CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di L'aquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, GIULIOMONFERINI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Juliis, per la costituita parte civile, che si è riportatoalle conclusioni scritte e nota spese già depositate a mezzo p.e.c.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto imotivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; perDe [OSCURATO:PERSONA] ha esposto i motivi d'impugnazione chiedendone l'accoglimento.Lette le memorie pervenute in atti, tra le quali quella dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di L’Aquila, in parzialeriforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - che li aveva dichiarati colpevoli di diversi reatidi furto pluriaggravato, ai sensi dell’art. 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen. (tutti per i capi1-8 dell'imputazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di cui al capo 9),commessi in danno di sportelli ATM gestiti dalle costituite parti civili, in Chieti,Pescara, Martinsicuro, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'ottobre 2019 al giugno2021, e, per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bisc.p. all'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'incidenza della recidiva contestataall'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra i reati e, in particolare,con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche la continuazione con il reato giudicato dallaCorte d'Appello di Perugia con sentenza del 17 aprile 2023, divenuta irrevocabile indata 17 ottobre 2023, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva dianni cinque e mesi uno di reclusione e di € 1.300,00 di multa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni quattro e mesi uno di reclusione e di € 1.200,00 di multa eMARAVALLE [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi tre e giorni quindici di reclusione edi € 735,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, daliquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale, in favore dellemedesime, pari ad euro 10.000 per ciascuna di esse – ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dalreato di furto cui al capo 6) per non avere commesso il fatto e rideterminato lapena, nei confronti del medesimo, in anni quattro di reclusione ed euro 1.150 dimulta; confermando nel resto.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramitei rispettivi difensori di fiducia.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi diseguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1.Col primo motivo deduce violazione ex art. 606, primo comma, lett. e),c.p.p. (manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine allaricostruzione del fatto e all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato.La sentenza impugnata incorre in una contraddizione logica di tale pregnanza dainficiarne irrimediabilmente la tenuta complessiva.Tale contraddizione emerge dall'analisi comparativa tra le modalità operativeriscontrate in occasione dell'arresto in flagranza dell'[OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aall'ottavo capo di imputazione.La Corte d'Appello, infatti, da un lato, valorizza l'arresto in flagranza qualeelemento probatorio determinante per affermare la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] anchein relazione agli episodi precedenti, ritenendo che tale circostanza confermil'attitudine del prevenuto alla commissione di furti ai danni di sportelli ATM;dall'altro lato, però, omette completamente di confrontarsi con un dato fattuale didirompente rilevanza, emerso nitidamente dall'istruttoria dibattimentale e maiseriamente confutato: le modalità operative impiegate dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'episodio del[OSCURATO:DATA_NASCITA] sono radicalmente diverse rispetto a quelle che avrebbero caratterizzatoi furti per cui si procede.La questione attiene al cuore stesso della ricostruzione del fatto e dellavalutazione della prova, poiché investe la coerenza interna del ragionamentoprobatorio posto a fondamento della condanna.Dalle risultanze investigative emerge con chiarezza che i furti contestati neicapi dal n. 1 al n. 8 sono stati caratterizzati da un modus operandi estremamentesofisticato, che presupponeva la disponibilità di conoscenze tecniche specialistiche edi strumenti specifici: accesso ai locali tecnici senza effrazione: disinserimento deisistemi di allarme: apertura delle casseforti mediante digitazione di codici: rapiditàdi esecuzione: assenza di tracce di forzature o effrazioni.Questo quadro complessivo ha indotto gli inquirenti a ritenere che l'autoremateriale dei furti disponesse di un supporto logistico e informativo fondamentale,individuato nella figura del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tecnico specializzatonell'installazione e manutenzione di casseforti e sistemi di sicurezza bancari, il qualeavrebbe fornito all'esecutore materiale tutti gli elementi necessari: chiavi duplicate,dispositivi elettronici, codici di accesso.Ciò che rende la contraddizione insanabile è che la diversità del modusoperandi non è una mera deduzione difensiva, ma un dato di fatto espressamentericonosciuto dagli stessi operanti nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Semprenel corso dell'esame testimoniale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva posta al testeGagliardi una domanda diretta e inequivoca (pag. 22 delle trascrizioni): checonfermava la diversità del tentato furto scoperto in flagranza rispetto aiprecedenti.Di fronte a questa evidenza processuale, la sentenza impugnata non dedicanemmeno una riga alla questione del diverso modus operandi nonostante essafosse stata espressamente sollevata dalla difesa nell'atto di appello, ove sideduceva nel primo motivo che «il modus operandi del tentato furto del 18-6-2021sia totalmente divergente rispetto a tutti i delitti contestati all'imputato negli ottocapi di imputazione», richiamando espressamente le dichiarazioni del testeGagliardi.La Corte di Appello si è limitata a rilevare genericamente che «è statopacificamente accertato» il coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nei vari episodi furtivi sullabase dei tabulati telefonici e delle intercettazioni, senza spiegare in alcun modocome sia possibile conciliare la diversità delle modalità operative con l'affermazionedi responsabilità per tutti gli episodi contestati.3.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge ex art. 606,1° comma, lett.B, c.p.p. (erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 c.p.) -Violazione ex art. 606, 1° comma, lett. E, c.p.p. (manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanzaaggravante della recidiva).Il secondo profilo di censura attiene al riconoscimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA]Appello, della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica contestataall'imputato, con conseguente aumento di pena. La norma conferisce al giudice unpotere discrezionale («può essere sottoposto»), il cui esercizio deve essere sorrettoda una motivazione che dia conto delle ragioni concrete per cui si ritiene che lacommissione del nuovo reato costituisca espressione di una maggiore pericolositàsociale del soggetto agente. Laddove nel caso di specie la motivazione resa dallaCorte di appello sul punto è del tutto insufficiente e inadeguata.3.3.Col terzo motivo deduce, ex art. 606, 1° comma, lett. B ed E, c.p.p.l’erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis c.p. e lamanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Un terzo profilo di censura attiene al mancato riconoscimento, da parte dientrambi i giudici del merito, nonostante la difesa avesse allegato diversi elementiutili ai fini di tale valutazione.Entrambi i Giudici di merito fondano il diniego delle attenuanti genericheanche sulla presenza di precedenti penali a carico dell'imputato; anche questoargomento è di per sé insufficiente. La presenza di precedenti penali è giàvalorizzata attraverso il riconoscimento della recidiva; richiamarla nuovamente aifini del diniego delle attenuanti generiche comporta, anche in questo caso, unaduplicazione di valutazione.Il mero richiamo formale ai precedenti penali è, in ogni caso, del tutto genericoe non consente di comprendere quale sia il reale peso che essi hanno avuto nelladecisione.3.4.Col quarto motivo deduce violazione dell'art 606,1° comma, lett. B ed E,c.p.p. (erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 e manifesta illogicità dellamotivazione - omessa considerazione della richiesta del pubblico ministero diesclusione dell'aggravante).Nella sentenza impugnata è stata riconosciuta la circostanza aggravanteprevista dall'art. 625, 1° comma, n. 7, c.p., consistente nell'uso di mezzofraudolento.La questione assume una rilevanza del tutto particolare in considerazione diuna circostanza processuale di straordinario significato: in sede di appello, ilProcuratore Generale ha espressamente chiesto «l'esclusione della circostanzaaggravante ex art. 625 n. 7 c.p.», ritenendo evidentemente che tale aggravantenon fosse configurabile o, comunque, non dovesse essere applicata nel caso dispecie. Nonostante questa esplicita richiesta del P.G., la Corte d'Appello haconfermato l'applicazione dell'aggravante, senza però fornire alcuna motivazione inordine alle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere la richiesta del P.G.La nozione di «mezzo fraudolento» previsto dall'art. 625,1® comma, n. 7, cp èstata oggetto di un'elaborazione giurisprudenziale consolidata; la Cassazione hachiarito che per «mezzo fraudolento» deve intendersi qualsiasi artificio o raggiroidoneo a trarre in inganno la vittima o a superare gli ostacoli frapposti allasottrazione, purché tale mezzo sia ontologicamente diverso dalla mera destrezzanell'esecuzione del furto e rappresenti un quid pluirs rispetto alle normali modalitàdi consumazione del reato.La Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, sent. n. 40354 del18-7-2013, Sciuscio) ha ribadito che l'aggravante richiede una condottacaratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, non già da semplice destrezza.Nel caso del furto aggravato dall'uso di chiavi false o alterate, la giurisprudenza haritenuto che tale circostanza integri di per sé l'aggravante della "violenza sulle cose"(art. 625 n. 2 cp), ma non necessariamente anche quella del "mezzo fraudolento"(art. 625 n. 7 cp), salvo che l'uso delle chiavi false sia accompagnato da ulterioriartifici volti a dissimulare l'illiceità dell'accesso o a trarre in inganno terzi.Nel caso di specie, non è chiaro quale sia l'artificio o il raggiro che integrerebbeil mezzo fraudolento oltre all'uso delle chiavi duplicate e dei codici: i Giudici dimerito non hanno chiarito questo aspetto, limitandosi ad affermare genericamenteche sarebbe stato utilizzato un "mezzo fraudolento" consistente nell'uso di chiavialterate e codici illecitamente acquisiti.Ma se l'intero artificio si esaurisce nell'uso di chiavi e codici, allora esso è giàinteramente valorizzato dall'aggravante del n. 2 e non può fondare anchel'aggravante del n. 7. pena una duplicazione di valutazione della medesimacircostanza.Ulteriore profilo di censura attiene alla violazione del principio del “ne bis inidem” sostanziale, derivante dall'applicazione cumulativa delle aggravanti di cui ainn. 2 e 7 dell'art. 625 c.p.Se, come sostenuto dall’accusa e confermato dai Giudici di merito, il «mezzofraudolento» consiste nell'uso di chiavi alterate e codici illegittimamente acquisiti, ese tale uso costituisce anche la «violenza sulle cose» o l'«uso di chiavi false» di cuial n. 2, allora l’applicazione cumulativa delle due aggravanti comporta unaduplicazione di valutazione della medesima condotta. In altri termini: la stessacondotta (uso di chiavi e codici) viene valorizzata due volte, una prima volta comeviolenza sulle cose/uso di chiavi false (n. 2) e una seconda volta come mezzofraudolento (n. 7).3.5.Col quinto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E, c.p.p.(manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alladeterminazione degli aumenti per la continuazione)Si impugna infine la motivazione della sentenza in punto della determinazionedegli aumenti di pena disposti dal Tribunale, confermati dalla Corte d'Appello, pereffetto del vincolo della continuazione tra i reati contestati.Nel caso di specie il Tribunale nella sentenza di primo grado (confermata inappello) ha disposto i seguenti aumenti per la continuazione: pena base (reato piùgrave, capo 1), anni 3 di reclusione ed euro 300 di multa; aumenti per lacontinuazione: mesi 2 ed euro 150 per ciascuno degli altri furti consumati; mesi 1ed euro 50 per ciascuno dei furti tentati.La Corte di Appello non ha affrontato la doglianza espressa nel quarto motivodi appello (minimo aumento per la continuazione). Dopo aver dato contezza di averpreso atto della doglianza nella parte introduttiva della sentenza («In ulterioresubordine, il citato difensore ha censurato l'eccessività degli aumenti di penadisposti per il riconoscimento della continuazione, domandandone unarimodulazione ai minimi di legge», v. pag. 5 sent. impugnata), nella parte motivadella sentenza non vi è più alcun riferimento a tale doglianza; a pag. 10 dellasentenza impugnata infatti la Corte di Appello conferma laconicamente «lerimanenti statuizioni» senza aver affrontato, neppure marginalmente, la questionerelativa all'eccessivo aumento di pena per i reati in continuazione e incorrendoconseguentemente in vizio di motivazione.Gli aumenti disposti dal Tribunale e confermati dalla Corte d'Appello appaionomanifestamente eccessivi e sproporzionati rispetto alla concreta gravità dei reati incontinuazione.Gli aumenti per la continuazione (mesi 16) sono pari a circa il 44% della penabase (armi 3 =mesi 36): si tratta di un incremento assolutamente significativo, chesi avvicina al limite massimo degli aumenti applicabili. Questo irsultato appareeccessivo.Si tratta infatti di reati omogenei, della medesima tipologia (furti aggravati aidanni di sportelli ATM), commessi con le medesime modalità, ai danni di vittimedella medesima categoria (istituti bancari). L'assoluta omogeneità dei reatidovrebbe indurre il giudice a contenere gli aumenti, in quanto espressione di ununico disegno criminoso e non di una pluralità di intenti delittuosi eterogenei.I reati sono poi stati commessi in un arco temporale relativamente breve(meno di un anno), il che conferma l'unitarietà del disegno criminoso; inoltre vi èidentità delle "vittime": istituti bancari, che sono soggetti dotati di notevole capacitàeconomica e assicurati contro i furti. Questa circostanza, pur non escludendo larilevanza penale dei fatti, dovrebbe indurre a una maggiore moderazione negliaumenti di pena.In nessuno dei reati contestati inoltre vi è stata violenza fisica sulle persone,uso di armi, minacce: si tratta di furti commessi in orario notturno, in locali privi divigilanza attiva, senza alcun contatto con le vittime.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi diseguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.4.1.Col primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)c.p.p. - violazione dei canoni di valutazione della prova indiziaria (art. 192, co. 2,c.p.p.) e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]Appello ha violato la consolidata regola giurisprudenziale secondo cui l'aggancio auna cella telefonica (c.d. posìtioning) non è sufficiente, da solo, a fondare ungiudizio di colpevolezza, ma necessita sempre di riscontri esterni (cfr. Sez. 5. n.12771/2023; Sez. 5. n. 8968/2022).Nel violare tale principio, la Corte è caduta in palese contraddizione con séstessa, avendolo invece correttamente applicato per assolvere l'imputato da uno deicapi (il capo 6).L'intera impalcatura accusatoria su cui si fonda la condanna del. [OSCURATO:PERSONA] sibasa su un unico elemento indiziario: la localizzazione (c.d. positioning) dell'utenza"citofono" a lui attribuita nelle aree ove sono avvenuti i furti.La motivazione è quindi viziata sia da violazione di legge (per violazione deicanoni probatori sulla prova indiziaria) che da illogicità manifesta, imponendol’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appellodell’Aquila per un nuovo e coerente esame.4.2.Col secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede) c.p.p. in relazione agli arti. 59,110 e 625, comma 1, n. 7 c.p. Mancanza emanifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante del mezzo fraudolento in assenza di qualsiasi motivazione sulla suaconoscibilità da parte del presunto "palo".5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motividi seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.5.1.Col primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione peromesso esame delle circostanze acquisite agli atti e/o per travisamento dellerisultanze istruttorie ai sensi dell'art. 606. comma 1, lett. e) c.p.p.La Corte d'Appello ha asserito che il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] "neldisegno criminoso è stato palesato dalle evidenze probatorie considerate dal primoGiudice (..) laddove è stato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] (..) dopo aver presoparte ad un incontro organizzativo con l'[OSCURATO:PERSONA] e con il [OSCURATO:PERSONA], si recavaripetutamente presso l'attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA], con l'evidente scopo diutilizzare i codici di accesso delle ATM che lo stesso imputato deteneva per finilavorativi.Versando in un'ipotesi di c.d. “doppia conforme" sarà necessario analizzare ilpercorso logico-argomentativo offerto anche dal Tribunale, in considerazione dellamera riproduzione che ne fa la Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado hasposato la ricostruzione offerta dall'accusa, fondando il proprio convincimento sulleconfusionarie dichiarazioni rese dagli ufficiali di P.G., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, perloro stessa ammissione, non vantano competenze tecniche in ordine alfunzionamento, all'installazione, all'apertura ed alla riparazione delle casseforti:tutti elementi necessari per comprendere non solo il modus operande dell'[OSCURATO:PERSONA],autore materiale dei furti, ma anche ad individuare chi avesse l'effettiva conoscenzadei codici ed il possesso delle chiavi (sia di accesso agli stabili dove erano ubicati gliATM sia di disinserimento dell'allarme) - ossia della figura che ha reso possibilel'esecuzione di futri senza effrazione-; con conseguente fallacità delle conclusionirassegnate (e poi confermate).Indi si riportano stralci delle deposizioni dei testi dipg suindicati.Nonostante ciò, l'Accusa non ha ravvisato la necessità, né in sede di indagininé nel corso del giudizio, di far intervenire un esperto del settore per chiarire sefosse possibile che proprio il [OSCURATO:PERSONA], mediante l'attività lavorativa svolta,detenesse non solo codici di accesso e di apertura delle casseforti ma anche le c.d."chiavi Dallas", nonché i dispositivi per disinserire l’allarme di ogni singolobancomat oggetto di furto.Per sopperire a tali mancanze, la difesa ha chiamato a testimoniare soggetticompetenti, tra i quali figurano [OSCURATO:PERSONA], tecnico per la sicurezza diPoste [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Bari; [OSCURATO:PERSONA], responsabile delcomparto sicurezza aziendale della [OSCURATO:PERSONA] di Bari; [OSCURATO:PERSONA],proprietario di un centro di sicurezza in Perugia e specializzato in fornitura,assistenza e manutenzione dei bancomat; [OSCURATO:PERSONA], responsabile del trasportovalore presso Sicuritalia; [OSCURATO:PERSONA], guardia giurata presso la società IVRl- Sicuritalia; i quali hanno illustrato il funzionamento, le modalità di apertura dellecasseforti ed il necessario coordinamento con gli Istituti di Vigilanza perl'esecuzione degli interventi di programmazione, istallazione e riparazione ed hannochiarito che gli unici a detenere le chiavi e i codici di accesso e di apertura deibancomat sono i dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza, nel caso di specie tutti affidatial controllo delle I.V.R.I. - Sicuritalia.Tale ultima circostanza è stata confermata anche dall'Ufficiale di P.G., GagliardiLorenzo il quale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha riferito che "la guardia giuratasostituiva il codice durante il carico e la riponeva in un...in una busta di sicurezzainsieme alle chiavi" (pagina 23 della trascrizione dell'udienza del 12.12.22), nonchédall'Ufficiale di P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato che “le guardie giuratepossedevano il codice di apertura che utilizzavano quando rifornivano con icontanti,..le banche", inoltre, su precisazione della difesa, -"questi codici erano inpossesso degli operatori dell'IVRI che ogni volta li cambiavano?"-, il teste neconfermava il possesso esclusivo (pagina 15 della trascrizione dell’udienza del23.05.23).Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto che il "fornitore" e, dunque, ildetentore delle "informazioni sui codici, combinatori magnetici e chiavi di accessodella banche" fosse unicamente il [OSCURATO:PERSONA], che impersona - nella fantasiosaricostruzione - l'addetto alla "duplicazione delle chiavi di accesso e dei codici".A riprova della superficialità dell'approccio valutativo assunto dai Giudici, vi èl'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], La cui conferma in sede di appello sifonda sull'impossibilità di "attribuire un diverso significato alle modalità operativeriscontrate ed accertate nella commissione delle citate azioni delittuose" (pagina 8della sentenza di Corte di Appello), piuttosto che sugli elementi probatori.Nonostante le risultanze processuali consentono di affermare altro (segueelenco), i Giudici, pur consapevoli della mancanza della prova, hanno ritenutocomunque di valorizzare l'asserito ruolo del [OSCURATO:PERSONA], omettendo ogni valutazionecritica sull’assenza di riscontri fattuali.5.2.Col secondo motivo deduce l’Illegittimità della motivazione resa dalla Cortedi Appello in guanto mera riproduzione della sentenza di primo grado, ai sensidell’art. 606. comma 1. lett. e) c.p.p.Dalla lettura della motivazione resa dalla Corte d'Appello emerge come essa silimiti, di fatto, a una mera riproduzione di ampi passaggi della sentenza di primogrado, mediante il ricorso all'applicazione informatica del cosiddetto "copia eincolla".5.3.Col terzo motivo deduce l’Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art625 comma 1 numeri 2, 5 e 7, c.p., per aver la Corte riconosciuto la sussistenzadelle circostanze aggravanti.La Corte ha confermato la ''sussistenza delle circostanze aggravanti previstedall’art. 625, comma ì, nn. 2, 5 e 7 c.p. atteso che il Tribunale ha adeguatamentemotivato circa la ricorrenza di elementi idonei a giustificarle" in quanto "il numero dicorrei era superiore a 2, gli sportelli ATM, per loro funzione, sono esposti allapubblica fede (...) l'utilizzo del mezzo fraudolento è stato integrato dal ricorso achiavi alterate e codici illegittimamente conseguiti”.Tuttavia, occorre evidenziare come dagli atti di causa non emerga alcunelemento probatorio idoneo a dimostrare che le chiavi in questione siano stateeffettivamente alterate o manipolate. Al contrario, risulta più verosimile che lestesse siano state semplicemente consegnate dal legittimo detentore, circostanzache esclude in radice la configurabilità del mezzo fraudolento, difettandoquell’artificio o inganno richiesto dalla norma per integrare la fattispecie contestata.Sulla circostanza aggravante dì cui al comma 1, n. 5 dell'art. 625 c.p. -numero di correi superiore a tre. La Corte ha apoditticamente affermato che "èpacificamente accertato che il numero dei correi era superiore a due senza tuttaviaindicare quali prove abbiano condotto a tale conclusione. È già stato evidenziato, insede di impugnazione, come i contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] - privi diconnotazioni illecite - si siano limitati a quattro, distribuiti nell'arco di due anni, e,comunque, riconducibili a rapporti di natura esclusivamente lavorativa.Né può trarsi diversa conclusione dalle sole due conversazioni intercettate,dalle quali non emerge il minimo riferimento ai furti per cui si procede, né alcuncenno che possa, anche solo indirettamente, lasciar presagire l'esistenza di unsodalizio criminoso. Sul punto, la giurisprudenza è chiara e univoca: per affermarela responsabilità di soggetti che non abbiano materialmente partecipato allospossessamento della res, è imprescindibile la prova di un ''accordo criminoso"concreto e consapevole, frutto di un'intesa effettiva e non meramente presunta (cfr.Trib. Napoli, sent. n. 9884/2018).Nel caso di specie non vi è agli atti alcun elemento idoneo a dimostrarel'esistenza del presunto accordo criminoso, che rimane, dunque, una merasupposizione priva di riscontro probatorio.Sulla circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. - esposizione allapubblica fede degli ATM.[OSCURATO:PERSONA], senza discostarsi dalle conclusioni del Tribunale, ha ritenuto diconfermare la sussistenza delia circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625c.p. asserendo che "gli ATM, per loro naturale funzione, sono esposti alla pubblicafede, difettando un sistema di vigilanza attiva, ma solo un sistema divideoregistrazione delle operazioni”.L'errore interpretativo risiede nell'errata interpretazione della norma la quale cisuggerisce che tale aggravante si configuri quando le "cose" oggetto di furto sianoesposte alla pubblica fede "per necessità o per consuetudine o per destinazione*'.Nel caso di specie oggetto del furto non sono gli ATM, quanto piuttosto lebanconote, che - per le modalità di custodia - non possono dirsi esposte allapubblica fede.La Corte territoriale ha, inoltre, affermato che "non può trovare accoglimento lainvocata richiesta di giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già concessesulle riconosciute aggravanti" ritenendo che "gli elementi a supporto dellaconcessione delle prime non sono sufficienti a predominare su quelli che hannolegittimato l'integrazione delle aggravante”.Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine alla rilevataviolazione di legge, appare evidente l'illogicità e la contraddittorietà dellamotivazione sul punto, non potendosi condividere la conclusione della Corte inmerito al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuantigeneriche.5.4.Col quarto motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla invocatamancanza delle condizioni di procedibilità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e)c.p.p.Si osserva, in via conclusiva, che la Corte ha omesso di valutare lasussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] di primogrado aveva ritenuto integrata tale condizione, affermando che ''nel caso di specie(risultano) ritualmente acquisite agli atti le querele presentate dagli istituti dicredito che hanno subito i furti di cui all'imputazione e risultando, comunque, imedesimi istituti costituiti parti civili nel presente giudizio" (pagina 12 dellasentenza di primo grado).Occorre tuttavia considerare che il legislatore, con il decreto legislativo n. 150del 2022, ha modificato il regime di procedibilità del reato previsto e punito dall'art.624 c.p., stabilendo che "il delitto è punibile a querela della persona offesa” e che siprocede d'ufficio soltanto quando "la persona offesa è incapace per età o perinfermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7e J-bis, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede".Inoltre, l'art. 85 del medesimo decreto prevede, in via transitoria, che "per ireati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni delpresente decreto, commessi prima della sua entrata in vigore, il termine per lapresentazione della querela decorre dalla predetta data, qualora la persona offesaabbia avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato".Dagli atti processuali emerge che:- la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha ritenuto di proporre rituale denuncia-querela né inseguito al furto, verificatosi presuntivamente in data 17.02.2020 presso l'ATM sitoin Pescara alla [OSCURATO:PERSONA], né – tanto meno - successivamente all'entrata invigore del d.lgs. 150/22;- la ING [OSCURATO:PERSONA], pur avendo denunciato il fatto, non ha partecipatoSecondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione "integraremissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentaledel querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventualesua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persisterenella querela *' (cfr.. Cass. Sez. Unite, n. 31668 del 23.6.2016).In aperto contrasto con tali principi giurisprudenziali e in difformità dalle normeprocessuali, il Tribunale aveva tuttavia ritenuto sussistente la condizione diprocedibilità.La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello merita, pertanto, di esserecassata, poiché manca una specifica e motivata valutazione circa la dedottaassenza della condizione di procedibilità.6. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta,con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati e meritano quindi di essere rigettati per le ragioniche verranno di seguito indicate in relazione a ciascuno di essi.2.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo assume di poter trarre elementi dimostrativi dellaestraneità del ricorrente rispetto ai furti contestati dal fatto che in tesi accusatoria ifurti sarebbero stati materialmente commessi dall'[OSCURATO:PERSONA], che, pur non possedendoautonome competenze tecniche specifiche, aveva ricevuto da altri tutte leinformazioni e gli strumenti necessari per agire con precisione chirurgica, senzalasciare tracce evidenti e senza dover ricorrere a metodi di effrazione violenta,laddove del tutto antitetico è, invece, il quadro fattuale emerso in relazione altentativo di furto del 18-6-2021 commesso a [OSCURATO:PERSONA] (reato per il quale si eraproceduto separatamente). Lì le modalità operative, descritte dal teste [OSCURATO:PERSONA],sarebbero del tutto diverse, emergendo l'utilizzo di mezzi rumorosi quali il trapano,la pratica di fori sulla cassaforte, il ricorso alla forza bruta e non alla conoscenzatecnica fornitagli da terzi, lo smontaggio meccanico del tastierino, ovvero condottedel tutto incompatibili con l'utilizzo di codici di sblocco che caratterizza invece lefattispecie oggetto del presente procedimento.Ebbene, rispetto alla deduzione di tale incompatibilità non può ritenersi affattocarente la risposta resa dalla Corte di Appello che conferma l’affermazione diresponsabilità del ricorrente, ovvero l’accertamento del coinvolgimento dell'Adellinei vari episodi furtivi, sulla base delle univoche emergenze dei tabulati telefonici,delle intercettazioni e delle dichiarazioni testimoniali rese nel presenteprocedimento.Accertamento che aveva già trovato puntuale riscontro nella sentenza di primogrado e che il motivo in scrutinio mira nuovamente a mettere in discussionefondando la paventata incompatibilità su circostanze di fatto afferenti una vicendadel tutto diversa, contestata, nell’ambito di un altro procedimento penale, inconcorso con soggetto diverso da quelli coi quali ha agito nel perpetrare i furtioggetto del presente procedimento.D’altra parte, proprio la sottolineatura che rispetto ai reati oggetto delpresente procedimento l’imputato si era avvalso dell’aiuto di terzi che passandoglile informazioni necessarie gli avevano consentito di adottare un determinato modusoperandi, a rigore, consente di giustificare le differenze operative emerse rispetto alsuccessivo fatto del 18.6.2021 ascrittogli in concorso con soggetto diverso.Peraltro, le differenze evidenziate non sono così macroscopiche come il ricorsovorrebbe lasciare intendere dal momento che la Corte di appello indica l’episodio del[OSCURATO:DATA_NASCITA] – in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza di reato mentre era intentoa forzare la cassaforte di un bancomat in [OSCURATO:PERSONA] e, in detta occasione, ilprevenuto era stato trovato in possesso della chiave della porta d'ingresso e dellastessa tipologia di chiave Dallas, utilizzata anche per i furti del presenteprocedimento, per il disinserimento dell'allarme, riuscendo ad entrare nel locale diservizio senza effrazione – piuttosto come un elemento che contribuisce a colorarenegativamente il quadro probatorio emerso a carico del ricorrente nel presenteprocedimento.2.2. Il secondo motivo sulla recidiva è anch’esso infondato.Innanzitutto, la sentenza impugnata non si sottrae affatto, completamente,all’obbligo motivazionale. Come si afferma in ricorso essa, piuttosto, affronta laquestione della recidiva sia pure con la seguente motivazione sintetica: «Parimentiinfondata è la doglianza difensiva in ordine alla invocata esclusione della recidivacontestata con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, attesoche i reati per cui ora si procede costituiscono manifestazione dell'accresciutapericolosità sociale dell'[OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo all'entità ed alla data di commissionedei reati per cui ha già riportato condanne irrevocabili».D’altra parte, la sentenza di primo grado aveva, a sua volta, giàadeguatamente motivato al riguardo osservando che “i precedenti del prevenuto, ilquale già dichiarato recidivo nel quinquennio antecedente alla commissione dei reatidi cui all'imputazione (ovvero negli anni 2019/2021) ha riportato una condanna perfurto tentato in virtù di sentenza del Tribunale di Forlì irrevocabile in data 5 ottobre2017, ovvero per delitto avente la stessa indole di quelli per i quali si procede,valgono ad integrare la recidiva ex art. 99 comma IV c.p. Tale recidiva, a pareredel giudicante, deve essere applicata nel caso di specie in quanto la commissionedei reati per cui è processo appare essere concretamente significativa, in rapportoalla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametridi cui all'art. 133 c.p., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e dellamaggiore pericolosità del reo”.Con tale esaustiva motivazione non si confronta né il motivo di appello né orail motivo riproposto nella presente sede che continua, peraltro, ad addurre lecondizioni di vita dell'imputato nel periodo intercorso tra i vari reati allegando chel'[OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attività lavorativa continuativa come muratore, percependo unostipendio regolare. Elemento dell'inserimento lavorativo che non è statoevidentemente ritenuto di per sé sufficiente ad escludere la recidiva contestata allaluce dell’entità e della pluralità dei fatti ascrivibili, e, di fatto, ascritti al ricorrente.Né, tanto meno, avrebbe potuto assumere un qualche rilievo la richiamataintercettazione ambientale del 5 maggio 2021 nel cui ambito l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbedichiarato spontaneamente, in conversazione privata (e quindi, definita, dalladifesa, genuina), di non commettere furti da sei mesi, trattandosi di affermazioneevidentemente ininfluente se solo si considera che l’ennesimo episodio criminososarebbe stato commesso di lì a poco, in data 18.6.2021.2.3. Il terzo motivo che lamenta che entrambi i giudici di merito fondano ildiniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto e la presenza diprecedenti penali a carico dell'imputato - laddove si tratta di aspetti già consideratirispettivamente ai fini della determinazione della pena e della recidiva – nonconsidera che – al di là di tutto - le statuizioni relative al riconoscimento o menodelle circostanze attenuanti generiche, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non sianofrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficientemotivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare il diniego abbia fattoriferimento a circostanze della vicenda ritenute degne di nota ed evidentementepreponderanti ai fini dell’esclusione del riconoscimento, e all’assenza di elementivalorizzabili in senso favorevole all’imputato (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931).Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere lepossibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato inconsiderazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidanosull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicchéil riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo(Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018, dep. 04/03/2019, Rv. 275640 – 01),non ravvisati dai giudici di merito nel caso di specie. .Sono stati evidentemente ritenuti recessivi - nell’ambito della valutazione cheanche i giudici del presente procedimento sono stati chiamati a svolgere in virtù delpotere discrezionale ad essi riconosciuto – gli elementi indicati dalla difesa, quali lacondotta processuale irreprensibile e il rispetto delle prescrizioni imposte incostanza di applicazione delle misure cautelari che rispondono piuttostoall’adempimento di obblighi.Lo stesso argomento dello svolgimento di attività lavorativa non si risolve diper sé in un fattore positivo di valutazione soprattutto nel caso in cui – come inquello in esame – tale circostanza non avrebbe comunque trattenuto la persona daldelinquere.Né tanto meno potrebbe assumere rilievo dirimente, a fronte del quadrodelineato dai giudici di merito e tenuto in considerazione anche ai fini dellavalutazione in argomento, il fatto che i reati contestati, pur essendo astrattamentegravi, non presentano profili di eccezionale gravità tali da giustificare, da soli, ildiniego delle attenuanti, trattandosi di furti commessi senza violenza fisica sullepersone, senza utilizzo di armi, senza minacce. Come se la mera matricepatrimoniale del danno, peraltro rilevante nel caso di specie di là della capacitàeconomica del soggetto leso – istituti bancari - di assorbire le perdite subite,potesse risolversi in un fattore idoneo ad incidere sul giudizio di meritevolezza delleD’altra parte, il giudice nel decidere se concedere o meno le attenuantigeneriche può tener conto anche di condanne per reati commessi successivamenteai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanzepreviste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (Sez.5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273627 – 01).2.4. La Corte di merito sia pure con motivazione succinta ha indicato laragione per la quale dovesse ritenersi integrata, in relazione alle fattispecieconcrete, l’aggravante del mezzo fraudolento. Ha in particolare osservato la Cortedi appello al riguardo, come si riporta nello stesso ricorso: «Deve ritenersi infondataanche la doglianza difensiva concernente la ritenuta sussistenza delle circostanzeaggravanti previste dall'art. 625 comma 1 nn. 2, 5 e 7 c.p., atteso che il Tribunaleha adeguatamente motivato circa la ricorrenza di elementi idonei a giustificarle: inparticolare, è stato pacificamente accertato che il numero dei correi era superiore a2, che gli sportelli ATM, per loro naturale funzione, sono esposti alla pubblica fede,difettando un sistema di vigilanza attiva, ma solo un sistema di videoregistrazionedelle operazioni, e che l'utilizzo del mezzo fraudolento è stato integrato dal ricorso achiavi alterate e codici illegittimamente conseguiti, attese le modalità delle condottegià delineate» (v. pagg. 8-9 della sentenza impugnata). Trattasi nel caso di specedi uso di chiave elettronica per il disinserimento dell’allarme, illegittimamenteduplicata, e del codice di sblocco e di apertura della cassaforte, indebitamenteottenuto.Tale impostazione è in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite,Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01, citata in ricorso, cheha chiarito che nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolentodelinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata dimarcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza,idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare lemisure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.Che l’uso di una chiave alterata ovvero di codici conseguiti illegittimamenteintegrino la circostanza aggravante del mezzo fraudolento è pacifico nellagiurisprudenza di questa Corte, che, già espressasi in relazione a fattispecieanaloghe, ha avuto modo – condivisibilmente – di affermare, innanzitutto, che la"ratio" dell'aggravamento di pena previsto dall'articolo 625, n. 2 cod. pen. è daricercarsi, con riguardo a chi si serva di mezzi fraudolenti, nella attenuazione che intal modo si verifica nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui. Ilsoggetto passivo, cioè, è convinto di essere al riparo da tali aggressioni, ma nonprevede di regola che le difese da lui approntate possano essere eluse in modofraudolento. Così viene ritenuta escogitazione capace di sorprendere o soverchiarecon l'insidia la contraria volontà del detentore, e vanificare le difese che questi haapprestato a difesa delle cose proprie, il fatto di introdursi nel luogo ove questesono custodite servendosi di una chiave falsa. A non diverse conclusioni devepervenirsi quando le chiavi adoperate per superare le barriere poste a protezionedella proprietà siano quelle vere, ma siano state ottenute fraudolentemente (Sez. 1,Sentenza n. 320 del 17/12/1991, dep. 15/01/1992, Rv. 191102 – 01).Questa Corte ha anche di recente ribadito che integra l’aggravante in parolaanche l'utilizzazione, al fine di commettere il delitto di furto, di una chiave veraottenuta indebitamente (così anche Sez. 5, Sentenza n. 22127 del 28/04/2022, Rv.283219 – 01).D’altra parte, la stessa pronuncia Sciuscio, in motivazione, ha richiamato i casitradizionalmente esplicativi del furto con frode, riferito a tipiche, ricorrentisituazioni come l'uso di chiavi false o grimaldelli, la scalata dell'edificio, l'uso dicarte bancomat false e simili. Si richiede, in breve, concludono le Sezioni Unite sulpunto, una condotta caratterizzata da marcata, insidiosa efficienza offensiva, chesorprende la contraria volontà del detentore, vanifica le difese che questi haapprestato a difesa della cosa ed agevola la spoliazione della vittima. Una siffattacondotta è certamente ravvisabile nel caso di utilizzo di chiavi false o di codiciottenuti indebitamente.È solo, infine, il caso di precisare che l’aggravante della violenza sulle coserisulta contestata unicamente in relazione ai reati di cui ai capi 8 e 9 (questoneppure contestato all’[OSCURATO:PERSONA]) che fanno riferimento all’ulteriore circostanzadell’apertura forzata della cassaforte.2.5. Il quinto motivo sul trattamento sanzionatorio - sulla determinazionedegli aumenti applicati per la continuazione ravvisata tra i diversi reati di furtoconsumati e tentati ascritti al ricorrente - che viene contestato in ragione di unmero dissenso valutativo, non supportato da effettiva ragione di legittimità, èmanifestamente infondato, anche perché, nel lamentare il difetto di motivazione ela congruità degli aumenti, fa riferimento all’ammontare complessivo di essi(comunque pari a complessivi mesi 16 secondo quanto riporta lo stesso ricorso afronte di ben sette fattispecie pluriaggravate di furto, prevalentemente consumato,poste in continuazione) e non, come avrebbe dovuto, alle singole entità.In generale, la determinazione della misura della pena tra il minimo e ilmassimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, ilquale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementiindicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specificamotivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fasciamedio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004,Rv. 230278 – 01).Tale principio è stato riaffermato da questa Corte anche con riferimento alladeterminazione degli aumenti di pena per la continuazione, anche dopo lapronuncia delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01,che ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare lapena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base,deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascunodei reati satellite (in motivazione le Sezioni Unite hanno invero precisato che ilgrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illecitiaccertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Conf. Sez. U, n. 7930/95,Rv.201549-01).Come ha già avuto modo di osservare Sez. 5, Sentenza n. 34379 del11/07/2025, Rv. 288800 – 01, “la chiave interpretativa del principio massimato sicoglie leggendo la motivazione della pronuncia, che precisa come siffatto obbligomotivazionale richieda modalità di adempimento diverse e parametrate allospecifico caso concreto. Non si può dimenticare, infatti, che, per un verso, cl simuove in un campo caratterizzato da discrezionalità, in cui il giudice deve solo dareconto di aver applicato una pena adeguata e proporzionata al fatto e che, per altroverso, l'ottica dl analisi è quella dei poteri di intervento e censura della Corte dicassazione, nell'ambito delimitato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e dai vizideducibili dall'Imputato ricorrente”.Sul piano generale, Sez. U, Pizzone accoglie l'affermazione ricorrente nellagiurisprudenza di legittimità, per la quale, quando la pena irrogata sia "più vicina alminimo che al massimo editate", l'onere motivazionale è adempiuto attraverso ilmero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." o l'utilizzo di sinteticheformule quali "pena congrua", "pena adeguata". Invero, l'obbligo della motivazione,in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quantomaggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1,n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013,Taurasi, Rv. 256464). Per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dalminimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio delproprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi esoggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. quelli ritenuti rilevanti ai fini di talegiudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511del 26/11/1996, dep. 1997, Curclllo, 207497).In termini analoghi alla sentenza Sez. 5 n. 34379 cit., già Sez. 6, Sentenza n.44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01 aveva avuto modo di affermare che intema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incrementosanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto arendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esiguaentità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionaleconferito dall'art. 132 cod. pen.Orbene, calando tali principi nella fattispecie concreta del presente processo,va osservato che il giudice di merito ha chiarito in maniera adeguata tutti i passaggiin continuazione, indicando la pena per il reato di furto più grave in anni tre ed euro300 di multa e poi specificando che l’aumento per ogni singolo furto consumato è dimesi due ed euro 150 mentre per quelli tentati è di mesi uno ed euro 50 perciascuno di essi. Tali aumenti sono contenuti e vengono fissati sempre in misurainferiore al minimo edittale della pena prevista per la fattispecie legale {e molto aldi sotto anche della metà del minimo), di talché l'onere motivazionale risultaadeguatamente assolto dal richiamo, comunque contenuto in sentenza, alla gravitàdei fatti, all’intensità del dolo, alle conseguenze dannose, e più in generale ai criteridi cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto anche del fatto che trattasi di reatiomogenei e seriali che non necessitavano quindi, ogni volta, di specificamotivazione; d’altra parte, non è possibile dubitare del rispetto del limite legale deltriplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., che anche il ricorso nonpone in discussione.Discende che il motivo di ricorso proposto sul punto si rivela inammissibile permanifesta infondatezza o genericità, poiché si arresta alla critica dell'assenza dimotivazione rispetto a un aumento di pena, non consistente o incongruo, checertamente non opera un surrettizio cumulo materiale, né viola i limiti dell'art. 81cod. pen., né rivela alcuna sproporzione (laddove peraltro gli elementi che siassumono trascurati ai fini della determinazione dell’aumento in parola consistononella natura meramente patrimoniale delle condotte che non hanno comportatocontatti con le persone offese, oltre che nell’omogeneità delle stesse che, comevisto, è stata evidentemente considerata dal giudice di merito che ha infatti operatosempre lo stesso aumento per ogni fattispecie distinguendo solo in base allaconsumazione o meno del reato).3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] luca.3.1. Il primo motivo, che presenta anche tratti di inammissibilità, è nel suocomplesso infondato non sussistendo i vizi denunciati. In particolare, a differenza diquanto si assume in ricorso, la Corte d'Appello – come peraltro già anche il giudicedi primo grado – non ha fondato la conferma della responsabilità penale delricorrente sulla base di un unico indizio (localizzazione tramite cella telefonica),avendo al contrario fornito la seguente motivazione riguardo al [OSCURATO:PERSONA]: “ Allemedesime considerazioni si perviene anche con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stato accertato il ruolo di "palo" nei vari episodifurtivi in contestazione e la cui identificazione è avvenuta anche in funzione delriconoscimento dell'abbigliamento utilizzato nelle occasioni e nell'aggancio dellacella telefonica del cd. "citofono", che i coimputati utilizzavano per lo scambio diinformazioni. Ed infatti, dai tabulati telefonici acquisiti e dalle intercettazionicaptate, nonché sulla base di quanto dichiarato dai testi appartenenti alla Poliziagiudiziaria, è possibile collocare la presenza del [OSCURATO:PERSONA] negli orari e nei luoghidelle azioni furtive in oggetto, ad eccezione del tentato furto di cui al capo 6) dellarubrica, in relazione al quale, come pure evidenziato dalla difesa, è stata riscontratala presenza ex post di [OSCURATO:PERSONA] in funzione della localizzazione dell'utenzatelefonica utilizzata, ma, in detta occasione, non avveniva alcuna comunicazione traquesti ed il [OSCURATO:PERSONA], né fra il predetto e gli altri coimputati, né, peraltro, sono stateacquisite immagini di videosorveglianza idonee a consentire di affermare, oltre ogniragionevole dubbio, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo materiale, chemorale, al tentato furto, sicché il medesimo deve essere assolto, ai sensi dell'art.530 comma 2 c.p.p. per non avere commesso il fatto”.Da quanto appena riportato emerge, inoltre, che la Corte di appello haindicato le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto invece di assolvere il [OSCURATO:PERSONA] reato di cui al capo 6, rispetto al quale – a differenza che per gli altri reati – si èin buona sostanza constatata la sola “presenza ex post di [OSCURATO:PERSONA] in funzionedella localizzazione dell'utenza telefonica utilizzata”, ritenuta evidentementeinsufficiente ai fini del collegamento del fatto anche al [OSCURATO:PERSONA].Né si potrebbe giungere a conclusione diverse attraverso gli stralci dideposizione indicati in ricorso la cui considerazione oltre che implicare unarivalutazione probatoria non ammissibile nella presente sede di legittima appare amonte preclusa anche proprio dalla frammentarietà del dedotto che si esauriscenell’indicazione di passaggi di dichiarazioni estrapolati da più ampi contestitestimoniali.3.2. Il secondo motivo che lamenta, peraltro per la prima volta nella presentesede, che l'applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento è illegittima perchéviola il principio di soggettività della stessa, richiesto dall'art. 59 c.p., èinammissibile per manifesta infondatezza.Assume la difesa che l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente dimostrato lacomplessità dei sistemi di apertura degli ATM e la rigida compartimentazione delleconoscenze relative a chiavi e codici, detenuti quasi esclusivamente dagli Istituti diVigilanza (IVRI) e soggetti a procedure di modifica (cfr. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il teste [OSCURATO:PERSONA] (ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ha chiarito cheil cd. codice "master" non è un codice di apertura, ma di programmazioneutilizzabile solo a cassaforte aperta.Sulla base di tali circostanze in fatto si afferma che non può trovareapplicazione nei confronti del ricorrente il disposto di cui all'art. 59, comma 2, c.p.,secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico del concorrente solo seda lui conosciute, o ignorate per colpa, dal momento che difetta unna motivazioneesplicita sulla conoscibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA], presunto palo.Ed invece, proprio sulla base dei presupposti indicati in ricorso si deveconcludere che i giudici di merito abbiano correttamente ritenuto applicabilel’aggravante in parola anche al [OSCURATO:PERSONA]. Non si è affatto trattato di una estensioneautomatica dell’aggravante dal presunto intraneus ([OSCURATO:PERSONA]) e dall'esecutoremateriale ([OSCURATO:PERSONA]) al presunto palo ([OSCURATO:PERSONA]), senza dedicare una sola parola allaverifica della sua conoscibilità dì tali specifici e complessi mezzi tecnici dal momentoche il vuoto motivazionale è una conseguenza della mancanza di un sia pur minimoaccenno alla questione nell’atto di appello. In ogni caso il ruolo che il ricorsoassegna al ricorrente non può essere in alcun modo ritenuto di per sé indicativo diuna mancanza di consapevolezza del ricorrente in ordine ai mezzi e alle modalitàesecutive dei reati, rispetto ai quali, il [OSCURATO:PERSONA], aveva verosimilmente raggiunto unaccordo preventivo coi correi, trattandosi di reati che, proprio per la complessitàdella loro esecuzione, non potevano essere affidati all’improvvisazione. Néd’altronde il ricorso prospetta un’adesione estemporanea del ricorrente – risultandopiuttosto egli avere agito in concorso con gli altri in diverse occasioni - circostanzache in ogni caso, a rigore, non è dionea ad escludere di per sé una ignoranza percolpa.4.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1.Il primo motivo è inammissibile. Esso si dilunga nel fornire una diversavalutazione delle emergenze processuali giungendo ad affermare che le risultanzeprocessuali consentono piuttosto di asserire: “a) l’inesistenza di contratti dimanutenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e gli Istituti bancari colpiti dai furti. [OSCURATO:PERSONA] è giuntopersino ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe "fatto dei sopralluoghi tecnici pressogli sportelli oggetto dei furti"., altra circostanza del tutto sprovvista di prova.Piuttosto, dalle testimonianze rese dai Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalladocumentazione agli atti, è stato possibile appurare che il Maravaile non fosse ilmanutentore di "fiducia" degli istituti bancari colpiti dai furti. Come evidenziato insede di appello, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva contatti diretti con gli Istituti bancari ma,all'epoca, forniva il proprio supporto unicamente per il tramite della “Gossitalia",consorzio che, su richiesta, eroga servizi di manutenzione; b) l’oggettivaimpossibilità del [OSCURATO:PERSONA] di conoscere i codici di accesso ai bancomat. Nelcorso dell’istruttoria è emerso che gli unici a detenere i codici di accesso aibancomat oggetto di furto, erano (e continuano ad essere) i dipendenti dell'IVRI([OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza), i quali, ad ogni ricarica, modificano il codice di accesso e loripongono in una busta sigillata, custodita nel caveau fino al successivo intervento.Circostanza confermata dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nonché dagli ufficiali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da quanto sopra ne discende che il Giudiceha evidentemente travisato e/o completamente ignorato le risultanze processuali, inquanto le conclusioni cui è giunto sono implausibili, in quanto è pacifico che ilMaravalle (come ogni altro operatore del settore) non aveva (e non avrebbe potutoavere) contezza di tutti i codici di accesso ai bancomat, di volta in volta modificatidagli operatori dell'[OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza; c) impossibilità del [OSCURATO:PERSONA] didetenere la cd. chiave Dallas. È bene sul punto chiarire che la c.d. chiave Dallasabilita chi sta operando sul combinatore all'inserimento del codice di apertura dellacassaforte. Dall'istruttoira, è emerso che gli unici ad avere il materiale possessodella chiave "Dallas" sono gli addetti al trasporto valori dell'istituto di vigilanza cui èaffidato la gestione dei bancomat. Circostanza confermata dai testi [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; d)inservibilità del codice “master". Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte diAppello, la quale ha affermato che "il codice master" viene "utilizzato comunementeper le aperture delle casseforti” (pag. 8 della sentenza di secondo grado), il codice“master" è un codice fornito dalla casa madre per la programmazione del sistemaoperativo delle casseforti ed è utile ai tecnici per entrare nella memoria deldispositivo ma certamente “non è un codice abilitato all’apertura”, (pagina 35 delletrascrizioni dell'udienza del 10.10.23). Inoltre, dall'escussione degli esperti delsettore è emerso che le operazioni di programmazione, ripristino e manutenzionedelle casseforti possono essere effettuate solo a "porta aperta" alla necessariapresenza dei dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza; i quali, detenendo in via esclusivale chiavi e/o i codici di accesso agli stabili, il codice/chiave di inserimento edisinserimento dell'allarme, la c.d. "chiave Dallas” nonché la sequenza numericache abilita l'accesso, sono tenuti a presenziare ed assistere a tutte le operazioni diintervento. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il proprio convincimento su una conversazioneintercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il suo dipendente, [OSCURATO:PERSONA], senza peròinterrogarsi sul reale signiifcato delle battute e sul contesto in cui furonopronunciate. Trattandosi di settore che richiede un'elevata specializzazione, ilgiudicante avrebbe dovuto valutare il "peso" della conversazione, utilizzando leindicazioni fomite dagli esperti escussi in udienza, piuttosto che sulle deduzioni delMiccoli, che perdono valore probatorio dinanzi all'ovvietà dell'ignoranza; e)sporadicità dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] "è dimostrato dalla ricostruzione storica delia vicendaladdove è stato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] (..) si recava ripetutamente pressol'attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA] con l'evidente scopo di utilizzare i codici diaccesso degli ATM che lo stesso imputato deteneva per fini lavorativi. Taleaffermazione, tuttavia, si fonda su presupposti meramente congetturali e non trovariscontro in alcun elemento oggettivo. Pur attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo definitocome ''centrale" - in quanto ritenuto fomitore del presunto know-how tecniconecessario all'esecuzione dei rifiuti - la motivazione omette qualsivoglia riferimentoconcreto ai tempi, ai luoghi e alle modalità degli asseriti incontri. L'assenza di talispecificazioni, lungi dall'essere un dettaglio formale, rivela la carenza di un effettivoaccertamento istruttorio. La Procura, infatti, non ha documentato né verificatol'effettiva esistenza di tali incontri, limitandosi a recepire ipotesi non corroborate daindagini ha proceduto alla ricostruzione della presunta rete di relazioni o di contattitra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]; indagine che, al contrariò, è stata sviluppata per glialtri coimputati”.Si è inteso qui riportare pedissequamente quanto si contesta col primomotivo di ricorso, per fornire un’idea tangibile della palese inammissibilità dellecensure che, come emerge ictu oculi scorrendo la diversa ricostruzione proposta,sono impostate dalla difesa sul fatto e mirano ad ottenere da questa Corte unarivalutazione sul merito della regiudicanda attraverso una differente lettura degliNon è consentito attraverso la deduzione del vizio di motivazione mirare allarivalutazione del compendio probatorio, fornendosi una lettura alternativa dellerisultanze processuali. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non èconsentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al finedi trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito,chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula,infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651,in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 ).Più di recente si è altresì osservato che, nel giudizio di cassazione, sonoprecluse al [OSCURATO:PERSONA] di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507).4.2.Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato perché ilrichiamo di passaggi ricostruttivi della pronuncia di primo grado, da parte dellasentenza impugnata, è svolto nell’ambito di un sia pur sintetico discorso criticoargomentativo col quale i primi due motivi di ricorso non si confrontano.4.3. Infondato è, nel suo complesso, il terzo motivo che contesta lasussistenza delle circostanze aggravanti del numero dei correi, del mezzofraudolento e dell’esposizione dele bene sottratto (denaro) alla pubblica fede.Quanto all’aggravante del mezzo fraudolento non può che rimandarsi a tuttoquanto già esposto nell’esaminare la speculare censura articolata col ricorsoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. paragrafo 2.4.).Del tutto generica è, poi, la censura relativa all’aggravante del numero deicorrei di cui al n. 5 dell’art. 625 c.p. In ogni caso la ricostruzione svolta dai giudicidi merito dà pienamente conto della integrazione – anche - di tale aggravante.4.3.1.Rimane da approfondire il tema relativo all’integrazione dell’aggravantedell’esposizione del bene, per necessità o consuetudine, alla pubblica fede, che ladifesa ha, in buona sostanza, inteso contestare attraverso considerazionisuggestive, che fanno leva sulla collocazione della cosa sottratta – denaro -all’interno dell’A.T.M.Appare evidente l’inconferenza della scissione operata dalla difesa tracontenente – cassaforte dell’ A.T.M. - e denaro in essa contenuto, trattandosi di unespediente ricostruttivo che non conduce alle conclusioni cui mira il difensore.Lo sportello A.T.M. ([OSCURATO:PERSONA]), com’è noto, è un dispositivoautomatico che permette ai clienti di effettuare, 24 ore su 24, senza unintermediario persona fisica – cassiere – operazioni aventi ad oggetto denaro (comeprelievi, versamenti e pagamenti, ed altro), utilizzando una carta elettronica e uncodice PIN. Gli A.T.M. sono strumenti di self-banking diffusi presso filiali degliistituti bancari, stazioni, centri commerciali, ecc., fondamentali per la gestione delcontante. Essi per consentire i servizi che offrono sono necessariamente esposti allapossibilità di accesso da parte del pubblico. Esposto alla pubblica fede è pertantonon solo lo sportello bancomat con relativo dispositivo fisico - spesso ubicato fuoridalle filiali degli istituti di credito e direttamente esposto al pubblico, ma il discorsonon muta quando esso si trova all’interno di un locale deputato ad ospitarlo, a suavolta esposto al pubblico – ma anche il denaro in esso contenuto.Ed invero, come ha già avuto modo di precisare questa Corte, in tema di furto,ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessariol'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario odell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sialibero (Sez. 5, Sentenza n. 17029 del 19/03/2024, Rv. 286317 – 01, nellafattispecie, questa Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici dimerito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta,parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in uncondominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato perciascuno dei condomini. Cfr. altresì Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021, Rv.280493 - 01).Né, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in parola, rileva se il bene siapresidiato da meccanismi che ne impediscano la immediata apprensione o larendano comunque più difficoltosa rispetto ai quali la tutela opera sul diverso pianodella manomissione o del superamento indebito delle difese apprestate a presidiodel bene – per i quali sono previste le aggravanti della violenza sulle cose e/o delmezzo fraudolento.Ai fini dell’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede rileva,piuttosto, se la cosa è sottoposta, o meno, a particolari sistemi di sorveglianzaidonei ad annullare l'affidamento del bene alla pubblica fede (ad es. presenza ditelecamere che in diretta assicurino una vigilanza continua e un immediatointervento del proprietario, o di chi per esso).La circostanza che per giungere all’impossessamento del bene sia necessariosuperare, vanificare le difese che il proprietario ha apprestato a difesa della cosanon fa venir meno l’esposizione del bene alla pubblica fede ove ricorrano i requisitipropri di tale aggravante, ma semmai aggrava ulteriormente il fatto-reato da altropunto di vista (facendo scattare altre aggravanti).Il legislatore, con le aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen. ha inteso colpire piùgravemente le varie sfaccettature del furto idonee ad incidere sulla consumazione ditale specifica fattispecie di reato (che solo in alcuni casi non concorrono tra loro).Gli sportelli bancomat, essendo posti all'esterno, sulla pubblica via, o in areecomunque accessibili al pubblico, per consentire le operazioni cui sono abilitatih/24, rientrano nell’ambito dei beni affidati, per necessità, consuetudine odestinazione, alla custodia della collettività, basandosi sull'aspettativa che nessunosi impossessi illecitamente di ciò che deve necessariamente essere in essicontenuto, il denaro. Tale affidamento è connaturale ad essi affinché possanoassolvere alla loro funzione tipica, che è quella del prelievo di banconote senzal’intermediazione di una persona che eserciti un controllo sull’operazione.Non si può escludere l’esposizione del denaro alla pubblica fede per il solo fattoche esso sia custodito all’interno di una macchina - cassaforte - a cui non è facileaccedere.Nel caso degli A.T.M., il bene denaro, sebbene protetto da presidi telematici,meccanici e fisici all’interno di una cassaforte, che impediscono il contattoimmediato e diretto tra il pubblico e il bene medesimo, rimane, unitamente alcontenitore in cui è allocato, privo di una custodia diretta da parte del proprietario odi chi per esso. Il denaro rimane, inevitabilmente, affidato, anch’esso, alla “buonafede“ del pubblico, a nulla potendo rilevare neppure il fatto che l’A.T.M. possaessere collocato all’interno di un locale non liberamente accessibile. Neppure talecircostanza assicura di per sé quella vigilanza continua e diretta, cui va rapportatala valutazione dell’aggravante in argomento, che è la sola idonea a far venir menol’affidamento nel rispetto da parte del pubblico. Né tanto meno potrebbe assumererilievo la presenza di un sistema di videosorveglianza: la mera presenza ditelecamere non idonee ad instaurare un rapporto di vigilanza diretto col bene, talecioè da far venir meno l’esigenza dell’affidamento nel rispetto altrui, di norma, nonesclude l'aggravante in parola, rimanendo anche in tal caso il bene esposto allapubblica fede.La ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 n. 7, terzaipotesi, cod. pen., è, invero, correlata alla condizione di esposizione della cosa alla"pubblica fede", trovando così, essa, protezione – anche - nel senso di rispetto perl'altrui bene da parte di ciascun consociato, senza che rilevi l'adozione, o meno, daparte del proprietario, di cautele, comunque superabili, stante la correlazione traaffidamento (fiduciario) e dovere dei consociati di astenersi dall'approfittarne. Laragione dell'aggravamento in parola consiste nella volontà di apprestare una piùelevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo opermanente, senza custodia continua (cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 9245 del14/10/2014, dep. 03/03/2015, Rv. 263258 – 01).4.3.2. Residua da rilevare la manifesta infondatezza e genericità del terzomotivo nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche con giudizio di prevalenza. Esso tende invero a giustificare lameritevolezza di tale giudizio facendo leva sulla insussistenza dei presupposti dellecircostanze aggravanti, più che su ragioni specifiche non enunciate neppure nellapresente sede.4.4.Il quarto motivo di ricorso, che ruota intorno alla sopravvenutaprocedibilità a querela dei furti contestati in virtù delle innovazioni apportate dallacd. riforma Cartabia ed assume che sarebbe divenuta quindi improcedibile l’azionepenale per difetto di querela in relazione ai furti che vedono come persone offese laAllianz [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Comeprospetta, del resto lo stesso ricorso per la ING bank c’è formale denuncia-querelain relazione ai fatti oggetto di contestazione. È parimenti rilevabile, in atti, ladenuncia-querela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA].5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese di procedimento. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile, [OSCURATO:PERSONA] di Bari, liquidate in complessivi euro 4000, 00, oltreaccessori di legge. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] diBari che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]