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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50193/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] / OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e volte ad una alternativa valutazione delle fonti probatorie con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente che risulta pienamente integrata alla luce delle argomentazioni svolte dalla sentenza gravata con le quali è stata valorizzato la pericolosità ( per l'incolumità pubblica e per quella dei soggetti qualificati) della condotta messa in atto dal ricorrente per sottrarsi all'attività di controllo degli operanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] / OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e volte ad una alternativa valutazione delle fonti probatorie con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente che risulta pienamente integrata alla luce delle argomentazioni svolte dalla sentenza gravata con le quali è stata valorizzato la pericolosità ( per l'incolumità pubblica e per quella dei soggetti qualificati) della condotta messa in atto dal ricorrente per sottrarsi all'attività di controllo degli operanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1
Sentenza Cassazione n. 50193/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris