CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08400/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA I NI1Era.k7 cu t k sul ricorso 13985-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 2300/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 0-Sk-1 partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bari, giudicando sugli appelli riuniti avverso due sentenze del Tribunale di Foggia, che avevano, rispettivamente, accolto integralmente la domanda di accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS (non essendo la parte iscritta alla Cassa forense) proposta dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] e l' opposizione ad avviso di addebito relativo ai contributi dovuti per l'iscrizione stessa, ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla professionista, che aveva lamentato la mancata valutazione dell'eccezione di nullità dell'avviso di addebito, ed ha accolto l'appello principale dell'INPS, ritenendo l'obbligo di iscrizione alla gestione separata in ragione della irrilevanza dell'occasionalità dell'attività forense espletata a fronte di un reddito dichiarato superiore ai 5000 curo; quanto alle sanzioni, ha ritenuto che il mancato versamento della contribuzione dovuta impedisse l'applicabilità della misura ridotta dell'omissione; avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; l'INPS non ha opposto difese; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente alla fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo di ricorso per cassazione si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione della omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione che la parte ricorrente deduce essere stata riproposta in appello e nonostante la sua rilevabilità d'ufficio; il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 44 di. n. 269/2003, sostenendosi una interpretazione del medesimo art. 44 secondo la quale sarebbe base imponibile solo l'eccedenza dei 5000 euro annui; Ric. 2020 n. 13985 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997 in combinato disposto con l'art. 116, comma 8 e 15 lett. a) della legge n. 388 del 2000, in relazione all'accertamento della illegittimità dell'ammontare delle sanzioni essendo stata rigettata la richiesta di applicazione del regime per l'omissione contributiva, in presenza di incertezze applicative, anziché di quello della evasione; il terzo motivo del ricorso si riferisce a questione che questa sezione ha ritenuto rivestire rilievo nomofilattico (vd. Cass. n. 29120 del 2021 alle cui motivazioni qui si fa espresso rinvio), per cui non sussistono i presupposti per la definizione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 c.p.c. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso i