Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:163
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
9 dicembre 2008
Causa F‑144/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Ex agenti temporanei – Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 – Indennità di cessazione dal servizio – Presa in considerazione di un premio di produttività nella determinazione dei redditi lordi percepiti nell’ambito delle nuove
funzioni»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA], beneficiario di un’indennità
in applicazione del regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio 17 novembre 1995, n. 2689, che istituisce misure speciali
per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee in occasione dell’adesione dell’Austria, della
Finlandia e della Svezia (GU L 280, pag. 4), chiede, sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA]
18 aprile 2007, con la quale, da una parte, il premio di produttività da lui percepito nell’ambito delle sue nuove funzioni
presso il Ministero dello Sviluppo in Grecia è stato preso in considerazione al fine di determinare l’importo dei suoi redditi
lordi, ai sensi del menzionato regolamento, nelle dette funzioni, con la conseguenza della riduzione dell’indennità da lui
ricevuta in applicazione del detto regolamento, dall’altra, è stato deciso di procedere al recupero delle somme indebitamente
percepite e, in secondo luogo, l’annullamento della decisione 4 settembre 2007 con cui è stato respinto il reclamo presentato
in data 9 maggio 2007 contro la menzionata decisione 18 aprile 2007.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Agenti temporanei – Misure particolari di cessazione dal servizio di agenti temporanei – Regolamento n. 2689/95
– Indennità di cessazione dal servizio
(Regolamento del Consiglio n. 2689/95, art. 4, nn. 1 e 4)
2.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Oggetto
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
3.
Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti
(Statuto dei funzionari, art. 85)
1.
Ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, occorre tener conto, da una parte, della formulazione
di quest’ultima, dall’altra, del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Secondo un’interpretazione
letterale, rientra nella nozione di «redditi lordi», ai sensi dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 2689/95 che istituisce
misure speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee in occasione dell’adesione dell’Austria,
della Finlandia e della Svezia, una prestazione pecuniaria che una persona che svolge funzioni in seno ad un’amministrazione
nazionale riceve mensilmente in ragione appunto di tale svolgimento di funzioni. Ciò vale a maggior ragione se tale prestazione
è soggetta ad un’imposta detta «sul reddito».
L’interpretazione di una nozione di diritto comunitario, come quella di «redditi lordi» che il beneficiario dell’indennità
di sfollamento percepisce nelle sue «nuove funzioni», ai sensi del regolamento n. 2689/95, non può dipendere dalla qualificazione
che gli ordinamenti giuridici nazionali riservano all’una o all’altra prestazione pecuniaria percepita da una persona a seguito
dello svolgimento di tali funzioni. Infatti, in caso contrario, esisterebbe un rischio di violazione del principio di uniformità
del diritto comunitario e del principio di parità di trattamento dei funzionari.
(v. punti 33, 35 e 37)
Riferimento: Tribunale della funzione pubblica: 14 dicembre 2006, causa F‑10/06, André/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑183
e II‑A‑1‑755, punto 35 e giurisprudenza ivi citata)
2.
Poiché la ricevibilità dei ricorsi in materia di funzione pubblica è subordinata al rispetto del procedimento precontenzioso,
ogni censura che non sia stata sollevata nel reclamo precontenzioso e non possa in nessun modo essere considerata come basata
sugli stessi punti di contestazione formulati nel detto reclamo o come un ampliamento degli argomenti esposti in quest’ultimo
dev’essere respinta in quanto irricevibile per violazione della regola della concordanza tra il reclamo ed il ricorso.
(v. punto 43)
Riferimento: Tribunale di primo grado: 4 maggio 1999, causa T‑242/97, Z/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑77 e II‑401, punto 58),
e 22 febbraio 2001, causa T‑144/00, Tirelli/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑171, punto 25)
Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2007, causa F‑60/07, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 34)
3.
Sebbene la legittimità di una decisione di ripetizione dell’indebito sia subordinata vuoi all’esigenza di conoscenza, da parte
del funzionario o dell’agente interessato, dell’irregolarità del versamento, vuoi al carattere evidente di tale irregolarità,
il giudice comunitario può tuttavia verificare il rispetto dell’una o dell’altra condizione solo se l’interessato deduce un
motivo tratto dalla violazione dell’art. 85 dello Statuto o se, quanto meno, non si limita a contestare il carattere indebito
dei versamenti che l’istituzione cerca di recuperare, ma sostiene che egli non conosceva l’irregolarità dei versamenti ovvero
che non poteva averne conoscenza. A rischio di trascurare la funzione dell’art. 85 dello Statuto e di rompere l’equilibrio
dei diritti e degli obblighi da esso stabiliti tra l’istituzione e i suoi funzionari o agenti, la contestazione dell’irregolarità
di un versamento da parte del funzionario o dell’agente interessato, in mancanza di ogni riferimento specifico alla conoscenza
(reale o presunta) dell’irregolarità, non può di per sé essere interpretata come comprendente l’affermazione implicita secondo
cui l’interessato non conosceva o non poteva conoscere l’irregolarità.
(v. punto 45)