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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 luglio 2021

Cassazione n. 30318/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28699/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 59 INT. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Massa via B. Croce n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 890/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021n. 28699 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, accertava l’esatto confine tra i fondi delle parti, confermando in particolare il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dall’odierno ricorrente di una porzione ortiva e di un lastrico solare di un magazzino-legnaia, ricadenti su particella intestata agli attori.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlbanoPietrelli hanno resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidatoa quattro motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 950 c.c. e della circolare n. 2 del 26.02.1988 del Ministero delle Finanze, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento all’accertamento della linea di confine.

Si duole che la Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha confermato la compensazione tra le parti del risarcimento spettante per i reciproci sconfinamenti, laddove la CTU aveva accertato che il confine corrispondesse al muretto realizzato dal Fiorini, ilquale pertanto alcuno sconfinamento aveva realizzato, Ric. 2021n. 28699 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- anche in considerazione della irrilevanza quantitativa, alla luce della circolare n. 2 del 26.02.1988 del Ministero delle Finanze, della porzioni che egli risulta aver occupato (circa 30 cmq), a frontedello sconfinamento realizzato dagli attori (mq 10).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1226 e 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, in punto di compensazione delle reciprochepretese risarcitorie, pur essendo stata la domanda risarcitoria formulata dalla sola parte che non aveva patito sconfinamenti nella sua proprietà, e senza che vi fossero gli elementi per ricorrere alla quantificazione del danno ex art. 1226 c.c., in assenza di domanda delle parti.

In ogni caso, osserva il ricorrente, la potestà decisoria della Corte si era esaurita con l’accertamento del confine tra le proprietà delle parti, alla quale avrebbe dovuto conseguire la condanna al rilascio delle porzioni oggetto di sconfinamento, e non una compensazione tra le reciproche pretese.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1158 c.c, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., dolendosi dell’erronea valutazione dell’attendibilità dei testimoni escussi da parte della Corte distrettuale.

Con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell’erroneo governo delle spese di lite, in quanto, a fronte della soccombenza reciproca delle parti, la Corte non avrebbe dovuto porre le spese maggiormente a carico del Fiorini.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Le censuresono inammissibili.

Quanto al primo motivo il ricorrente non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata.

La Corte d’Appello, Ric. 2021n. 28699 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -4- premesso che la citata circolare non ha rilievo in materia di sconfinamento, ha rilevato che la pronuncia di primo grado era stata comunque favorevole al Fiorini, avendo accertato l’ubicazione della linea di confine in corrispondenza del muretto realizzato dal ricorrente, anche se egli aveva realizzato un pur ridotto sconfinamento, ed aveva compensato le reciproche ragioni tra le parti, nonostante il Fiorini non avesse avanzato alcuna domanda risarcitoria, a differenza degli attori.

Il secondo motivo risulta anche inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente, infatti, non riporta le conclusioni rassegnate in primo grado, mentre da quelle rassegnate in sede di appello, riportate a pagg. 12 e 13 del ricorso, il Fiorini non risulta aver impugnato la decisione del Tribunale sotto il profilo della non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o della mancanza dei presupposti ex art. 1226 c.c.

Inoltre, deve ribadirsi che il ricorrente non ha formulato domanda di risarcimento.

Il terzo motivo è inammissibile.

Deve darsi continuità al principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi Ric. 2021n. 28699 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -5- tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del02/08/2016, Rv. 641328; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).

Il quarto motivo è inammissibile.

Si intende dare continuità al principio secondo cui, “La parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, ovvero, nel caso di lite necessaria - quando, cioè, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo - con quella che ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato: tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese siano state poste, anche parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 29/03/1979, Rv. 398177; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 1557 del 22/10/1981, Rv. 416280).

3. Il ricorrente non ha depositato memoria , mentre la parte controricorrente ha depositato memoria insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso.

Ric. 2021n. 28699 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -6-

4. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva l’improcedibilità del ricorsoai sensi dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc.

Il ricorrente, infatti,pur avendo attestato che la sentenza impugnata, gli è stata notificata il 30.7.2021 (cfr. pag. 2 ricorso) non ha depositato la relata di notifica della sentenza impugnata al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenutail 29.10.2021, quindi oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

In particolare, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 28 luglio 2021 e il ricorso è stato notificato a mezzo pec venerdì 29 ottobre 2021, quindi oltre il termine di 60 giorni (che scadeva il 27 ottobre 2021, mercoledì).

La suddetta relata comprovante la tempestività del ricorso, inoltre, non è presente nel fascicolo di ufficio e non è stata prodotta dalla controparte.

La previsione -di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. -dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma dellastessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve .

Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di Ric. 2021n. 28699 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -7- improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez.

U., Ord. n. 9005 del 2009.) Nella specie la notifica della sentenza non è stata prodotta neanche dalla controparte e non si rinviene negli atti a disposizione di questa Corte (come da certificazione della cancelleria), sicché non può trovare applicazione neanche l'interpretazione secondo la quale: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso per cassazione contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Sez.

U., Sentenza n. 10648 del 2017).

Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, consideratoche tale intervallo è, nella specie, ben maggiore, come si è visto. 5.La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ric. 2021n. 28699 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -8-

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.800,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28699/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 59 INT. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Massa via B. Croce n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 890/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021n. 28699 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, accertava l’esatto confine tra i fondi delle parti, confermando in particolare il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dall’odierno ricorrente di una porzione ortiva e di un lastrico solare di un magazzino-legnaia, ricadenti su particella intestata agli attori. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlbanoPietrelli hanno resistito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidatoa quattro motivi. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 950 c.c. e della circolare n. 2 del 26.02.1988 del Ministero delle Finanze, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento all’accertamento della linea di confine. Si duole che la Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha confermato la compensazione tra le parti del risarcimento spettante per i reciproci sconfinamenti, laddove la CTU aveva accertato che il confine corrispondesse al muretto realizzato dal Fiorini, ilquale pertanto alcuno sconfinamento aveva realizzato, Ric. 2021n. 28699 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- anche in considerazione della irrilevanza quantitativa, alla luce della circolare n. 2 del 26.02.1988 del Ministero delle Finanze, della porzioni che egli risulta aver occupato (circa 30 cmq), a frontedello sconfinamento realizzato dagli attori (mq 10). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1226 e 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, in punto di compensazione delle reciprochepretese risarcitorie, pur essendo stata la domanda risarcitoria formulata dalla sola parte che non aveva patito sconfinamenti nella sua proprietà, e senza che vi fossero gli elementi per ricorrere alla quantificazione del danno ex art. 1226 c.c., in assenza di domanda delle parti. In ogni caso, osserva il ricorrente, la potestà decisoria della Corte si era esaurita con l’accertamento del confine tra le proprietà delle parti, alla quale avrebbe dovuto conseguire la condanna al rilascio delle porzioni oggetto di sconfinamento, e non una compensazione tra le reciproche pretese. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1158 c.c, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., dolendosi dell’erronea valutazione dell’attendibilità dei testimoni escussi da parte della Corte distrettuale. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell’erroneo governo delle spese di lite, in quanto, a fronte della soccombenza reciproca delle parti, la Corte non avrebbe dovuto porre le spese maggiormente a carico del Fiorini. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Le censuresono inammissibili. Quanto al primo motivo il ricorrente non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata. La Corte d’Appello, Ric. 2021n. 28699 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -4- premesso che la citata circolare non ha rilievo in materia di sconfinamento, ha rilevato che la pronuncia di primo grado era stata comunque favorevole al Fiorini, avendo accertato l’ubicazione della linea di confine in corrispondenza del muretto realizzato dal ricorrente, anche se egli aveva realizzato un pur ridotto sconfinamento, ed aveva compensato le reciproche ragioni tra le parti, nonostante il Fiorini non avesse avanzato alcuna domanda risarcitoria, a differenza degli attori. Il secondo motivo risulta anche inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente, infatti, non riporta le conclusioni rassegnate in primo grado, mentre da quelle rassegnate in sede di appello, riportate a pagg. 12 e 13 del ricorso, il Fiorini non risulta aver impugnato la decisione del Tribunale sotto il profilo della non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o della mancanza dei presupposti ex art. 1226 c.c. Inoltre, deve ribadirsi che il ricorrente non ha formulato domanda di risarcimento. Il terzo motivo è inammissibile. Deve darsi continuità al principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi Ric. 2021n. 28699 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -5- tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). Il quarto motivo è inammissibile. Si intende dare continuità al principio secondo cui, “La parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, ovvero, nel caso di lite necessaria - quando, cioè, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo - con quella che ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato: tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese siano state poste, anche parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 29/03/1979, Rv. 398177; Cass., Sez. L, Sentenza n. 1557 del 22/10/1981, Rv. 416280). 3. Il ricorrente non ha depositato memoria , mentre la parte controricorrente ha depositato memoria insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso. Ric. 2021n. 28699 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -6- 4. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva l’improcedibilità del ricorsoai sensi dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc. Il ricorrente, infatti,pur avendo attestato che la sentenza impugnata, gli è stata notificata il 30.7.2021 (cfr. pag. 2 ricorso) non ha depositato la relata di notifica della sentenza impugnata al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenutail 29.10.2021, quindi oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In particolare, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 28 luglio 2021 e il ricorso è stato notificato a mezzo pec venerdì 29 ottobre 2021, quindi oltre il termine di 60 giorni (che scadeva il 27 ottobre 2021, mercoledì). La suddetta relata comprovante la tempestività del ricorso, inoltre, non è presente nel fascicolo di ufficio e non è stata prodotta dalla controparte. La previsione -di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. -dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma dellastessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve . Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di Ric. 2021n. 28699 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -7- improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez. U., Ord. n. 9005 del 2009.) Nella specie la notifica della sentenza non è stata prodotta neanche dalla controparte e non si rinviene negli atti a disposizione di questa Corte (come da certificazione della cancelleria), sicché non può trovare applicazione neanche l'interpretazione secondo la quale: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso per cassazione contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Sez. U., Sentenza n. 10648 del 2017). Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, consideratoche tale intervallo è, nella specie, ben maggiore, come si è visto. 5.La Corte dichiara improcedibile il ricorso. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2021n. 28699 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -8- 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.800,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper
Sentenza Cassazione n. 30318/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris