CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la correttezza della motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ordine al reato previsto dall'art. 10 ter del d.lgs. 74/2000, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5, sul significativo superamento della soglia di punibilità, pari ad oltre il 12%, ritenuto ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore I.I. [OSCURATO:PERSONA] thetta Ro