CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLOMUROLO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatodomiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 376/2023depositata il 23/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12042/2023Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 22706/2026Data pubblicazione 06/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi laSezione [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Vallo della Lucaniaaffermando: -) di essere proprietario di un fondo rustico in contradaZampini del Comune di Ascea; -) di essersi determinato “a concedere infitto detto fondo [al [OSCURATO:PERSONA]]; da allora, benché invitato più volteformalmente ed avendo con il medesimo concordato il contratto asottoscriversi ed il prezzo della locazione, di fatto il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha maiconcretamente voluto sottoscrivere il contratto di fitto”.Proponeva pertanto azione di restituzione del fondo.2. Con sentenza n. 705/2022, il Tribunale di Vallo della Lucaniarespingeva il ricorso.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello.dedotto che nella specie si controverta in tema di affitto a coltivatorediretto” e che, pertanto, la controversia andava ricondotta all’ipotesi diaffitto a non coltivatore diretto ed alla corrispondente disciplina di legge,per cui era necessaria la prova scritta ad substantiam.Chiedeva quindi di “accertare e dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] senza titolo il fondo rustico sito in Comune di Ascea … (ecc.)” eintroduceva, quale ulteriore capo di domanda in aggiunta a quello direstituzione del fondo, la richiesta di declaratoria che il contratto diaffitto ultranovennale dedotto ex adverso risulta insanabilmente nulloper difetto dell’indispensabile forma scritta richiesta ad substantiam.4. Con sentenza n. 376/2023 la Corte d’Appello di Salernoaccoglieva il gravame, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] il “rilascio del fondooggetto di causa al termine della presente annata agraria”, econdannandolo alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di merito.Numero registro generale 12042/2023Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 22706/2026Data pubblicazione 06/07/20265. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Fondamento delladecisione su fatti diversi da quelli concordemente allegati dalle parti.Violazione dell’art. 112 e dell’art. 115 c. p.c. in relazione agli artt. 414,co. 1, n° 4 e 416, commi 2 e 3, c.p.c. (art. 360, n° 4, c.p.c.)”.Censura, sotto il profilo dell’error in procedendo, la sentenzaimpugnata per avere la corte di merito escluso la valida costituzione diun rapporto di affitto agrario valorizzando circostanze di fatto (losvolgimento o meno da parte di esso ricorrente dell’attività dicoltivazione del fondo) e profili in diritto (il possesso o meno dello statusdi coltivatore diretto) mai allegati in causa.Sostiene che il ricorrente in prime cure si era limitato ad affermare lastipula orale del contratto di affitto e che su tale accertata edincontestata circostanza soltanto il giudice di merito avrebbe dovutofondare la decisione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione del divietodi introduzione di nova in appello di cui all’art. 437, co. 2, c.p.c. (art.360, n° 4, c.p.c.)”.Lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di rilevare,nonostante specifica eccezione di parte, l’inammissibile introduzione,con l’atto di appello, non solo di quei nuovi aspetti fattuali e nuovi temidi indagine già indicati nel primo motivo, ma anche di una nuovadomanda di declaratoria di nullità del contratto di affitto agrarioultranovennale, fondata sulla mancanza della forma scritta richiesta adNumero registro generale 12042/2023Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 22706/2026Data pubblicazione 06/07/2026substantiam. Sostiene che tali questioni, mai prospettate né trattate inprimo grado, avrebbero dovuto essere immediatamente espunte dalthema decidendum, con conseguente declaratoria di inammissibilitàdelle relative censure e dell’appello nel suo complesso.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Errata qualificazionedella forma scritta richiesta per il contratto agrario a coltivatore nondiretto come requisito costitutivo di validità del contratto medesimo,invece che come forma richiesta ai soli fini della prova. Violazionedell’art. 3 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n° e 606 (art. 360, n° 3, c.p.c.)”.Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’art.3 della l. n. 606 del 1966 richieda la forma scritta del contratto agrariostipulato con soggetto non coltivatore diretto quale requisito di validità,e non già ai soli fini della prova; con conseguente erronea esclusionedella validità ed efficacia del negozio, nonostante l’intervenuto accordodelle parti sui suoi elementi essenziali e la sua esecuzione spontanea,del corrispettivo.4. I tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per lastretta connessione, sono inammissibili.4.1. Il ricorrente si limita a riproporre le censure già svolte in sede diappello e, nel contempo, ignora la motivazione svolta dall’impugnatasentenza, che ha specificatamente rilevato che: -) con il ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado lo [OSCURATO:PERSONA] aveva dedottol’occupazione senza titolo del fondo di sua proprietà da parte diDomenico [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che, seppur più volte richiesto,quest’ultimo non aveva inteso stipulare il contratto per iscritto; -) iltribunale in prime cure aveva accolto la tesi del resistente per essere nelcaso di specie ravvisabili tutti gli elementi del contratto di affitto acoltivatore diretto che, in quanto tale, non richiedeva la forma scritta adsubstantiam; -) sono invece fondate le doglianze svolte dall’appellanteNumero registro generale 12042/2023Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 22706/2026Data pubblicazione 06/07/2026secondo cui la motivazione del primo giudice si era fondata su dueerronei presupposti: il primo, che il ricorrente in primo grado avesseinteso ricondurre il rapporto tra le parti ad un contratto di affitto acoltivatore diretto; il secondo, che di tale rapporto fosse stata datadimostrazione.4.3. Nell’affermare la fondatezza del proposto gravame, la corteterritoriale ha inoltre precisamente osservato che, nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado, mai il ricorrente aveva fattoriferimento ad un contratto di affitto a coltivatore diretto, ed anzi aveva“lasciato chiaramente intendere che la sua volontà era quella diperfezionare un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto”;inoltre la corte ha accertato la presenza, nelle produzioni dell’alloraricorrente [OSCURATO:PERSONA], di “una dichiarazione, scritta di pugno esottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], in cui quest’ultimo riconosceva di essereoccupante precario del fondo sin al 2010 e di dover pertantocorrispondere al proprietario una indennità” a tale titolo.In forza di tali decisive statuizioni, la corte territoriale ha pertantoescluso, in rito, la violazione da parte dell’appellante del divieto di novaposto dall’art. 345 c.p.c. vigente ratione temporis (v. p. 14dell’impugnata sentenza: “nell’articolazione del gravame non èravvisabile alcuna mutatio libelli, giacché la domanda di rilascio delfondo era stata avanzata in primo grado sul presupposto che alcuncontratto fosse stato stipulato tra le parti, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] rifiutato disottoscriverlo pur a seguito delle diffide inviategli dallo [OSCURATO:PERSONA] epur avendo ottenuto da anni dal proprietario il relativo possesso”),nonché, sul piano probatorio, l’esistenza di fatti “non contestati”,anzitutto della qualità di coltivatore diretto del [OSCURATO:PERSONA], dato che siffattaqualità non era mai stata eccepita dal resistente che, a fortiori, nonaveva offerto alcuna prova dei precisi requisiti previsti dall’art. 6 dellalegge n. 203/1982.Numero registro generale 12042/2023Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 22706/2026Data pubblicazione 06/07/20264.4. Anche la censura oggetto del terzo motivo di ricorso, secondocui la corte territoriale avrebbe erroneamente richiesto, nel caso dispecie, la forma scritta del contratto inter partes, in quantonormativamente prevista come ad substantiam invece che soltanto adprobationem, non coglie nel segno, in quanto eccentrica rispetto allaferma motivazione con cui, sulla scorta dei rilievi più sopra menzionati,la corte di merito è pervenuta ad affermare che, nel caso di specie, restaassorbito ogni profilo relativo alla forma del contratto — pur essendoessa, per l’affitto a coltivatore non diretto, richiesta ad substantiamsecondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6312/2023) —,avendo l’originario ricorrente, poi appellante, “non soltanto nonammesso, ma decisamente negato la stipula, anche in forma verbale, diun qualsiasi contratto” (p. 15 della sentenza impugnata).5.5. Orbene, le plurime e dirimenti statuizioni poste dalla corte dimerito a fondamento della decisione non sono state specificamentel’inammissibilità dell’intero ricorso, sia in applicazione del principio percui il motivo di impugnazione deve tradursi in una critica specifica epuntuale della decisione impugnata, mediante l’esplicita indicazionedelle ragioni per cui essa sarebbe errata, nel necessario confronto con leargomentazioni che la sorreggono (Cass., n. 22478/2018; Cass., n.5202/2025; Cass., Sez. Un., n. 7074/2017, in motivazione), sia inapplicazione del consolidato orientamento secondo cui, quando lasentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome,ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l’omessa censura anche di unasola di esse rende definitiva la relativa statuizione e priva di decisività lerestanti doglianze (Cass., n. 18403/2023; Cass., n. 18641/2017; Cass.,Sez. Un., n. 7931/2013).6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Numero registro generale 12042/2023Numero sezionale 1940/2026Numero di raccolta generale 22706/2026Data pubblicazione 06/07/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 percompensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi,liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 28 maggio2026.Il PresidenteLINA RUBINO