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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2025

ECLI:EU:C:2025:875
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 13 novembre 2025 ( * ) « Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Articolo 35 [OSCURATO:PERSONA] – Restrizioni quantitative all’esportazione – Misure di effetto equivalente – Materiali da costruzione – Obbligo di notifica delle esportazioni – Diritto di prelazione dello Stato – Articolo 36 [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione – Pubblica sicurezza – Approvvigionamento delle infrastrutture critiche di materiali da costruzione – Controllo delle esportazioni verso paesi terzi – Competenza esclusiva dell’Unione – Politica commerciale comune – Regolamento (UE) 2015/479 – Regime comune applicabile alle esportazioni – Direttiva (UE) 2015/1535 – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione » Nella causa C‑499/23, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], proposto il 4 agosto 2023, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Gattinara e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti, ricorrente, contro

[OSCURATO:PERSONA],

rappresentata da M.Z.

Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti, convenuta, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: C. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che, introducendo una procedura applicabile all’esportazione di materie prime e materiali da costruzione l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi: – degli articoli 35 e 36 [OSCURATO:PERSONA], – dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], nonché – dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

Contesto normativo Diritto internazionale 2 Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, e gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di tale accordo, tra i quali figura l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 11; in prosieguo: il «GATT 1994»). 3 L’articolo XI del GATT 1994, intitolato «Eliminazione generale delle restrizioni quantitative», dispone quanto segue: «1.

Nessuna parte contraente istituirà o manterrà in vigore all’ importazione di un prodotto originario del territorio di un’altra parte contraente, all’ esportazione o alla vendita per esportazione di un prodotto destinato al territorio di un’altra parte contraente, divieti o restrizioni diversi dai dazi doganali, imposte o altri oneri, quale che ne sia il modo d’ applicazione, vale a dire contingenti, licenze d’importazione o d’esportazione o qualsiasi altro procedimento.

2. Le disposizioni del paragrafo primo del presente articolo non si estenderanno ai seguenti casi:

a) Divieti o restrizioni all’esportazione applicati temporaneamente per prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte contraente esportatrice; (…)».

Diritto dell ’ Unione Direttiva 2008/114/CE 4 La direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU 2008, L 345, pag. 75), applicabile ratione temporis nel caso di specie, è stata abrogata con effetto dal 18 ottobre 2024 dalla direttiva (UE) 2022/2557 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU 2022, L 333, pag. 164).

I considerando 3 e 5 della direttiva 2008/114 enunciavano quanto segue: «(3) Nel dicembre 2005 il Consiglio “Giustizia e affari interni” ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a presentare una proposta sul programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche ([OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], “EPCIP”), stabilendo che questo dovrebbe basarsi su un approccio multirischio che dia la priorità alla lotta contro le minacce terroristiche.

Nell’ambito di tale approccio, il processo di protezione delle infrastrutture critiche deve tenere conto delle minacce di origine umana e tecnologica e delle catastrofi naturali, ma deve dare la priorità alla minaccia terroristica. (…) (5) La presente direttiva costituisce il primo passo di approccio graduale inteso a individuare e designare ECI e a valutare la necessità di migliorarne la protezione.

Tale direttiva si riferisce specificatamente ai settori dell’energia e dei trasporti, e dovrebbe essere rivista al fine di valutarne l’impatto e di esaminare la necessità di includere nel suo campo di applicazione altri settori, tra i quali anche quello delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (“ICT”)». 5 L’articolo 2 di tale direttiva prevedeva quanto segue: «Ai fini della presente direttiva s’intende per:

a) “infrastruttura critica” un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli [OSCURATO:PERSONA] membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni;

b) “infrastruttura critica europea” o “ECI” un’infrastruttura critica ubicata negli [OSCURATO:PERSONA] membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due [OSCURATO:PERSONA] membri.

La rilevanza dell’impatto è valutata in termini intersettoriali.

Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture; (…)». 6 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Individuazione delle ECI», al paragrafo 1, disponeva quanto segue: «Ciascuno Stato membro individua, secondo la procedura di cui all’allegato III, potenziali ECI che soddisfano i criteri sia settoriali sia intersettoriali e rispondono alle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a) e b). [OSCURATO:PERSONA] può assistere gli [OSCURATO:PERSONA] membri, su loro richiesta, nell’individuare potenziali ECI. [OSCURATO:PERSONA] può richiamare l’attenzione dei pertinenti [OSCURATO:PERSONA] membri sull’esistenza di potenziali infrastrutture critiche che possono essere considerate conformi ai requisiti di designazione quali ECI. [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] proseguono con continuità nel processo di individuazione di potenziali ECI».

Direttiva 2015/1535 7 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; (…)

c) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine “specificazione tecnica” comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ([OSCURATO:PERSONA]), ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all’articolo 1 della [direttiva 2001/83/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67)] così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

d) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; (…)

g) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali». 8 L’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 7, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa.

Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano contemporaneamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. [OSCURATO:PERSONA] membri procedono ad una nuova comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l’ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. (…) [OSCURATO:PERSONA] comunica senza indugio agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi.

Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all’articolo 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione. (…)». 9 L’articolo 6 di detta direttiva dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo

1. (…)

7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché:

a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, uno Stato membro si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione; oppure

b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, uno Stato membro si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all’articolo 5, i motivi che giustificano l’urgenza delle misure in questione. [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile.

Essa adotta le misure opportune in caso di ricorso abusivo a tale procedura. [OSCURATO:PERSONA] europeo è tenuto informato dalla [OSCURATO:PERSONA]».

Regolamento (UE) 2015/479 10 I considerando da 3 a 6 del regolamento (UE) 2015/479 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU 2015, L 83, pag. 34), enunciano quanto segue: «(3) È quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile alle esportazioni dell’Unione. (4) In tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate.

In tali condizioni è possibile prendere in considerazione, sul piano unionale, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare conformemente al trattato. (5) [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere informata quando, a seguito di un’eccezionale evoluzione del mercato, uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia. (6) È essenziale, a livello unionale, segnatamente sulla base delle suddette informazioni, procedere all’esame delle condizioni delle esportazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, ove occorra, delle misure da adottare». 11 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento: «Le esportazioni dell’Unione verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate conformemente al presente regolamento». 12 Il capo III di tale regolamento, intitolato «Misure di salvaguardia», contiene gli articoli da 5 a 7 di quest’ultimo.

Tale articolo 5 prevede quanto segue: «1.

Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi dell’Unione richiedono un’azione immediata, la [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l’esportazione di un prodotto alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o, in casi di urgenza, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3.

2. Le misure adottate sono comunicate al [OSCURATO:PERSONA] europeo, al Consiglio e agli [OSCURATO:PERSONA] membri; esse sono di immediata applicazione.

3. Le misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni dell’Unione. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera dell’Unione.

4. Qualora l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] sia stato richiesto da uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia ai sensi del paragrafo 1 entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.

5. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la [OSCURATO:PERSONA], entro dodici giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore della misura da essa adottata, decide l’eventuale adozione delle misure appropriate a norma dell’articolo

6. La misura si intende revocata se, entro sei settimane dalla data dell’entrata in vigore, non sono state adottate misure». 13 L’articolo 6 del medesimo regolamento dispone quanto segue: «1.

Quando lo esigano gli interessi dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA], che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2, adotta le misure appropriate:

a) per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali e per porvi rimedio;

b) per permettere l’esecuzione degli impegni internazionali contratti dall’Unione o da tutti i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, segnatamente in materia di commercio di prodotti di base.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a determinate destinazioni e alle esportazioni da determinate regioni dell’Unione. Esse non interessano i prodotti avviati verso la frontiera dell’Unione.

3. Quando sono instaurate restrizioni quantitative all’esportazione, si tiene conto in particolare:

a) da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell’entrata in vigore di una misura di salvaguardia a norma del presente capo, e che lo Stato membro interessato ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente alle sue disposizioni interne; e

b) dall’altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito con l’instaurazione delle restrizioni quantitative non deve essere compromessa». 14 L’articolo 10 del regolamento 2015/479, contenuto nel capo IV di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni transitorie e finali», è così formulato: «Fatte salve altre disposizioni dell’Unione, il presente regolamento non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di restrizioni quantitative all’esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale».

Diritto ungherese Decreto n. 402/2021 15 L’articolo 1 dell’a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) kormányrendelet [decreto governativo n. 402/2021 (VII. 8.), relativo alle procedure di registrazione e ad altre misure da adottare per il rilancio dell’economia per quanto riguarda l’esportazione delle materie prime e dei prodotti di importanza strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile], nella versione in vigore alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato (in prosieguo: il «decreto n. 402/2021»), prevede quanto segue: «1.

Le materie prime e i prodotti di importanza strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile di cui all’allegato 1 (in prosieguo, congiuntamente: i “materiali da costruzione”) possono, fatta salva l’eccezione di cui al paragrafo 2, essere

a) venduti o

b) esportati dal territorio dell’[OSCURATO:PERSONA] verso l’estero successivamente a registrazione (in prosieguo: la “notifica”) presso il Ministro dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il “Ministro”) e avviso di ricevimento della notifica.

2. Il presente decreto non si applica ai materiali da costruzione in transito sul territorio dell’[OSCURATO:PERSONA]». 16 L’articolo 3 di tale decreto dispone quanto segue: «1.

Una volta ricevuta la notifica, il Ministro verifica se quest’ultima sia conforme ai requisiti formali di cui all’articolo

2. (…)

2. Se la notifica è conforme ai requisiti formali di cui all’articolo 2, il Ministro trasmette le notifiche, all’occorrenza contemporaneamente alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), al commissario del governo per il coordinamento delle misure in materia di economia delle costruzioni (in prosieguo: il “commissario del governo”), il quale esamina, in consultazione con i ministri interessati, se la vendita o l’esportazione dei materiali da costruzione all’estero ostacoli in modo significativo o renda impossibile la costruzione, la gestione, la manutenzione o lo sviluppo di infrastrutture critiche, metta in tal modo a repentaglio i servizi pubblici o presenti un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile.

3. Entro 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della notifica, il commissario del governo informa per iscritto il Ministro dell’esistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, della propria posizione in merito alle circostanze di cui al paragrafo 2 e, ove tali circostanze sussistano, egli informa altresì il Ministro responsabile della vigilanza sui beni dello Stato della propria proposta relativa all’esercizio del diritto di prelazione e di acquisto; il Ministro esercita il diritto di prelazione e di acquisto dello Stato ungherese secondo le modalità previste all’articolo 5.

4. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, il Ministro:

a) accusa ricevuta per iscritto della notifica, se il Ministro responsabile della vigilanza sui beni dello Stato non esercita il diritto di prelazione e di acquisto dello Stato ungherese;

b) informa il notificatore che lo Stato ungherese esercita il diritto di prelazione o di acquisto dei materiali da costruzione specificati nella notifica e pone fine alla procedura di notifica, se il Ministro responsabile della vigilanza sui beni dello Stato esercita il diritto di prelazione e di acquisto dello Stato ungherese; oppure

c) accusa ricevuta per iscritto della notifica. 4a.

La notifica e l’avviso di ricevimento accompagnano la spedizione e sono messi a disposizione del trasportatore o dell’organizzatore dal notificatore. (…)». 17 Ai sensi dell’articolo 6/A di detto decreto: «Se il notificatore non ha ottemperato all’obbligo di notifica previsto dal presente decreto o non dispone dell’avviso di ricevimento, la polizia e l’amministrazione tributaria e doganale dello Stato gli irrogano una sanzione amministrativa fino al 40% del valore al netto di [imposta sul valore aggiunto (IVA)] del materiale da costruzione non notificato o privo di avviso di ricevimento». 18 L’articolo 9 del medesimo decreto è formulato come segue: «1.

Il presente decreto – fatta salva l’eccezione prevista al paragrafo 2 – entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. L’articolo 10 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto». 19 L’articolo 11 del decreto n. 402/2021 prevede quanto segue: «L’obbligo di notifica di cui all’articolo 2 si applica alle esportazioni effettuate dopo il quinto giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente decreto». 20 L’articolo 12 di tale decreto dispone quanto segue: «Il progetto del presente decreto è stato oggetto di notifica preventiva ai sensi degli articoli da 5 a 7 della [direttiva 2015/1535]».

Risoluzione governativa n. 1459/2021 21 Il punto 2 dell’az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1459/2021. (VII. 14.) kormányhatározat [risoluzione governativa n. 1459/2021 (VII. 14.), relativa alla nomina e alle funzioni del commissario del governo per il coordinamento delle misure in materia di economia delle costruzioni], prevede quanto segue: «Il commissario del governo:

a) è responsabile del coordinamento delle misure in materia di economia delle costruzioni adottate dal governo nel contesto del rilancio dell’economia, e in particolare: aa) di stabilire la procedura di notifica relativa alle esportazioni di materiali da costruzione e di attuare le misure necessarie per l’esercizio del diritto di prelazione e del diritto di acquisto dello Stato; ab) di attuare la misura relativa alla notifica relativa al trasporto di materiali da costruzione, (…)».

Procedimento precontenzioso 22 Il 30 giugno 2021, nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla direttiva 2015/1535, l’[OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di decreto governativo relativo alle misure da adottare per il rilancio dell’economia per quanto riguarda l’esportazione delle materie prime e dei prodotti di importanza strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile (in prosieguo: il «progetto notificato»). 23 L’8 luglio 2021, al fine di consentire la valutazione del progetto notificato alla luce delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto ulteriori informazioni a tale Stato membro. 24 Lo stesso giorno, il decreto n. 402/2021 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale ungherese.

La formulazione delle disposizioni di tale decreto non era identica a quella contenuta nel progetto notificato. 25 Il 16 luglio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni all’[OSCURATO:PERSONA] in merito alla pubblicazione di detto decreto. 26 Il 22 luglio 2021, tale Stato membro ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che il decreto n. 402/2021 differiva dal progetto notificato quanto alla sua portata e al suo contenuto. 27 Con lettera del 29 luglio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato detto Stato membro che essa riteneva che, tanto la mancata notifica quanto l’inosservanza dell’obbligo di rinviare l’adozione del decreto n. 402/2021, in violazione, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 della direttiva 2015/1535, costituivano un vizio procedurale sostanziale che rendeva tali regole tecniche nazionali inapplicabili. 28 Nella sua risposta del 2 settembre 2021, l’[OSCURATO:PERSONA] ha giustificato la promulgazione del decreto n. 402/2021 senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] facendo valere che essa affrontava una situazione di urgenza, nel contesto della pandemia da COVID-19 e della penuria di materie prime a livello mondiale che ne derivava e aveva gravi ripercussioni sui lavori edilizi in [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, tale decreto avrebbe mirato a garantire che le scorte di materiali e di prodotti essenziali per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile in [OSCURATO:PERSONA] restassero disponibili in tale Stato membro e che il fabbisogno interno potesse essere soddisfatto al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche. 29 Il 23 settembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida.

Ai sensi di quest’ultima, avendo adottato il decreto n. 402/2021 e le sue successive modifiche nonché la risoluzione governativa n. 1459/2021, tale Stato membro era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 35 e 36 [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535. 30 Nella sua risposta a tale diffida, con lettera del 23 novembre 2021, l’[OSCURATO:PERSONA] ha contestato tali censure. 31 Non convinta dalle argomentazioni avanzate da tale Stato membro, il 6 aprile 2022, la [OSCURATO:PERSONA] gli ha inviato un parere motivato, nel quale essa ha ribadito le dette censure. 32 Con lettera del 13 giugno 2022, detto Stato membro ha risposto a tale parere motivato, sostenendo che gli inadempimenti che gli erano contestati non erano fondati. 33 In tali condizioni, il 4 agosto 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di introdurre il presente ricorso.

Sul ricorso 34 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre censure vertenti sulla violazione, la prima, degli articoli 35 e 36 [OSCURATO:PERSONA], la seconda, dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], e, la terza, dell’articolo 5, paragrafo 1, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535. 35 L’[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso per inadempimento.

Sulla prima censura, vertente su un a violazione degli articoli 35 e 3

6 [OSCURATO:PERSONA]

Argomenti delle parti 36 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il decreto n. 402/2021 costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, ai sensi dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso prevede, da un lato, un obbligo di notifica delle esportazioni dei materiali da costruzione e, dall’altro lato, la possibilità, per lo Stato ungherese, di esercitare un diritto di prelazione e di acquisto nei confronti di tali materiali da costruzione, su proposta del commissario del governo, qualora la vendita o l’esportazione dei materiali da costruzione all’estero ostacoli in modo significativo o renda impossibile la costruzione, la gestione, la manutenzione o lo sviluppo di infrastrutture critiche, mettendo in tal modo a repentaglio i servizi pubblici o presentando un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile. 37 Tale qualifica del decreto n. 402/2021 si imporrebbe nonostante le circostanze invocate dall’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire che la procedura di notifica prevista da tale decreto verrebbe conclusa entro un termine massimo di due giorni lavorativi, che, nei fatti, lo Stato ungherese non eserciterebbe il suo diritto di prelazione o di acquisto e che le autorità ungheresi competenti non applicherebbero le sanzioni previste in caso di inosservanza dell’obbligo di notifica. 38 Infatti, il decreto n. 402/2021 stabilirebbe, de iure , in seno a tale Stato membro, una disparità di trattamento tra il commercio interno e il commercio di esportazione dei materiali da costruzione.

Orbene, una misura nazionale non si sottrarrebbe al divieto enunciato agli articoli 34 e 35 [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto che l’ostacolo che essa crea è di lieve entità, che la restrizione quantitativa causata da tale misura ha una rilevanza economica relativamente minore o che detta misura incide solo in misura limitata sulle importazioni ed esportazioni o sugli operatori economici. 39 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli effetti di una misura non si limitano al modo in cui essa è attuata dalle autorità nazionali.

Il solo fatto che siano state adottate disposizioni che prevedono la possibilità di limitare le esportazioni verso altri [OSCURATO:PERSONA] membri, mediante l’instaurazione di un diritto di prelazione e di acquisto nonché la possibilità di ritardare le esportazioni fino a dieci giorni lavorativi, avrebbe, in quanto tale, un effetto dissuasivo per gli operatori economici soggetti alla misura. 40 Tale istituzione ritiene che l’effetto del decreto n. 402/2021 esercitato sulla libera circolazione delle merci non sia né troppo aleatorio né indiretto, poiché tale decreto garantisce chiaramente un diritto di prelazione o di acquisto allo Stato ungherese dopo la valutazione delle notifiche di esportazione. 41 Per quanto riguarda una possibile giustificazione del decreto n. 402/2021 ai sensi delle disposizioni dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che le eccezioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza costituiscono deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, che devono essere interpretate restrittivamente e la cui portata non può essere determinata unilateralmente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri senza controllo da parte delle istituzioni dell’Unione.

Tali deroghe possono essere invocate da parte di uno Stato membro solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività. 42 In risposta all’argomentazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’obiettivo principale del decreto n. 402/2021 è di tutelare la sicurezza dell’approvvigionamento delle infrastrutture critiche di materiali da costruzione, tale istituzione sostiene che un simile obiettivo deve, al fine di servire da giustificazione valida per una misura restrittiva, essere collegato a circostanze oggettive, rispondenti alle esigenze di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], e che esso non è applicabile in generale né per motivi di ordine economico e sociale. 43 A tal riguardo, detta istituzione sostiene che una simile misura, giustificata ai sensi della pubblica sicurezza, deve rispettare il principio di proporzionalità, il quale esige che i mezzi attutati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri si limitino a quanto effettivamente appropriato e necessario per garantire l’obiettivo legittimo perseguito.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che una misura restrittiva può essere ritenuta idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se essa soddisfa veramente l’esigenza di conseguirlo in modo coerente e sistematico e che ciò debba essere dimostrato dallo Stato membro interessato. 44 Pertanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato che le misure previste dal decreto n. 402/2021 siano idonee a raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione di tale decreto, quest’ultimo non si limiterebbe né ai materiali da costruzione per i quali è stato individuato un rischio di approvvigionamento né ai materiali che sono effettivamente necessari per le infrastrutture critiche.

Inoltre, l’evoluzione del settore edile ungherese sarebbe relativamente stabile dal 2016 e, nei due anni successivi all’entrata in vigore di tale decreto, lo Stato ungherese non avrebbe esercitato il suo diritto di prelazione e di acquisto. 45 Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, conformemente al principio di proporzionalità, un sistema di controllo ex ante , giustificato e appropriato, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo alle imprese interessate, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non possa essere esercitato in modo arbitrario.

Orbene, il decreto n. 402/2021 non prevederebbe siffatti criteri oggettivi e non discriminatori. 46 Peraltro, secondo il parere della [OSCURATO:PERSONA], il controllo dei materiali da costruzione e delle loro esportazioni nonché la raccolta di informazioni afferenti potrebbero essere realizzati con mezzi meno intrusivi, ad esempio imponendo un obbligo di comunicare i dati pertinenti a tal riguardo.

Pertanto, tale istituzione ritiene che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia neppure dimostrato che le misure imposte dal decreto impugnato non eccedono quanto necessario al fine di garantire l’obiettivo desiderato e che, di conseguenza, bisogna addebitarle di non aver previsto simili alternative. 47 L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le disposizioni del decreto n. 402/2021 non costituiscono una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e non rientrano quindi nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA].

L’obiettivo di tale decreto sarebbe quello di consentire alle autorità ungheresi competenti, imponendo un obbligo di notifica, di controllare efficacemente le scorte di materiali da costruzione di importanza strategica per le infrastrutture critiche nazionali e di raccogliere informazioni sullo stato di tali scorte nonché delle consegne.

Grazie a un simile obbligo di notifica, tali autorità disporrebbero di un quadro completo, in tempo reale, dell’andamento di tali scorte e, pertanto, sarebbero in grado di adottare le misure necessarie per evitare una situazione critica. 48 Tale Stato membro ritiene che l’efficacia delle disposizioni previste dal decreto n. 402/2021 sia dimostrata dal fatto che, dalla loro entrata in vigore, lo Stato ungherese non sarebbe mai stato posto nella situazione in cui, a causa di una penuria di materiali da costruzione, esso avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di prelazione o di acquisto.

Inoltre, le dette disposizioni non imporrebbero alcun obbligo di diritto sostanziale agli operatori, in pratica, la procedura di notifica verrebbe sempre conclusa entro un termine massimo di due giorni lavorativi e le sanzioni previste in caso di mancata notifica non sarebbero applicate dalle autorità ungheresi competenti. 49 Secondo tale Stato membro, dalla giurisprudenza della Corte emerge che un’eccezione al divieto di cui all’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA] è prevista per le restrizioni i cui effetti devono essere ritenuti troppo aleatori o troppo indiretti.

Per quanto riguarda gli effetti concreti delle disposizioni del decreto n. 402/2021, esso indica che l’esame dei dati del [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio centrale di statistica, [OSCURATO:PERSONA]) non consente di constatare una diminuzione generale del fatturato relativo alle esportazioni dei materiali da costruzione interessati. 50 In ogni caso, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il decreto n. 402/2021 sia giustificato da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], poiché l’obiettivo principale di quest’ultimo consiste nel proteggere le infrastrutture critiche assicurando la sicurezza del loro approvvigionamento di materiali da costruzione.

Peraltro, la definizione della nozione di «infrastrutture» che tale decreto prevede sarebbe conforme, in sostanza, a quella che figura nella direttiva 2008/114. 51 Tale Stato membro aggiunge che detto decreto ha anche come obiettivo il rilancio dell’economia nazionale rispondendo alla diminuzione di produzione dei materiali da costruzione, alle penurie di approvvigionamento e agli aumenti di prezzo a seguito della crisi dovuta alla pandemia da COVID-19.

Esso consentirebbe altresì di tutelare indirettamente interessi sociali quali la messa a disposizione di alloggi e la possibilità per i giovani di creare una famiglia. 52 Rammentando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per definire la portata delle esigenze fondamentali della collettività e per determinare il livello di tutela che essi ritengono adeguato, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che le disposizioni previste dal decreto n. 402/2021 sono del tutto inadeguate ai fini dell’obiettivo che tale normativa nazionale persegue, ciò che tale istituzione non ha fatto nel caso di specie. 53 Per quanto riguarda il carattere proporzionale di tale normativa, detto Stato membro ritiene che il decreto n. 402/2021 attui un regime coerente, che stabilisce un sistema di sorveglianza dei materiali da costruzione, che tuttavia non ha nessun effetto negativo effettivo sul commercio.

Esso sostiene che le due misure previste da tale normativa, vale a dire l’obbligo di notifica nonché il diritto di prelazione e di acquisto, siano chiare e che l’efficacia della prima misura contribuisca al fatto che il diritto di prelazione o di acquisto non sia esercitato o, se del caso, lo sia soltanto in caso di urgenza. 54 Detto Stato membro fa valere che il regime stabilito dal decreto n. 402/2021 è fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo alle imprese interessate.

Le misure previste da tale decreto sarebbero proporzionate e non eccederebbero quanto appropriato e necessario al fine di garantire l’obiettivo perseguito.

Inoltre, mezzi meno intrusivi, ad esempio un obbligo di comunicare i dati relativi al commercio di materiali da costruzione, non consentirebbero allo Stato ungherese di affrontare tempestivamente una eventuale scarsità critica di tali materiali.

Giudizio della Corte – Sull’esistenza di una restrizione ai sensi dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA] 55 In forza dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA], sono vietate fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 56 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione le misure nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di stabilire così una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione, in maniera da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato, a detrimento della produzione o del commercio di altri [OSCURATO:PERSONA] membri (v. sentenze dell’8 novembre 1979, Groenveld, 15/79, EU:C:1979:253, punti 6 e 7, e del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑205/07, EU:C:2008:730, punto 40). 57 In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che gli articoli 34 e 35 [OSCURATO:PERSONA] non consentono che, nei rapporti all’interno dell’Unione, vengano applicate norme interne le quali impongano, sia pure solo formalmente, la condizione della licenza d’importazione o di esportazione, o altra condizione simile (sentenza del 15 dicembre 1971, [OSCURATO:PERSONA] e. a., da 51/71 a 54/71, EU:C:1971:128, punto 9).

L’imposizione di qualsiasi speciale formalità all’importazione, per il ritardo ch’essa determina e l’effetto dissuasivo ch’essa ha sugli esportatori, costituisce infatti un ostacolo per gli scambi (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 1977, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, 68/76, EU:C:1977:48, punto 16). 58 Nel caso di specie, occorre innanzitutto esaminare se le disposizioni del decreto n. 402/2021 abbiano per oggetto di restringere specificatamente le correnti di esportazione dei materiali da costruzione, ai sensi della giurisprudenza rammentata al punto 56 della presente sentenza. 59 A tal riguardo, occorre rilevare che le disposizioni di tale decreto prevedono un obbligo di notifica delle esportazioni di materiali da costruzione, corredata da una sanzione amministrativa in caso di inosservanza di tale obbligo da parte degli operatori, mentre è pacifico tra le parti che un simile obbligo e una simile sanzione non sono previsti dal diritto ungherese relativo alle operazioni di vendita dei materiali da costruzione sul territorio nazionale. 60 Inoltre, in forza delle disposizioni di tale decreto, in seguito alla notifica, da parte di un operatore, della sua intenzione di esportare materiali da costruzione, le autorità ungheresi competenti dispongono di dieci giorni lavorativi per esercitare un diritto di prelazione e di acquisto su tali materiali, qualora esse considerino che la loro vendita o la loro esportazione all’estero ostacoli in modo significativo o renda impossibile la costruzione, la gestione, la manutenzione o lo sviluppo di infrastrutture critiche sul territorio nazionale. 61 Ne consegue che, in primo luogo, assoggettando gli operatori che intendono esportare siffatti materiali da costruzione ad un onere amministrativo aggiuntivo, in secondo luogo, disponendo che l’inosservanza dell’obbligo di notifica implica una sanzione amministrativa importante, in terzo luogo, causando un prolungamento dei termini per la consegna fino a dieci giorni lavorativi e, in quarto luogo, impedendo definitivamente la transazione di esportazione in caso di attuazione del diritto di prelazione e di acquisto a vantaggio dello Stato ungherese, il decreto n. 402/2021 ha per oggetto di limitare le importazioni di materiali da costruzione, stabilendo una disparità di trattamento tra il commercio interno e il commercio di esportazione di tali prodotti e assicurando un vantaggio al mercato interno di tale Stato membro. 62 Considerato l’oggetto esplicito volto a restringere le correnti di esportazione, occorre qualificare tale decreto come «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione», ai sensi dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA], senza che sia necessario esaminare gli effetti di tali disposizioni. 63 In ogni caso, per quanto riguarda, a titolo aggiuntivo, la valutazione degli effetti delle disposizioni del decreto n. 402/2021, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, qualunque misura di uno Stato membro idonea a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio nell’ambito dell’Unione deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi della suddetta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2023, CIHEF e. a., C‑147/21, EU:C:2023:31, punto 37 e giurisprudenza citata). 64 Inoltre, ogni restrizione, anche se di minore importanza, a una delle libertà fondamentali previste dal trattato FUE è vietata da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 1º aprile 2008, Governo della Comunità francese e Governo vallone, C‑212/06, EU:C:2008:178, punto 52 e giurisprudenza citata). 65 Nel caso di specie, per quanto riguarda la circostanza menzionata dall’[OSCURATO:PERSONA], secondo la quale, dall’entrata in vigore del decreto n. 402/2021, tale Stato membro non ha avuto alcuna penuria di materiali da costruzione che necessitasse l’esercizio del suo diritto di prelazione o di acquisto, occorre rilevare che tale circostanza può precisamente essere dovuta al fatto che gli operatori sono stati dissuasi dall’esportare materiali da costruzione. 66 Inoltre, l’assenza di effetto dissuasivo delle disposizioni di tale decreto non è neppure dimostrata dai dati che figurano nella tabella prodotta dall’[OSCURATO:PERSONA], nell’allegato B.1 del suo controricorso, la quale indica, per quanto riguarda i due anni successivi all’entrata in vigore di detto decreto rispetto ai due anni precedenti a tale entrata in vigore, un aumento del volume delle esportazioni per nove dei quindici materiali da costruzione menzionati dal medesimo decreto, e una diminuzione di tale volume unicamente per sei di tali materiali.

Infatti, in mancanza di altri elementi di prova, non si può escludere che il volume delle esportazioni sarebbe stato più elevato se il decreto n. 402/2021 non fosse esistito.

Tali dati consentono unicamente di concludere che quest’ultimo non ha come conseguenza di impedire tutte le esportazioni di materiali da costruzione che rientrano nel suo ambito di applicazione (v., per analogia, sentenza del 17 settembre 2020, Hidroelectrica, C‑648/18, EU:C:2020:723, punto 32). 67 Ne consegue che le disposizioni del decreto n. 402/2021 sono indubbiamente in grado di incidere sul commercio di esportazione, sia in modo diretto, in particolare mediante l’onere amministrativo che rappresenta, per gli operatori, l’obbligo di notifica e mediante il prolungamento dei termini di consegna in caso di esportazione, sia in modo indiretto, in quanto gli obblighi stabiliti da tali disposizioni sono in grado di dissuadere i suddetti operatori dall’esportare materiali da costruzione.

Pertanto, e a prescindere da loro oggetto restrittivo, gli effetti restrittivi indotti da tali disposizioni non possono essere ritenuti come troppo aleatori o troppo indiretti, affinché questi ultimi possano essere considerati, conformemente alla giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 7 marzo 1990, Krantz (C‑69/88, EU:C:1990:97, punti 10 e 11), e del 13 ottobre 1993, CMC Motorradcenter (C‑93/92, EU:C:1993:838, punti da 10 a 12), inidonei a costituire una restrizione ai sensi dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA]. 68 Da ciò che precede risulta che il decreto n. 402/2021 costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione, ai sensi dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA].

Tale misura è incompatibile con gli obblighi che risultano da quest’ultima disposizione, a meno che essa non possa essere oggettivamente giustificata. – Sull’esistenza di una giustificazione ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA] 69 Una misura nazionale contraria all’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA] può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale enunciati all’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA] o da un’esigenza imperativa di interesse generale, sempre che lo scopo che essa persegue sia legittimo e che essa sia proporzionata a tale scopo (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑205/07, EU:C:2008:730, punto 45, del 17 ottobre 2020, Hidroelectrica, C‑648/18, EU:C:2020:723, punto 34, e del 19 gennaio 2023, CIHEF e. a., C‑147/21, EU:C:2023:31, punto 48). 70 A tal fine, occorre verificare se detta misura sia atta a garantire la realizzazione di tale obiettivo e che non ecceda quanto necessario affinché sia garantito.

Inoltre occorre ricordare, in questo contesto, che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato solo se essa soddisfa effettivamente l’esigenza di conseguirlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e. a., C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 64 e giurisprudenza citata). 71 Per quanto riguarda, in particolare, una misura nazionale che, secondo lo Stato membro interessato, sia giustificata da un obiettivo di pubblica sicurezza, la Corte ha già dichiarato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], è necessario che tale misura sia effettivamente giustificata da circostanze obiettive, rispondenti alle esigenze della pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1984, [OSCURATO:PERSONA] e. a., 72/83, EU:C:1984:256, punto 36). 72 Parimenti, la Corte ha precisato che, se è pur vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali, le esigenze della pubblica sicurezza, resta il fatto che tali motivi, nel contesto dell’Unione, e in particolare in quanto autorizzano una deroga a una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, devono essere intesi in senso restrittivo, di modo che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione.

La pubblica sicurezza può essere quindi invocata solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività [v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Trasparenza associativa), C‑78/18, EU:C:2020:476, punto 91 e giurisprudenza citata, e del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑106/22, EU:C:2023:568, punti 66 e 67]. 73 Inoltre, le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate di prove adeguate o di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato, nonché di elementi circostanziati che consentano di suffragare la sua argomentazione (sentenze del 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑254/05, EU:C:2007:319, punto 36 e giurisprudenza citata, e del 19 gennaio 2023, CIHEF e. a., C‑147/21, EU:C:2023:31, punto 53 e giurisprudenza citata). 74 Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le misure previste dal decreto n. 402/2021 siano giustificate da ragioni di pubblica sicurezza, in particolare la sicurezza dell’approvvigionamento di materiali da costruzione delle infrastrutture critiche. 75 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che, nel settore del petrolio, delle telecomunicazioni e dell’energia, l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di siffatti prodotti o la fornitura di siffatti servizi in caso di crisi, nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, può costituire un motivo di pubblica sicurezza.

Ma lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime di base, a livello locale, del settore edile, il quale non può rientrare nell’obiettivo legittimo di garantire la pubblica sicurezza, a meno che non si dimostri che la penuria di tali materie prime costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑106/22, EU:C:2023:568, punti 68 e 69). 76 Tuttavia, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha stabilito che il decreto n. 402/2021 risponda, alla luce delle circostanze oggettive, effettivamente e rigorosamente a esigenze di pubblica sicurezza. 77 Infatti, in primo luogo, tale decreto è in grado di applicarsi ad un ampio numero di infrastrutture in [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stato stabilito che ciascuna di esse presenti, nei fatti, un interesse fondamentale per la collettività, considerato che detto decreto non contiene né l’elenco delle infrastrutture che presentano un simile interesse, né la definizione, direttamente o mediante rinvio ad un altro atto giuridico, della nozione di «infrastrutture critiche» che consentirebbe di individuare, chiaramente e tassativamente, le infrastrutture coinvolte. 78 L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, in forza del principio della gerarchia delle norme di diritto ungherese, la portata di tale nozione ai fini del decreto n. 402/2021 deve essere considerata come quella che è stata definita all’articolo 1, lettera j), dell’a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (legge n.

CLXVI del 2012 relativa alla individuazione, alla designazione e alla protezione dei sistemi e strutture vitali,

[OSCURATO:PERSONA]

2012. évi

154. száma, pag. 26099).

Poiché tale legge ha recepito la direttiva 2008/114 nell’ordinamento giuridico ungherese, quest’ultima definizione corrisponderebbe a quella che figura all’articolo 2, lettera a), di tale direttiva.

Di conseguenza, la nozione di «infrastrutture critiche», ai sensi del decreto n. 402/2021, sarebbe fondata su circostanze oggettive. 79 Orbene, a tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che l’articolo 1, lettera j), di detta legge, nella versione in vigore alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, definiva in modo ampio la nozione di «infrastrutture critiche» e che l’allegato 1 di quest’ultima elencava, a titolo dei settori di attività in grado di contenere un elemento di sistema critico, in particolare, i settori dell’energia, dei trasporti, della sanità, della sicurezza sociale, della difesa e della sicurezza interna, nei quali infrastrutture potevano essere qualificate come «critiche» dalle autorità ungheresi competenti. 80 Dall’altro lato, come sottolineato dall’avvocato generale nei paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, la direttiva 2008/114 è irrilevante nel caso di specie poiché il decreto n. 402/2021 non rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

Dall’articolo 1 di tale direttiva, letto alla luce dei considerando 5 e 9 di quest’ultima, emerge che essa si limita a stabilire una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche dell’Unione nei settori dell’energia e dei trasporti nonché a valutare la necessità di migliorarne la protezione, mentre l’ambito di applicazione del decreto n. 402/2021 è diverso e più ampio, in quanto esso comprende altri settori in cui non rientra la protezione delle infrastrutture critiche esistenti, bensì tutte le attività collegate alla costruzione, alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo di infrastrutture sul territorio nazionale. 81 In secondo luogo, come correttamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], i legami esistenti tra le diverse categorie di materiali da costruzione elencati dal decreto n. 402/2021 e la protezione delle infrastrutture critiche alle quali si fa riferimento non risultano né da tale decreto, né, in modo generale, dalle spiegazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento.

Inoltre, tale Stato membro non ha precisato a partire da quando occorrerebbe considerare, per ciascuna di tali categorie, che vi è una penuria di materiali da costruzione che rappresenta una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza dell’approvvigionamento delle infrastrutture critiche. 82 In terzo luogo, occorre constatare che il decreto n. 402/2021 non è diretto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento delle infrastrutture critiche di materiali da costruzione in modo coerente e sistematico, poiché esso non prevede modalità relative alla presa in considerazione delle vendite di tali materiali sul mercato nazionale e delle importazioni di questi ultimi in [OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare i livelli di scorta e di penuria. 83 Ne risulta che le argomentazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo le quali le misure restrittive contenute nel decreto n. 402/2021 sarebbero giustificate da ragioni di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], relative alla sicurezza dell’approvvigionamento delle infrastrutture critiche di materiali da costruzione, devono essere respinte. 84 Nella misura in cui l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che tale decreto contribuisce anche al rilancio dell’economia, rispondendo alla diminuzione della produzione di materiali da costruzione, nonché all’aumento dei loro prezzi a seguito della crisi connessa alla pandemia da COVID-19, e a salvaguardare interessi sociali quali la costruzione di alloggi e la possibilità per i giovani di creare una famiglia, occorre, da un lato, rammentare che motivi di natura puramente economica, connessi alla promozione dell’economia nazionale o al buon funzionamento di quest’ultima, non possono servire come giustificazione di un ostacolo a una delle libertà fondamentali garantite dai Trattati (sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑106/22, EU:C:2023:568, punto 64 e giurisprudenza citata). 85 Dall’altro lato, per quanto riguarda i motivi sociali, l’[OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun elemento idoneo a suffragare tali affermazioni. 86 In tali condizioni, le misure restrittive contenute nel decreto n. 402/2021 non possono essere giustificate ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA]. 87 Pertanto, occorre accogliere la prima censura della [OSCURATO:PERSONA], in quanto verte sulla violazione dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA].

Sulla seconda censura, vertente su una violazione dell ’ articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l ’ articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA] Argomenti delle parti 88 Indicando che le restrizioni previste dal decreto n. 402/2021 si applicano alle esportazioni di materiali da costruzione verso paesi terzi e costituiscono quindi una misura appartenente alla politica commerciale comune, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale l’Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il quale precisa che solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, poiché gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione. 89 L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il decreto n. 402/2021 rientri nell’ambito dell’articolo 10 del regolamento 2015/479, il quale prevederebbe che le misure restrittive all’esportazione adottate da uno Stato membro potrebbero essere giustificate da uno dei motivi di interesse generale elencati a tale articolo

10. 90 Ciononostante, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la nozione di «pubblica sicurezza» che figura a detto articolo 10 corrisponda a quella che è prevista all’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA] e che detto decreto non soddisfi i criteri previsti al medesimo articolo

10. 91 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], poiché il diritto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione, compresi quelli derivanti da accordi internazionali che vincolano sia l’Unione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe giustificare, alla luce di una delle pertinenti eccezioni del GATT 1994, che essa può derogare al divieto di restrizioni all’esportazione di prodotti verso altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’OMC, di cui all’articolo XI, paragrafo 1, di tale accordo. 92 Essa precisa che, chiaramente, l’eccezione prevista all’articolo XI, paragrafo 2, lettera a), del GATT 1994 autorizza restrizioni temporanee, comprese quelle quantitative, all’esportazione al fine di prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti essenziali, ma tali situazioni non rientrano nell’ambito dell’articolo 10 del regolamento 2015/479.

Infatti, se si verificasse una simile situazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero informare la [OSCURATO:PERSONA] dei problemi che devono affrontare, e spetterebbe a quest’ultima agire ai sensi degli articoli 5 e 6 di tale regolamento. 93 Tale istituzione aggiunge che le misure di salvaguardia adottate ai sensi degli articoli 5 e 6 di detto regolamento possono essere limitate a talune destinazioni o alle esportazioni di talune regioni dell’Unione.

Le misure di protezione adottate «nell’interesse dell’Unione» potrebbero dunque anche servire a tutelare le necessità di uno Stato membro. 94 L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il decreto n. 402/2021 non violi la competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica commerciale comune e che tale decreto sia compatibile con l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. 95 L’articolo XI del GATT 1994 e il potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure di salvaguardia in forza degli articoli 5 e 6 del regolamento 2015/479 non osterebbero a che uno Stato membro adotti, sulla base dell’articolo 10 di tale regolamento, una misura quale il decreto n. 402/2021. 96 L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli articoli 5 e 6 di detto regolamento si applicano alle misure che possono essere adottate qualora gli «interessi dell’Unione» lo richiedano, mentre le misure previste da tale decreto sono dirette alla pubblica sicurezza all’interno di un solo Stato membro e non all’interesse generale dell’Unione. 97 Essa aggiunge che l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale gli articoli 5 e 6 del regolamento 2015/479 impediscono ad uno Stato membro di ricorrere all’articolo 10 di tale regolamento non può essere accolta, poiché, se così fosse, tale articolo 10 sarebbe del tutto svuotato di contenuto. 98 L’[OSCURATO:PERSONA] conclude che il decreto n. 402/2021 risponde ai motivi di pubblica sicurezza rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del regolamento 2015/479 e che la sicurezza dell’approvvigionamento giustifica una deroga alla libera circolazione delle merci ai sensi di tale disposizione.

Giudizio della Corte 99 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], quando i Trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione. 100 A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], l’Unione dispone di una competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune. 101 Il legislatore dell’Unione ha adottato il regolamento 2015/479 nell’ambito di tale competenza esclusiva, per stabilire un regime comune applicabile alle esportazioni.

Ai sensi del considerando 4 di tale regolamento, «in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate» e «è possibile prendere in considerazione, sul piano unionale, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare conformemente al trattato». 102 In tale prospettiva, l’articolo 1 di detto regolamento dispone che le esportazioni dell’Unione verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate conformemente al medesimo regolamento. 103 Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il decreto n. 402/2021 è un atto giuridicamente vincolante in un settore rientrante nella politica commerciale comune e che l’Unione non ha autorizzato l’[OSCURATO:PERSONA] ad adottare tale decreto. 104 Tuttavia, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale decreto è stato adottato in conformità al regolamento 2015/479, in quanto esso risponde a motivi di pubblica sicurezza rientranti nell’ambito dell’articolo 10 di tale regolamento. 105 A tal riguardo, l’articolo 10 di tale regolamento prevede che, fatte salve le altre disposizioni di diritto dell’Unione, esso non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di restrizioni quantitative all’esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. 106 Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, il fatto che tale articolo 10 e l’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA] siano formulati in modo simile suggerisce che il legislatore dell’Unione abbia inteso estendere la facoltà per uno Stato membro, prevista dall’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], di limitare le esportazioni all’interno dell’Unione anche alle esportazioni verso paesi terzi, e ciò alle stesse condizioni. 107 Perciò, alla nozione di «pubblica sicurezza» che figura, rispettivamente, a detto articolo 10 e all’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], deve essere riconosciuta una portata identica in tali due testi. 108 Orbene, come dichiarato al punto 83 della presente sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] non può legittimamente sostenere che la sicurezza dell’approvvigionamento delle infrastrutture critiche di materiali da costruzione, che costituirebbe l’obiettivo perseguito dal decreto n. 402/2021, rientri nella nozione di «pubblica sicurezza», ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA]. 109 Di conseguenza, occorre constatare che tale Stato membro non può neppure legittimamente sostenere che il medesimo obiettivo rientrerebbe nell’ambito dell’articolo 10 del regolamento 2015/479 e che il decreto n. 402/2021 dovrebbe essere considerato di attuazione di tale disposizione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. 110 In tali condizioni, e senza che sia necessario esaminare le argomentazioni delle parti relative all’articolazione tra, da un lato, gli articoli 5 e 6 di tale regolamento e, dall’altro lato, l’articolo 10 di quest’ultimo, né le loro argomentazioni vertenti sul diritto dell’OMC, la seconda censura della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta.

Sulla terza censura, vertente su un a violazione de ll’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 Argomenti delle parti 111 [OSCURATO:PERSONA] contesta all’[OSCURATO:PERSONA], da un lato, di non aver rispettato il periodo di sospensione di tre mesi, previsto all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535.

Essa indica che, il 30 giugno 2021, tale Stato membro le ha comunicato il progetto notificato e che, di conseguenza, mediante l’adozione del decreto n. 402/2021, l’8 luglio 2021, ossia prima della scadenza di tale periodo di sospensione, il 1º ottobre 2021, detto Stato membro ha violato detto articolo 6, paragrafo

1. 112 Dall’altro lato, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] si è astenuta dal notificare il progetto di decreto che ha dato luogo al decreto n. 402/2021, nonostante tale progetto avesse subito modifiche importanti rispetto al progetto notificato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale Stato membro abbia violato l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535.

Essa rammenta che uno Stato membro deve procedere a una nuova notifica di un progetto se quest’ultimo apporta modifiche importanti rispetto a ciò che era stato inizialmente notificato e che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva, una modifica apportata ad un progetto deve essere considerata come «importante», in particolare, qualora ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto. 113 L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver violato la direttiva 2015/1535, poiché l’adozione urgente del decreto n. 402/2021 era giustificata da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, lettera a), di tale direttiva. 114 Infatti, tale disposizione consentirebbe di derogare alle esigenze relative al periodo di sospensione in caso di motivi urgenti, collegati in particolare alla tutela della pubblica sicurezza.

Essa sottolinea che la ripresa della domanda di materiali da costruzione dopo la pandemia minacciava di provocare una penuria nel 2021 e che si imponeva quindi un’azione urgente per evitare una situazione del genere. 115 Inoltre, tale Stato membro indica di non aver proceduto alla notifica del decreto n. 402/2021, conformemente alla direttiva 2015/1535, a causa di tale urgenza e che esso si era poi impegnato a non applicare le sanzioni previste da tale decreto in caso di inosservanza degli obblighi previsti da quest’ultimo.

Giudizio della Corte 116 Innanzitutto, occorre constatare che è pacifico tra le parti che, il 30 giugno 2021, nell’ambito della procedura formale di notifica preventiva, prevista dalla direttiva 2015/1535, l’[OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di «progetto di norma tecnica», ai sensi di tale direttiva, un progetto di decreto governativo relativo alle misure da adottare per il rilancio dell’economia per quanto riguarda l’esportazione delle materie prime e dei prodotti di importanza strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile. 117 In primo luogo, occorre rilevare che, a decorrere dalla data alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto tale notifica, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, ha iniziato a decorrere un periodo di sospensione di tre mesi, durante il quale tale progetto non poteva essere adottato. 118 Tuttavia, l’8 luglio 2021, il decreto n. 402/2021 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’[OSCURATO:PERSONA] ed esso è entrato in vigore, in forza del suo articolo 9 e con l’eccezione del suo articolo 10, il giorno successivo a tale pubblicazione. 119 [OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta in proposito dall’[OSCURATO:PERSONA], sostiene che il decreto n. 402/2021 debba essere considerato come la versione finale del progetto notificato. 120 Occorre constatare che tale decreto è stato adottato prima della scadenza del periodo di sospensione di tre mesi, attivato dalla ricezione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del progetto notificato. 121 L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’adozione urgente del decreto n. 402/2021 era giustificata da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2015/1535, che consente di derogare all’obbligo di rispettare il periodo di sospensione di tre mesi, previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.

Essa illustra che la ripresa della domanda di materiali da costruzione dopo la pandemia da COVID-19 minacciava di provocare una penuria nel 2021 in [OSCURATO:PERSONA] e che si imponeva un’azione urgente per evitare tale penuria. 122 Tale argomento deve essere respinto. 123 Infatti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2015/1535, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a rispettare tale periodo di sospensione di tre mesi allorché, per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, essi si trovino nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione. 124 La Corte ha già dichiarato, in merito all’articolo 9, paragrafo 7, primo trattino, della direttiva 98/34/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18), la cui formulazione era identica a quella dell’articolo 6, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2015/1535, che ha abrogato e sostituito la direttiva 98/34, che uno Stato membro non può avvalersi di tale eccezione qualora, alla data di adozione della norma nazionale, non esisteva, in tale Stato membro, una situazione prevista in tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑65/05, EU:C:2006:673, punto 65). 125 Orbene, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] si limita a menzionare un rischio di penuria di materiali da costruzione in tale Stato membro, senza stabilire l’esistenza effettiva di una simile situazione, come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2015/1535. 126 A tal riguardo, è irrilevante il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] sostenga che, non avendo notificato il decreto n. 402/2021 alla [OSCURATO:PERSONA], essa si sia impegnata a non applicare le sanzioni agli operatori che non rispettano gli obblighi previsti da tale decreto. 127 Infatti, un simile impegno non può essere preso in considerazione al fine di determinare se uno Stato membro fosse legittimato, in una determinata situazione, ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 6 della direttiva 2015/1535. 128 In tali condizioni, occorre constatare che il decreto n. 402/2021 è stato adottato prima della scadenza del periodo di sospensione di tre mesi, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. 129 In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2015/1535, gli [OSCURATO:PERSONA] membri procedono a una nuova comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma di tale paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l’ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. 130 Per quanto riguarda l’applicazione del progetto di regola tecnica, occorre rilevare che, a norma dell’articolo 3 del progetto notificato, era previsto che le disposizioni di quest’ultimo si applicassero a partire dal 1º ottobre 2021. 131 Orbene, come emerge dagli articoli 9 e 11 del decreto n. 402/2021, l’obbligo di notifica delle esportazioni di materiali da costruzione, di cui all’articolo 2 di quest’ultimo, si applica alle esportazioni a decorrere dal 15 luglio 2021. 132 Si deve constatare che il fatto di prevedere, nel decreto n. 402/2021, una data di applicazione particolarmente più ravvicinata rispetto a quella che figurava nel progetto notificato costituiva una modifica importante del calendario di applicazione inizialmente previsto da tale progetto.

L’[OSCURATO:PERSONA] era dunque tenuta a procedere ad una nuova comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2015/1535 (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Ivansson e. a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, punti 38 e 44). 133 Nel caso di specie, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato tale obbligo di notifica del progetto modificato, occorre constatare che tale Stato membro ha violato tale disposizione. 134 Pertanto, la terza censura è fondata. 135 Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre constatare che, introducendo una procedura applicabile all’esportazione di materie prime e materiali da costruzione, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi: – dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA]; – dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], nonché – dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535.

Sulle spese 136 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Introducendo una procedura applicabile all’esportazione di materie prime e materiali da costruzione, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi: – dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA]; – dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], nonché – dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Firme * Lingua processuale: l’ungherese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 13 novembre 2025 ( * ) « Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Articolo 35 [OSCURATO:PERSONA] – Restrizioni quantitative all’esportazione – Misure di effetto equivalente – Materiali da costruzione – Obbligo di notifica delle esportazioni – Diritto di prelazione dello Stato – Articolo 36 [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione – Pubblica sicurezza – Approvvigionamento delle infrastrutture critiche di materiali da costruzione – Controllo delle esportazioni verso paesi terzi – Competenza esclusiva dell’Unione – Politica commerciale comune – Regolamento (UE) 2015/479 – Regime comune applicabile alle esportazioni – Direttiva (UE) 2015/1535 – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione » Nella causa C‑499/23, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], proposto il 4 agosto 2023, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Gattinara e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti, convenuta, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: C. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che, introducendo una procedura applicabile all’esportazione di materie prime e materiali da costruzione l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi: –        degli articoli 35 e 36 [OSCURATO:PERSONA], –        dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], nonché –        dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1). Contesto normativo Diritto internazionale 2 Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, e gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di tale accordo, tra i quali figura l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 11; in prosieguo: il «GATT 1994»). 3 L’articolo XI del GATT 1994, intitolato «Eliminazione generale delle restrizioni quantitative», dispone quanto segue: «1.      Nessuna parte contraente istituirà o manterrà in vigore all’ importazione di un prodotto originario del territorio di un’altra parte contraente, all’ esportazione o alla vendita per esportazione di un prodotto destinato al territorio di un’altra parte contraente, divieti o restrizioni diversi dai dazi doganali, imposte o altri oneri, quale che ne sia il modo d’ applicazione, vale a dire contingenti, licenze d’importazione o d’esportazione o qualsiasi altro procedimento. 2.      Le disposizioni del paragrafo primo del presente articolo non si estenderanno ai seguenti casi: a)      Divieti o restrizioni all’esportazione applicati temporaneamente per prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte contraente esportatrice; (…)». Diritto dell ’ Unione Direttiva 2008/114/CE 4 La direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU 2008, L 345, pag. 75), applicabile ratione temporis nel caso di specie, è stata abrogata con effetto dal 18 ottobre 2024 dalla direttiva (UE) 2022/2557 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU 2022, L 333, pag. 164). I considerando 3 e 5 della direttiva 2008/114 enunciavano quanto segue: «(3)      Nel dicembre 2005 il Consiglio “Giustizia e affari interni” ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a presentare una proposta sul programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche ([OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], “EPCIP”), stabilendo che questo dovrebbe basarsi su un approccio multirischio che dia la priorità alla lotta contro le minacce terroristiche. Nell’ambito di tale approccio, il processo di protezione delle infrastrutture critiche deve tenere conto delle minacce di origine umana e tecnologica e delle catastrofi naturali, ma deve dare la priorità alla minaccia terroristica. (…) (5)      La presente direttiva costituisce il primo passo di approccio graduale inteso a individuare e designare ECI e a valutare la necessità di migliorarne la protezione. Tale direttiva si riferisce specificatamente ai settori dell’energia e dei trasporti, e dovrebbe essere rivista al fine di valutarne l’impatto e di esaminare la necessità di includere nel suo campo di applicazione altri settori, tra i quali anche quello delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (“ICT”)». 5 L’articolo 2 di tale direttiva prevedeva quanto segue: «Ai fini della presente direttiva s’intende per: a)      “infrastruttura critica” un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli [OSCURATO:PERSONA] membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni; b)      “infrastruttura critica europea” o “ECI” un’infrastruttura critica ubicata negli [OSCURATO:PERSONA] membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due [OSCURATO:PERSONA] membri. La rilevanza dell’impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture; (…)». 6 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Individuazione delle ECI», al paragrafo 1, disponeva quanto segue: «Ciascuno Stato membro individua, secondo la procedura di cui all’allegato III, potenziali ECI che soddisfano i criteri sia settoriali sia intersettoriali e rispondono alle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a) e b). [OSCURATO:PERSONA] può assistere gli [OSCURATO:PERSONA] membri, su loro richiesta, nell’individuare potenziali ECI. [OSCURATO:PERSONA] può richiamare l’attenzione dei pertinenti [OSCURATO:PERSONA] membri sull’esistenza di potenziali infrastrutture critiche che possono essere considerate conformi ai requisiti di designazione quali ECI. [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] proseguono con continuità nel processo di individuazione di potenziali ECI». Direttiva 2015/1535 7 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a)      “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; (…) c)      “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. Il termine “specificazione tecnica” comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ([OSCURATO:PERSONA]), ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all’articolo 1 della [direttiva 2001/83/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67)] così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; d)      “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; (…) g)      “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali». 8 L’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 7, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano contemporaneamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. [OSCURATO:PERSONA] membri procedono ad una nuova comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l’ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. (…) [OSCURATO:PERSONA] comunica senza indugio agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all’articolo 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione. (…)». 9 L’articolo 6 di detta direttiva dispone quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1. (…) 7.      I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché: a)      per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, uno Stato membro si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione; oppure b)      per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, uno Stato membro si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari. Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all’articolo 5, i motivi che giustificano l’urgenza delle misure in questione. [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa adotta le misure opportune in caso di ricorso abusivo a tale procedura. [OSCURATO:PERSONA] europeo è tenuto informato dalla [OSCURATO:PERSONA]». Regolamento (UE) 2015/479 10 I considerando da 3 a 6 del regolamento (UE) 2015/479 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU 2015, L 83, pag. 34), enunciano quanto segue: «(3)      È quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile alle esportazioni dell’Unione. (4)      In tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate. In tali condizioni è possibile prendere in considerazione, sul piano unionale, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare conformemente al trattato. (5)      [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere informata quando, a seguito di un’eccezionale evoluzione del mercato, uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia. (6)      È essenziale, a livello unionale, segnatamente sulla base delle suddette informazioni, procedere all’esame delle condizioni delle esportazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, ove occorra, delle misure da adottare». 11 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento: «Le esportazioni dell’Unione verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate conformemente al presente regolamento». 12 Il capo III di tale regolamento, intitolato «Misure di salvaguardia», contiene gli articoli da 5 a 7 di quest’ultimo. Tale articolo 5 prevede quanto segue: «1.      Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi dell’Unione richiedono un’azione immediata, la [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l’esportazione di un prodotto alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o, in casi di urgenza, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3. 2.      Le misure adottate sono comunicate al [OSCURATO:PERSONA] europeo, al Consiglio e agli [OSCURATO:PERSONA] membri; esse sono di immediata applicazione. 3.      Le misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni dell’Unione. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera dell’Unione. 4.      Qualora l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] sia stato richiesto da uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia ai sensi del paragrafo 1 entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta. 5.      In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la [OSCURATO:PERSONA], entro dodici giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore della misura da essa adottata, decide l’eventuale adozione delle misure appropriate a norma dell’articolo 6. La misura si intende revocata se, entro sei settimane dalla data dell’entrata in vigore, non sono state adottate misure». 13 L’articolo 6 del medesimo regolamento dispone quanto segue: «1.      Quando lo esigano gli interessi dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA], che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2, adotta le misure appropriate: a)      per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali e per porvi rimedio; b)      per permettere l’esecuzione degli impegni internazionali contratti dall’Unione o da tutti i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, segnatamente in materia di commercio di prodotti di base. 2.      Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a determinate destinazioni e alle esportazioni da determinate regioni dell’Unione. Esse non interessano i prodotti avviati verso la frontiera dell’Unione. 3.      Quando sono instaurate restrizioni quantitative all’esportazione, si tiene conto in particolare: a)      da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell’entrata in vigore di una misura di salvaguardia a norma del presente capo, e che lo Stato membro interessato ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente alle sue disposizioni interne; e b)      dall’altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito con l’instaurazione delle restrizioni quantitative non deve essere compromessa». 14 L’articolo 10 del regolamento 2015/479, contenuto nel capo IV di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni transitorie e finali», è così formulato: «Fatte salve altre disposizioni dell’Unione, il presente regolamento non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di restrizioni quantitative all’esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale». Diritto ungherese Decreto n. 402/2021 15 L’articolo 1 dell’a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) kormányrendelet [decreto governativo n. 402/2021 (VII. 8.), relativo alle procedure di registrazione e ad altre misure da adottare per il rilancio dell’economia per quanto riguarda l’esportazione delle materie prime e dei prodotti di importanza strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile], nella versione in vigore alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato (in prosieguo: il «decreto n. 402/2021»), prevede quanto segue: «1.      Le materie prime e i prodotti di importanza strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile di cui all’allegato 1 (in prosieguo, congiuntamente: i “materiali da costruzione”) possono, fatta salva l’eccezione di cui al paragrafo 2, essere a)      venduti o b)      esportati dal territorio dell’[OSCURATO:PERSONA] verso l’estero successivamente a registrazione (in prosieguo: la “notifica”) presso il Ministro dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il “Ministro”) e avviso di ricevimento della notifica. 2.      Il presente decreto non si applica ai materiali da costruzione in transito sul territorio dell’[OSCURATO:PERSONA]». 16 L’articolo 3 di tale decreto dispone quanto segue: «1.      Una volta ricevuta la notifica, il Ministro verifica se quest’ultima sia conforme ai requisiti formali di cui all’articolo 2. (…) 2.      Se la notifica è conforme ai requisiti formali di cui all’articolo 2, il Ministro trasmette le notifiche, all’occorrenza contemporaneamente alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), al commissario del governo per il coordinamento delle misure in materia di economia delle costruzioni (in prosieguo: il “commissario del governo”), il quale esamina, in consultazione con i ministri interessati, se la vendita o l’esportazione dei materiali da costruzione all’estero ostacoli in modo significativo o renda impossibile la costruzione, la gestione, la manutenzione o lo sviluppo di infrastrutture critiche, metta in tal modo a repentaglio i servizi pubblici o presenti un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile. 3.      Entro 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della notifica, il commissario del governo informa per iscritto il Ministro dell’esistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, della propria posizione in merito alle circostanze di cui al paragrafo 2 e, ove tali circostanze sussistano, egli informa altresì il Ministro responsabile della vigilanza sui beni dello Stato della propria proposta relativa all’esercizio del diritto di prelazione e di acquisto; il Ministro esercita il diritto di prelazione e di acquisto dello Stato ungherese secondo le modalità previste all’articolo 5. 4.      Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, il Ministro: a)      accusa ricevuta per iscritto della notifica, se il Ministro responsabile della vigilanza sui beni dello Stato non esercita il diritto di prelazione e di acquisto dello Stato ungherese; b)      informa il notificatore che lo Stato ungherese esercita il diritto di prelazione o di acquisto dei materiali da costruzione specificati nella notifica e pone fine alla procedura di notifica, se il Ministro responsabile della vigilanza sui beni dello Stato esercita il diritto di prelazione e di acquisto dello Stato ungherese; oppure c)      accusa ricevuta per iscritto della notifica. 4a.      La notifica e l’avviso di ricevimento accompagnano la spedizione e sono messi a disposizione del trasportatore o dell’organizzatore dal notificatore. (…)». 17 Ai sensi dell’articolo 6/A di detto decreto: «Se il notificatore non ha ottemperato all’obbligo di notifica previsto dal presente decreto o non dispone dell’avviso di ricevimento, la polizia e l’amministrazione tributaria e doganale dello Stato gli irrogano una sanzione amministrativa fino al 40% del valore al netto di [imposta sul valore aggiunto (IVA)] del materiale da costruzione non notificato o privo di avviso di ricevimento». 18 L’articolo 9 del medesimo decreto è formulato come segue: «1.      Il presente decreto – fatta salva l’eccezione prevista al paragrafo 2 – entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2.      L’articolo 10 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto». 19 L’articolo 11 del decreto n. 402/2021 prevede quanto segue: «L’obbligo di notifica di cui all’articolo 2 si applica alle esportazioni effettuate dopo il quinto giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente decreto». 20 L’articolo 12 di tale decreto dispone quanto segue: «Il progetto del presente decreto è stato oggetto di notifica preventiva ai sensi degli articoli da 5 a 7 della [direttiva 2015/1535]». Risoluzione governativa n. 1459/2021 21 Il punto 2 dell’az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1459/2021. (VII. 14.) kormányhatározat [risoluzione governativa n. 1459/2021 (VII. 14.), relativa alla nomina e alle funzioni del commissario del governo per il coordinamento delle misure in materia di economia delle costruzioni], prevede quanto segue: «Il commissario del governo: a)      è responsabile del coordinamento delle misure in materia di economia delle costruzioni adottate dal governo nel contesto del rilancio dell’economia, e in particolare: aa)      di stabilire la procedura di notifica relativa alle esportazioni di materiali da costruzione e di attuare le misure necessarie per l’esercizio del diritto di prelazione e del diritto di acquisto dello Stato; ab)      di attuare la misura relativa alla notifica relativa al trasporto di materiali da costruzione, (…)». Procedimento precontenzioso 22 Il 30 giugno 2021, nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla direttiva 2015/1535, l’[OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di decreto governativo relativo alle misure da adottare per il rilancio dell’economia per quanto riguarda l’esportazione delle materie prime e dei prodotti di importanza strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile (in prosieguo: il «progetto notificato»). 23 L’8 luglio 2021, al fine di consentire la valutazione del progetto notificato alla luce delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto ulteriori informazioni a tale Stato membro. 24 Lo stesso giorno, il decreto n. 402/2021 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale ungherese. La formulazione delle disposizioni di tale decreto non era identica a quella contenuta nel progetto notificato. 25 Il 16 luglio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni all’[OSCURATO:PERSONA] in merito alla pubblicazione di detto decreto. 26 Il 22 luglio 2021, tale Stato membro ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che il decreto n. 402/2021 differiva dal progetto notificato quanto alla sua portata e al suo contenuto. 27 Con lettera del 29 luglio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato detto Stato membro che essa riteneva che, tanto la mancata notifica quanto l’inosservanza dell’obbligo di rinviare l’adozione del decreto n. 402/2021, in violazione, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 della direttiva 2015/1535, costituivano un vizio procedurale sostanziale che rendeva tali regole tecniche nazionali inapplicabili. 28 Nella sua risposta del 2 settembre 2021, l’[OSCURATO:PERSONA] ha giustificato la promulgazione del decreto n. 402/2021 senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] facendo valere che essa affrontava una situazione di urgenza, nel contesto della pandemia da COVID-19 e della penuria di materie prime a livello mondiale che ne derivava e aveva gravi ripercussioni sui lavori edilizi in [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, tale decreto avrebbe mirato a garantire che le scorte di materiali e di prodotti essenziali per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile in [OSCURATO:PERSONA] restassero disponibili in tale Stato membro e che il fabbisogno interno potesse essere soddisfatto al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche. 29 Il 23 settembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida. Ai sensi di quest’ultima, avendo adottato il decreto n. 402/2021 e le sue successive modifiche nonché la risoluzione governativa n. 1459/2021, tale Stato membro era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 35 e 36 [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535. 30 Nella sua risposta a tale diffida, con lettera del 23 novembre 2021, l’[OSCURATO:PERSONA] ha contestato tali censure. 31 Non convinta dalle argomentazioni avanzate da tale Stato membro, il 6 aprile 2022, la [OSCURATO:PERSONA] gli ha inviato un parere motivato, nel quale essa ha ribadito le dette censure. 32 Con lettera del 13 giugno 2022, detto Stato membro ha risposto a tale parere motivato, sostenendo che gli inadempimenti che gli erano contestati non erano fondati. 33 In tali condizioni, il 4 agosto 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di introdurre il presente ricorso. Sul ricorso 34 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre censure vertenti sulla violazione, la prima, degli articoli 35 e 36 [OSCURATO:PERSONA], la seconda, dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], e, la terza, dell’articolo 5, paragrafo 1, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535. 35 L’[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso per inadempimento. Sulla prima censura, vertente su un a violazione degli articoli 35 e 3 6 [OSCURATO:PERSONA] Argomenti delle parti 36 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il decreto n. 402/2021 costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, ai sensi dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso prevede, da un lato, un obbligo di notifica delle esportazioni dei materiali da costruzione e, dall’altro lato, la possibilità, per lo Stato ungherese, di esercitare un diritto di prelazione e di acquisto nei confronti di tali materiali da costruzione, su proposta del commissario del governo, qualora la vendita o l’esportazione dei materiali da costruzione all’estero ostacoli in modo significativo o renda impossibile la costruzione, la gestione, la manutenzione o lo sviluppo di infrastrutture critiche, mettendo in tal modo a repentaglio i servizi pubblici o presentando un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile. 37 Tale qualifica del decreto n. 402/2021 si imporrebbe nonostante le circostanze invocate dall’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire che la procedura di notifica prevista da tale decreto verrebbe conclusa entro un termine massimo di due giorni lavorativi, che, nei fatti, lo Stato ungherese non eserciterebbe il suo diritto di prelazione o di acquisto e che le autorità ungheresi competenti non applicherebbero le sanzioni previste in caso di inosservanza dell’obbligo di notifica. 38 Infatti, il decreto n. 402/2021 stabilirebbe, de iure , in seno a tale Stato membro, una disparità di trattamento tra il commercio interno e il commercio di esportazione dei materiali da costruzione. Orbene, una misura nazionale non si sottrarrebbe al divieto enunciato agli articoli 34 e 35 [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto che l’ostacolo che essa crea è di lieve entità, che la restrizione quantitativa causata da tale misura ha una rilevanza economica relativamente minore o che detta misura incide solo in misura limitata sulle importazioni ed esportazioni o sugli operatori economici. 39 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli effetti di una misura non si limitano al modo in cui essa è attuata dalle autorità nazionali. Il solo fatto che siano state adottate disposizioni che prevedono la possibilità di limitare le esportazioni verso altri [OSCURATO:PERSONA] membri, mediante l’instaurazione di un diritto di prelazione e di acquisto nonché la possibilità di ritardare le esportazioni fino a dieci giorni lavorativi, avrebbe, in quanto tale, un effetto dissuasivo per gli operatori economici soggetti alla misura. 40 Tale istituzione ritiene che l’effetto del decreto n. 402/2021 esercitato sulla libera circolazione delle merci non sia né troppo aleatorio né indiretto, poiché tale decreto garantisce chiaramente un diritto di prelazione o di acquisto allo Stato ungherese dopo la valutazione delle notifiche di esportazione. 41 Per quanto riguarda una possibile giustificazione del decreto n. 402/2021 ai sensi delle disposizioni dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che le eccezioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza costituiscono deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, che devono essere interpretate restrittivamente e la cui portata non può essere determinata unilateralmente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri senza controllo da parte delle istituzioni dell’Unione. Tali deroghe possono essere invocate da parte di uno Stato membro solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività. 42 In risposta all’argomentazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’obiettivo principale del decreto n. 402/2021 è di tutelare la sicurezza dell’approvvigionamento delle infrastrutture critiche di materiali da costruzione, tale istituzione sostiene che un simile obiettivo deve, al fine di servire da giustificazione valida per una misura restrittiva, essere collegato a circostanze oggettive, rispondenti alle esigenze di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], e che esso non è applicabile in generale né per motivi di ordine economico e sociale. 43 A tal riguardo, detta istituzione sostiene che una simile misura, giustificata ai sensi della pubblica sicurezza, deve rispettare il principio di proporzionalità, il quale esige che i mezzi attutati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri si limitino a quanto effettivamente appropriato e necessario per garantire l’obiettivo legittimo perseguito. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che una misura restrittiva può essere ritenuta idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se essa soddisfa veramente l’esigenza di conseguirlo in modo coerente e sistematico e che ciò debba essere dimostrato dallo Stato membro interessato. 44 Pertanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato che le misure previste dal decreto n. 402/2021 siano idonee a raggiungere gli obiettivi perseguiti. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione di tale decreto, quest’ultimo non si limiterebbe né ai materiali da costruzione per i quali è stato individuato un rischio di approvvigionamento né ai materiali che sono effettivamente necessari per le infrastrutture critiche. Inoltre, l’evoluzione del settore edile ungherese sarebbe relativamente stabile dal 2016 e, nei due anni successivi all’entrata in vigore di tale decreto, lo Stato ungherese non avrebbe esercitato il suo diritto di prelazione e di acquisto. 45 Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, conformemente al principio di proporzionalità, un sistema di controllo ex ante , giustificato e appropriato, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo alle imprese interessate, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non possa essere esercitato in modo arbitrario. Orbene, il decreto n. 402/2021 non prevederebbe siffatti criteri oggettivi e non discriminatori. 46 Peraltro, secondo il parere della [OSCURATO:PERSONA], il controllo dei materiali da costruzione e delle loro esportazioni nonché la raccolta di informazioni afferenti potrebbero essere realizzati con mezzi meno intrusivi, ad esempio imponendo un obbligo di comunicare i dati pertinenti a tal riguardo. Pertanto, tale istituzione ritiene che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia neppure dimostrato che le misure imposte dal decreto impugnato non eccedono quanto necessario al fine di garantire l’obiettivo desiderato e che, di conseguenza, bisogna addebitarle di non aver previsto simili alternative. 47 L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le disposizioni del decreto n. 402/2021 non costituiscono una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e non rientrano quindi nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA]. L’obiettivo di tale decreto sarebbe quello di consentire alle autorità ungheresi competenti, imponendo un obbligo di notifica, di controllare efficacemente le scorte di materiali da costruzione di importanza strategica per le infrastrutture critiche nazionali e di raccogliere informazioni sullo stato di tali scorte nonché delle consegne. Grazie a un simile obbligo di notifica, tali autorità disporrebbero di un quadro completo, in tempo reale, dell’andamento di tali scorte e, pertanto, sarebbero in grado di adottare le misure necessarie per evitare una situazione critica. 48 Tale Stato membro ritiene che l’efficacia delle disposizioni previste dal decreto n. 402/2021 sia dimostrata dal fatto che, dalla loro entrata in vigore, lo Stato ungherese non sarebbe mai stato posto nella situazione in cui, a causa di una penuria di materiali da costruzione, esso avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di prelazione o di acquisto. Inoltre, le dette disposizioni non imporrebbero alcun obbligo di diritto sostanziale agli operatori, in pratica, la procedura di notifica verrebbe sempre conclusa entro un termine massimo di due giorni lavorativi e le sanzioni previste in caso di mancata notifica non sarebbero applicate dalle autorità ungheresi competenti. 49 Secondo tale Stato membro, dalla giurisprudenza della Corte emerge che un’eccezione al divieto di cui all’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA] è prevista per le restrizioni i cui effetti devono essere ritenuti troppo aleatori o troppo indiretti. Per quanto riguarda gli effetti concreti delle disposizioni del decreto n. 402/2021, esso indica che l’esame dei dati del [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio centrale di statistica, [OSCURATO:PERSONA]) non consente di constatare una diminuzione generale del fatturato relativo alle esportazioni dei materiali da costruzione interessati. 50 In ogni caso, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il decreto n. 402/2021 sia giustificato da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], poiché l’obiettivo principale di quest’ultimo consiste nel proteggere le infrastrutture critiche assicurando la sicurezza del loro approvvigionamento di materiali da costruzione. Peraltro, la definizione della nozione di «infrastrutture» che tale decreto prevede sarebbe conforme, in sostanza, a quella che figura nella direttiva 2008/114. 51 Tale Stato membro aggiunge che detto decreto ha anche come obiettivo il rilancio dell’economia nazionale rispondendo alla diminuzione di produzione dei materiali da costruzione, alle penurie di approvvigionamento e agli aumenti di prezzo a seguito della crisi dovuta alla pandemia da COVID-19. Esso consentirebbe altresì di tutelare indirettamente interessi sociali quali la messa a disposizione di alloggi e la possibilità per i giovani di creare una famiglia. 52 Rammentando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per definire la portata delle esigenze fondamentali della collettività e per determinare il livello di tutela che essi ritengono adeguato, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che le disposizioni previste dal decreto n. 402/2021 sono del tutto inadeguate ai fini dell’obiettivo che tale normativa nazionale persegue, ciò che tale istituzione non ha fatto nel caso di specie. 53 Per quanto riguarda il carattere proporzionale di tale normativa, detto Stato membro ritiene che il decreto n. 402/2021 attui un regime coerente, che stabilisce un sistema di sorveglianza dei materiali da costruzione, che tuttavia non ha nessun effetto negativo effettivo sul commercio. Esso sostiene che le due misure previste da tale normativa, vale a dire l’obbligo di notifica nonché il diritto di prelazione e di acquisto, siano chiare e che l’efficacia della prima misura contribuisca al fatto che il diritto di prelazione o di acquisto non sia esercitato o, se del caso, lo sia soltanto in caso di urgenza. 54 Detto Stato membro fa valere che il regime stabilito dal decreto n. 402/2021 è fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo alle imprese interessate. Le misure previste da tale decreto sarebbero proporzionate e non eccederebbero quanto appropriato e necessario al fine di garantire l’obiettivo perseguito. Inoltre, mezzi meno intrusivi, ad esempio un obbligo di comunicare i dati relativi al commercio di materiali da costruzione, non consentirebbero allo Stato ungherese di affrontare tempestivamente una eventuale scarsità critica di tali materiali. Giudizio della Corte – Sull’esistenza di una restrizione ai sensi dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA] 55 In forza dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA], sono vietate fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 56 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione le misure nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di stabilire così una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione, in maniera da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato, a detrimento della produzione o del commercio di altri [OSCURATO:PERSONA] membri (v. sentenze dell’8 novembre 1979, Groenveld, 15/79, EU:C:1979:253, punti 6 e 7, e del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑205/07, EU:C:2008:730, punto 40). 57 In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che gli articoli 34 e 35 [OSCURATO:PERSONA] non consentono che, nei rapporti all’interno dell’Unione, vengano applicate norme interne le quali impongano, sia pure solo formalmente, la condizione della licenza d’importazione o di esportazione, o altra condizione simile (sentenza del 15 dicembre 1971, [OSCURATO:PERSONA] e. a., da 51/71 a 54/71, EU:C:1971:128, punto 9). L’imposizione di qualsiasi speciale formalità all’importazione, per il ritardo ch’essa determina e l’effetto dissuasivo ch’essa ha sugli esportatori, costituisce infatti un ostacolo per gli scambi (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 1977, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, 68/76, EU:C:1977:48, punto 16). 58 Nel caso di specie, occorre innanzitutto esaminare se le disposizioni del decreto n. 402/2021 abbiano per oggetto di restringere specificatamente le correnti di esportazione dei materiali da costruzione, ai sensi della giurisprudenza rammentata al punto 56 della presente sentenza. 59 A tal riguardo, occorre rilevare che le disposizioni di tale decreto prevedono un obbligo di notifica delle esportazioni di materiali da costruzione, corredata da una sanzione amministrativa in caso di inosservanza di tale obbligo da parte degli operatori, mentre è pacifico tra le parti che un simile obbligo e una simile sanzione non sono previsti dal diritto ungherese relativo alle operazioni di vendita dei materiali da costruzione sul territorio nazionale. 60 Inoltre, in forza delle disposizioni di tale decreto, in seguito alla notifica, da parte di un operatore, della sua intenzione di esportare materiali da costruzione, le autorità ungheresi competenti dispongono di dieci giorni lavorativi per esercitare un diritto di prelazione e di acquisto su tali materiali, qualora esse considerino che la loro vendita o la loro esportazione all’estero ostacoli in modo significativo o renda impossibile la costruzione, la gestione, la manutenzione o lo sviluppo di infrastrutture critiche sul territorio nazionale. 61 Ne consegue che, in primo luogo, assoggettando gli operatori che intendono esportare siffatti materiali da costruzione ad un onere amministrativo aggiuntivo, in secondo luogo, disponendo che l’inosservanza dell’obbligo di notifica implica una sanzione amministrativa importante, in terzo luogo, causando un prolungamento dei termini per la consegna fino a dieci giorni lavorativi e, in quarto luogo, impedendo definitivamente la transazione di esportazione in caso di attuazione del diritto di prelazione e di acquisto a vantaggio dello Stato ungherese, il decreto n. 402/2021 ha per oggetto di limitare le importazioni di materiali da costruzione, stabilendo una disparità di trattamento tra il commercio interno e il commercio di esportazione di tali prodotti e assicurando un vantaggio al mercato interno di tale Stato membro. 62 Considerato l’oggetto esplicito volto a restringere le correnti di esportazione, occorre qualificare tale decreto come «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione», ai sensi dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA], senza che sia necessario esaminare gli effetti di tali disposizioni. 63 In ogni caso, per quanto riguarda, a titolo aggiuntivo, la valutazione degli effetti delle disposizioni del decreto n. 402/2021, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, qualunque misura di uno Stato membro idonea a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio nell’ambito dell’Unione deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi della suddetta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2023, CIHEF e. a., C‑147/21, EU:C:2023:31, punto 37 e giurisprudenza citata). 64 Inoltre, ogni restrizione, anche se di minore importanza, a una delle libertà fondamentali previste dal trattato FUE è vietata da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 1º aprile 2008, Governo della Comunità francese e Governo vallone, C‑212/06, EU:C:2008:178, punto 52 e giurisprudenza citata). 65 Nel caso di specie, per quanto riguarda la circostanza menzionata dall’[OSCURATO:PERSONA], secondo la quale, dall’entrata in vigore del decreto n. 402/2021, tale Stato membro non ha avuto alcuna penuria di materiali da costruzione che necessitasse l’esercizio del suo diritto di prelazione o di acquisto, occorre rilevare che tale circostanza può precisamente essere dovuta al fatto che gli operatori sono stati dissuasi dall’esportare materiali da costruzione. 66 Inoltre, l’assenza di effetto dissuasivo delle disposizioni di tale decreto non è neppure dimostrata dai dati che figurano nella tabella prodotta dall’[OSCURATO:PERSONA], nell’allegato B.1 del suo controricorso, la quale indica, per quanto riguarda i due anni successivi all’entrata in vigore di detto decreto rispetto ai due anni precedenti a tale entrata in vigore, un aumento del volume delle esportazioni per nove dei quindici materiali da costruzione menzionati dal medesimo decreto, e una diminuzione di tale volume unicamente per sei di tali materiali. Infatti, in mancanza di altri elementi di prova, non si può escludere che il volume delle esportazioni sarebbe stato più elevato se il decreto n. 402/2021 non fosse esistito. Tali dati consentono unicamente di concludere che quest’ultimo non ha come conseguenza di impedire tutte le esportazioni di materiali da costruzione che rientrano nel suo ambito di applicazione (v., per analogia, sentenza del 17 settembre 2020, Hidroelectrica, C‑648/18, EU:C:2020:723, punto 32). 67 Ne consegue che le disposizioni del decreto n. 402/2021 sono indubbiamente in grado di incidere sul commercio di esportazione, sia in modo diretto, in particolare mediante l’onere amministrativo che rappresenta, per gli operatori, l’obbligo di notifica e mediante il prolungamento dei termini di consegna in caso di esportazione, sia in modo indiretto, in quanto gli obblighi stabiliti da tali disposizioni sono in grado di dissuadere i suddetti operatori dall’esportare materiali da costruzione. Pertanto, e a prescindere da loro oggetto restrittivo, gli effetti restrittivi indotti da tali disposizioni non possono essere ritenuti come troppo aleatori o troppo indiretti, affinché questi ultimi possano essere considerati, conformemente alla giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 7 marzo 1990, Krantz (C‑69/88, EU:C:1990:97, punti 10 e 11), e del 13 ottobre 1993, CMC Motorradcenter (C‑93/92, EU:C:1993:838, punti da 10 a 12), inidonei a costituire una restrizione ai sensi dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA]. 68 Da ciò che precede risulta che il decreto n. 402/2021 costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione, ai sensi dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA]. Tale misura è incompatibile con gli obblighi che risultano da quest’ultima disposizione, a meno che essa non possa essere oggettivamente giustificata. – Sull’esistenza di una giustificazione ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA] 69 Una misura nazionale contraria all’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA] può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale enunciati all’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA] o da un’esigenza imperativa di interesse generale, sempre che lo scopo che essa persegue sia legittimo e che essa sia proporzionata a tale scopo (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑205/07, EU:C:2008:730, punto 45, del 17 ottobre 2020, Hidroelectrica, C‑648/18, EU:C:2020:723, punto 34, e del 19 gennaio 2023, CIHEF e. a., C‑147/21, EU:C:2023:31, punto 48). 70 A tal fine, occorre verificare se detta misura sia atta a garantire la realizzazione di tale obiettivo e che non ecceda quanto necessario affinché sia garantito. Inoltre occorre ricordare, in questo contesto, che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato solo se essa soddisfa effettivamente l’esigenza di conseguirlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e. a., C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 64 e giurisprudenza citata). 71 Per quanto riguarda, in particolare, una misura nazionale che, secondo lo Stato membro interessato, sia giustificata da un obiettivo di pubblica sicurezza, la Corte ha già dichiarato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], è necessario che tale misura sia effettivamente giustificata da circostanze obiettive, rispondenti alle esigenze della pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1984, [OSCURATO:PERSONA] e. a., 72/83, EU:C:1984:256, punto 36). 72 Parimenti, la Corte ha precisato che, se è pur vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali, le esigenze della pubblica sicurezza, resta il fatto che tali motivi, nel contesto dell’Unione, e in particolare in quanto autorizzano una deroga a una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, devono essere intesi in senso restrittivo, di modo che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione. La pubblica sicurezza può essere quindi invocata solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività [v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Trasparenza associativa), C‑78/18, EU:C:2020:476, punto 91 e giurisprudenza citata, e del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑106/22, EU:C:2023:568, punti 66 e 67]. 73 Inoltre, le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate di prove adeguate o di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato, nonché di elementi circostanziati che consentano di suffragare la sua argomentazione (sentenze del 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑254/05, EU:C:2007:319, punto 36 e giurisprudenza citata, e del 19 gennaio 2023, CIHEF e. a., C‑147/21, EU:C:2023:31, punto 53 e giurisprudenza citata). 74 Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le misure previste dal decreto n. 402/2021 siano giustificate da ragioni di pubblica sicurezza, in particolare la sicurezza dell’approvvigionamento di materiali da costruzione delle infrastrutture critiche. 75 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che, nel settore del petrolio, delle telecomunicazioni e dell’energia, l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di siffatti prodotti o la fornitura di siffatti servizi in caso di crisi, nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, può costituire un motivo di pubblica sicurezza. Ma lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime di base, a livello locale, del settore edile, il quale non può rientrare nell’obiettivo legittimo di garantire la pubblica sicurezza, a meno che non si dimostri che la penuria di tali materie prime costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑106/22, EU:C:2023:568, punti 68 e 69). 76 Tuttavia, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha stabilito che il decreto n. 402/2021 risponda, alla luce delle circostanze oggettive, effettivamente e rigorosamente a esigenze di pubblica sicurezza. 77 Infatti, in primo luogo, tale decreto è in grado di applicarsi ad un ampio numero di infrastrutture in [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stato stabilito che ciascuna di esse presenti, nei fatti, un interesse fondamentale per la collettività, considerato che detto decreto non contiene né l’elenco delle infrastrutture che presentano un simile interesse, né la definizione, direttamente o mediante rinvio ad un altro atto giuridico, della nozione di «infrastrutture critiche» che consentirebbe di individuare, chiaramente e tassativamente, le infrastrutture coinvolte. 78 L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, in forza del principio della gerarchia delle norme di diritto ungherese, la portata di tale nozione ai fini del decreto n. 402/2021 deve essere considerata come quella che è stata definita all’articolo 1, lettera j), dell’a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (legge n. CLXVI del 2012 relativa alla individuazione, alla designazione e alla protezione dei sistemi e strutture vitali, [OSCURATO:PERSONA] 2012. évi 154. száma, pag. 26099). Poiché tale legge ha recepito la direttiva 2008/114 nell’ordinamento giuridico ungherese, quest’ultima definizione corrisponderebbe a quella che figura all’articolo 2, lettera a), di tale direttiva. Di conseguenza, la nozione di «infrastrutture critiche», ai sensi del decreto n. 402/2021, sarebbe fondata su circostanze oggettive. 79 Orbene, a tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che l’articolo 1, lettera j), di detta legge, nella versione in vigore alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, definiva in modo ampio la nozione di «infrastrutture critiche» e che l’allegato 1 di quest’ultima elencava, a titolo dei settori di attività in grado di contenere un elemento di sistema critico, in particolare, i settori dell’energia, dei trasporti, della sanità, della sicurezza sociale, della difesa e della sicurezza interna, nei quali infrastrutture potevano essere qualificate come «critiche» dalle autorità ungheresi competenti. 80 Dall’altro lato, come sottolineato dall’avvocato generale nei paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, la direttiva 2008/114 è irrilevante nel caso di specie poiché il decreto n. 402/2021 non rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima. Dall’articolo 1 di tale direttiva, letto alla luce dei considerando 5 e 9 di quest’ultima, emerge che essa si limita a stabilire una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche dell’Unione nei settori dell’energia e dei trasporti nonché a valutare la necessità di migliorarne la protezione, mentre l’ambito di applicazione del decreto n. 402/2021 è diverso e più ampio, in quanto esso comprende altri settori in cui non rientra la protezione delle infrastrutture critiche esistenti, bensì tutte le attività collegate alla costruzione, alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo di infrastrutture sul territorio nazionale. 81 In secondo luogo, come correttamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], i legami esistenti tra le diverse categorie di materiali da costruzione elencati dal decreto n. 402/2021 e la protezione delle infrastrutture critiche alle quali si fa riferimento non risultano né da tale decreto, né, in modo generale, dalle spiegazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento. Inoltre, tale Stato membro non ha precisato a partire da quando occorrerebbe considerare, per ciascuna di tali categorie, che vi è una penuria di materiali da costruzione che rappresenta una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza dell’approvvigionamento delle infrastrutture critiche. 82 In terzo luogo, occorre constatare che il decreto n. 402/2021 non è diretto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento delle infrastrutture critiche di materiali da costruzione in modo coerente e sistematico, poiché esso non prevede modalità relative alla presa in considerazione delle vendite di tali materiali sul mercato nazionale e delle importazioni di questi ultimi in [OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare i livelli di scorta e di penuria. 83 Ne risulta che le argomentazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo le quali le misure restrittive contenute nel decreto n. 402/2021 sarebbero giustificate da ragioni di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], relative alla sicurezza dell’approvvigionamento delle infrastrutture critiche di materiali da costruzione, devono essere respinte. 84 Nella misura in cui l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che tale decreto contribuisce anche al rilancio dell’economia, rispondendo alla diminuzione della produzione di materiali da costruzione, nonché all’aumento dei loro prezzi a seguito della crisi connessa alla pandemia da COVID-19, e a salvaguardare interessi sociali quali la costruzione di alloggi e la possibilità per i giovani di creare una famiglia, occorre, da un lato, rammentare che motivi di natura puramente economica, connessi alla promozione dell’economia nazionale o al buon funzionamento di quest’ultima, non possono servire come giustificazione di un ostacolo a una delle libertà fondamentali garantite dai Trattati (sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑106/22, EU:C:2023:568, punto 64 e giurisprudenza citata). 85 Dall’altro lato, per quanto riguarda i motivi sociali, l’[OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun elemento idoneo a suffragare tali affermazioni. 86 In tali condizioni, le misure restrittive contenute nel decreto n. 402/2021 non possono essere giustificate ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA]. 87 Pertanto, occorre accogliere la prima censura della [OSCURATO:PERSONA], in quanto verte sulla violazione dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA]. Sulla seconda censura, vertente su una violazione dell ’ articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l ’ articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA] Argomenti delle parti 88 Indicando che le restrizioni previste dal decreto n. 402/2021 si applicano alle esportazioni di materiali da costruzione verso paesi terzi e costituiscono quindi una misura appartenente alla politica commerciale comune, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale l’Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il quale precisa che solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, poiché gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione. 89 L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il decreto n. 402/2021 rientri nell’ambito dell’articolo 10 del regolamento 2015/479, il quale prevederebbe che le misure restrittive all’esportazione adottate da uno Stato membro potrebbero essere giustificate da uno dei motivi di interesse generale elencati a tale articolo 10. 90 Ciononostante, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la nozione di «pubblica sicurezza» che figura a detto articolo 10 corrisponda a quella che è prevista all’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA] e che detto decreto non soddisfi i criteri previsti al medesimo articolo 10. 91 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], poiché il diritto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione, compresi quelli derivanti da accordi internazionali che vincolano sia l’Unione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe giustificare, alla luce di una delle pertinenti eccezioni del GATT 1994, che essa può derogare al divieto di restrizioni all’esportazione di prodotti verso altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’OMC, di cui all’articolo XI, paragrafo 1, di tale accordo. 92 Essa precisa che, chiaramente, l’eccezione prevista all’articolo XI, paragrafo 2, lettera a), del GATT 1994 autorizza restrizioni temporanee, comprese quelle quantitative, all’esportazione al fine di prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti essenziali, ma tali situazioni non rientrano nell’ambito dell’articolo 10 del regolamento 2015/479. Infatti, se si verificasse una simile situazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero informare la [OSCURATO:PERSONA] dei problemi che devono affrontare, e spetterebbe a quest’ultima agire ai sensi degli articoli 5 e 6 di tale regolamento. 93 Tale istituzione aggiunge che le misure di salvaguardia adottate ai sensi degli articoli 5 e 6 di detto regolamento possono essere limitate a talune destinazioni o alle esportazioni di talune regioni dell’Unione. Le misure di protezione adottate «nell’interesse dell’Unione» potrebbero dunque anche servire a tutelare le necessità di uno Stato membro. 94 L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il decreto n. 402/2021 non violi la competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica commerciale comune e che tale decreto sia compatibile con l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. 95 L’articolo XI del GATT 1994 e il potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure di salvaguardia in forza degli articoli 5 e 6 del regolamento 2015/479 non osterebbero a che uno Stato membro adotti, sulla base dell’articolo 10 di tale regolamento, una misura quale il decreto n. 402/2021. 96 L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli articoli 5 e 6 di detto regolamento si applicano alle misure che possono essere adottate qualora gli «interessi dell’Unione» lo richiedano, mentre le misure previste da tale decreto sono dirette alla pubblica sicurezza all’interno di un solo Stato membro e non all’interesse generale dell’Unione. 97 Essa aggiunge che l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale gli articoli 5 e 6 del regolamento 2015/479 impediscono ad uno Stato membro di ricorrere all’articolo 10 di tale regolamento non può essere accolta, poiché, se così fosse, tale articolo 10 sarebbe del tutto svuotato di contenuto. 98 L’[OSCURATO:PERSONA] conclude che il decreto n. 402/2021 risponde ai motivi di pubblica sicurezza rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del regolamento 2015/479 e che la sicurezza dell’approvvigionamento giustifica una deroga alla libera circolazione delle merci ai sensi di tale disposizione. Giudizio della Corte 99 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], quando i Trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione. 100 A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], l’Unione dispone di una competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune. 101 Il legislatore dell’Unione ha adottato il regolamento 2015/479 nell’ambito di tale competenza esclusiva, per stabilire un regime comune applicabile alle esportazioni. Ai sensi del considerando 4 di tale regolamento, «in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate» e «è possibile prendere in considerazione, sul piano unionale, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare conformemente al trattato». 102 In tale prospettiva, l’articolo 1 di detto regolamento dispone che le esportazioni dell’Unione verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate conformemente al medesimo regolamento. 103 Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il decreto n. 402/2021 è un atto giuridicamente vincolante in un settore rientrante nella politica commerciale comune e che l’Unione non ha autorizzato l’[OSCURATO:PERSONA] ad adottare tale decreto. 104 Tuttavia, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale decreto è stato adottato in conformità al regolamento 2015/479, in quanto esso risponde a motivi di pubblica sicurezza rientranti nell’ambito dell’articolo 10 di tale regolamento. 105 A tal riguardo, l’articolo 10 di tale regolamento prevede che, fatte salve le altre disposizioni di diritto dell’Unione, esso non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di restrizioni quantitative all’esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. 106 Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, il fatto che tale articolo 10 e l’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA] siano formulati in modo simile suggerisce che il legislatore dell’Unione abbia inteso estendere la facoltà per uno Stato membro, prevista dall’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], di limitare le esportazioni all’interno dell’Unione anche alle esportazioni verso paesi terzi, e ciò alle stesse condizioni. 107 Perciò, alla nozione di «pubblica sicurezza» che figura, rispettivamente, a detto articolo 10 e all’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA], deve essere riconosciuta una portata identica in tali due testi. 108 Orbene, come dichiarato al punto 83 della presente sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] non può legittimamente sostenere che la sicurezza dell’approvvigionamento delle infrastrutture critiche di materiali da costruzione, che costituirebbe l’obiettivo perseguito dal decreto n. 402/2021, rientri nella nozione di «pubblica sicurezza», ai sensi dell’articolo 36 [OSCURATO:PERSONA]. 109 Di conseguenza, occorre constatare che tale Stato membro non può neppure legittimamente sostenere che il medesimo obiettivo rientrerebbe nell’ambito dell’articolo 10 del regolamento 2015/479 e che il decreto n. 402/2021 dovrebbe essere considerato di attuazione di tale disposizione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. 110 In tali condizioni, e senza che sia necessario esaminare le argomentazioni delle parti relative all’articolazione tra, da un lato, gli articoli 5 e 6 di tale regolamento e, dall’altro lato, l’articolo 10 di quest’ultimo, né le loro argomentazioni vertenti sul diritto dell’OMC, la seconda censura della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta. Sulla terza censura, vertente su un a violazione de ll’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 Argomenti delle parti 111 [OSCURATO:PERSONA] contesta all’[OSCURATO:PERSONA], da un lato, di non aver rispettato il periodo di sospensione di tre mesi, previsto all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535. Essa indica che, il 30 giugno 2021, tale Stato membro le ha comunicato il progetto notificato e che, di conseguenza, mediante l’adozione del decreto n. 402/2021, l’8 luglio 2021, ossia prima della scadenza di tale periodo di sospensione, il 1º ottobre 2021, detto Stato membro ha violato detto articolo 6, paragrafo 1. 112 Dall’altro lato, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] si è astenuta dal notificare il progetto di decreto che ha dato luogo al decreto n. 402/2021, nonostante tale progetto avesse subito modifiche importanti rispetto al progetto notificato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale Stato membro abbia violato l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535. Essa rammenta che uno Stato membro deve procedere a una nuova notifica di un progetto se quest’ultimo apporta modifiche importanti rispetto a ciò che era stato inizialmente notificato e che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva, una modifica apportata ad un progetto deve essere considerata come «importante», in particolare, qualora ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto. 113 L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver violato la direttiva 2015/1535, poiché l’adozione urgente del decreto n. 402/2021 era giustificata da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, lettera a), di tale direttiva. 114 Infatti, tale disposizione consentirebbe di derogare alle esigenze relative al periodo di sospensione in caso di motivi urgenti, collegati in particolare alla tutela della pubblica sicurezza. Essa sottolinea che la ripresa della domanda di materiali da costruzione dopo la pandemia minacciava di provocare una penuria nel 2021 e che si imponeva quindi un’azione urgente per evitare una situazione del genere. 115 Inoltre, tale Stato membro indica di non aver proceduto alla notifica del decreto n. 402/2021, conformemente alla direttiva 2015/1535, a causa di tale urgenza e che esso si era poi impegnato a non applicare le sanzioni previste da tale decreto in caso di inosservanza degli obblighi previsti da quest’ultimo. Giudizio della Corte 116 Innanzitutto, occorre constatare che è pacifico tra le parti che, il 30 giugno 2021, nell’ambito della procedura formale di notifica preventiva, prevista dalla direttiva 2015/1535, l’[OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di «progetto di norma tecnica», ai sensi di tale direttiva, un progetto di decreto governativo relativo alle misure da adottare per il rilancio dell’economia per quanto riguarda l’esportazione delle materie prime e dei prodotti di importanza strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore edile. 117 In primo luogo, occorre rilevare che, a decorrere dalla data alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto tale notifica, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, ha iniziato a decorrere un periodo di sospensione di tre mesi, durante il quale tale progetto non poteva essere adottato. 118 Tuttavia, l’8 luglio 2021, il decreto n. 402/2021 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’[OSCURATO:PERSONA] ed esso è entrato in vigore, in forza del suo articolo 9 e con l’eccezione del suo articolo 10, il giorno successivo a tale pubblicazione. 119 [OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta in proposito dall’[OSCURATO:PERSONA], sostiene che il decreto n. 402/2021 debba essere considerato come la versione finale del progetto notificato. 120 Occorre constatare che tale decreto è stato adottato prima della scadenza del periodo di sospensione di tre mesi, attivato dalla ricezione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del progetto notificato. 121 L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’adozione urgente del decreto n. 402/2021 era giustificata da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2015/1535, che consente di derogare all’obbligo di rispettare il periodo di sospensione di tre mesi, previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. Essa illustra che la ripresa della domanda di materiali da costruzione dopo la pandemia da COVID-19 minacciava di provocare una penuria nel 2021 in [OSCURATO:PERSONA] e che si imponeva un’azione urgente per evitare tale penuria. 122 Tale argomento deve essere respinto. 123 Infatti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2015/1535, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a rispettare tale periodo di sospensione di tre mesi allorché, per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, essi si trovino nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione. 124 La Corte ha già dichiarato, in merito all’articolo 9, paragrafo 7, primo trattino, della direttiva 98/34/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18), la cui formulazione era identica a quella dell’articolo 6, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2015/1535, che ha abrogato e sostituito la direttiva 98/34, che uno Stato membro non può avvalersi di tale eccezione qualora, alla data di adozione della norma nazionale, non esisteva, in tale Stato membro, una situazione prevista in tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑65/05, EU:C:2006:673, punto 65). 125 Orbene, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] si limita a menzionare un rischio di penuria di materiali da costruzione in tale Stato membro, senza stabilire l’esistenza effettiva di una simile situazione, come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2015/1535. 126 A tal riguardo, è irrilevante il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] sostenga che, non avendo notificato il decreto n. 402/2021 alla [OSCURATO:PERSONA], essa si sia impegnata a non applicare le sanzioni agli operatori che non rispettano gli obblighi previsti da tale decreto. 127 Infatti, un simile impegno non può essere preso in considerazione al fine di determinare se uno Stato membro fosse legittimato, in una determinata situazione, ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 6 della direttiva 2015/1535. 128 In tali condizioni, occorre constatare che il decreto n. 402/2021 è stato adottato prima della scadenza del periodo di sospensione di tre mesi, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. 129 In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2015/1535, gli [OSCURATO:PERSONA] membri procedono a una nuova comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma di tale paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l’ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. 130 Per quanto riguarda l’applicazione del progetto di regola tecnica, occorre rilevare che, a norma dell’articolo 3 del progetto notificato, era previsto che le disposizioni di quest’ultimo si applicassero a partire dal 1º ottobre 2021. 131 Orbene, come emerge dagli articoli 9 e 11 del decreto n. 402/2021, l’obbligo di notifica delle esportazioni di materiali da costruzione, di cui all’articolo 2 di quest’ultimo, si applica alle esportazioni a decorrere dal 15 luglio 2021. 132 Si deve constatare che il fatto di prevedere, nel decreto n. 402/2021, una data di applicazione particolarmente più ravvicinata rispetto a quella che figurava nel progetto notificato costituiva una modifica importante del calendario di applicazione inizialmente previsto da tale progetto. L’[OSCURATO:PERSONA] era dunque tenuta a procedere ad una nuova comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2015/1535 (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Ivansson e. a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, punti 38 e 44). 133 Nel caso di specie, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato tale obbligo di notifica del progetto modificato, occorre constatare che tale Stato membro ha violato tale disposizione. 134 Pertanto, la terza censura è fondata. 135 Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre constatare che, introducendo una procedura applicabile all’esportazione di materie prime e materiali da costruzione, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi: –        dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA]; –        dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], nonché –        dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535. Sulle spese 136 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Introducendo una procedura applicabile all’esportazione di materie prime e materiali da costruzione, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi: – dell’articolo 35 [OSCURATO:PERSONA]; – dell’articolo 2, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [OSCURATO:PERSONA], nonché – dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. Firme * Lingua processuale: l’ungherese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris