CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22747/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Latina in ordine ai reati di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, e 337 cod. pen. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla denegata configurabilità dell' uso personale dello stupefacente nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo svolge censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Va inoltre ricordato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo dì guadagnare la fuga (Sez. 1 - n. 29614 del 31/03/2022 Ud. (dep. 25/07/2022) Rv. 283376 - 01). La Corte territoriale richiama al riguardo l'accertata condotta dell'imputato che, quale reazione alla legittima richiesta di esibire il documento, aveva sferrato una gomitata tentando la fuga e, raggiunto dall'ispettore Risi, aveva continuato a divincolarsi indirizzando all'operante calci e gomitate. Stesse considerazioni valgono circa la contestata sussistenza del dolo specifico, posto che, come si legge nella sentenza impugnata, l'operante aveva esibito il proprio tesserino, di talchè la condotta dell'imputato esprime certamente la piena coscienza e volontà di sottrarsi al controllo del pubblico ufficiale. Quanto alla censura riguardante la finalità di spaccio, va rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'indagine circa l'uso personale della sostanza deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere r del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. Tanto premesso giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, valorizzando non solo il dato quantitativo, di per sé oltremodo rilevante ( 1.068 dosi medie singole in base al principio attivo della sostanza), ma considerando altri significativi elementi quali: 1) il possesso di banconote pari a 565 euro in pezzi da piccolo taglio, non riconducibile ad attività lavorativa e tipico corrispettivo di dosi vendute, in ragione, appunto, del piccolo taglio; 2) le ammissioni dell'imputato, che aveva affermato di acquistare droga e rivenderla. Quanto, infine, alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha pienamente assolto l'obbligo motivazionale sul punto, facendo riferimento ai precedenti di polizia del prevenuto e ai contrari elementi sui quali fondare la prognosi negativa in ordine alla reiterazione dei reati. Al riguardo i giudici di merito, con considerazioni non illogiche, hanno richiamato la circostanza che il ricorrente, privo di attività lavorativa, trae stabilmente la propria fonte di sostentamento dalla attività di vendita di sostanza stupefacente. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ejal versamento ]della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma