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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 22754/2022

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 826/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , e per essa la mandataria «doValue s.p.a.», nuova denominazione assunta da «doBank s.p.a.», nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù della procura speciale conferita su foglio separato materialmente congiunto al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 17, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato a Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, nello studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, Sezione fallimentare, emesso nel procedimento n. 1395 /20 19, deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2020 e comunicato a mezzo PEC il 24 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 2 4 novembre 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha rigettato l'opposizione proposta dalla società doValue s.p.a. (già doBank s.p.a.), quale mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA]., confermando il decreto di esecutività dello stato passivo opposto del 4 luglio 2019, comunicato dal curatore il 9 luglio 2010, con il quale il Giudice delegato, ammettendo solo parzialmente il credito di cui alla domanda di insinuazione al passivo n. 78, non aveva ammesso il credito pari a complessivi euro 139.856,76, quale saldo debitore al 15 luglio 2020, dovut o in virtù del conto corrente n. 410.777549 (intrattenuto con l'allora [OSCURATO:SOCIETA] e poi, identificato con le ultime quattro cifre n. 1883 e 7592), oltre accessori e interessi al rango chirografario.

2. Il Tribunale fallimentare, confermando il decret o del giudice delegato, ha ritenuto la mancanza di prova del credito di cui la società opponente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento, essendo irrilevanti sia l'estratto di saldaconto, la cui efficacia era limitata all'emissione dell'ingiunzione ex art. 633 cod. proc. civ., sia il certificato notarile del saldo debitore non equivalente all'estratto ei libri contabili dotato dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2710 cod. civ. nei rapporti fra imprenditori; che era assente anche la specifica allegazione inerente la valenza probatoria degli estratti conti, integrali e scalari, prodotti in sede di opposizione allo stato passivo, in relazione alle argomentazioni difensive della Curatela sulla illegalità del timbro postale apposto sulla nota del 10 maggio 2004 e sulla incomprensibilità della firma di ricezione del 14 maggio 2004; che l'atto pubblico del 19 ottobre 2010 di fusione per incorporazione del [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. non consentiva di ricavare il preciso riferimento al conto corrente intestato al debitore in bonis, riferendosi genericamente ai c rediti in blocco vantati e ceduti per incorporazione; che, in ogni caso, mancava la prova della corrispondenza del tasso debitore indicato nelle note menzionate da parte opponente, invocate a titolo di mezzo di prova della data certa del rapporto, degli anni 1999, 2004 e 2006 (6,625%), rispetto al tasso di interesse desumibile dagli estratti conti prodotti; che, al contrario, dagli estratti conto prodotti emergeva la variazione del tasso debitore durante lo svolgimento del rapporto (per esempio, il tasso debitore nel riassunto scalere al 30 giugno 2008 era pari all'8%), senza che, di contro, fosse stata data la prova della variazione concordata, con la conseguente invalidità dei tassi ultralegali applicati in assenza di convenzione e l'inattendibilità della documentazione prodotta e la carenza di prova del credito sotto il profilo del quantum.

3. La società [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria «doValue s.p.a.», nuova denominazione assunta da «doBank s.p.a.», avverso il superiore decreto, ricorre in cassazione con un atto affidato aquattro motiv i .

4. [OSCURATO:PERSONA] fallimentare deposita controricorso.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 giugno 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 6.[OSCURATO:PERSONA] fallimentare ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'erroneità del decreto adottato dal Tribunale per avere il Collegio fondato la decisione su accertamenti o circostanze di fatto che non avevano formato oggetto di contestazione, né erano stati dedotti in via di eccezione o all e gati dalle parti; in particolare, non era mai venuta formalmente in contestazione la leggibilità del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento e l'incomprensibilità della firma apposta sull'avviso, poiché l'Ufficio fallimentare aveva contestato soltanto la riferibilità del contenuto del plico all'avviso di ricevimento per non essere riportato il numero della raccomandata della nota contenuta; il Collegio, inoltre, era entratonel merito delle poste contabili indicate negli estratti conti allegati, in assenza di specifiche contestazioni avanzate dalla Curatela. 1.1Il motivo è infondato. 1.2La ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., vizio che, però, riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (cfr. da ult.

Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616 ), e che dunque nella specie non ricorre, avendo il Tribunale provveduto su tutta la domanda,rigettandola integralmente.

Nel fare ciò, d’altronde, il giudice di merito si è attenuto al ribadito principio secondo cui, in tema di insinuazione allo stato passivo, non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il Tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l'opposizione proposta dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officioin ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 12 novembre 2019, n. 29254 ; Cass. 6 novembre 2013, n. 24972 ; Cass. 19 settembre 2013, n. 21482). 2.Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 e 2704 cod. civ., avendo errato il Tribunale fallimentare a ritenere inopponibile il titolo contrattuale, perché si trattava di circostanza non controversa tra le parti e perché dall'esame dell'originale dell'avviso di ricevimento in parola, si evinceva chiaramente che il timbro postale era stato apposto in data 15 maggio 2004; che, in assenza di contestazioni sulla leggibilità della firma, la firma doveva ritenersi necessariamente riferibile al destinatario esposto. 2.1Il motivo è inammissibile.

Vale anzitutto constatato che la censura è totalmente estranea all’ambito della denuncia di violazione di legge sostanziale, in particolare degli articoli 1335 e 2704 c od. civ. , giacché non pone punto in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, bensì la concreta applicazione fattane dal giudice di merito, per la verità, peraltro, sulla base del solo articolo 2704 cod. civ., mentre la tematica del perfezionamento dell’atto ricettizio è in effetti estranea all’assetto motivazionale del provvedimento impugnato.

Guardando poi all’effettivo contenuto della censura, indipendentemente dal richiamo alle indicate norme sostanziali, si deve osservare che non è pertinente il richiamo, da parte della ricorrente, al principio di non contestazione, di cui all’articolo 115 c.p.c., riferito alla rilevata non leggibilità del timbro, dal quale, secondo la stessa ricorrente, avrebbe dovuto desumersi la data certa del titolo in discorso: non v’è difatti alcun dubbio, giacché ciò emerge espressamente dalla lettera della norma, che il menzionato principio sia riferito ai fatti nella loro oggettività, e non alla valutazi one dei documenti, intesi quali supporti probatori, come tali sottoposti alla regola del prudente apprezzamento previsto dal successivo articolo 116 cod. proc. civ..

Dopodiché l’inammissibilità discende recta via dalla natura stessa della denuncia, giacché diretta a porre in discussione appunto una valutazione di merito effettuata dal giudice dell’opposizione allo stato passivo, nell’esercizio del proprio potere di prudente apprezzamento delle prove, valutazione in linea di principio insindacabile in sede di legittimità, e tanto più insindacabile nella specie, tenuto conto che l’affermazione della leggibilità del timbro è effettuata sulla base di una ricostruzione meramente ipotetica, e cioè sull’assunto che il giudice di merito avrebbe, o potrebbe avere, co mpulsato il timbro nella versione telematica del documento, per così dire «sbiadita» rispetto all’originale pure prodotto nel fascicolo cartaceo. 2.2Rileva, peraltro, anche un ulteriore profilo di inammissibilità della censura, laddove il Tribunale ha affermato, con una ragione autonoma del decidere, che non è stata adeguatamente censurata dalla società ricorrente, che non vi era prova della riferibili tà dell'avviso di ricevimento allegato alla nota del 10 maggio 2004, il cui numero non era riportato dalla nota e, dunque, non vi era certezza riferibile alla stessa, ovvero ad una spedizione effettuata dall'allora [OSCURATO:SOCIETA]., filiale di Messina «A» (cfr. pag. 4 del decreto impugnato).

3. Con il terzo motivo si lamenta l a violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 TUB e dell'art. 2700 cod. civ., perch é il tenore letterale dell'atto pubblico di fusione in notaio [OSCURATO:PERSONA] di Torino, del 19 ottobre 2010, n. rep. 19430, registrato a Torino il 19 ottobre 2020 , e trascritto a pag. 14 del ricorso per cassazione, recava il riferimento al rapporto di conto corrente oggetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento. 3.1Il motivo è infondato. 3.2 Stabilisce l’articolo 58 del T esto unico bancario, al secondo comma, che: «La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità», e, al quarto comma, che: «Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.1264 del codice civile».

Il significato della disposizione è stato per lo più scrutinato, nella giurisprudenza di questa Corte, in riferimento all’articolo 111 cod. proc. civ., norma riguardo alla quale si afferma, in generale, che al successore a titolo particolare nel diritto controverso è di regola sufficiente, per la dimostrazione della propria legittimazione, la specifica indicazione dell’atto che ha determinato il trasferimento della posizione contrattuale (cfr. fra le altre Cass. 11 aprile 2017, n. 9250).

Viceversa, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabilela speciale disciplina di cui all'art. 58 del decreto legislativon. 385 /1993 , ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (tra le molte, di recente , Cass. , 5 novembre 2020, n. 24798 ).

Si è così esclusa la fondatezza della tesi che intende «assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco; né comunque di estendere a tale segno, od omologare, la funzione «sostitutiva» che, in punto di cessione del credito, la norma dell'art. 58 comma 4 dà alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta.

Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente … La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 cod. civ.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente; e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264,comma 1, cod. civ., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto» … In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4 si l imita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto … Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente … Ciò posto, va adesso osservato che la norma del comma 2 dell'art. 58 TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana».

Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa … D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione».

La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi.

In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB).

Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precis i contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.

È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» … Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità.

È noto, peraltro, che si tratt a di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di «sana e prudente gestione» di cui all'art. 5 TUB.

Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato … che la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.

Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito» ( Cass. 28 febbraio 2020, n. 5617).

L’indirizzo così riassunto, nondimeno, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, soggetta all’applicazione dell'art icol o 58 del d ecreto legislativo n. 385 /1993, può trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass.,29 dicembre 2017, n. 31188). 3.3Nel caso di specie, perciò, il Tribunale ha operato nel rispetto del dato normativo, reputando, con accertamento di merito sottratto al sindacato di questa Corte, che le risultanze della pubblicazione non consentissero di ritenere il credito oggetto del c ontendere ricompreso nella cessione.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dei principi di allegazione e di distribuzione dell'onere della prova sulla determinabilità del credito vantato a titolo di interessi , avendo errato il Collegio e non riconoscere il valore probatorio degli estratti conto scalari ed analitici depositati in atti, perché i contratti sottoscritti da controparte prevedevano la facoltà per l'azienda di credito di variare le condizioni economiche originariamente contenute (art. 16 del contratto) ed essendo ribadita tale previsione contrattuale anche nelle successive lettere del 2 novembre 1999, 10 maggio 2004, 23 marzo 2006; che la società correntista aveva sempre approvato gli estratti conto e non si era mai avvalsa della facoltà di recessoe che la modifica unilaterale delle condizioni economiche era possibile mediante la semplice comunicazione degli estratti conto,perché il rapporto in parola si era concluso in data antecedente, ovvero nel primo trimestre del 2010, alla entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 118 TUB che prevedeva la comunicazione preventiva di variazioni delle condizioni economiche. 4.1 Il motivo è assorbito in conseguenza del rige t to del mot ivo precedente.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Fallimento controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorre nte al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 826/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , e per essa la mandataria «doValue s.p.a.», nuova denominazione assunta da «doBank s.p.a.», nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù della procura speciale conferita su foglio separato materialmente congiunto al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 17, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato a Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, nello studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, Sezione fallimentare, emesso nel procedimento n. 1395 /20 19, deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2020 e comunicato a mezzo PEC il 24 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 2 4 novembre 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha rigettato l'opposizione proposta dalla società doValue s.p.a. (già doBank s.p.a.), quale mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA]., confermando il decreto di esecutività dello stato passivo opposto del 4 luglio 2019, comunicato dal curatore il 9 luglio 2010, con il quale il Giudice delegato, ammettendo solo parzialmente il credito di cui alla domanda di insinuazione al passivo n. 78, non aveva ammesso il credito pari a complessivi euro 139.856,76, quale saldo debitore al 15 luglio 2020, dovut o in virtù del conto corrente n. 410.777549 (intrattenuto con l'allora [OSCURATO:SOCIETA] e poi, identificato con le ultime quattro cifre n. 1883 e 7592), oltre accessori e interessi al rango chirografario. 2. Il Tribunale fallimentare, confermando il decret o del giudice delegato, ha ritenuto la mancanza di prova del credito di cui la società opponente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento, essendo irrilevanti sia l'estratto di saldaconto, la cui efficacia era limitata all'emissione dell'ingiunzione ex art. 633 cod. proc. civ., sia il certificato notarile del saldo debitore non equivalente all'estratto ei libri contabili dotato dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2710 cod. civ. nei rapporti fra imprenditori; che era assente anche la specifica allegazione inerente la valenza probatoria degli estratti conti, integrali e scalari, prodotti in sede di opposizione allo stato passivo, in relazione alle argomentazioni difensive della Curatela sulla illegalità del timbro postale apposto sulla nota del 10 maggio 2004 e sulla incomprensibilità della firma di ricezione del 14 maggio 2004; che l'atto pubblico del 19 ottobre 2010 di fusione per incorporazione del [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. non consentiva di ricavare il preciso riferimento al conto corrente intestato al debitore in bonis, riferendosi genericamente ai c rediti in blocco vantati e ceduti per incorporazione; che, in ogni caso, mancava la prova della corrispondenza del tasso debitore indicato nelle note menzionate da parte opponente, invocate a titolo di mezzo di prova della data certa del rapporto, degli anni 1999, 2004 e 2006 (6,625%), rispetto al tasso di interesse desumibile dagli estratti conti prodotti; che, al contrario, dagli estratti conto prodotti emergeva la variazione del tasso debitore durante lo svolgimento del rapporto (per esempio, il tasso debitore nel riassunto scalere al 30 giugno 2008 era pari all'8%), senza che, di contro, fosse stata data la prova della variazione concordata, con la conseguente invalidità dei tassi ultralegali applicati in assenza di convenzione e l'inattendibilità della documentazione prodotta e la carenza di prova del credito sotto il profilo del quantum. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria «doValue s.p.a.», nuova denominazione assunta da «doBank s.p.a.», avverso il superiore decreto, ricorre in cassazione con un atto affidato aquattro motiv i . 4. [OSCURATO:PERSONA] fallimentare deposita controricorso. 5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 giugno 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 6.[OSCURATO:PERSONA] fallimentare ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'erroneità del decreto adottato dal Tribunale per avere il Collegio fondato la decisione su accertamenti o circostanze di fatto che non avevano formato oggetto di contestazione, né erano stati dedotti in via di eccezione o all e gati dalle parti; in particolare, non era mai venuta formalmente in contestazione la leggibilità del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento e l'incomprensibilità della firma apposta sull'avviso, poiché l'Ufficio fallimentare aveva contestato soltanto la riferibilità del contenuto del plico all'avviso di ricevimento per non essere riportato il numero della raccomandata della nota contenuta; il Collegio, inoltre, era entratonel merito delle poste contabili indicate negli estratti conti allegati, in assenza di specifiche contestazioni avanzate dalla Curatela. 1.1Il motivo è infondato. 1.2La ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., vizio che, però, riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (cfr. da ult. Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616 ), e che dunque nella specie non ricorre, avendo il Tribunale provveduto su tutta la domanda,rigettandola integralmente. Nel fare ciò, d’altronde, il giudice di merito si è attenuto al ribadito principio secondo cui, in tema di insinuazione allo stato passivo, non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il Tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l'opposizione proposta dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officioin ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 12 novembre 2019, n. 29254 ; Cass. 6 novembre 2013, n. 24972 ; Cass. 19 settembre 2013, n. 21482). 2.Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 e 2704 cod. civ., avendo errato il Tribunale fallimentare a ritenere inopponibile il titolo contrattuale, perché si trattava di circostanza non controversa tra le parti e perché dall'esame dell'originale dell'avviso di ricevimento in parola, si evinceva chiaramente che il timbro postale era stato apposto in data 15 maggio 2004; che, in assenza di contestazioni sulla leggibilità della firma, la firma doveva ritenersi necessariamente riferibile al destinatario esposto. 2.1Il motivo è inammissibile. Vale anzitutto constatato che la censura è totalmente estranea all’ambito della denuncia di violazione di legge sostanziale, in particolare degli articoli 1335 e 2704 c od. civ. , giacché non pone punto in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, bensì la concreta applicazione fattane dal giudice di merito, per la verità, peraltro, sulla base del solo articolo 2704 cod. civ., mentre la tematica del perfezionamento dell’atto ricettizio è in effetti estranea all’assetto motivazionale del provvedimento impugnato. Guardando poi all’effettivo contenuto della censura, indipendentemente dal richiamo alle indicate norme sostanziali, si deve osservare che non è pertinente il richiamo, da parte della ricorrente, al principio di non contestazione, di cui all’articolo 115 c.p.c., riferito alla rilevata non leggibilità del timbro, dal quale, secondo la stessa ricorrente, avrebbe dovuto desumersi la data certa del titolo in discorso: non v’è difatti alcun dubbio, giacché ciò emerge espressamente dalla lettera della norma, che il menzionato principio sia riferito ai fatti nella loro oggettività, e non alla valutazi one dei documenti, intesi quali supporti probatori, come tali sottoposti alla regola del prudente apprezzamento previsto dal successivo articolo 116 cod. proc. civ.. Dopodiché l’inammissibilità discende recta via dalla natura stessa della denuncia, giacché diretta a porre in discussione appunto una valutazione di merito effettuata dal giudice dell’opposizione allo stato passivo, nell’esercizio del proprio potere di prudente apprezzamento delle prove, valutazione in linea di principio insindacabile in sede di legittimità, e tanto più insindacabile nella specie, tenuto conto che l’affermazione della leggibilità del timbro è effettuata sulla base di una ricostruzione meramente ipotetica, e cioè sull’assunto che il giudice di merito avrebbe, o potrebbe avere, co mpulsato il timbro nella versione telematica del documento, per così dire «sbiadita» rispetto all’originale pure prodotto nel fascicolo cartaceo. 2.2Rileva, peraltro, anche un ulteriore profilo di inammissibilità della censura, laddove il Tribunale ha affermato, con una ragione autonoma del decidere, che non è stata adeguatamente censurata dalla società ricorrente, che non vi era prova della riferibili tà dell'avviso di ricevimento allegato alla nota del 10 maggio 2004, il cui numero non era riportato dalla nota e, dunque, non vi era certezza riferibile alla stessa, ovvero ad una spedizione effettuata dall'allora [OSCURATO:SOCIETA]., filiale di Messina «A» (cfr. pag. 4 del decreto impugnato). 3. Con il terzo motivo si lamenta l a violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 TUB e dell'art. 2700 cod. civ., perch é il tenore letterale dell'atto pubblico di fusione in notaio [OSCURATO:PERSONA] di Torino, del 19 ottobre 2010, n. rep. 19430, registrato a Torino il 19 ottobre 2020 , e trascritto a pag. 14 del ricorso per cassazione, recava il riferimento al rapporto di conto corrente oggetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento. 3.1Il motivo è infondato. 3.2 Stabilisce l’articolo 58 del T esto unico bancario, al secondo comma, che: «La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità», e, al quarto comma, che: «Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.1264 del codice civile». Il significato della disposizione è stato per lo più scrutinato, nella giurisprudenza di questa Corte, in riferimento all’articolo 111 cod. proc. civ., norma riguardo alla quale si afferma, in generale, che al successore a titolo particolare nel diritto controverso è di regola sufficiente, per la dimostrazione della propria legittimazione, la specifica indicazione dell’atto che ha determinato il trasferimento della posizione contrattuale (cfr. fra le altre Cass. 11 aprile 2017, n. 9250). Viceversa, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabilela speciale disciplina di cui all'art. 58 del decreto legislativon. 385 /1993 , ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (tra le molte, di recente , Cass. , 5 novembre 2020, n. 24798 ). Si è così esclusa la fondatezza della tesi che intende «assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco; né comunque di estendere a tale segno, od omologare, la funzione «sostitutiva» che, in punto di cessione del credito, la norma dell'art. 58 comma 4 dà alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente … La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 cod. civ.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente; e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264,comma 1, cod. civ., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto» … In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4 si l imita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto … Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente … Ciò posto, va adesso osservato che la norma del comma 2 dell'art. 58 TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana». Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa … D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precis i contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» … Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. È noto, peraltro, che si tratt a di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di «sana e prudente gestione» di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato … che la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito» ( Cass. 28 febbraio 2020, n. 5617). L’indirizzo così riassunto, nondimeno, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, soggetta all’applicazione dell'art icol o 58 del d ecreto legislativo n. 385 /1993, può trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass.,29 dicembre 2017, n. 31188). 3.3Nel caso di specie, perciò, il Tribunale ha operato nel rispetto del dato normativo, reputando, con accertamento di merito sottratto al sindacato di questa Corte, che le risultanze della pubblicazione non consentissero di ritenere il credito oggetto del c ontendere ricompreso nella cessione. 4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dei principi di allegazione e di distribuzione dell'onere della prova sulla determinabilità del credito vantato a titolo di interessi , avendo errato il Collegio e non riconoscere il valore probatorio degli estratti conto scalari ed analitici depositati in atti, perché i contratti sottoscritti da controparte prevedevano la facoltà per l'azienda di credito di variare le condizioni economiche originariamente contenute (art. 16 del contratto) ed essendo ribadita tale previsione contrattuale anche nelle successive lettere del 2 novembre 1999, 10 maggio 2004, 23 marzo 2006; che la società correntista aveva sempre approvato gli estratti conto e non si era mai avvalsa della facoltà di recessoe che la modifica unilaterale delle condizioni economiche era possibile mediante la semplice comunicazione degli estratti conto,perché il rapporto in parola si era concluso in data antecedente, ovvero nel primo trimestre del 2010, alla entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 118 TUB che prevedeva la comunicazione preventiva di variazioni delle condizioni economiche. 4.1 Il motivo è assorbito in conseguenza del rige t to del mot ivo precedente. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Fallimento controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorre nte al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, d
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