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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 11524/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. n. 16694/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021n. 16694sez.

S2 - ud. 16 /0 3 /202 3 avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 926/2019 depositatoil 21/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso riassunto dinanzi la Corte d'Appello di Perugia a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale della Corte d'Appello di Roma, chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo sempre in materia di equa riparazione durato sette anni,dal dicembre 2011 all’ottobre 2018.

La Corte d’Appello adita riteneva che la durata ragionevole dovesse quantificarsi in un anno e pertanto l’eccedenza imputabile alla disfunzione organizzativa dell’amministrazione giudiziaria era pari ad anni sei.

Quanto alla determinazione dell’indennizzo sulla base dei criteri di legge applicava per ogni anno di ritardo euro 400 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 2400.

Liquidava le spese del giudizio in euro 54 per esborsi ed euro 915 per compensi oltre15% rimborso forfettario cassa 4% e 22% Iva e ingiungeva il pagamentoda distrarsi pro quota in favore dei procuratori antistatari.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

3. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

Ric. 2021n. 16694sez.

S2 - ud. 16 /0 3 /202 3

4. I ricorrenti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha nno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso principale e di rigetto dell’incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. dell’articolo 2233, secondo comma, c.c.del D.M. numero 55 del 2014 numero 37 del 2018.

La censura attiene alla liquidazione delle spese del grado di merito in complessivi euro 915 per compensi professionali con esclusione della fase istruttoria.

La giurisprudenza di legittimità già si è espressa nel senso che deve essere liquidata anche la fase istruttoria quando c’è la costituzione dell’amministrazione e dunque andava liquidata anche tale fase. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.

La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi 915,00 euro è stata operata senza calcolare la fase istruttoria.

Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi per ciascuna voce, nella specie peraltro liquidati nel complesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M., la somma totale liquidabile sarebbe di euro 1.198,50 per il giudizio di merito così computata per ciascuna fase: euro 255,00 per la fase di studio della controversia; euro 255,00 per la fase introduttiva del giudizio; euro 238,50 per la fase istruttoria (per effetto della riduzione del 70%, applicabile per tale voce, rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di euro 945,00); euro 405,00 per la fase decisionale.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, punto 2, d. m.n.55 del 2014 n ella Ric. 2021n. 16694sez.

S2 - ud. 16 /0 3 /202 3 parte in cui il decreto impugnato non motiva le ragioni per le quali non è stato operato l'aumento del compenso unico dell'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale in un'unica causa.

Secondo i ricorrenti nella liquidazione non si è tenuto conto che i ricorrenti erano duee non vi è alcuna motivazione in proposito nonostante il compenso in tali casi di regola debba essere aumentato. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il giudice di merito ha motivato la liquidazione spiegando che l'attività processuale era stata caratterizzata da una accentuata (speciale) semplicità.

Si palesa dunque legittimo il rigetto della richiesta di maggiorazione: tale aumento non è obbligatorio, ma può essere riconosciuto di regola, ossia fatta salva una diversa determinazione

3. Il motivo del ricorso incidentale è così rubricato violazione e falsa applicazione dell’articolo 3e 5 ter della legge num ero 89 del 2001 nonché dell’articolo 44 c.p.c.

Il decreto collegiale reso dalla Corte d’Appello di Perugia deve essere ritenuto nullo perché pronunciato in violazione della struttura bifasicadel procedimento come disciplinata dall’articolo 3 della l. n. 89 del 2001 per avere la controparte ex articolo 5 ter opposto il decreto monocratico che ha declinato la c ompetenza territoriale con riassunzione davanti al giudice territorialmente competente ma in composizione collegiale e non monocratica.

La parte avrebbe dovuto riassumere giudizio davanti al giudice monocratico o sollevare regolamentonecessario di competenza.

Ric. 2021n. 16694sez.

S2 - ud. 16 /0 3 /202 3 3.1 Il motivo proposto con il ricorso incidentale è inammissibile.

Dal decreto impugnato emerge che dinanzi la Corte d'Appello di Perugia non è stata sollevata alcuna eccezione di incompetenza sicchè la doglianza non può essere validamente proposta in questa sede.

4. In conclusione deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale rigettarsi il secondo e dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale.

Il decreto della Corte di appello di Perugia n. 926 del 2019 deve essere cassato per quanto indicato al punto 1.1 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito nel senso che il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento, in favore dei difensori dei ricorrente dichiaratisi antistatari, dell'importo di euro 1.198,50, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 915,00, oltre al 15 % per spese generali e agli accessori di leggee 54 euro per spese vive.

Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca – infatti il ricorso principale vede accolto il motivo sulla liquidazione della fase istruttoria ma rigettato il secondo motivo mentre il ricorso incidentale è inammissibile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale rigetta il secondo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto della Corte di appello di Perugia n. 926 del 2019 e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., condanna il Ministero dell a Giustizia al Ric. 2021n. 16694sez.

S2 - ud. 16 /0 3 /202 3 pagamento, in favore dei difensori dei ricorrente dichiaratisi antistatari, dell'importo di euro 1.198,50, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 915,00, oltre al 1 5 % per spese generali e agli accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. n. 16694/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021n. 16694sez. S2 - ud. 16 /0 3 /202 3 avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 926/2019 depositatoil 21/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso riassunto dinanzi la Corte d'Appello di Perugia a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale della Corte d'Appello di Roma, chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo sempre in materia di equa riparazione durato sette anni,dal dicembre 2011 all’ottobre 2018. La Corte d’Appello adita riteneva che la durata ragionevole dovesse quantificarsi in un anno e pertanto l’eccedenza imputabile alla disfunzione organizzativa dell’amministrazione giudiziaria era pari ad anni sei. Quanto alla determinazione dell’indennizzo sulla base dei criteri di legge applicava per ogni anno di ritardo euro 400 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 2400. Liquidava le spese del giudizio in euro 54 per esborsi ed euro 915 per compensi oltre15% rimborso forfettario cassa 4% e 22% Iva e ingiungeva il pagamentoda distrarsi pro quota in favore dei procuratori antistatari. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 3. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Ric. 2021n. 16694sez. S2 - ud. 16 /0 3 /202 3 4. I ricorrenti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha nno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso principale e di rigetto dell’incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. dell’articolo 2233, secondo comma, c.c.del D.M. numero 55 del 2014 numero 37 del 2018. La censura attiene alla liquidazione delle spese del grado di merito in complessivi euro 915 per compensi professionali con esclusione della fase istruttoria. La giurisprudenza di legittimità già si è espressa nel senso che deve essere liquidata anche la fase istruttoria quando c’è la costituzione dell’amministrazione e dunque andava liquidata anche tale fase. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi 915,00 euro è stata operata senza calcolare la fase istruttoria. Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi per ciascuna voce, nella specie peraltro liquidati nel complesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M., la somma totale liquidabile sarebbe di euro 1.198,50 per il giudizio di merito così computata per ciascuna fase: euro 255,00 per la fase di studio della controversia; euro 255,00 per la fase introduttiva del giudizio; euro 238,50 per la fase istruttoria (per effetto della riduzione del 70%, applicabile per tale voce, rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di euro 945,00); euro 405,00 per la fase decisionale. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, punto 2, d. m.n.55 del 2014 n ella Ric. 2021n. 16694sez. S2 - ud. 16 /0 3 /202 3 parte in cui il decreto impugnato non motiva le ragioni per le quali non è stato operato l'aumento del compenso unico dell'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale in un'unica causa. Secondo i ricorrenti nella liquidazione non si è tenuto conto che i ricorrenti erano duee non vi è alcuna motivazione in proposito nonostante il compenso in tali casi di regola debba essere aumentato. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il giudice di merito ha motivato la liquidazione spiegando che l'attività processuale era stata caratterizzata da una accentuata (speciale) semplicità. Si palesa dunque legittimo il rigetto della richiesta di maggiorazione: tale aumento non è obbligatorio, ma può essere riconosciuto di regola, ossia fatta salva una diversa determinazione 3. Il motivo del ricorso incidentale è così rubricato violazione e falsa applicazione dell’articolo 3e 5 ter della legge num ero 89 del 2001 nonché dell’articolo 44 c.p.c. Il decreto collegiale reso dalla Corte d’Appello di Perugia deve essere ritenuto nullo perché pronunciato in violazione della struttura bifasicadel procedimento come disciplinata dall’articolo 3 della l. n. 89 del 2001 per avere la controparte ex articolo 5 ter opposto il decreto monocratico che ha declinato la c ompetenza territoriale con riassunzione davanti al giudice territorialmente competente ma in composizione collegiale e non monocratica. La parte avrebbe dovuto riassumere giudizio davanti al giudice monocratico o sollevare regolamentonecessario di competenza. Ric. 2021n. 16694sez. S2 - ud. 16 /0 3 /202 3 3.1 Il motivo proposto con il ricorso incidentale è inammissibile. Dal decreto impugnato emerge che dinanzi la Corte d'Appello di Perugia non è stata sollevata alcuna eccezione di incompetenza sicchè la doglianza non può essere validamente proposta in questa sede. 4. In conclusione deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale rigettarsi il secondo e dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale. Il decreto della Corte di appello di Perugia n. 926 del 2019 deve essere cassato per quanto indicato al punto 1.1 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito nel senso che il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento, in favore dei difensori dei ricorrente dichiaratisi antistatari, dell'importo di euro 1.198,50, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 915,00, oltre al 15 % per spese generali e agli accessori di leggee 54 euro per spese vive. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca – infatti il ricorso principale vede accolto il motivo sulla liquidazione della fase istruttoria ma rigettato il secondo motivo mentre il ricorso incidentale è inammissibile. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale rigetta il secondo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto della Corte di appello di Perugia n. 926 del 2019 e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., condanna il Ministero dell a Giustizia al Ric. 2021n. 16694sez. S2 - ud. 16 /0 3 /202 3 pagamento, in favore dei difensori dei ricorrente dichiaratisi antistatari, dell'importo di euro 1.198,50, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 915,00, oltre al 1 5 % per spese generali e agli accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anti
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