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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10490/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,o N. 21162/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 4 giugno 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Forlì il 27 febbraio 2020 in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lettera c), 2 bis, D. L. vo 285/92.

Il ricorrente articola tre motivi di doglianza.

Con il primo lamenta violazione degli artt. 6 Cedu, 24 e 111 Cost, Con il secondo denuncia violazione di legge per non essere stato dato all'im- putato, prima dell'alcooltest, l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore.

Con il terzo denuncia vizio di motivazione sulla certezza in ordine al pre- supposto della effettiva rilevazione dello stato di ebbrezza, non essendo a suo dire provato lo stato di ebbrezza, perché l'etilometro non era stato revisionato corret- tamente.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Quanto al primo motivo, va ricordato che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

Il che non è avvenuto nel caso in esame.

Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti).

2.2. Quanto al secondo motivo, il ricorso, in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legitti- mità.

Ed invero, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che dal verbale di accertamenti urgenti, emerge chiaramente come l'indagato sia stato reso edotto della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e che questi abbia dichiarato di non volersene avvalere.N. 21162/2022 R.G.

2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, peraltro del tutto generico.

Va ricordato e ribadito, quanto a tale profilo di doglianza, che l'esito positivo dell'alcooltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accerta- mento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione (Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324 - 01).

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte l'affermazione che, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non limitandosi a ri- chiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (Sez. 4, n. 42084 del 4/10/2011, Salamone, Rv. 251117).

Non è sufficiente, in altri termini, la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omo- logazione dell'apparecchio (così Sez. 4, n. 17643 del 24.3.2011, Neri, Rv. 250324, nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec.

Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui viola- zione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite).

Deve ritenersi anche che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon fun- zionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla ri- chiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n.N. 21162/2022 R.G. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,o N. 21162/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 4 giugno 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Forlì il 27 febbraio 2020 in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lettera c), 2 bis, D. L. vo 285/92. Il ricorrente articola tre motivi di doglianza. Con il primo lamenta violazione degli artt. 6 Cedu, 24 e 111 Cost, Con il secondo denuncia violazione di legge per non essere stato dato all'im- putato, prima dell'alcooltest, l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore. Con il terzo denuncia vizio di motivazione sulla certezza in ordine al pre- supposto della effettiva rilevazione dello stato di ebbrezza, non essendo a suo dire provato lo stato di ebbrezza, perché l'etilometro non era stato revisionato corret- tamente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Quanto al primo motivo, va ricordato che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti). 2.2. Quanto al secondo motivo, il ricorso, in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legitti- mità. Ed invero, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che dal verbale di accertamenti urgenti, emerge chiaramente come l'indagato sia stato reso edotto della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e che questi abbia dichiarato di non volersene avvalere.N. 21162/2022 R.G. 2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, peraltro del tutto generico. Va ricordato e ribadito, quanto a tale profilo di doglianza, che l'esito positivo dell'alcooltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accerta- mento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione (Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324 - 01). Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte l'affermazione che, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non limitandosi a ri- chiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (Sez. 4, n. 42084 del 4/10/2011, Salamone, Rv. 251117). Non è sufficiente, in altri termini, la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omo- logazione dell'apparecchio (così Sez. 4, n. 17643 del 24.3.2011, Neri, Rv. 250324, nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui viola- zione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite). Deve ritenersi anche che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon fun- zionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla ri- chiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032). 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n.N. 21162/2022 R.G. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de
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