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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 33935/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] o .1a: [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :i3/(7,7, 1969 [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudi,`:é3 Ata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal difensore; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che, seppur implicitamente, la sentenza gravata dà conto in termini di adeguata compiutezza delle ragioni poste a fondamento del confermato diniego delle generiche ( si guardi alle considerazioni spese nel verifcare i presupposti della recidiva) a fronte della sostanziale inconsistenza del rilievo prospettato in appello avuto riguardo all'unico argomento valorizzato a sostegno, apoditticamente rivendicato dall'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] o .1a: [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :i3/(7,7, 1969 [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudi,`:é3 Ata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal difensore; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che, seppur implicitamente, la sentenza gravata dà conto in termini di adeguata compiutezza delle ragioni poste a fondamento del confermato diniego delle generiche ( si guardi alle considerazioni spese nel verifcare i presupposti della recidiva) a fronte della sostanziale inconsistenza del rilievo prospettato in appello avuto riguardo all'unico argomento valorizzato a sostegno, apoditticamente rivendicato dall'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 33935/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris