CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22699/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L3U- rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante la grossolanità della contraffazione e, dunque, l'inidoneità assoluta dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito, i quali hanno evidenziato come la condotta posta in essere dall'imputato non sia riconducibile ad un'ipotesi di falso grossolano, in quanto la contraffazione della targa era stata scoperta solo in seguito a plurimi controlli e accertamenti e non potendo in ogni caso rilevare, in senso contrario (si veda, in particolare, pag. 2 del provvedimento impugnato); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che anch'esso sia inammissibile in quanto reiterativo di censure già vagliate in sede di merito in relazione al trattamento sanzionatorio, la cui decisione è sorrette da congrua e non illogica motivazione, essendosi evidenziato come non vi fossero elementi positivamente valutabili al fine della applicazione delle invocate attenuanti e che, inoltre, che i molteplici precedenti a carico dell'imputato costituivano indici di una rilevante capacità a delinquere, idonea a escludere il beneficio richiesto (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec