CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] VenetiIdrotermosanitari – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale stesa a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC;- controricorrente e ricorrente incidentale -avversola sentenza n. 1024, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Veneto il 13.9.2016, e pubblicata il 28.9.2016;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 8014/2017Numero sezionale 3456/2026Numero di raccolta generale 12655/2026Data pubblicazione 05/05/20261. A seguito di verifiche fiscali, svolte anche mediante accesso pressola società, l’Amministrazione finanziaria consegnava alla Coop. G.A.I.V.I.- Cooperativa di consumo a mutualità prevalente attiva nel settore dellacommercializzazione di prodotti per l’arredo bagno, il riscaldamento, ilcondizionamento e l’idraulica, nei confronti di soci e terzi - ProcessoVerbale di Costatazione avente ad oggetto precipuo l’anno d’imposta2009. Quindi l’Agenzia delle Entrate notificava alla società separati avvisidi accertamento aventi ad oggetto gli anni dal 2007 al 2010. L’Enteimpositore contestava che la Cooperativa non aveva distinto in bilancio iricavi conseguiti dalla vendita di prodotti a terzi, che erano stati poidistribuiti ai soci, realizzandosi un profitto imprenditoriale speculativo daassoggettare ad imposizione innanzitutto ai fini Ires.2. La contribuente impugnava con due ricorsi (anno 2009, ed anni2007, 2008 e 2010) gli atti impositivi, innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Treviso, proponendo plurime censure, procedimentali e dimerito, contestando tra l’altro la violazione dei propri diritti alcontraddittorio ai sensi dell’art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000(c.d. Statuto del contribuente), ad esclusione dell’anno 2009, e comunquel’infondatezza della tesi erariale, la quale confondeva quelli che dovevanoconsiderarsi costi sostenuti dalla società con profitti imponibili. La CTPriteneva fondate le difese della contribuente, accoglieva i suoi ricorsi edannullava gli atti impositivi.3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso le decisionisfavorevoli conseguite dalla CTP, innanzi alla Commissione TributariaRegionale del Veneto, insistendo nei propri argomenti. La CTR riuniva iricorsi e confermava la decisione dei giudici di primo grado.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avversola decisione sfavorevole assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a treNumero registro generale 8014/2017Numero sezionale 3456/2026Numero di raccolta generale 12655/2026Data pubblicazione 05/05/2026strumenti di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso,ed ha introdotto anche due motivi di ricorso incidentale.4.1. La società ha quindi depositato memoria, completa didocumentazione, ed ha domandato dichiararsi la cessazione della materiadel contendere, avendo aderito per tutti gli anni d’imposta incontestazione alla procedura di definizione agevolata delle controversie dicui all’art. 6 del Dl 119 del 2018, come conv.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazionedell’art. 12, commi 1, 2, 3, 4 e 7, della legge n. 212 del 2000, nonchédell’art. 41 bis del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamenteritenuto essere intervenuta la violazione del diritto al contraddittorio dellacontribuente, non essendo stato istaurato il contraddittorio preventivo enon essendole stato notificato alcun [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione pergli anni diversi dal 2009.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate censura laviolazione dell’art. 12 del Dpr n. 601 del 1973, dell’art. 83 del Dpr n. 917del 1986 (Tuir) e dell’art. 2545 sexies c.c., nonché dell’art. 109 del Tuir,perché quelli che la società ha indicato quali ristorni sono in realtà unprofitto conseguito dalla commercializzazione di prodotti venduti a terzi esuccessivamente distribuito ai soci, pertanto costituiscono un redditospeculativo imponibile nei confronti della società.L’Amministrazione finanziaria ricorda che, nella tesi della società, dettesomme rappresentavano dei costi per la società, ed infatti erano attribuitiai soci mediante note di accredito, mentre dovevano considerarsi veri epropri introiti conseguiti dalla società e distribuiti ai soci, aventisostanzialmente natura di dividendi.Numero registro generale 8014/2017Numero sezionale 3456/2026Numero di raccolta generale 12655/2026Data pubblicazione 05/05/20263. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art, 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Ente impositore critica la violazione degli artt. 47,59, 89 e, in particolare, 67 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), per avere ilgiudice dell’appello erroneamente ritenuto che sottoponendo adimposizione nei confronti della società le somme distribuite ai soci, siintegrerebbe la violazione del principio di doppia imposizione.4. La società ha pure proposto due motivi di ricorso incidentale,contestando la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per nonaver dichiarato inammissibile l’impugnazione in appello dell’Agenzia delleEntrate a causa del difetto di specificità dei motivi, nonché la nullità dellapronuncia di secondo grado perché l’Amministrazione finanziaria non haassicurato prova della fondatezza dei propri argomenti.5. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito deimotivi ricorso.[OSCURATO:PERSONA], infatti, ha depositato istanza di voler dichiararel’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere,corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare ladefinizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119del 2018, come conv.5.1. La contribuente ha assicurato prova della presentazione delleistanze, e del pagamento della prima rata in relazione a ciascun annod’imposta.5.2. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6,comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificatoil diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art.6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentataalcuna istanza di trattazione del giudizio.6. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effettodell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art.Numero registro generale 8014/2017Numero sezionale 3456/2026Numero di raccolta generale 12655/2026Data pubblicazione 05/05/20266, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs.n. 546 del 1992.7. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le haanticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del2018, come conv.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, ecessata la materia del contendere.Così deciso in Roma il 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti