CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 18756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 29159/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la SENTENZA n. 328/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 5/5/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]^ ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in favore della curatela, di un immobile in Taranto, già oggetto di un preliminare di vendita stipulato con il fallito, ed al pagamento della somma di C. 61.410,87 a titolo di indennità di occupazione senza titolo. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver escluso l'applicabilità dell'art. 72, ult. comma, I.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, sul rilievo che il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato con sentenza del 14/7/1995, ha rilevato che il giudizio proposto dal promissario acquirente a norma dell'art. 2932 c.c., interrotto in conseguenza del fallimento del convenuto, si era poi estinto perché mai riassunto, ed ha, quindi, ritenuto che la trascrizione della domanda giudiziale proposta il 13/6/1994 aveva, di conseguenza, perduto ogni efficacia, non essendo stata rinnovata nel ventennio né accolta con la sentenza conclusiva del giudizio. 1.3. La corte, quindi, a fronte della volontà espressa del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare, correttamente comunicata in via stragiudiziale a mezzo di lettera raccomandata, ha ritenuto che il promissario acquirente aveva l'obbligo di rilasciare l'immobile e di pagare l'indennità per la sua illegittima occupazione, a nulla, per contro, rilevando che l'immobile in questione era stato assegnato alla moglie [OSCURATO:PERSONA] in sede di accordi di separazione consensuale omologati il 17/7/2000: la separazione consensuale era, infatti, intervenuta, ha osservato la corte, dopo che il curatore aveva manifestato di voler recedere dal contratto preliminare, come da emerge dalla raccomandata recapitata nel luogo di residenza dei coniugi in data 2/9/1995 e, quindi, agli stessi ben nota, nella piena consapevolezza, da parte dell'appellante e della moglie, dell'illegittimità del protrarsi dell'occupazione senza titolo dell'immobile, che andava subito rilasciato alla curatela. Ric. 2021 n. 29159 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 1.4. La corte, infine, ha revocato ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 la provvisoria ammissione al patrocinio a carico dell'Erario, disposta in favore del Melicchio per il giudizio d'appello con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 2/7/2019, "in considerazione della mala fede e/o colpa grave con cui Io stesso ha proposto il presente appello, da ritenersi manifestamente infondato". 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 4/11/2021, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 1.8. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2644 e 2652 n. 2 c.c. nonché la falsa applicazione dell'art. 72, comma 4°, I.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accolto la domanda di rilascio proposta dal curatore del fallimento, omettendo, tuttavia, di considerare che il promissario acquirente, con domanda trascritta in data 24/1/1995, e cioè prima del fallimento del promittente venditore [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita che aveva stipulato con quest'ultimo il 29/4/1991. 2.2. Infatti, ha osservato il ricorrente, se la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta in data anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore, l'esercizio Ric. 2021 n. 29159 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 da parte del curatore del diritto di scioglimento del contratto preliminare, in ragione dell'effetto prenotativo che consegue alla trascrizione della domanda, non è opponibile, a norma dell'art. 2652 n. 2 c.c., nei confronti del promissario acquirente. 2.3. L'atto con il quale il curatore del fallimento, pur a fronte dell'effetto prenotativo prodotto dalla precedente trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica, ha preteso di esercitare tale diritto, ha concluso il ricorrente, è, di conseguenza, viziato per nullità, quanto meno nel ventennio successivo, non potendo, alla data in cui è stata ricevuta la relativa raccomandata, e cioè il 2/9/1995, esplicare la sua funzione e non avendo il curatore la capacità giuridica di compierlo. 2.4. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 111, comma 6°, Cost., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza fornire alcuna motivazione del suo convincimento, ha ritenuto che l'esercizio da parte del curatore del suo diritto di scioglimento dal contratto preliminare, pur se formalizzato in data 2/9/1995, non era inficiato dall'effetto prenotativo conseguente alla precedente trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica. 2.5. D'altra parte, ha aggiunto il ricorrente, la corte non ha considerato che, fuori dell'ipotesi di inefficacia per il decorso del ventennio di cui all'art. 2668 bis c.c., le vicende della trascrizione della domanda giudiziale seguono le sorti del relativo giudizio. 2.6. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la falsa applicazione dell'art. 72, comma 4°, I.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte Ric. 2021 n. 29159 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 in cui la corte d'appello l'ha condannato al pagamento dell'indennità di occupazione, così come determinata dal tribunale, con decorrenza dal mese di luglio del 2005, senza, tuttavia, considerare che, in mancanza di una legittima manifestazione da parte del curatore della sua volontà di recedere al contratto preliminare, non può evidentemente affermarsi, come invece ha fatto la corte, che l'appellante e sua moglie erano pienamente consapevoli dell'illegittimità del protrarsi dell'occupazione senza titolo dell'immobile. 2.7. Ed infatti, ha osservato il ricorrente, il curatore del fallimento, alla data del 2/9/1995, non era legittimato, a fronte della precedente trascrizione della domanda e del conseguente effetto prenotativo della stessa per il ventennio successivo, al compimento del negozio giuridico dichiarativo della sua volontà di sciogliersi dal contratto preliminare con la conseguenza che tale atto avrebbe dovuto essere considerato ab origine nullo. 2.8. D'altra parte, ha concluso il ricorrente, il tribunale, con la sentenza di primo grado, aveva accertato che il Melicchio aveva rilasciato l'immobile quindi anni prima dell'introduzione della causa in primo grado. 3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 18131 del 2015, hanno ritenuto che, in caso di domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare, proposta prima del fallimento del promittente venditore, il curatore rimane, come tale, senz'altro titolare del potere di scioglimento del contratto (anche se non trascritto) che l'art. 72 I.fall. gli attribuisce: solo che, ove la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, il recesso dichiarato dal curatore, in quanto compiuto nel contesto di una procedura conseguente ad una sentenza successiva (e, come Ric. 2021 n. 29159 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 tale, inopponibile all'attore a norma dell'art. 2652 n. 2 c.c.), non è efficace nei confronti di quest'ultimo. Il giudice, pertanto (ove non la rigetti per ragioni che non siano il recesso del curatore), può senz'altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto, con una sentenza che, a norma dell'art. 2652 n. 2 c.c., se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento. Tuttavia, se la domanda trascritta non viene accolta, quale che ne sia la ragione, come nel caso (cui la vicenda in esame è riconducibile) in cui il giudizio proposto a norma dell'art. 2932 c.c. non sia stato tempestivamente riassunto nei confronti del curatore a norma dell'art. 43 I.fall. e si sia per l'effetto estinto, la caducazione dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., che consegue all'estinzione del giudizio (Cass. n. 794 del 1999: la trascrizione della domanda giudiziale relativa a beni immobili, ai sensi dell'art.2652 c.c., configura una mera prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa e, pertanto, resta del tutto inoperante se il relativo giudizio si estingua o, comunque, non si concluda con una sentenza favorevole, né può essere fatta valere in un successivo giudizio autonomo e diverso, non integrante riassunzione di quello precedente, restando irrilevante l'omessa pronuncia dell'ordine di cancellazione della trascrizione ai sensi dell'art. 2668 c.c.), comporta, ad ogni possibile effetto, l'opponibilità all'attore della sentenza di fallimento e, quindi, l'efficacia nei suoi confronti della scelta del curatore di sciogliere il rapporto contrattuale pendente. 3.3. La corte d'appello, pertanto, lì dove ha ritenuto che, una volta estinto il giudizio di esecuzione in forma specifica proposto Ric. 2021 n. 29159 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 dal promissario acquirente con domanda trascritta prima del fallimento del promittente venditore, la scelta dichiarata dal curatore di sciogliersi dal contratto preliminare pendente al momento della sentenza dichiarativa, cui era senz'altro legittimato in difetto di qualsivoglia preclusione normativa, fosse opponibile al promissario acquirente, si è, evidentemente, attenuta ai principi esposti e si sottrae, quindi, ai rilievi critici svolti dal ricorrente. 4.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 136 n. 2 del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 111, comma 6°, Cost., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, con motivazione inesistente o solo apparente, ha revocato la provvisoria ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dell'Erario senza, tuttavia, procedere ad alcun accertamento che il Melicchio avesse effettivamente agito in giudizio in mala fede, e cioè con la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ovvero per colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di tale consapevolezza. 4.2. Il motivo è infondato. Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che, come nella specie, all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione, ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dovendosi, peraltro, escludere che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Cass. n. Ric. 2021 n. 29159 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 -, L_ -----"-- 16117 del 2020, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la revoca dell'ammissione, proposto unitamente all'impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di merito). L'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, infatti, mutamenti nel relativo regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione prevista dall'art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Cass. n. 10487 del 2020; Cass. n. 5459 del 2022). 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.200,00, di C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 29159 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de