclusione delle eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta , così che è stata introdotta, in via regolamentare, una nuova « tipologia di documento di variazione, denominata “dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”, a cui è automaticamente connessa la causale “rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”»; ne consegue, pertanto, che la rideterminazione della rendita catastale – in relazione alla (mera) esclusione dal computo della stima della componente impiantistica -è subordinata alla presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali(Cass., 17 giugno 2024, n. 16738; Cass., 29 aprile 2024, n. 11359; v. altresì, in motivazione, Cass., 20 giugno 2024, n. 17045nonché Cass., 30 maggio 2025, n. 14542); -il contribuente che presenti la dichiarazione di variazione ai sensi dell’art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015, - e con riferimento, dunque, ad una rendita catastale già in atti a seguito di precedente dichiarazione catastale docfa, – laddove l’amministrazione operi una rettifica di detta dichiarazione «ha l'onere, nella controversia riguardante la verifica di attendibilità del provvedimento di classamento, di indicare i componenti produttivi, originariamente inclusi nella stima, da non considerare ai fini della rideterminazione della rendita catastale» (Cass., 20 giugno 2024, n. 17045 cui adde Cass., 8 luglio 2024, n. 18639). 8.2.1 –Come, allora, risulta evidente dalla lettura che la Corte ha offerto della disposizione di cui all’art. 1, comma 22, cit., la specifica dichiarazione prevista da detta disposizione – in quanto volta, come pur si è rilevato, ad una rideterminazione della rendita al fine di realizzare l’uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione – prescinde dalle causali espressamente previste dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1 (con riferimento all’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzioneovvero alla variazione dello stato dei beni), ed ha riguardo alla rappresentazione catastale di unità immobiliari la cui rendita sia suscettibile di rideterminazione (solo) in ragione della espunzione, dalla relativa stima, di beni che, già censiti in catasto, ne risultano (ora) sottratti in forza del (nuovo) regime ordinario applicabile alle componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo. Laddove, nella fattispecie, così come del resto è incontroverso tra le stesse parti, la dichiarazione docfa è stata presentata per una variazione dello stato dei beni (per ampliamento dell’impianto), variazione nel cui contesto dichiarativo la rettifica catastale si assume esser stata operata prescindendo dal cennato nuovo règime di stima che espunge dalla valutazione catastale le componenti impiantistiche (art. 1, comma 21, cit.). 8.2.2 –Trattandosi di un nuovo règime che, pertanto, deve trovare oggettiva applicazione (a decorrere dal 1° gennaio 2016) nella stima diretta di unità immobiliari censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, la stessa rettifica catastale operata dall’amministrazione non avrebbe potuto prescindere dall’applicazione della nuova disciplina catastale, sottoponendo (così) a stima, per la determinazione della rendita (nella fattispecie secondo il procedimento indiretto incentrato sul costo di ricostruzione), il valore venale dei beni ed escludendo «dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.». Va, del resto considerato – avuto riguardo alla specifica connotazione della fattispecie in esame che, come anticipato, non si risolve in una mera dichiarazione di variazione docfa finalizzata all’attuazione, per unità immobiliari già censite in catasto, del nuovo règime catastale contemplato per le componenti impiantistiche (cd. imbullonati; art. 1, comma 22, cit.) – che , come la Corte ha in più occasioni rilevato, la rendita catastale non è il fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, ma il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d’imposte, ed ha un efficacia illimitata nel tempo, ma non definitiva, per cui, così come all’Ufficio finanziario va riconosciuto, oltre il termine di 12 mesi di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il potere d’intervenire per rettificare la rendita proposta dal contribuente, a quest’ultimo deve riconoscersi il diritto di presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l’art. 53 Cost., un’imposizione falsata nei presupposti. LaCorte ha, in particolare, rimarcato che: - la dichiarazione catastale (r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 3 e 20; d.P.R.n. 1142 del 1949, art. 56; d.m. 19 aprile 1994 n. 701, art. 1) non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera dichiarazione di scienza e di giudizio che costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo di classamento volto alla classificazione degli immobili ed alla determinazione delle relative rendite catastali, procedimento, questo, di tipo accertativo, in quanto volto «a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi diimposta»; -la rendita catastale, - che non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, sia ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare sia ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari, - non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo -al contrario -efficacia pluriennale escludente inradice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità, così che, - avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, - altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione; -così come, allora, l'ufficio, senza conseguenze caducatorie sui suoi poteri accertativi, può intervenire -anche trascorso l'anno di comporto (d.m. n. 701 del 1994) - a rettificare la rendita proposta dal contribuente non si vede perché a quest'ultimo -avvedutosi dell'errore dichiarativo - debba rimaner impedito di correggere le proprie omissioni ripristinando l'esatto valore secondo il redditoeffettivamente retraibile; -qualora affetta da errore del contribuente, quindi, la dichiarazione catastale è sempre emendabile e ritrattabile, posto, poi, che se la dichiarazione catastale risultasse insuscettibile di correzioni nel corso del tempo finirebbe per cristallizzare una imposizione falsata nei suoi presupposti in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost. (v. sul tutto, Cass., 15 luglio 2008, n. 19379 cui adde Cass., 4 novembre 2021, n. 31574; Cass., 26 giugno 2020, n. 12799;Cass.,13 febbraio 2015, n. 3001; Cass., 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., 11 aprile 2011, n. 8165; sul principio di capacità contributiva in materia catastale v. anche Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249). 8.2.3 –Proprio perché, dunque, la dichiarazione di variazione era stata presentata dalla contribuente, così come la stessa gravata sentenza assume, per ampliamento dell’impianto di depurazione, la dichiarazione di parte non ricadeva nella specifica disciplina posta (in via di adeguamento, ai fini dell’uniforme emersione delle rendite catastali) dalla l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 22, ed alla dichiarante doveva riconoscersi il diritto di rideterminare la rendita catastale dell’unità immobiliare interessata dalla variazione secondo il vigente nuovo règime posto dalla legge citata, art. 1, comma 21. In ragione dei rilievi appena svolti non ricorreva, pertanto, nemmeno il presupposto cui la Corte ha correlato (ai sensi del ridetto art. 1, comma 22) l'onere della parte dichiarante di indicare i componenti produttivi che , originariamente inclusi nella stima, non dovevano essereconsiderati ai fini della rideterminazione della rendita catastale(Cass., 20 giugno 2024, n. 17045, cit.). Piuttosto rilevando, secondo quanto statuito dalla Corte, che nelle controversie relative all'attendibilità del provvedimento di classamento in rettifica rispetto a quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura DOCFA, l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della diversa valutazione, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla amministrazione finanziaria, salva, comunque, la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di unamaggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile, con la conseguenza che il giudice del merito, dovendo verificare l'adeguatezza della categoria e della classe attribuite all'immobile secondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione finanziaria (Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; adde Cass., 13 giugno 2024, n. 16569). Per di più, così come si assume col nono motivo di ricorso, la verifica della correttezza del procedimento di stima utilizzato dall’amministrazione (secondo costo di ricostruzione) era stato sollecitato dalla contribuente dietro produzione della dichiarazione Docfa presentata nell’anno 2009 con allegata stima dei beni da censire in catasto, così che lo stesso rilievo svolto sul punto dal giudice del gravame del tutto prescinde dalla disamina dei contenuti di detta dichiarazione (oltrechè degli stessi specifici contenuti di quella presentata in variazione per ampliamento dell’impianto). 9. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi di ricorso accolti con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tri