CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 19025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], conprocura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente- -contro- ITINERARI coop. a r.l. , in persona del legale rappres. p.t ., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappres. e dife sa, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1612/18 emessa dalla Corte d’appello di Brescia, depositata, il 16.10.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi al Tribunale di Bergamo la delibera assembleare della “Itinerari” coop a r.l. del 18.9.2010, che aveva annullato la precedente delibera del 15.5.2010- con la quale l’attore era stato nominato amministratore- perché non conforme all’art. 41 dello statuto- per aver egli già svolto tre mandati consecutivi, integrando anche un’implicita revoca della stessa nomina, in quanto priva digiusta causa, chiedendo anche il risarcimento dei danni ex art.2383 cc. Con sentenza del 16.1018, la Corte d’appellodi Brescia, confermando la pronuncia di primo grado,rigettò l’appello del Carminati, osservando che: l’art. 41 dello statuto (secondo il cui disposto: gli amministratori durano in carica tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi) non conteneva alcun elemento che potesse far ritenere la sua applicabilità senza tenere conto dei mandati amministrativi precedenti alla sua introduzione; pertanto, il nuovo testo del suddetto articolo era da intendere come immediatamente operativo in mancanza di una specifica deroga , conseguendone che il limite dei tre mandati andava considerato al momento in cui vi era l’elezione dell’amministratore; né induceva a diversa conclusione il testo dell’art. 223 duodecies, disp. att. c.c. (secondo ilcui disposto: le società..iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005..Fino alla data indicata..le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto), in quanto tale norma prevede soltanto il limite temporale d’efficacia delle norme statutarie delle società coop. non conformi alla normativa di cui al d.lgs. n. 6/2003, trattandosi dunque di norma di dirittointertemporale, irrilevante nella fattispecie nella quale l’adeguamento alle nuove disposizioni era avvenuto nel dicembre 2004,in conformità dell’art. 2542 c . c . ; non era predicabileun’efficacia ultrattiva della norma statutaria precedente, in mancanza di un’espressa previsione nello statuto in ordine all’irrilevanza dei mandati espletati prima dell’adozione della clausola statutaria, occorrendo dunque avere riguardo alla situazione soggettiva dell’eleggendo nel momento del voto del l’assemblea per l’elezione degli amministratori; né è configurabile la violazione dell’art.1362 c.c., per non aver il Tribunale tenuto conto del fatto che il 19.5.07- quando era già stato introdotto il limite dei tre mandati - l’attore era stato nuovamente eletto nella carica di amministratore, benché il detto limite fosse stato già raggiunto, in quanto tale comportamento successivo non era dirimente ai fini interpretativi; al riguardo, l’interpretazione letterale del predetto art. 41 era univoca nel senso di escludere l’interpretazione propugnata dall’attore; per quanto esposto, alla data della delibera del 15.5.2010, l’attore aveva già superato il limite dei tre mandati, con conseguente legittimità della delibera del 18.9.18, non essendo ravvisabile in quest’ultima una revoca dell’amministratore senza giusta causa, né un atto difforme dalla legge e dalla statuto ex art. 2377 cc. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.Resiste la Itinerari coop. a r.l. con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2697, c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che l’art. 41 dello statuto della società cooperativa, a seguito della modifica di cui all’art. 223 duodecies, disp. att. c.c., sia da interpretare nel senso che la comune intenzione dei soci sia stata quella di escludere la rilevanza dei mandati espletati prima di tale modifica statutaria, in mancanza di un’espressa previsione in senso contrario contenuta nello statuto . Al riguardo, il ricorrente, sul presupposto che dal silenzio della detta clausola sulla questione specifica non sia corretto desumere la volontà dei soci sulla base dell’interpretazione letterale, come invece affermato nella sentenza impugnata, si duole della mancata interpretazionedella suddetta clausola secondo il criterio afferente al comportamento complessivo delle parti, che tenga conto del le due nomine quale amministratore dell’attore, nel 2007 e 2010, date nelle quali lo stesso aveva già svolto il mandato per tre volte. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 223 duodecies disp. att. c . c . , 2542 c . c . , per aver la Corte d’appello affermato che il ricorrente avesse dedotto l’ultrattività della norma statutaria in esame, avendo invece lo stesse invocato l’applicabilità della nuova clausola statutaria a decorrere dalla relativa adozione. Il primo motivo è inammissibile. La Corte territorialeha ritenuto che la modifica statutaria, adottata nel dicembre 2004- allorquando l’attore aveva già espletato tre mandati di amministratore della società cooperativa appellata- abbia effic acia immediata, dovendosi tener conto dei precedenti mandati alla data della nomina dell’amministratore deliberata il 15.5.2010. Il percorso interpretativo adottato dal giudice di secondo grado è condivisibile, in quanto fondato sul tenore letterale del modificato art. 41 dello statuto che contempla solo la data finale dell’adeguamento, senza fissare alcuna norma intertemporale in ordine al coordinamento con la norma previgente. Al riguardo, la prima delibera è stata adottata in violazione della norma statutaria vigente ed è stata corretta con la revoca contenuta nella delibera immediatamente successiva. Sussisteva dunque una condizione ostativa fattuale alla nuova nomina del ricorrente quale amministratore della cooperativa costituita dai tre incarichi già espletati,non riferibile in alcun modo ad una previsione di carattere giuridico. Come infatti argomentato dalla Corte d’Appello , il limite di efficacia delle norme pregresse è irrilevante e non può avere efficacia ultrattiva, in quanto il paradigma applicabile è quello dello statuto nuovo che ha introdotto un limite fattuale che non può non essere valutato in relazione a tutta la durata della attività della Cooperativa. Pertanto, la censura del criterio ermeneutico applicatotende al riesame dei fatti, perché la Corte non ha violato le norme che disciplinano l’utilizzazione dei vari parametri ermeneutici , ma ha dato un’interpretazione nel merito diversa. Il secondo motivo è infondato. Invero, nella specie, non viene in rilievo un’efficacia ultrattiva della norma statutaria precedente alla modifica avvenuta nel 2004, come invece si duole il ricorrente. Va evidenziato che l’art. 223 duodecies disp. trans. c.c., nella parte in cui dispone che “sino alla data d’entrata in vigore delle modifiche dello statuto sociale conservano efficacia le previgenti regole statutarie”, non può essere interpretato, come ritieneil ricorrente, nel senso che il limite del terzo mandato sarebbe operante solo per le nomine successive alla modifica statutaria in questione. Infatti, tale norma fissa un criterio di diritto intertemporale volto a disciplinare l’efficacia delle previgenti norme statutarie nel periodo anteriore alle modifiche, cioè a sancire l’irretroattività di quest’ultime. Nella fattispecie, la Corte territoriale non ha inteso affermare l’applicazione retroattiva del modificato testo dell’art. 41 dello statuto sociale (secondo il cui tenore gli amministratori durano in carica tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi), be nsì che il testo della clausola non contiene alcun elemento che possa far ritenere la sua applicabilità senza tenere conto dei mandati amministrativi precedenti alla sua introduzione, con la conseguenza che l’immediata operatività della stessa clausola, co me modificata, in mancanza di deroghe specifiche, comporta che il suddetto limite dei tre mandati vada considerato nel momento in cui il soggetto interessato viene eletto. Giova rilevare che la regola dei tre mandati è jus r e ceptum in tutte le corporazioni professionali . Invero, è stato affermato che i n tema di elezioni deiConsigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sonoeleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente deiConsigli dell' ordine , p ure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017 (Cass., SU; n. 32781/18; n. 11169/22). Tale orientamento giurisprudenziale esprime una ratio analoga alla fattispecie in esame, concretizzata nell’esigenza di evitare l’eccessiva protrazione delle cariche elettive in organi privatistici, al fine di garantire una maggiore variabilità dei soggetti preposti al potere gestorio. Pertanto, può dirsi, nel caso concreto, in definitiva, che la nuova norma statutaria sull'ineleggibilità non regola ilpassato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza ed unanuova considerazione - ora ostativa -a fatti passati, eretti a requisiti negativi od ostativi per l'accesso alla carica di amministratore, in ragione dell'acquisita considerazione del relativo disvalore, conferendo ad un evento del passato una diversa rilevanza, ma non già regolandolo direttamente in modo nuovo. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame nto, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tit