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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 04065/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli artt. 23, comma 4, della Legge n. 110 del 1975 e 416-bis.1 cod. pen., ritenuto reato più grave, riducendo la pena in considerazione del riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuta continuazione con i reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di arma clandestina e ricettazione, a quella di anni due e mesi quattro di reclusione oltre ad euro 2.400,00, tenuto conto della diminuzione da operare per il rito prescelto.

Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv.

M. Casadibari (inosservanza degli artt. 62-bis, 163 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non aver tenuto in debito conto il comportamento del ricorrente successivo ai reati e quindi erroneamente applicato le, pur riconosciute, circostanze attenuanti generiche ai fini del computo della pena con conseguente non applicazione del beneficio della concessione condizionale - primo motivo; violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine all'individuazione della pena base, superiore al minimo edittale, e agli aumenti di pena operati per l'applicazione della disciplina della continuazione - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché versati in fatto e riferiti al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (primo motivo: cfr. p. 3 della sentenza di appello ove si valorizza la lesività delle condotte, tenuto conto del fatto che le stesse sono state poste in essere nell'ambito della consorteria criminale di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA]) e - comunque manifestamente infondati, perché inerenti ad asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (secondo motivo: cfr. p. 3 della sentenza di appello, ove, individuata la pena base, si procede in maniera distinta all'aumento per i reati ritenuti in continuazione).

Reputato, altresì, che, in materia di continuazione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che se per i reati satellite è! irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce (cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto) e che, nel caso di specie, il giudice di merito, partendo dal presupposto che l'aumento di pena per la continuazione non vada operato in modo onnicomprensivo, ha determinato la pena complessiva non solo individuando il reato più grave, come detto, sufficientemente argomentando il quantum da comminare per quella fattispecie, ma ha anche calcolato l'aumento di pena in modo distinto per i reati divenuti satellite, specificando l'entità dell'aumento di pena, non può non evidenziarsi la corretta applicazione dei sopra evidenziati principi di diritto, considerando che l'aumento di pena comminato per i reati in continuazione è inferiore al minimo edittale previsto dalle fattispecie penali.

Rilevato, quindi, che inammissibile risulta anche il rilievo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto la, più che giustificata sanzione da applicare, al netto della diminuente per il rito, non consente la sospensione condizionale perché superiore al limite di anni due di pena detentiva, così come stabilito dall'art. 163 cod. pen.

Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli artt. 23, comma 4, della Legge n. 110 del 1975 e 416-bis.1 cod. pen., ritenuto reato più grave, riducendo la pena in considerazione del riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuta continuazione con i reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di arma clandestina e ricettazione, a quella di anni due e mesi quattro di reclusione oltre ad euro 2.400,00, tenuto conto della diminuzione da operare per il rito prescelto. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. M. Casadibari (inosservanza degli artt. 62-bis, 163 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non aver tenuto in debito conto il comportamento del ricorrente successivo ai reati e quindi erroneamente applicato le, pur riconosciute, circostanze attenuanti generiche ai fini del computo della pena con conseguente non applicazione del beneficio della concessione condizionale - primo motivo; violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine all'individuazione della pena base, superiore al minimo edittale, e agli aumenti di pena operati per l'applicazione della disciplina della continuazione - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché versati in fatto e riferiti al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (primo motivo: cfr. p. 3 della sentenza di appello ove si valorizza la lesività delle condotte, tenuto conto del fatto che le stesse sono state poste in essere nell'ambito della consorteria criminale di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA]) e - comunque manifestamente infondati, perché inerenti ad asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (secondo motivo: cfr. p. 3 della sentenza di appello, ove, individuata la pena base, si procede in maniera distinta all'aumento per i reati ritenuti in continuazione). Reputato, altresì, che, in materia di continuazione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che se per i reati satellite è! irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce (cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto) e che, nel caso di specie, il giudice di merito, partendo dal presupposto che l'aumento di pena per la continuazione non vada operato in modo onnicomprensivo, ha determinato la pena complessiva non solo individuando il reato più grave, come detto, sufficientemente argomentando il quantum da comminare per quella fattispecie, ma ha anche calcolato l'aumento di pena in modo distinto per i reati divenuti satellite, specificando l'entità dell'aumento di pena, non può non evidenziarsi la corretta applicazione dei sopra evidenziati principi di diritto, considerando che l'aumento di pena comminato per i reati in continuazione è inferiore al minimo edittale previsto dalle fattispecie penali. Rilevato, quindi, che inammissibile risulta anche il rilievo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto la, più che giustificata sanzione da applicare, al netto della diminuente per il rito, non consente la sospensione condizionale perché superiore al limite di anni due di pena detentiva, così come stabilito dall'art. 163 cod. pen. Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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