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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 01197/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/09/2017 dal Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Prato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per detenzione a fine di spaccio di g. 25,83 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (commesso in data 18/06/2014).

2. Con il proprio ricorso, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ha impugnato l'anzidetta sentenza articolando un unico motivo per violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 del T.U. degli stupefacenti.

3. Il ricorso deve essere riqualificato in appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e trasmesso al Tribunale della Sorveglianza di Firenze, competente funzionalmente a decidere sulle impugnazioni avverso i capi che concernono le sole misure di sicurezza ex art 680 cod.proc.pen.

Si deve ribadire che ai sensi del combinato disposto degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, cod.proc.pen. le impugnazioni contro le sentenze di condanna concernenti le disposizioni che riguardano solo le misure di sicurezza, diverse dalla confisca, si propongono davanti al Tribunale di sorveglianza (Sez. 6, ord. n.16798 del 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281515) Peraltro, va anche osservato che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall'art.86 d.P.R. n. 309 del 1990, costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo (v.

Corte Cost. sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995), applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale.

Pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi che la implicita valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato possa essere impugnata solo per vizio di motivazione e non anche per violazione di legge.

Dunque, anche sotto questo profilo, non sarebbe comunque esperibile il ricorso per saltum, ammesso ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. solo per violazione di legge.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come impugnazione ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Così deciso in Roma il 30 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/09/2017 dal Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Prato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per detenzione a fine di spaccio di g. 25,83 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (commesso in data 18/06/2014). 2. Con il proprio ricorso, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ha impugnato l'anzidetta sentenza articolando un unico motivo per violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 del T.U. degli stupefacenti. 3. Il ricorso deve essere riqualificato in appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e trasmesso al Tribunale della Sorveglianza di Firenze, competente funzionalmente a decidere sulle impugnazioni avverso i capi che concernono le sole misure di sicurezza ex art 680 cod.proc.pen. Si deve ribadire che ai sensi del combinato disposto degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, cod.proc.pen. le impugnazioni contro le sentenze di condanna concernenti le disposizioni che riguardano solo le misure di sicurezza, diverse dalla confisca, si propongono davanti al Tribunale di sorveglianza (Sez. 6, ord. n.16798 del 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281515) Peraltro, va anche osservato che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall'art.86 d.P.R. n. 309 del 1990, costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo (v. Corte Cost. sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995), applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale. Pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi che la implicita valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato possa essere impugnata solo per vizio di motivazione e non anche per violazione di legge. Dunque, anche sotto questo profilo, non sarebbe comunque esperibile il ricorso per saltum, ammesso ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. solo per violazione di legge. P.Q.M. Qualificato il ricorso come impugnazione ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Così deciso in Roma il 30 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] esten
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