Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 14586/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in data 31.01.2023, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] della medesima Corte territoriale con cui l'istante chiedeva la restituzione dei beni sequestratigli e non ancora venduti, oltre che la restituzione di una somma gia- cente su un c/c, in quanto vi sarebbe stato un errore di valutazione nella quanti- ficazione dei beni sottoposti a sequestrato, e valutati oltre 3 miri di euro ma valo- rizzabili per oltre 57 mln di euro, oltre che un errore nell'apprezzamento del pro- fitto del reato tributario, stimato in sentenza pari a poco più di 41 mln di euro, laddove invece ammonterebbe a poco più di 27,5 mln di euro.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge ex art. 125, c.p.p. per mancanza di motivazione.

In sintesi - premesso che l'ordinanza impugnata segue ad un precedente provvedimento di questa Corte che, qualificando l'originario ricorso come opposi- zione, aveva trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio -, si duole il ricorrente anzitutto del macroscopico errore di valutazione commesso dal primo giudice e perpetuatosi in sede di appello circa la quantificazione dei beni sequestrati, e confiscati e, in secondo luogo, circa la quantificazione del profitto del reato.

Sotto il primo profilo, osserva che dalla documentazione in atti e segnata- mente dai rapporti riepilogativi dei singoli curatori fallimentari delle varie società fallite indicate nei capi di imputazione, risulterebbe che l'attivo realizzato dalla vendita di parte dei predetti beni sarebbe attualmente pari a poco più di 29,4 rnIn di euro, laddove l'attivo da realizzare tramite la vendita dei restanti beni sarebbe stimato in poco più di 28,4 mln di euro.

Apparirebbe quindi ev,dente che il valore dei beni confiscati sia pari ad oltre venti volte il valore agli stessi attribuito ai beni nel corso del procedimento, attribuzione frutto di un errore macroscopico che si sarebbe palesato solo dopo l'irrevocabilità della sentenza, potendo quindi portare alla revoca della confisca.

Quanto al secondo profilo, afferente alla quantificazione del profitto del reato, sostiene il ricorrente che lo stesso, stimato dalla sentenza in poco più di 41,6 mln di euro, avrebbe dovuto corrispondere alla somme a vario titolo ed in differenti vesti indebitamente compensate dal ricorrente o da lui non pagate, e, sommando tali cifre, si perverrebbe ad una somma paria poco più di 27,6 miri di euro, di molti inferiore a quella confiscata, non apparendo chiaro il ragionamento condotto dall'ordinanza impugnata, poiché le singole poste da sommare non sa- rebbero le somme relative all'imponibile non dichiarato ma quelle relative alle im- poste evase.

Non potrebbe peraltro essere preso in considerazione l'ammontare dello stato passivo trattandosi di rapporto privatistico non riguardante l'oggetto della richiesta del ricorrente.

In definitiva, secondo il ricorrente, l'ordinanza in questione sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, c.p.p., non avendo esplicitato in alcun modo il ragionamento logico giuridico sotteso alla de- cisione, così giustificandosi la richiesta del suo annullamento.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 31.01.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

In sintesi, sostiene il PG che l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata e le censure difensive sono state ampiamente confutate, con riferimento: 1) alla stima dei beni effettuata . con riferimento al prezzo d'acquisto desunto dal rogito; 2) al valore zero delle quote societarie relative ad aziende dichiarate fallite; 3) alla rilevanza del valore di effettivo realizzo dei beni; 4) al precedente rigetto delle censure difensive in sede di cognizione.

Non si prospetta alcun esubero dei valori realizzati o da realizzare in relazione all'ammontare della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

2. Anzitutto, perché deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, c.p.p., dolendosi della mancanza di motivazione, senza tut- tavia dedurre, come sarebbe stato necessario, il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Pacifico è infatti nella giurisprudenza dli questa Corte il principio secondo cui la specificità dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motiva- zione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole pro- cessuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motiva- zionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di deter- minati, specifici elementi probatori (tra le tante: Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998 - dep. 26/01/1999, Rv. 212248 — 01).

3. In secondo luogo, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione dell'impugnata ordinanza che, come condivisibilmente argomentato dal Procuratore Generale nella sua requisi- toria scritta, ha respinto l'istanza difensiva tenendo conto delle doglianze difen- sive, con motivazione del tutto immune da vizi.

3.1. Quanto alla stima dei beni, infatti, i giudici evidenziano come la stessa è stata effettuata con riferimento, per gli immobili, ai prezzi di a cq u i sti desunti dal rogito, attribuendo valore zero alle quote societarie di compagini dichiarate fallite ed assoggettate a procedura concorsuale, dunque applicando criteri ineccepibili che non possono essere considerati errati e correggibili in sede esecutiva, solo perché le prospettive di liquidazione di alcuni di tali beni si sono nel frattempo fatte "più positive" in termini quantitativi, rilevando peraltro la Corte d'appello anche un difetto di interesse in quanto in ogni caso i calcoli relativi alla loro liqui- dazione verranno effettuati senza alcun riferimento al valore di stima ma a quello di effettivo realizzo.

3.2. Parimenti, quanto al profitto del reato, osserva la Corte d'appello che il relativo "ricalcolo" effettuato dal ricorrente risulta frutto di calcoli incomprensi- bili, affermando il ricorrente che la relativa quantificazione corrisponderebbe alla somma degli addebiti come figurano nell'imputazione, laddove anche senza effet- tuare un ricalcolo analitico, per i giudici di appello risulta evidente che solo fino ad un capo di imputazione (il capo AD), ossia il 29° addebito su 54, la somma del profitto dei reati supera i 28 mln di euro, aggiungendo peraltro come la relativa questione è già stata trattata senza successo nei tre gradi di giudizio, consuman- dosi per effetto della definitività della sentenza.3.3.

Quanto, infine, alla presunta eccessività dei valori scaturiti dal realizzo dei beni rispetto sia al valore relativo al profitto dei reati come calcolato dal ricor- rente e comunque rispetto anche al valore del profitto come calcolato dai giudici di merito, la Cprte d'appello puntualizza: a) che la cospicua produzione dei resoconti attuali delle liquidazioni falli- mentari di un gran numero di società riferibili al ricorrente non appare rilevante, dimostrando solo un generalizzato e rilevantissimo squilibrio tra passivo ammesso ed attivo realizzato e/o realizzabile, ed in ogni caso la sorte delle liquidazioni falli- mentari non influenza minimamente la vicenda della confisca, posto che le prime, come correttamente evidenzia l'ordinanza impugnata con motivazione del tutto immune dal denunciato vizio, perseguono la liquidazione dei beni delle singole società fallite (che il ricorrente tratterebbe come "suoi propri" senza chiarire per quale titolo ciò possa essere giuridicamente possibile), e beneficiano solo in mi- nima parte i creditori delle singole società, mentre altra e separata questione è l'aspettativa dello Stato per la disposta confisca; b) a ciò si aggiungerebbe, nel dettaglio, prosegue l'ordinanza impugnata, quanto alle quote societarie investite dal sequestro di valore zero per le condizioni patrimoniali delle società a cui tali quote di riferiscono, che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è senza attivo e con un passivo di quasi 5 mln di euro, mentre sulla [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla [OSCURATO:SOCIETA]. manca qualsiasi informazione, laddove invece la A&B In- ternational S.r.l., già Andy e Marby in concordato, presenta un attivo realizzato di oltre 22 mln di euro, un attivo da realizzare id pari valore, ma anche un passivo di oltre 63,2 mln di euro.

3.4. Non si prospetta, quindi, come evidenzia l'ordinanza impugnata con motivazione del tutto immune da vizi, relativamente ai beni investiti dal sequestro, alcuna situazione in cui possa apprezzarsi un esubero dei valori realizzati in rela- zione all'ammontare della confisca.

4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in data 31.01.2023, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] della medesima Corte territoriale con cui l'istante chiedeva la restituzione dei beni sequestratigli e non ancora venduti, oltre che la restituzione di una somma gia- cente su un c/c, in quanto vi sarebbe stato un errore di valutazione nella quanti- ficazione dei beni sottoposti a sequestrato, e valutati oltre 3 miri di euro ma valo- rizzabili per oltre 57 mln di euro, oltre che un errore nell'apprezzamento del pro- fitto del reato tributario, stimato in sentenza pari a poco più di 41 mln di euro, laddove invece ammonterebbe a poco più di 27,5 mln di euro. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge ex art. 125, c.p.p. per mancanza di motivazione. In sintesi - premesso che l'ordinanza impugnata segue ad un precedente provvedimento di questa Corte che, qualificando l'originario ricorso come opposi- zione, aveva trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio -, si duole il ricorrente anzitutto del macroscopico errore di valutazione commesso dal primo giudice e perpetuatosi in sede di appello circa la quantificazione dei beni sequestrati, e confiscati e, in secondo luogo, circa la quantificazione del profitto del reato. Sotto il primo profilo, osserva che dalla documentazione in atti e segnata- mente dai rapporti riepilogativi dei singoli curatori fallimentari delle varie società fallite indicate nei capi di imputazione, risulterebbe che l'attivo realizzato dalla vendita di parte dei predetti beni sarebbe attualmente pari a poco più di 29,4 rnIn di euro, laddove l'attivo da realizzare tramite la vendita dei restanti beni sarebbe stimato in poco più di 28,4 mln di euro. Apparirebbe quindi ev,dente che il valore dei beni confiscati sia pari ad oltre venti volte il valore agli stessi attribuito ai beni nel corso del procedimento, attribuzione frutto di un errore macroscopico che si sarebbe palesato solo dopo l'irrevocabilità della sentenza, potendo quindi portare alla revoca della confisca. Quanto al secondo profilo, afferente alla quantificazione del profitto del reato, sostiene il ricorrente che lo stesso, stimato dalla sentenza in poco più di 41,6 mln di euro, avrebbe dovuto corrispondere alla somme a vario titolo ed in differenti vesti indebitamente compensate dal ricorrente o da lui non pagate, e, sommando tali cifre, si perverrebbe ad una somma paria poco più di 27,6 miri di euro, di molti inferiore a quella confiscata, non apparendo chiaro il ragionamento condotto dall'ordinanza impugnata, poiché le singole poste da sommare non sa- rebbero le somme relative all'imponibile non dichiarato ma quelle relative alle im- poste evase. Non potrebbe peraltro essere preso in considerazione l'ammontare dello stato passivo trattandosi di rapporto privatistico non riguardante l'oggetto della richiesta del ricorrente. In definitiva, secondo il ricorrente, l'ordinanza in questione sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, c.p.p., non avendo esplicitato in alcun modo il ragionamento logico giuridico sotteso alla de- cisione, così giustificandosi la richiesta del suo annullamento. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 31.01.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, sostiene il PG che l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata e le censure difensive sono state ampiamente confutate, con riferimento: 1) alla stima dei beni effettuata . con riferimento al prezzo d'acquisto desunto dal rogito; 2) al valore zero delle quote societarie relative ad aziende dichiarate fallite; 3) alla rilevanza del valore di effettivo realizzo dei beni; 4) al precedente rigetto delle censure difensive in sede di cognizione. Non si prospetta alcun esubero dei valori realizzati o da realizzare in relazione all'ammontare della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. 2. Anzitutto, perché deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, c.p.p., dolendosi della mancanza di motivazione, senza tut- tavia dedurre, come sarebbe stato necessario, il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Pacifico è infatti nella giurisprudenza dli questa Corte il principio secondo cui la specificità dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motiva- zione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole pro- cessuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c) dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motiva- zionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di deter- minati, specifici elementi probatori (tra le tante: Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998 - dep. 26/01/1999, Rv. 212248 — 01). 3. In secondo luogo, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione dell'impugnata ordinanza che, come condivisibilmente argomentato dal Procuratore Generale nella sua requisi- toria scritta, ha respinto l'istanza difensiva tenendo conto delle doglianze difen- sive, con motivazione del tutto immune da vizi. 3.1. Quanto alla stima dei beni, infatti, i giudici evidenziano come la stessa è stata effettuata con riferimento, per gli immobili, ai prezzi di a cq u i sti desunti dal rogito, attribuendo valore zero alle quote societarie di compagini dichiarate fallite ed assoggettate a procedura concorsuale, dunque applicando criteri ineccepibili che non possono essere considerati errati e correggibili in sede esecutiva, solo perché le prospettive di liquidazione di alcuni di tali beni si sono nel frattempo fatte "più positive" in termini quantitativi, rilevando peraltro la Corte d'appello anche un difetto di interesse in quanto in ogni caso i calcoli relativi alla loro liqui- dazione verranno effettuati senza alcun riferimento al valore di stima ma a quello di effettivo realizzo. 3.2. Parimenti, quanto al profitto del reato, osserva la Corte d'appello che il relativo "ricalcolo" effettuato dal ricorrente risulta frutto di calcoli incomprensi- bili, affermando il ricorrente che la relativa quantificazione corrisponderebbe alla somma degli addebiti come figurano nell'imputazione, laddove anche senza effet- tuare un ricalcolo analitico, per i giudici di appello risulta evidente che solo fino ad un capo di imputazione (il capo AD), ossia il 29° addebito su 54, la somma del profitto dei reati supera i 28 mln di euro, aggiungendo peraltro come la relativa questione è già stata trattata senza successo nei tre gradi di giudizio, consuman- dosi per effetto della definitività della sentenza.3.3. Quanto, infine, alla presunta eccessività dei valori scaturiti dal realizzo dei beni rispetto sia al valore relativo al profitto dei reati come calcolato dal ricor- rente e comunque rispetto anche al valore del profitto come calcolato dai giudici di merito, la Cprte d'appello puntualizza: a) che la cospicua produzione dei resoconti attuali delle liquidazioni falli- mentari di un gran numero di società riferibili al ricorrente non appare rilevante, dimostrando solo un generalizzato e rilevantissimo squilibrio tra passivo ammesso ed attivo realizzato e/o realizzabile, ed in ogni caso la sorte delle liquidazioni falli- mentari non influenza minimamente la vicenda della confisca, posto che le prime, come correttamente evidenzia l'ordinanza impugnata con motivazione del tutto immune dal denunciato vizio, perseguono la liquidazione dei beni delle singole società fallite (che il ricorrente tratterebbe come "suoi propri" senza chiarire per quale titolo ciò possa essere giuridicamente possibile), e beneficiano solo in mi- nima parte i creditori delle singole società, mentre altra e separata questione è l'aspettativa dello Stato per la disposta confisca; b) a ciò si aggiungerebbe, nel dettaglio, prosegue l'ordinanza impugnata, quanto alle quote societarie investite dal sequestro di valore zero per le condizioni patrimoniali delle società a cui tali quote di riferiscono, che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è senza attivo e con un passivo di quasi 5 mln di euro, mentre sulla [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla [OSCURATO:SOCIETA]. manca qualsiasi informazione, laddove invece la A&B In- ternational S.r.l., già Andy e Marby in concordato, presenta un attivo realizzato di oltre 22 mln di euro, un attivo da realizzare id pari valore, ma anche un passivo di oltre 63,2 mln di euro. 3.4. Non si prospetta, quindi, come evidenzia l'ordinanza impugnata con motivazione del tutto immune da vizi, relativamente ai beni investiti dal sequestro, alcuna situazione in cui possa apprezzarsi un esubero dei valori realizzati in rela- zione all'ammontare della confisca. 4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Sentenza Cassazione n. 14586/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris