Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:159
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0757
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
5 marzo 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa regionale relativa alla retribuzione degli agenti a contratto – Computo dei periodi di occupazione svolti prima del diciottesimo anno di età – Nuovo regime retributivo in sostituzione di una normativa anteriore dichiarata discriminatoria»
Nella causa C‑757/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria), con decisione del 12 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2024, nel procedimento
SG
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo e A. Kornezov (relatore), giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per SG, da A. Obereder, Rechtsanwalt;
–
per la [OSCURATO:PERSONA], da C. Gamauf, Rechtsanwalt;
–
per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Leeb, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e E. Schmidt, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (
GU 2000, L 303, pag. 16
), in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra SG (in prosieguo: il «ricorrente») e la [OSCURATO:PERSONA] (Comune di Vienna, Austria) in merito alla fissazione della data di riferimento per l’avanzamento di SG nella tabella retributiva applicabile al Comune di Vienna.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 1 della direttiva 2000/78, rubricato «Obiettivo», prevede quanto segue:
«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
4
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione», così dispone:
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a)
sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b)
sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
i)
tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (…)
(…)».
5
L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1, lettera c), prevede quanto segue:
«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva (…) si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
(…)
c)
all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».
6
L’articolo 6 della medesima direttiva, rubricato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età», è così formulato:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
(…)
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».
Diritto austriaco
BO del 1994
7
L’articolo 49v della Besoldungsordnung 1994 (legge sulle retribuzioni del 1994) (LGBl. n. 55/1994; in prosieguo: la «BO del 1994»), nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023, intitolato «Data di riferimento comparativa», prevede quanto segue:
«(1) La data di riferimento comparativa è determinata risalendo nel tempo a partire dalla data di assunzione conformemente ai paragrafi da 2 a 7, per i periodi che dovevano essere presi in considerazione anticipatamente in sede di determinazione della data di riferimento per l’avanzamento o che avrebbero dovuto essere presi in considerazione anticipatamente trascurando il limite di età di diciotto anni o la limitazione prevista all’articolo 15a, paragrafo 1, punto 1, lettera b) della Dienstordnung 1994 [(legge di servizio) (LGBl. n. 56/1994; in prosieguo: la “DO del 1994”), nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023].
(2) Le seguenti disposizioni relative alla data di riferimento per l’avanzamento devono essere applicate in sede di determinazione della data di riferimento comparativa in conformità ai paragrafi da 3 a 6:
1.
articolo 14 della [DO del 1994 nella versione risultante dalla 28. Novelle (XXVIII legge di riforma) (LGBl. n. 42/2010)],
2.
articolo 15 della [DO del 1994 nella versione risultante dalla 20. Novelle (XX legge di riforma) (LGBl. n. 36/2005)],
3.
articolo 112 della [DO del 1994],
4.
articolo 114 della [DO del 1994 nella versione risultante dalla 8. Novelle (VIII legge di riforma) (LGBl. n. 47/1999)],
5.
articolo 115f della [DO del 1994 nella versione risultante dalla 20. Novelle (XX legge di riforma) (LGBl. n. 36/2005), e
6.
l’allegato alla [DO del 1994, nella versione risultante dalla 23 Novelle (XXIII legge di riforma) (LGBl. n. 42/2006)].
Si applicano le disposizioni relative alla categoria d’impiego in cui rientrava il dipendente pubblico al momento del calcolo della data di riferimento per l’avanzamento ai sensi dell’articolo 15a, paragrafo 4, ultima frase, della [DO del 1994, nella versione applicabile al procedimento principale].
(3) In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2, punti da 1 a 6,
(…)
3.
gli altri periodi per la metà dei quali occorre risalire nel tempo a partire dalla data di assunzione devono essere presi in considerazione solamente nella misura i cui essi sono successivi al 30 giugno dell’anno civile durante il quale è stato completato l’obbligo scolastico generale di nove anni; qualora il dipendente pubblico abbia completato un numero di anni scolastici inferiore a nove, la data di riferimento è il 30 giugno dell’anno civile durante il quale tale dipendente pubblico avrebbe completato nove anni scolastici secondo la normativa nazionale sull’obbligo scolastico generale;
(…)».
DO del 1994
8
L’articolo 15a della DO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023, intitolato «Recepimento della direttiva 2000/78/CE», ai paragrafi 1, 4 e 5 così dispone:
«(1) La posizione nella tabella retributiva del dipendente pubblico che si trovi in servizio il giorno della pubblicazione della [4. Dienstrechts-Novelle 2019 (quarta legge del 2019 recante riforma della normativa sul pubblico impiego) (LGBl. n. 63/2019)], deve essere rideterminata d’ufficio qualora (…) tale dipendente pubblico sia stato reinquadrato nel regime retributivo previsto dalla [Dienstrechts-Novelle 2015 (legge del 2015 recante riforma della normativa sul pubblico impiego) (LGBl. n. 28/2015)] e
1.
la fissazione della data di riferimento per l’avanzamento in relazione all’impiego attuale è stata effettuata escludendo i periodi
a)
anteriori al compimento del diciottesimo anno di età o
b)
anteriori al 1
o
luglio dell’anno durante il quale sono stati completati o sarebbero stati completati dodici anni scolastici dopo l’ammissione all’istruzione di primo grado, oppure
2.
il computo di periodi in conformità al punto 1, lettera b), ha comportato un prolungamento del primo termine di avanzamento (…)
(…)
(…)
(4) La posizione retributiva è ricalcolata conformemente ai paragrafi da 1 a 3, dopo aver determinato la data di riferimento comparativa (articolo 49v della [BO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. N. 38/2023]) e aver rivisto con decisione l’anzianità che ne consegue, al 31 luglio 2015. L’anzianità stabilita ai sensi dell’articolo 49l della [BO del 1994, nella versione applicabile al procedimento principale] è aumentata del periodo compreso tra la data di riferimento comparativa e la data di riferimento per l’avanzamento nel caso in cui la data di riferimento comparativa sia precedente alla data di riferimento per l’avanzamento, e ridotta di tale periodo nel caso opposto. La data determinante ai fini del confronto è l’ultima data di riferimento per l’avanzamento che è stata fissata escludendo i periodi svolti prima del diciottesimo anno di età o prima del 1
o
luglio dell’anno durante il quale sono stati completati o sarebbero stati completati dodici anni scolastici dopo l’ammissione all’istruzione di primo grado.
(5) Con riguardo agli (ex) dipendenti pubblici di cui ai paragrafi da 1 a 3, i diritti alla retribuzione sono ricalcolati retroattivamente (per i periodi anteriori al 1
o
agosto 2015 ai sensi dell’articolo 49l, paragrafo 6b, della [BO del 1994] nella versione applicabile al procedimento principale, e dell’articolo 11 della [BO del 1994] nella versione risultante dal Dienstrechts-Novelle 2015 [legge del 2015 recante riforma della normativa sul pubblico impiego]) prendendo in considerazione il periodo di servizio utile ai fini dell’avanzamento in base all’anzianità quale ricalcolata. Se del caso, un conguaglio deve essere effettuato d’ufficio a tale titolo a decorrere dal 1
o
maggio 2016. I diritti alla retribuzione che danno luogo al conguaglio non sono soggetti al termine di prescrizione previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della [BO del 1994, nella versione applicabile al procedimento principale] per il periodo compreso tra il 1
o
maggio 2019 fino alla conclusione definitiva della procedura ai sensi dei paragrafi da 1 a 3. I diritti alla retribuzione relativi a periodi anteriori al 1
o
maggio 2019 sono prescritti. Lo stesso vale per i diritti [alla retribuzione] nelle procedure ai sensi dei paragrafi 7 e 8».
La VBO del 1995
9
L’articolo 18 della Vertragsbedienstetenordnung (statuto degli agenti a contratto) (LGBl. n. 50/1995, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 11/2021) (in prosieguo: la «VBO del 1995»), intitolato «Computo dei periodi per l’avanzamento», ai paragrafi 1, 2 e 5 così dispone:
«(1) Gli articoli 14 e 15 della [DO del 1994, nella versione applicabile al procedimento principale] si applicano
mutatis mutandis
all’agente a contratto (…).
(2) Gli articoli da 15a a 15c della [DO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023] e l’articolo 49v della [BO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023] si applicano
mutatis mutandis
agli agenti a contratto, fermo restando che
1.
ai fini della determinazione della data di riferimento comparativa devono essere applicate le disposizioni della [DO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023] menzionate nell’articolo 49v, paragrafo 2, punti da 1 a 6 della [BO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023] in applicazione delle disposizioni seguenti della presente legge:
a)
articolo 18 nella versione risultante dalla [10. Novelle (X legge di riforma) (LGBl. n. 22/2001)], e
b)
articolo 57 nella sua versione originale (…);
2.
la rideterminazione dell’anzianità nella tabella retributiva con decisione è sostituita dalla rideterminazione da parte del datore di lavoro, che deve essere comunicata all’agente a contratto per iscritto e con avviso di ricevimento;
3.
in sede di applicazione dell’articolo 15a, paragrafo 5, dell’articolo 15b, paragrafo 5, e dell’articolo 15c, paragrafi 5 e 6, della [DO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023], la comunicazione della rideterminazione dell’anzianità nella tabella retributiva da parte del datore di lavoro (punto 2) sostituisce la conclusione definitiva della procedura;
4.
le disposizioni dell’articolo 15a, paragrafi 7 e 8, della [DO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023], se del caso in combinato disposto con l’articolo 15b, paragrafo 5, ultima frase, o l’articolo 15c, paragrafo 7, della [DO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023] sono sostituite dalle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.
(…)
(5) L’agente a contratto deve far valere in giudizio l’erronea omissione del computo dei periodi pregressi di servizio entro e non oltre sei mesi dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 2, punto 2, a pena di esclusione di un’ulteriore rideterminazione della posizione retributiva, fatta salva la rettifica di manifesti errori materiali e di calcolo. Nella comunicazione di cui al paragrafo 2, punto 2, viene fatta espressa menzione di tale conseguenza giuridica».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
Il ricorrente è nato nel 1969. Il 1
o
agosto 2002 il Comune di Vienna lo ha assunto come agente a contratto. A partire dal suo quattordicesimo anno di età e fino alla sua entrata in servizio presso il Comune di Vienna, il ricorrente svolgeva attività professionali diverse rispetto a quelle esercitate presso detto comune.
11
Con decisione definitiva, del 16 settembre 2022, relativa alla rideterminazione dell’anzianità del ricorrente nella tabella retributiva applicabile al Comune di Vienna (in prosieguo: la «decisione controversa»), quest’ultimo ha informato il ricorrente che, ai fini della determinazione della data di riferimento per il suo avanzamento in tale tabella retributiva, doveva essere computata una durata complessiva di un anno e sei mesi per i periodi di formazione o di attività lavorativa compiuti prima dell’entrata in servizio presso tale comune (in prosieguo: i «periodi pregressi di servizio») dal ricorrente e che, pertanto, tale data doveva essere fissata al 1
o
febbraio 2001.
12
Dalla decisione di rinvio risulta che la decisione controversa era fondata su una normativa del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di Vienna, Austria) analoga alla normativa federale austriaca esaminata dalla Corte nella sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑650/21
,
EU:C:2023:300
).
13
In forza di tali normative, l’inquadramento di un dipendente pubblico era fissato sulla base della sua anzianità nella tabella retributiva di un regime retributivo anteriore, successivamente rettificato mediante una «data di riferimento comparativa». Ai fini del calcolo di quest’ultima data, taluni periodi pregressi di servizio precisamente definiti, tra cui quelli ritenuti pertinenti per il lavoro per il quale l’agente a contratto è assunto, dovevano essere presi in considerazione integralmente. Tutti gli altri periodi pregressi di servizio ammissibili (in prosieguo: gli «altri periodi»), compresi quelli svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, erano presi in considerazione per metà e nel limite di un massimale di sette anni, dai quali quattro anni venivano dedotti forfettariamente.
14
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione controversa dinanzi all’Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna), giudice del rinvio.
15
Nel corso del procedimento principale, la Corte ha statuito, in sostanza, nella sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑650/21
,
EU:C:2023:300
), che gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’inquadramento di un dipendente pubblico è fissato in base alla sua anzianità nella tabella retributiva di un previgente regime retributivo giudicato discriminatorio, successivamente rettificato mediante una «data di riferimento comparativa», ai fini della quale sono presi in considerazione per metà tutti gli «altri periodi» ammissibili, compresi quelli svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, ma nel limite di un massimale di sette anni e solo nella misura in cui superano una durata di quattro anni.
16
Il giudice del rinvio rileva che, conseguentemente, il [OSCURATO:PERSONA] di Vienna ha modificato, nel 2023, l’articolo 15a della DO 1994 nonché l’articolo 49v della BO del 1994, applicabili agli agenti a contratto in forza dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della VBO del 1995 (in prosieguo: la «normativa del 2023»), abrogando la disposizione che prevedeva una deduzione forfettaria di quattro anni applicabile agli «altri periodi» e riducendo il massimale applicabile per il computo di tali «altri periodi», portandolo da sette a tre anni, mantenendo nel contempo il computo di detti periodi per metà.
17
Relativamente a tale normativa del 2023, il ricorrente fa valere dinanzi al giudice del rinvio che l’articolo 49v, paragrafo 3, punto 3, della BO del 1994 comporta una discriminazione fondata sull’età, in quanto, ai sensi di tale disposizione, per i lavoratori che hanno svolto «altri periodi» prima del diciottesimo anno di età, tali periodi sono computati solamente in modo limitato, mentre, per i lavoratori che hanno svolto siffatti periodi successivamente al diciottesimo anno di età, sono computati integralmente. Pertanto, egli chiede che venga presa in considerazione la totalità dei suoi periodi pregressi di servizio, con conseguente fissazione della sua anzianità complessiva, al 31 luglio 2015, ai fini del suo computo nella tabella retributiva del Comune di Vienna, a 32 anni, 5 mesi e 3 giorni, il che gli permetterebbe, pertanto, di essere inquadrato in scatti retributivi superiori con effetto dal 1
o
maggio 2016.
18
Alla luce delle modifiche apportate dalla normativa del 2023 e dell’argomento del ricorrente, il giudice del rinvio si chiede se gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano parimenti alla normativa del 2023, in forza della quale i periodi pregressi di servizio svolti prima del diciottesimo anno di età sono presi in considerazione, ai fini del calcolo dell’anzianità, solo per metà.
19
In tali circostanze, l’Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78 in combinato disposto con l’articolo 21 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale (in particolare l’articolo 49v, paragrafo 3, punto 3, della [BO del 1994] nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023) con cui, al fine di sopprimere una discriminazione esistente basata sull’età [v., sulla precedente disposizione federale dall’identico contenuto, sentenza dell’8 maggio 2019, Leitner,
C‑396/17
,
EU:C:2019:375
], viene istituito un regime che, pur prendendo in considerazione i periodi di servizio maturati prima del compimento del diciottesimo anno di età, ne tiene conto successivamente soltanto per metà ai fini del miglioramento dei periodi pregressi di servizio e della compensazione per la discriminazione basata sull’età, nonostante l’integrale neutralizzazione di tali periodi sia stata eliminata tramite una deduzione forfettaria».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
20
Il governo austriaco contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, per il motivo che essa non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. In particolare, il giudice del rinvio, anzitutto, avrebbe esposto le circostanze del procedimento principale solo in modo succinto e incompleto; inoltre, si sarebbe limitato a citare talune disposizioni del diritto nazionale, senza tuttavia presentare il contesto in cui esse si inseriscono, e, infine, non avrebbe sufficientemente spiegato i dubbi che nutriva in merito all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione oggetto della questione pregiudiziale.
21
Ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia», nonché «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
22
Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene una descrizione sufficiente del contesto di fatto e di diritto del procedimento principale per soddisfare tali requisiti e illustra le ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione oggetto della questione pregiudiziale. Infatti, anzitutto, tale domanda riprende il contenuto delle norme applicabili al caso di specie. Inoltre, la descrizione da parte del giudice del rinvio delle circostanze in cui si inserisce il procedimento principale e dell’evoluzione della normativa nazionale applicabile è sufficiente per comprendere le ragioni sottese alla scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui tale giudice chiede l’interpretazione. Infine, il giudice del rinvio chiarisce il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia della quale è investito.
23
Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulla questione pregiudiziale
24
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’inquadramento di un agente a contratto è fissato in base alla sua anzianità nella tabella retributiva, qualora tale anzianità sia determinata, per porre fine a una discriminazione esistente fondata sull’età, prendendo in considerazione per metà e nel limite di un massimale di tre anni taluni periodi ammissibili anteriori all’assunzione di tale agente svolti prima del suo diciottesimo anno di età.
25
In via preliminare, occorre rilevare che è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] di Vienna ha scelto di conformare le normative applicabili al Comune di Vienna che hanno preceduto la normativa del 2023, attualmente applicabile al procedimento principale, alle rispettive normative federali austriache menzionate, in particolare, nelle sentenze del 18 giugno 2009, Hütter (
C‑88/08
,
EU:C:2009:381
); dell’11 novembre 2014, Schmitzer (
C‑530/13
,
EU:C:2014:2359
); dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/17
,
EU:C:2019:373
); dell’8 maggio 2019, Leitner (
C‑396/17
,
EU:C:2019:375
), nonché del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑650/21
,
EU:C:2023:300
).
26
Occorre parimenti rammentare che la normativa federale austriaca applicabile alla data dell’assunzione del ricorrente da parte del Comune di Vienna escludeva il computo dell’esperienza professionale acquisita prima del diciottesimo anno di età ai fini della determinazione dello scatto nel quale sono inquadrati gli agenti a contratto del pubblico impiego.
27
Nella sua sentenza del 18 giugno 2009, Hütter (
C‑88/08
,
EU:C:2009:381
), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78 ostano a una normativa nazionale che esclude che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti precedentemente al diciottesimo anno di età ai fini della determinazione dello scatto nel quale sono inquadrati gli agenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato membro. Nella sua sentenza dell’11 novembre 2014, Schmitzer (
C‑530/13
,
EU:C:2014:2359
), la Corte ha precisato che tali disposizioni ostano a una normativa nazionale che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, prende in considerazione periodi di formazione e di servizio svolti prima del diciottesimo anno di età, ma che, nel contempo, prevede nei confronti dei soli dipendenti pubblici vittime di tale discriminazione un prolungamento di tre anni del periodo necessario per poter passare dal primo al secondo scatto di ciascuna categoria di impiego e di ciascuna categoria retributiva.
28
Di conseguenza, la normativa federale austriaca sul pubblico impiego è stata modificata nel 2015 e gli agenti a contratto assunti in vigenza della normativa anteriore a tale modifica sono stati reinquadrati in un nuovo regime retributivo basato sull’anzianità. A seguito di detta modifica, il primo inquadramento nella nuova tabella retributiva di tali agenti a contratto reinquadrati è stato fissato tenendo conto della loro ultima retribuzione percepita a titolo del regime anteriore.
29
Nelle sue sentenze dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/17
,
EU:C:2019:373
), e dell’8 maggio 2019, Leitner (
C‑396/17
,
EU:C:2019:375
), la Corte ha segnatamente dichiarato, in sostanza, che gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, ostano a una normativa nazionale che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, prevede un reinquadramento degli agenti a contratto in servizio in un nuovo regime di retribuzione nell’ambito del quale il primo inquadramento di tali agenti a contratto è determinato in funzione dell’ultima retribuzione percepita a titolo del precedente regime.
30
In virtù di tali sentenze, la normativa federale austriaca sul pubblico impiego è stata modificata nel senso che l’inquadramento degli agenti a contratto assunti in vigenza della normativa precedente doveva essere riesaminato determinando una «data di riferimento comparativa» che tenesse conto dei periodi pregressi di servizio svolti dagli agenti a contratto prima del loro diciottesimo anno di età. Tuttavia, gli «altri periodi» potevano essere presi in considerazione solo per metà e nel limite di un massimale di sette anni da cui quattro anni venivano dedotti forfettariamente.
31
A tal riguardo, come rilevato al punto 15 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato, in sostanza, nella sua sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑650/21
,
EU:C:2023:300
), che gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’inquadramento di un dipendente pubblico è fissato in base alla sua anzianità nella tabella retributiva di un previgente regime retributivo giudicato discriminatorio, successivamente rettificato mediante una «data di riferimento comparativa», ai fini della quale sono presi in considerazione per metà tutti gli «altri periodi» ammissibili, compresi quelli svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, ma nel limite di un massimale di sette anni e solo nella misura in cui superano una durata di quattro anni.
32
Pertanto, occorre valutare, nel caso di specie, se le modifiche apportate dalla normativa del 2023 abbiano effettivamente e definitivamente posto fine alla discriminazione fondata sull’età constatata da ultimo dalla Corte nella sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑650/21
,
EU:C:2023:300
).
33
A tal proposito, si deve ricordare che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull’età è sancito nell’articolo 21 della Carta ed è stato concretizzato dalla direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑650/21
,
EU:C:2023:300
, punto
45
).
34
Occorre dunque verificare se la normativa del 2023 istituisca una disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.
35
Secondo tale disposizione, per «principio della parità di trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della stessa. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva precisa che, ai fini del paragrafo 1 di tale articolo, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.
36
Nel caso di specie, le categorie di persone pertinenti ai fini di tale raffronto sono, da un lato, gli agenti a contratto che hanno svolto periodi pregressi di servizio ammissibili, anche solo in parte, prima di aver compiuto il diciottesimo anno di età e, dall’altro, gli agenti a contratto che hanno svolto periodi della stessa natura e di una durata comparabile dopo aver raggiunto tale età.
37
A tal riguardo, in primo luogo, come sostenuto dal Comune di Vienna, dal governo austriaco e dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 49v della BO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023, i periodi pregressi di servizio ammissibili, siano essi svolti prima o dopo il compimento del diciottesimo anno di età dell’agente a contratto interessato, sono presi in considerazione ai fini della determinazione della sua anzianità.
38
In secondo luogo, dall’esposizione della normativa del [OSCURATO:PERSONA] di Vienna applicabile agli agenti a contratto del Comune di Vienna, fornita dal giudice del rinvio, risulta che taluni periodi pregressi di servizio precisamente definiti, tra cui quelli ritenuti pertinenti per il posto di lavoro per il quale l’agente a contratto è assunto, sono presi in considerazione integralmente, mentre gli «altri periodi» lo sono solo per metà e nel limite di un massimale di tre anni.
39
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il datore di lavoro è in via di principio libero di tener conto solo l’esperienza acquisita nel settore interessato, che ponga il lavoratore in grado di espletare meglio le proprie mansioni (sentenza del 14 marzo 2018, Stollwitzer,
C‑482/16
,
EU:C:2018:180
, punto
39
). Ne consegue che il diritto dell’Unione non impone di prendere in considerazione tutti gli «altri periodi» che, secondo il Comune di Vienna e il governo austriaco, sono inclusi, entro i limiti previsti, nel calcolo dell’anzianità solo in ragione di riflessioni di natura prettamente sociale.
40
Pertanto, il fatto che la durata di tali «altri periodi» venga presa in considerazione solo per metà e nel limite di un massimale di tre anni non può, di per sé, costituire una discriminazione fondata sull’età. Infatti, in tal caso, è l’esperienza acquisita presso altre imprese a non essere presa in considerazione, indipendentemente dall’età alla quale è stata acquisita o dall’età alla quale il lavoratore interessato è stato assunto (sentenza del 14 marzo 2018, Stollwitzer,
C‑482/16
,
EU:C:2018:180
, punto
40
e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente di ritenere che la distinzione operata dalla normativa del [OSCURATO:PERSONA] di Vienna applicabile agli agenti a contratto del Comune di Vienna tra i periodi pregressi di servizio precisamente definiti, compresi quelli ritenuti pertinenti per il lavoro per il quale l’agente contrattuale è assunto, e gli «altri periodi» sia fondata su una qualsivoglia considerazione dell’età dell’interessato.
41
In terzo luogo, la perpetuazione della discriminazione fondata sull’età constatata dalla Corte ai punti da 64 a 66 della sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑650/21
,
EU:C:2023:300
), risultava specificamente dalla deduzione forfettaria dei primi quattro anni di esperienza acquisita anteriormente all’assunzione, che impediva, di fatto, alle persone che avevano acquisito tale esperienza principalmente tra il loro quattordicesimo e diciottesimo anno di età, essendo l’età minima richiesta per lavorare fissata a quattordici anni, di beneficiare di una qualsivoglia considerazione di quest’ultima. Orbene, poiché detta deduzione forfettaria è stata eliminata dalla normativa del 2023, tale esperienza può ora essere presa in considerazione al pari dell’esperienza acquisita da tali persone dopo il compimento del diciottesimo anno di età, ossia, per quanto riguarda gli «altri periodi», per metà e nel limite di un massimale di tre anni.
42
In particolare, la riduzione a tre anni, operata dalla normativa del 2023, del massimale di sette anni previsto dalla normativa del 2019 non perpetua la discriminazione precedentemente constatata né costituisce una nuova discriminazione indiretta fondata sull’età, dal momento che tale nuovo limite si applica indipendentemente dall’età alla quale l’esperienza è stata acquisita.
43
In quarto luogo, dall’esposizione della normativa del 2023, fornita dal giudice del rinvio, risulta che l’anzianità nella tabella retributiva applicabile al Comune di Vienna è, in sostanza, stabilita in due fasi.
44
In un primo momento, conformemente all’articolo 15a, paragrafi 1, 4 e 5, della DO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023, applicabile agli agenti a contratto in forza dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della VBO del 1995, è mantenuta l’anzianità nella tabella retributiva quale risultante dal reinquadramento dell’agente a contratto nel sistema retributivo previsto dalla legge del 2015 recante riforma della normativa sul pubblico impiego, la quale escludeva il computo dell’esperienza acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età dell’agente a contratto.
45
In un secondo momento, l’anzianità così determinata è oggetto di una rettifica diretta a tener conto della differenza tra la data di riferimento dell’avanzamento fissata in base al regime anteriore alla legge del 2015 recante riforma della normativa sul pubblico impiego e la «data di riferimento comparativa». Quest’ultima data è determinata secondo le modalità previste all’articolo 49v della BO del 1994, nella versione pubblicata nel LGBl. n. 38/2023, prendendo in considerazione i periodi pregressi di servizio ammissibili svolti dall’agente contrattuale dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, consentendo così di prendere in considerazione anche gli «altri periodi» ove svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età dell’agente contrattuale. Se la «data di riferimento comparativa» così determinata si colloca prima della data di riferimento per l’avanzamento inizialmente stabilita, l’anzianità dell’agente è aumentata di tale differenza.
46
Ne consegue che, sebbene l’inclusione dell’anzianità nella tabella retributiva, quale risulta dal reinquadramento dell’agente a contratto nel sistema retributivo previsto dalla legge del 2015 recante modifica della normativa sul pubblico impiego, possa essere idonea a far permanere gli effetti discriminatori prodotti dalla normativa anteriore a tale riforma, in quanto la sua determinazione non teneva conto dell’esperienza acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età dell’agente a contratto interessato, risulta, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, che la rettifica operata mediante la «data di riferimento comparativa» consente ora di prendere in considerazione i periodi ammissibili svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età dell’agente a contratto (v., per analogia, sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑650/21
,
EU:C:2023:300
, punti da
55
a
59
).
47
In tali circostanze, non risulta che gli agenti a contratto che hanno svolto periodi pregressi di servizio prima del compimento del diciottesimo anno di età siano trattati in modo meno favorevole rispetto a coloro che hanno svolto siffatti periodi della stessa natura e di una durata comparabile dopo aver raggiunto il diciottesimo anno di età.
48
In quinto e ultimo luogo, il semplice fatto che la normativa del 2023 non abbia avuto l’effetto di concedere all’agente a contratto interessato alcun avanzamento supplementare nell’ambito della fissazione della data di riferimento per il suo avanzamento nella tabella retributiva applicabile al Comune di Vienna non significa che tale normativa introduca o perpetui una discriminazione fondata sull’età, diretta o indiretta.
49
Infatti, l’assenza di un siffatto avanzamento supplementare deriva non già dal fatto che una parte degli «altri periodi» precedenti all’assunzione è stata svolta prima del compimento del diciottesimo anno di età del ricorrente, bensì dal fatto che, come sostenuto dal Comune di Vienna e dal governo austriaco, la durata di tali «altri periodi» aveva già raggiunto il massimale di tre anni, presi in considerazione per metà.
50
Occorre inoltre rilevare che, nella misura in cui, nelle sue osservazioni, il ricorrente fa valere che le persone assunte prima del 6 aprile 2001 beneficiano della presa in considerazione per metà di qualsiasi esperienza anteriore rientrante negli «altri periodi», e ciò senza l’applicazione di un massimale, tale differenza di trattamento rispetto alle persone assunte dopo tale data, anche supponendola dimostrata, risulta dalla data di assunzione degli agenti a contratto interessati. Infatti, è in funzione di tale data che sono applicabili le vecchie oppure le nuove norme relative alla determinazione dell’anzianità. Un siffatto criterio, fondato su un elemento oggettivo e neutro, ossia la data di assunzione, è palesemente estraneo a ogni considerazione relativa all’età delle persone assunte (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2019, Horgan e Keegan,
C‑154/18
,
EU:C:2019:113
, punti
24
e
25
). Pertanto, una norma fondata su una data di riferimento non può costituire una discriminazione fondata sull’età, laddove l’unico criterio pertinente per la sua applicazione risiede nella qualità di agente a contratto assunto prima o dopo tale data.
51
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’inquadramento di un agente a contratto è fissato in base alla sua anzianità nella tabella retributiva, qualora tale anzianità sia determinata, per porre fine a una discriminazione esistente fondata sull’età, prendendo in considerazione per metà e nel limite di un massimale di tre anni taluni periodi ammissibili anteriori all’assunzione di tale agente svolti prima del compimento del suo diciottesimo anno di età, laddove tale massimale si applica indipendentemente dall’età alla quale l’esperienza è stata acquisita.
Sulle spese
52
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’inquadramento di un agente a contratto è fissato in base alla sua anzianità nella tabella retributiva, qualora tale anzianità sia determinata, per porre fine a una discriminazione esistente fondata sull’età, prendendo in considerazione per metà e nel limite di un massimale di tre anni taluni periodi ammissibili anteriori all’assunzione di tale agente svolti prima del compimento del suo diciottesimo anno di età, laddove tale massimale si applica indipendentemente dall’età alla quale l’esperienza è stata acquisita.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.