CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il ciifensore [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 8 luglio 2021 i carabinieri della compagnia di [OSCURATO:PERSONA] avevano proceduto, d'iniziativa, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] al sequestro probatorio di una pistola, la cui detenzione risultava denunciata, due serbatoi e 50 proiettili, oggetti rinvenuti sopra l'armadio nella stanza dei genitori. In data 9 luglio 2021 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva convalidato il sequestro in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen., commessa il 2 luglio 2021, ritenendo i beni in sequestro corpo di reato e pertinenti al reato. 2. Con ordinanza in data 29 - 30 luglio 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame, osservando che: - in data 2 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato ai carabinieri di aver portato fuori dall'abitazione la pistola del padre; - in data 8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva ritrattato, negando di aver mai portato la pistola fuori dall'abitazione, dove la faceva trovare ai carabinieri intervenuti; - la richiesta di riesame aveva contestato la fondatezza, nel merito, dell'accusa attraverso una valutazione di attendibilità della ritrattazione, mentre il Tribunale del riesame reale era tenuto solo a verificare la configurabilità dell'accusa; - il decreto di convalida aveva motivato sulle ragioni probatorie del sequestro; - in ogni caso era prevista la confisca obbligatoria dell'arma, con conseguente divieto di restituzione, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione, per omessa valutazione di quanto prospettato con la richiesta di riesame che aveva valorizzato, in ordine alla sussistenza del reato, la ritrattazione. Col secondo motivo viene denunciata assenza di motivazione in ordine alla non opportunità della restituzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi generici e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. 1. I motivi di ricorso concorrono nel denunciare carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dell'ipotesi accusatoria che aveva giustificato il sequestro e in ordine alla necessità di mantenere il sequestro. 1.1. A fronte del provvedimento impugnato che ha dato atto dei dati fattuali rilevanti - riguardanti, da una parte, il fatto che in data 2 luglio 2021 i carabinieri non avevano rinvenuto a casa di [OSCURATO:PERSONA] la pistola che [OSCURATO:PERSONA] aveva, in quel contesto, dichiarato di aver portato fuori dall'abitazione e, dall'altra, l'ulteriore circostanza del rinvenimento, in data 8 luglio 2021, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] della pistola, che ora [OSCURATO:PERSONA] affermava non aver mai portato fuori dall'abitazione - in relazione alla imputazione di porto illegale di arma comune da sparo, il ricorso ha denunciato la omessa risposta ai rilievi, formulati con la richiesta di riesame, in ordine all'insussistenza del fatto. Il motivo non è consentito. E' stato precisato che il giudizio devoluto al Tribunale del riesame reale non riguarda la sussistenza di un quadro indiziario grave a carico dell'indagato, bensì il controllo in ordine alla configurabilità, in concreto, della fattispecie oggetto della imputazione provvisoria (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337). Il relativo sindacato motivazionale, in sede di legittimità, è consentito solo limitatamente al parametro dell'assenza di motivazione, essendo consentita, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., l'impugnazione con ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Il primo motivo articola censura motivazionale che riguarda, specificamente, il vaglio, proprio del giudizio di merito sulla responsabilità, della attendibilità della ritrattazione operata dall'indagato, verifica che va ben oltre l'ambito del giudizio sull'accusa devoluto con la richiesta di riesame reale. 1.2. Con riguardo al giudizio in ordine alla necessità di mantenimento del sequestro, l'ordinanza ha rilevato che, trattandosi di fattispecie che prevede la confisca obbligatoria dell'arma, era, in ogni caso preclusa la restituzione all'indagato. Il secondo motivo propone una censura di omessa motivazione del tutto generica, priva anche di un minimo confronto con la specifica ragione di diritto indicata dal Tribunale. 2. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così