CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 marzo 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Noia il 9 marzo 2023, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ex art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 32, ha rideterminato in anni 6 e mesi 8 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del residuo reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1). Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Comuni limitrofi tra il novembre 2016 e l'aprile 2017. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato associativo, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di un'esauriente disamina delle prove acquisite, hanno valorizzato le conversazioni intercettate, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] agiva come esattore e intermediario dell'organizzazione, svolgendo altresì il ruolo di corriere ed eseguendo fedelmente gli ordini del capo [OSCURATO:PERSONA], per cui il suo contributo al sodalizio è stato ritenuto costante e consapevole (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M