Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 178/1982
ECLI:IT:COST:1982:178
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con atto per notaio Vacca, registrato a Cagliari il 27 luglio 1964,
si effettuava la compravendita di un terreno tra tali Demurtas e tal [OSCURATO:PERSONA] M. Antonia, rappresentata, ai fini dell'atto, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].
L'Ufficio del Registro di Cagliari, nel liquidare le imposte di
registro e trascrizione relative, ne ingiungeva il pagamento a tutte le
parti contraenti, tra cui il procuratore ad acta dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], atteso che la compratrice, che aveva invocato in
un primo tempo i benefici fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n.
408, vi aveva poi rinunciato.
Costui proponeva opposizione giudiziaria avverso tale ingiunzione,
sostenendo la sua estraneità al rapporto tributario per essere egli
intervenuto solo quale procuratore della compratrice ed eccependo la
incostituzionalità dell'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n.
3269, interpretato nel senso della estensione della responsabilità di
imposta anche ai procuratori delle parti contraenti, per preteso
contrasto con il principio della capacità contributiva ex art. 53,
comma primo, della Costituzione.
Con ordinanza datata 7 febbraio 1975 (n. 237 del reg. ord. 1976, il
tribunale di Cagliari dichiarava non manifestamente infondato il dubbio
di costituzionalità sollevato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; osservava all'uopo
che l'interpretazione della norma impugnata non poteva essere diversa
da quella, più volte ribadita dalla Corte di cassazione, secondo cui
la responsabilità tributaria deve essere estesa anche a coloro che
intervengono all'atto quali rappresentanti volontari delle parti
contraenti.
Tanto premesso, rilevava che la norma di cui al ricordato art. 93
apparirebbe in contrasto con l'art. 53, primo comma, della
Costituzione, atteso che il rappresentante non sarebbe portatore di un
interesse economico proprio, sicché, sotto il profilo della
razionalità, dovrebbe essere considerato estraneo al rapporto
tributario relativo al rappresentato.
Non si aveva costituzione di parti; l'Avvocatura dello Stato, in
rappresentanza della Amministrazione finanziaria, spiegava intervento,
ma tardivamente.
Con nota in data 18 aprile 1978, l'Intendenza di Finanza di
Cagliari ha reso noto alla Corte che l'altra parte contraente nell'atto
de quo ha provveduto a soddisfare il credito erariale fin dal 24 giugno
1974.
:
1. - Il tribunale di Cagliari, interpretando l'art. 93, n. 1, del
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 conformemente alla interpretazione della
Cassazione, secondo la quale per "parte contraente ", quindi tenuta
solidalmente all'obbligazione tributaria, deve intendersi chiunque
intervenga alla stipulazione dell'atto al quale la tassazione si
riferisce, dubita, con riferimento all'art. 53 della Costituzione,
della costituzionalità della norma, nella parte in cui attribuisce la
qualità di soggetto passivo del rapporto tributario a chi abbia
partecipato all'atto in veste di rappresentante di uno dei contraenti.
2. - Deve innanzitutto dichiararsi, a termini dell'art. 25 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la inammissibilità della costituzione
dell'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, la nota ricordata in narrativa con la quale l'Intendenza
di Finanza di Cagliari ha comunicato alla Corte la sopravvenuta
soddisfazione del debito di imposta da parte del venditore del terreno
al cui trasferimento la tassazione si riferisce, non provenendo da
soggetto ritualmente costituito nel giudizio costituzionale, non può
essere presa in considerazione né spiegare alcun effetto nel giudizio
medesimo.
3. - La questione non è fondata.
Come si è già ricordato, la giurisprudenza della Cassazione
(ancorché non esente da critiche in dottrina) è ferma nel senso che
l'obbligazione tributaria derivante dalla partecipazione ad un atto
soggetto ad imposta di registro grava solidalmente, in virtù dell'art.
93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, su tutte le parti a
qualsiasi titolo intervenute nell'atto cui la tassazione si riferisce,
le quali, ancorché non soggette al rapporto giuridico che con l'atto
viene costituito, assumono la veste di responsabili di imposta.
Il tribunale di Cagliari dubita che la nomina, così interpretata,
violi l'art. 53, primo comma, della Costituzione, in quanto chi
interviene nell'atto nomine alieno, non essendo portatore di un
interesse economico proprio, non rivela una propria capacità
contributiva. E crede di trovare fondamento al suo dubbio nella
giurisprudenza della Corte.
Ma in contrario si deve rilevare che la Corte ha avuto occasione di
dichiarare "che l'art. 53 della Costituzione incide sul complesso del
sistema fiscale, e non su ciascuno dei tributi" (sentenza n. 30 del
1964); e che, comunque, in materia di imposte indirette, il
collegamento con la capacità contributiva "non esclude che la legge
stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del
debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi
dell'atto assunto come indice di capacità contributiva" (sentenza n.
120 del 1972). Vero è che - come ricorda il giudice a quo in questa
sentenza, con la quale la Corte escluse che il procuratore legale sia
tenuto al pagamento della imposta di registro relativa alle convenzioni
da una qualunque delle parti dedotte in giudizio, nonche al pagamento
delle "tasse giudiziarie", la Corte osservò che la imposizione a
carico dei soggetti non direttamente partecipi dell'atto deve pur
sempre essere legittimata da rapporti giuridico - economici
intercorrenti tra i soggetti.
Senonché il rapporto fra il rappresentante e il rappresentato
nella stipula di un atto soggetto all'imposta di registro esiste, è
volontario e per giunta si presume non gratuito (art. 1709 c.c.).
Colui che volontariamente interviene nell'atto cui la imposta si
riferisce partecipa all'attività negoziale e pertanto la legge
tributaria lo chiama a rispondere solidalmente del pagamento
dell'imposta, così come chiama tutti i soggetti indicati nell'art. 80
del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, a cominciare dai notai. Nello
stesso senso dispone l'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Il rilievo, col quale il giudice a quo ritiene di confortare il suo
dubbio di costituzionalità, che il procuratore possa dover intervenire
alla conclusione del contratto in rappresentanza di persone lontane
(nella specie all'estero), aggiunge un elemento di più per legittimare
la facoltà, accordata all'Amministrazione finanziaria, di chiedere il
pagamento dell'imposta di registro al procuratore, senza la quale il
recupero del tributo dovuto potrebbe presentare ostacoli difficilmente
sormontabili, con pregiudizio dei fini di primario interesse pubblico
che l'Amministrazione finanziaria persegue.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del
registro) sollevata, in relazione all'art. 53 della Costituzione, dal
tribunale di Cagliari con l'ordinanza 7 febbraio 1975 di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
ORONZOREALE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - CONSO - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere