CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inammissibile nel resto. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo sia dichiarato inammissibile il ricorso del PG; L'AVV. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso del PG; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo sia dichiarato inammissibile il ricorso del PG; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catanzaro giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione della sentenza di appello limitatamente al riconoscimento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Piero in relazione al delitto associativo di cui all'art.74 Dpr 309/90, a fronte delle criticità evidenziate dal giudice di legittimità sia in relazione alla valutazione della prova dichiarativa proveniente dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla sufficienza degli elementi di riscontro rappresentati dalla realizzazione dei reati fine, pronunciava sentenza assolutoria nei confronti di tutti i suddetti imputati per non avere commesso il fatto. 2.Ribardita sotto il profilo istruttorio la superfluità della rinnovazione della istruttoria dibattimentale richiesta dall'accusa onde acquisire integrazioni e precisazioni alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in quanto già compiutamente acquisite e valutate nei giudizi di merito e ritenuta l'irrilevanza dell'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in quanto le dichiarazioni di questi, sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame del teste, non presentavano rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità degli imputati, escludeva la ricorrenza di un panorama probatorio che fosse in grado di sostenere il giudizio di responsabilità di ciascuno degli imputati in relazione alla fattispecie associativa. Con riferimento alle posizioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], cui accedeva altresì quella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come fornitore dello stupefacente, il giudice di rinvio evidenziava l'insufficienza degli elementi indiziari derivanti dalle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni dei soggetti riforniti e, più in generale, dalla sinergica attività di spaccio in assenza di un elemento unificante che attestasse una comune matrice di collegamento con un gruppo organizzato. A tale proposito evidenziava la genericità e insufficienza del propalato dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni oltre a pretermettere completamente la veste del [OSCURATO:PERSONA], non erano in grado di porre in collegamento tale gruppo di soggetti con la realtà criminale associativa del Rossanese che, secondo le dichiarazioni dei collaboratori, era rappresentata dal nucleo di soggetti facenti capo a GALLUZZI Salvatore e, successivamente alla sua cattura, a [OSCURATO:PERSONA], laddove i fratelli [OSCURATO:PERSONA] al massimo si erano limitati a rifornirsi dal GALLUZZI, ma in assenza della prova di una stabile collaborazione. Escludeva altresì la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] Piero, la cui posizione era stata rimessa al vaglio del giudice di rinvio per valutare l'eventuale inserimento nella struttura associativa sulla base dei reati fine allo stesso riconosciuti, sebbene dichiarati prescritti, in quanto, richiamando i principi dettati dal giudice di legittimità non era risultato alcun rapporto tra il suddetto imputato e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], né in via diretta, né in termini enucleabili dall'esame dei reati fine. Quanto infine alle posizioni deli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], accomunate dal giudice di legittimità dalla esigenza di una più puntuale verifica inerente alla sussistenza dei reati fini contestati (capi C e D della imputazione con riferimento a condotte di custodia dello stupefacente, dichiarati estinti per prescrizione), il giudice del rinvio assumeva che la eventuale partecipazione alle singole cessioni, in assenza di elementi rilevanti da cui desumere che queste fossero finalizzate, o comunque sintomo di partecipazione alla struttura associativa, non consentiva di ritenere esistente la responsabilità per il delitto associativo. 3. Avverso la sentenza del giudice del rinvio ha proposto ricorso per la cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro. Con un primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art.627 cod.proc.pen. anche in riferimento alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Con riferimento alla posizione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], richiamate le considerazioni della corte regolatrice in ordine alla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per il carattere generale e suscettibile di maggiori specificazioni delle propalazioni dei dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assume la illegittimità, in quanto contrastante con il dictum della S.C., della decisione del giudice del rinvio, anticipata con ordinanza assunta alla udienza del 26 Gennaio 2022 e ribadita in sentenza di non ammettere la escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] Gaetano, non ricorrendo alcun divieto legale. Parimenti decisiva doveva ritenersi la testimonianza richiesta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale, nella prospettazione accusatoria e come riportato nella sentenza di annullamento veniva indicato dal [OSCURATO:PERSONA] quale il soggetto che controllava l'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti in [OSCURATO:PERSONA], il quale nel frattempo era divenuto un collaboratore di giustizia e aveva riferito della vicinanza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] a GALLUZZI Salvatore che li riforniva di stupefacente.3.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge per inosservanza dell'art.521 cod.proc.pen. in relazione all'art.597 cod.pen. In relazione alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giudice del rinvio aveva omesso di verificare se i fatti accertati nelle intercettazioni telefoniche, utilizzati ai fini della contestazione del reato associativo di cui al capo A) potessero essere riqualificati ai sensi dell'art.73 Dpr 309/90 non ravvisandosi sul punto alcuna immutazione della fattispecie ai sensi dell'art.521 cod.proc.pen., trattandosi di fatti noti e comunque la diversa qualificazione non avrebbe determinato alcuna lesione del diritto di difesa derivante da profili di novità che da quel mutamento scaturiscono in quanto tali condotte di cessione risultano contemplate nel capo A) della rubrica, quali episodi di vendita al dettaglio sula piazza di Rosarno. Con una terza articolazione lamenta violazione dell'art.74 Dpr 309/90 con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Piero laddove nella decisione del giudice del rinvio si assume che manca la prova agli atti del processo di un collegamento tra l'imputato e la persona di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] esponente rossanese di attività illecita nel settore degli stupefacenti, ignorando invece della ricorrenza di una serie di intercettazioni telefoniche e di reperti fotografici dai quali tale relazione risultava palese, mediante una triangolazione con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai fatti di cui ai capi K, L, M, N, O della rubrica. Invero a fronte dell'accertamento, anche in separato giudizio, della intraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla struttura associativa di stanza nel Rossanese, cui era altresì riconosciuta la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] anche sulla base dei contatti del medesimo con il [OSCURATO:PERSONA] e del coinvolgimento nei numerosi reati fine al medesimo contestati e dichiarati prescritti, parimenti in relazione alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], i cui rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano documentati, il giudice del rinvio, secondo le indicazioni forniti nella sentenza di annullamento avrebbe dovuto verificare l'eventuale coinvolgimento nella struttura associativa dell'imputato sulla base dell'esame dei singoli reati fine, seppure dichiarati prescritti, trattandosi dei medesimi capi di imputazione in cui risultavano coinvolti gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con una quarta articolazione lamenta violazione di legge in relazione all'accertamento della ipotesi di cui all'art.74 Dpr 309/90 anche con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali la sentenza di annullamento aveva richiesto una verifica supplementare in relazione alla loro eventuale appartenenza alla struttura associativa mediante un vaglio rigoroso delle "condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono essere il frutto di un aiuto episodico" tenuto conto che ai suddetti venivano contestati episodi di detenzione con finalità di custodia dello stupefacente di cui ai capi C) e D) della rubrica. Il Procuratore Generale passava in rassegna una serie di intercettazioni telefoniche da cui sarebbero emerse le relazioni criminose tra i suddetti imputati con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale con i vertici dell'organizzazione criminosa rossanese nella prospettiva della organizzazione di alcune rilevanti cessioni di droga anche a favore di ambienti malavitosi siciliani in un intersecarsi di relazioni illecite (puntualmente indicate e documentate) che andavano oltre le singole contestazioni (dichiarate prescritte) di cui ai capi C) e D), ma che si inserivano in un più vasto programma associativo, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si adoperavano per consentire canali di comunicazione sicuri tra vertici del sodalizio rossanese e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Questi contatti erano manifestazione dello stabile e organico inserimento dei due imputati negli stessi affari in cui erano dediti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già condannati in via definitiva per il reato associativo. Tanto il giudice di appello quanto quello di rinvio, seppure sollecitato dal giudice di legittimità, avevano del tutto omesso di indicare o approfondire i contatti e i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e i vertici del sodalizio rossanese in data antecedente al maggio 2012. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza deve essere annullata in relazione ai denunciati vizi del ricorrente procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo concernenti il mancato assolvimento da parte del giudice del rinvio di un doveroso sforzo argomentativo atto a dare conto dell'esame, e di una rinnovata valutazione del compendio istruttorio sulla cui base la corte di appello aveva riconosciuto la ipotesi delittuosa di cui all'art.74 Dpr 309/90. In definitiva il giudice del rinvio si è limitato a recepire le inadeguatezze probatorie, in termini di insufficienza e contraddittorietà della decisione di appello, segnalate dalla corte regolatrice nella pronuncia di annullamento, traducendole in pronunce assolutorie, ma ha del tutto omesso di operare il vaglio e il supplemento di giudizio valutativo su una serie di elementi dichiarativi e logici, in particolare relativi alla commissione dei singoli reati fine, pure richiesto dal giudice di legittimità, onde verificare la tenuta della pronuncia di condanna. 1.1 Orbene va ribadito il principio secondo cui a seguito di annullamento per vizio motivazionale, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (sez.3, n.34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc.F., Rv.271345). Il giudice distrettuale nella specie è pervenuto ad una pronuncia assolutoria di tutti i ricorrenti senza procedere ad un nuovo completo esame del materiale probatorio, ed omettendo altresì di valutare gli specifici elementi istruttori e logici che gli erano stati sottoposti all'esame da parte della Corte regolatrice. 2. Passando ai singoli profili di censura le posizioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e, indirettamente, quella del [OSCURATO:PERSONA], erano state esaminate e definite dal giudice di appello principalmente sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] Gaetano. Nella sentenza di annullamento si è affermata a la contraddittorietà dell'iter motivazionale del giudice di appello in quanto, a fronte della contestazione sulla genericità del propalato, da una parte aveva affermato che si trattava di "dichiarazioni iniziali" e dall'altra aveva riconosciuto che I collaboratori "non erano stati chiamati a riferire specificamente sui singoli associati ma sono stati interrogati sull'associazione nel suo complesso e su tutti i soggetti che ne facevano parte". Il giudice di legittimità concludeva pertanto che la genericità del propalato risiedeva proprio nel fatto che si trattava di dichiarazioni iniziali e di cornice, le quali pertanto avrebbero richiesto "specificazioni da parte dei collaboratori di giustizia", non assurgendo neppure al ruolo di chiamate di correità ed essendo prive di qualsiasi elemento individualizzante, ferma restando altresì la totale carenza di riferimenti alla veste di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il giudice del rinvio, partendo dalla carenza motivazionale rilevata dal giudice di legittimità e riconosciuto che la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] risiedeva esclusivamente nelle dichiarazioni dei collaboratori (laddove i reati fine avrebbero al più assolto una funzione di riscontro), riconosceva la genericità del propalato dei collaboratori e pronunciava sentenza assolutoria. Nel motivare le ragioni per cui non aveva inteso procedere ad una rinnovazione istruttoria mediante l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], argomentava che le dichiarazioni indizianti del [OSCURATO:PERSONA] erano già state valutate dai giudici di merito, mentre in relazione alla richiesta di esame di altro teste di accusa ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) ne assumeva l'irrilevanza. 2.2 La motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria se solo si considera che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già esaminate dai giudici di merito e su cui gli stessi avevano fondato la sentenza di condanna nei confronti degli imputati, fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sono le stesse che il giudice dell'annullamento ha ritenuto generiche, in quanto iniziali e cumulative, prive di riferimenti realmente indizianti a carico dei singoli soggetti, che venivano indicati quali spacciatori che si rifornivano abitualmente da Salvatore GALLUZZI, posto al vertice di organizzazione criminale del rossanese. Per tale ragione aveva prospettato che dichiarazioni iniziali e cumulative come quelle utilizzate dai giudici di merito per una pronuncia di condanna avrebbero richiesto "specificazioni da parte dei collaboratori di giustizia". Il giudice di rinvio ha reso, in punto di necessità della integrazione istruttoria una motivazione minimale e illogica. In relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria del teste [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente affermato che lo stesso era già stato sentito, eludendo in sostanza la richiesta di rinnovazione istruttoria del P.G. e la segnalazione proveniente dalla motivazione del giudice dell'annullamento e, quanto alla integrazione istruttoria mediante l'escussione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale sulla base dei fatti indicati nelle sentenze di merito, era divenuto capo del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] dopo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ne assumeva la irrilevanza in quanto il collaboratore aveva già in precedenza già reso dichiarazioni ininfluenti per la posizione degli imputati in questione. 2.3 Se è vero che il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate nella sentenza rescindente (sez.2, n.8733 del 22/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278629) spettando al giudice di merito il compito di ricostruire i fatti risultanti dalle emergenze processuali, né un obbligo di rinnovazione di ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. (sez.5, n.5209 del 11/12/2020, Ottino, Rv.280408-01), lo stesso è comunque tenuto alle regole di cui all'art.627 comma 2 cod.proc.pen. a seguito di sentenza di annullamento, di talchè il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione se le parti ne fanno richiesta. L'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. infatti consente alle parti di richiedere l'ammissione di prove al giudice di appello, in sede di giudizio di rinvio, nei limiti previsti dall'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., anche se nella precedente fase del gravame di merito la richiesta istruttoria non era stata avanzata, purché si tratti di prove rilevanti per la decisione con specifico riguardo al "devoluturn" rescissorio (sez.3, n.21166 del 23/06/2020, F., Rv.279741-01). Sotto questo profilo pertanto risulta del tutto illogica la motivazione della ordinanza istruttoria e della sentenza impugnata laddove esprime un giudizio di ultroneità e di irrilevanza dell'esame dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiesti dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale di Palermo laddove, in relazione al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di pertinenza e rilevanza della rinnovazione istruttoria era già stato anticipato dalla Corte regolatrice proprio a chiarimento e specificazione delle dichiarazioni già in atti, che il giudice del rinvio ha ritenuto inopinatamente esaustive. Illogica la motivazione della sentenza impugnata anche in relazione alla integrazione testimoniale richiesta mediante l'esame del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in quanto, incontestata la sua posizione apicale nel clan di [OSCURATO:PERSONA] in epoca immediatamente successiva ai fatti per cui è giudizio, appare del tutto illogico il giudizio sulla ininfluenza dell'apporto dichiarativo, soprattutto in quanto basato su alcune dichiarazioni riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA], del tutto sganciate dal tema delle posizioni degli odierni imputati. 2.4 In accoglimento del primo motivo di ricorso deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata, in relazione agli imputatii [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per motivazione manifestamente illogica in punto di omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame dei collaboratori di giustizia indicati dal P.G. 3 L'accoglimento del primo motivo di ricorso risulta assorbire il secondo motivo di gravame che attiene alla diversa qualificazione giuridica dei fatti reato contestati nel capo di imputazione sub.A). 4. Fondato è il terzo motivo di ricorso che attiene alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] Piero all'associazione di cui all'art.74 Dpr 309/90 in qualità di partecipe contestata al capo A) di imputazione. 4.1 In relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ricorre in primo luogo un totale deficit motivazionale nella parte in cui il giudice di rinvio omette di procedere ad una nuova valutazione della prova dei fatti allo stesso contestati in relazione ai numerosi reati fine ascritti, capi F)-G), H), I), L), 3), K), L), M), N) e O), per cui pure era intervenuta in appello sentenza di proscioglimento per prescrizione, come richiesto dal giudice di legittimità a pag.51 della sentenza rescindente. 4.2 Invero la corte di cassazione ha evidenziato che la sentenza di condanna in primo grado era fondata in primo luogo sul coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei numerosi reati fine di cui sopra. Poiché il giudice di appello aveva pronunciato sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione in relazione a tutti i reati fine ai sensi dell'art.129 comma 1 cod.proc.pen., la corte regolatrice rilevava che il giudizio di responsabilità per la ipotesi associativa era stato invece confermato, oltre che sui rapporti tra il ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], reggente l'organizzazione criminosa nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], anche sulla partecipazione dell'imputato ai reati fine, quale indice di appartenenza alla vita associativa; peraltro tale giudizio era stato espresso senza rispondere ai motivi di appello "volti a contestare il giudizio di responsabilità sui reati fine" quale forma di manifestazione della condotta di partecipazione. Così delimitato il perimetro del giudizio di rinvio era (implicitamente) richiesta una rinnovata valutazione degli elementi di fatto e delle fonti di prova che avevano condotto i giudici di primo grado ad affermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a numerosi reati fine, a saggiare la resistenza del giudizio di responsabilità alle censure formulate in appello dalla difesa dell'imputato e a verificare la coerenza degli elementi valutativi acquisiti con la prospettazione della ipotesi accusatoria associativa. 4.3 Orbene siffatta valutazione risulta del tutto omessa. Il giudice di rinvio si è limitato a rilevare che, "non essendoci alcun rapporto tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], né in via diretta né evincibile dai reati fine, gli stessi non possono essere prova della partecipazione del reato associativo". La lapidaria affermazione è viziata sotto un duplice profilo. 4.3.1 In primo luogo è assolutamente priva di un pure nninimale substrato motivazionale il che integra violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione quale elemento essenziale del provvedimento giudiziale decisorio. 4.3.2 In secondo luogo si tratta di un'affermazione che contrasta in termini stridenti con il contenuto della sentenza di appello, che pure aveva indicato i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], capo mandamento del rossanese, e [OSCURATO:PERSONA], custode dello stupefacente, quale uno degli indicatori della partecipazione del ricorrente al sodalizio, come riportato nella sentenza rescindente a pag. 51 (par.6.2); tale affermazione risulta altresì in contrasto con il contenuto dei motivi di ricorso proposti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice di legittimità, come richiamati nella sentenza rescindente a pag.17-18 (par.7.2), che pure riconosce la ricorrenza di rapporti, definiti occasionali tra i due, tramite squilli telefonici. 4.4 Rimane poi la totale inottemperanza all'obbligo di procedere ad una rinnovata valutazione del materiale istruttorio, nei limiti del perimetro valutativo indicato nella sentenza della corte regolatrice, e quindi al compito di procedere ad un nuovo completo esame del materiale probatorio con riferimento ai fatti contestati nei capi di imputazione per cui è stato disposto il proscioglimento per prescrizione, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, omettendo di incorrere nel medesimo percorso argomentativo censurato nella sentenza di annullamento, al fine di accertare l'eventuale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associativa. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata anche in relazione a tale profilo, concernente la partecipazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associativa.to- 5. Considerazioni in parte analoghe vanno svolte con riferimento ai motivi di ricorso concernenti la partecipazione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al delitto associativo. Invero la motivazione della sentenza rescindente aveva richiesto una rinnovata valutazione del materiale istruttorio in una duplice direzione. Sotto un primo profilo demandava al giudice del rinvio un rinnovato accertamento dei fatti contestati ai capi C) e D) (reati fine) per stabilire se, una volta superati i deficit motivazionali pure riscontrati nella riconosciuta ricorrenza del concorso dei suddetti imputati, gli stessi potessero essere utilizzati come chiave di lettura della partecipazione dei due imputati al sodalizio criminoso, prospettando peraltro un esame particolarmente rigoroso nella specie, quando la prova dell'accordo sia desunta dalla partecipazione ad un solo episodio criminoso o da un contributo episodico. 5.1 Sotto diverso profilo la corte regolatrice chiedeva una rinnovata valutazione del materiale istruttorio con riferimento alla valorizzazione dei rapporti intercorsi tra i due imputati con gli altri sodali, riconoscendo la genericità del tessuto motivazionale della sentenza di appello, invitando il giudice del rinvio ad una rivalutazione di specifiche condotte dell'[OSCURATO:PERSONA] e in particolare quelle "di essere deputato a intrattenere i rapporti telefonici con [OSCURATO:PERSONA]; di avere allertato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della presenza in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a negoziare la sostanza stupefacente da acquistare e in alcuni casi da cedere" (pag.52 par.7.3 sentenza di annullamento). Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Cassazione richiedeva poi al giudice del rinvio di "rivedere la motivazione sulla sussistenza del concorso di persone in tali reati" e di conformarsi poi ai principi di diritto prima evidenziati "sul valore probatorio della commissione dei reati fine". Tale compito è stato disatteso nella sentenza impugnata, in violazione palese del dictum del giudice di legittimità in sede di giudizio di rinvio, ai sensi dell'art.627 commi 2 e 3 cod.proc.pen. 5.2 Invero la corte di appello di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio, pure investita del processo con tutti i poteri e le prerogative del giudice di appello, e invitata dal giudice di legittimità a coltivare un duplice tema di indagine (verifica sui reati fine come spia della partecipazione dei due imputati al reato associativo, verifica dei rapporti dei due imputati con gli altri sodali) si è limitata a constatare che la "partecipazione alle singole cessioni, in assenza di elementi rilevanti da cui desumere che queste siano finalizzate o comunque sintomo della partecipazione ala struttura associativa, non permette di ritenere esistente la responsabilità per il reato associativo". Sebbene mascherata da un ragionamento tautologico, la motivazione della sentenza del giudice del rinvio assume che manca la prova di una condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura associativa. Ma ciò è sostenuto in termini assertivi e definitivi in assenza di una, seppure minima, verifica degli elementi che i giudici di merito avevano posto a fondamento dell'affermazione di condanna, nonché delle supplementari verifiche segnalate dal giudice dell'annullamento e di tutti gli elementi indicati dal ricorrente procuratore generale di Catanzaro a sostegno del ricorso per cassazione. Va inoltre evidenziato che, a prescindere dalla partecipazione degli imputati ai reati fine, anche come momento di emersione della partecipazione al reato associativo, il giudice del rinvio ha del tutto omesso di approfondire, come gli era stato richiesto, i rapporti, pure esistenti, tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali, e come gli stessi potessero essere interpretati nella prospettiva del reato per cui si procede, incorrendo sul punto in difetto motivazionale per inesistenza e apparenza della motivazione. 5.3 Anche in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si impone un rinnovato esame delle emergenze processuali e delle fonti di prova, nel senso già indicato nella prima sentenza di annullamento ai fini della verifica della loro partecipazione al delitto associativo sub A) della imputazione, sia in relazione alla effettiva partecipazione degli imputati ai reati fine, in relazione ai quali è stato disposto l'annullamento della sentenza di appello per estinzione dei reati per prescrizione, sia in relazione all'accertamento e alla valutazione dei rapporti dei prevenuti con gli altri sodali, quali indizio di una adesione all'organizzazione criminosa. 6. In conclusione deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata in relazione a tutte le doglianze articolate dalla parte pubblica con il ricorso per cassazione, con eccezione del secondo motivo di ricorso che si