CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 24976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 18931/2022 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati – Oggetto: IVA – agevolazioni – forza maggiore Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 655/16/22 depositata in data 14/01/2022, non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - i contribuenti Fasano e Venturini impugnavano gli avvisi di liquidazioni notificati loro con i quali l’Ufficio revocava l’agevolazione consistente nell’applicazione dell’aliquota del 4% prevista per l’acquisto di abitazioni non di lusso e l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva per agevolazioni prima casa; - la CTP accoglieva i r icorsi; - impugnava l’[OSCURATO:PERSONA]; con la sentenza qui gravata la CTR ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado in quanto ha ritenuto contenuto il ritardo nella fissazione della residenza presso l’immobile oggetto di agevolazione (59 giorni), derivato da un ritardo nell’allaccio alla rete elettrica e come tale costituente forza maggiore; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo; i contribuenti sono rimasti intimati nel presente giudizio di Legittimità; Considerato che: - il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione dell’art. 1 nota II-bis lett. a) parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 1 L. 168 del 1982 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello erroneamente riconosciuto l’esimente della forza maggiore nel ritardo quanto all’allacciamento dell’utenza relativa all’energia elettrica; - il motivo è fondato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - questa Corte ritiene, con principio enunciato più volte, specie in tema di imposta di registro ma avente rilievo generale, che (Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 28838 del 08/11/2019; Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 26328 del 19 /10/2018; Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 1588 del 23/01/2018 ) la fruizione delle agevolazioni c.d. "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello diresidenza dell'acquirente, il trasferimento dellaresidenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione diforza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento; - orbene, il ritardo di cui al motivo non risulta affatto non imputabile, avendo i contribuenti contezza dell’acquisto e potendo ben conoscere, con ordinaria diligenza, i tempi necessari all’allaccio dell’utenza alle rete elettrica; né tali ritardi risultano inevitabili e men che meno imprevedibili, in quanto collegati all’iniziativa tempestiva dei contribuenti nel richiedere per tempo quanto necessario agli enti preposti, a fronte di un termine (quello di diciotto mesi) del tutto congruo per il trasferimento della residenza; - la pronuncia della CTR , nel ritenere in questo caso sussistente l’elemento di vis maior cui resisti non potest, ha quindi mancato di fare corretta applicazione dei principi sopra enunciati; - pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del