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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 1982

Cassazione n. 08406/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1982 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale, per aver assolto l'imputato del reato ascrittogli al capo B) e, per l'effetto, rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis e 69 cod. pen.; mancanza di motivazione con riguardo al ravvedimento manifestato dall'imputato, tale per cui il giudice avrebbe dovuto fissare una pena base pari al minimo edittale) non sono consentiti in sede di legittimità; Considerato che, con riguardo alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che„ soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 -bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tali attenuanti è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena, infatti, rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza questa che, nel caso di specie, va esclusa (p. 4 sent. app., ove vi è adeguata motivazione anche sulla scelta dosimetrica operata dal primo Giudice, tenuti in conto la capacità a delinquere dell'imputato e l'accertato smercio di due tipologie di droghe, fra cui la cocaina); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1982 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale, per aver assolto l'imputato del reato ascrittogli al capo B) e, per l'effetto, rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis e 69 cod. pen.; mancanza di motivazione con riguardo al ravvedimento manifestato dall'imputato, tale per cui il giudice avrebbe dovuto fissare una pena base pari al minimo edittale) non sono consentiti in sede di legittimità; Considerato che, con riguardo alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che„ soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 -bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tali attenuanti è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena, infatti, rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza questa che, nel caso di specie, va esclusa (p. 4 sent. app., ove vi è adeguata motivazione anche sulla scelta dosimetrica operata dal primo Giudice, tenuti in conto la capacità a delinquere dell'imputato e l'accertato smercio di due tipologie di droghe, fra cui la cocaina); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estenso